Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 novembre 1996 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 novembre 1996 |
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- 1. sommarioAccesso limitatohttps://www.altalex.com/ · 30 aprile 2026
Giurisprudenza • 21
- 1. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 14/10/2025, n. 17635Provvedimento: Pubblicato il 14/10/2025 N. 17635/2025 REG.PROV.COLL. N. 12241/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 12241 del 2021, proposto da Fondazione Culturale San Fedele, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Raffaello Perfetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria …Leggi di più...
- contributo ordinario annuale·
- art. 30 c.p.a.·
- art. 84 c.p.a.·
- sopravvenuto difetto di interesse·
- compensazione spese di lite·
- annullamento decreto ministeriale·
- improcedibilità del ricorso
Versioni del testo
- Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1997, le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 sono ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento nell'apposita tabella emanata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato "Ministro", di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La tabella e' sottoposta a revisione ogni tre anni, con la medesima procedura.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 e' trasmesso alle competenti commissioni parlamentari unitamente ad un prospetto in cui, in modo uniforme, sono riassunti i dati preventivi e consuntivi relativi al bilancio ed all'attivita' delle istituzioni culturali di cui al medesimo comma 1.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. 1. Ai fini dell'inserimento nella tabella di cui all'articolo 1, le istituzioni culturali devono:
a) essere state istituite con legge dello Stato e svolgere compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure essere in possesso della personalita' giuridica;
b) non avere fine di lucro;
c) promuovere e svolgere in modo continuativo attivita' di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio e attivita' programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni di ricerca di altri Stati;
d) disporre di un rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa;
e) svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attivita' di ricerca e al patrimonio documentario;
f) sviluppare attivita' di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attivita' di programmazione dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica;
g) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attivita' di ricerca svolta dall'istituzione;
h) svolgere l'attivita' sulla base di un programma almeno triennale;
i) svolgere un'attivita' editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conforme ai propri fini istituzionali;
l) documentare l'attivita' svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo nonche' presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutari competenti;
m) presentare il programma di attivita' per il triennio successivo;
n) disporre di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attivita'.
2. Per il primo inserimento nella tabella di cui all'articolo 1 e', altresi', richiesto che le istituzioni culturali siano costituite e svolgano un'attivita' continuativa da almeno cinque anni. - Art. 3. 1. Ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministero per i beni culturali e ambientali deve tenere conto prioritariamente dei seguenti elementi:
a) la consistenza del patrimonio librario storico e la crescita di quello corrente valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale;
b) la consistenza e l'arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo, dichiarato di notevole interesse storico ai sensi dell' articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 ;
c) lo svolgimento di attivita' e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 36 del D.P.R. n. 1409/1963 , recante norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato, e' il seguente:
"Art. 36 (Dichiarazione di notevole interesse storico).
- E' compito dei sovrintendenti archivistici dichiarare, con provvedimento motivato da notificare in forma amministrativa, il notevole interesse storico di archivi o di singoli documenti di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati.
Contro i provvedimenti dei sovrintendenti i privati possono ricorrere, nel termine di sessanta giorni, al Ministro per l'interno che decide, udita la giunta del Consiglio superiore degli archivi".