Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 novembre 1996 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 novembre 1996 |
Commentari • 8
- 1. Domanda per contributo biblioteche scade il 16 maggioGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 19 aprile 2023
Il Ministero della Cultura informa che la domanda per contributo alle biblioteche per acquisto libri, scade il 16 maggio 2023 alle ore 12 L'articolo 1 del D.M. n. 8 del 14 gennaio 2022 recante "Disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234" individua le modalità di assegnazione delle risorse, pari a 30 milioni di euro annui anche per l'anno 2023, destinate, ai sensi dell'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n.549, per l'acquisto di libri. Le …
Leggi di più… - 2. ecco il testo all'esame del SenatoRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 22 ottobre 2013
- 3. Decreto Valore Cultura: il testo coordinato in GazzettaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 ottobre 2013
- 4. Decreto cultura: la Legge di conversioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 ottobre 2013
- 5. Legge Finanziaria 2003Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 29 dicembre 2003
Giurisprudenza • 21
- 1. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 14/10/2025, n. 17635Provvedimento: Pubblicato il 14/10/2025 N. 17635/2025 REG.PROV.COLL. N. 12241/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 12241 del 2021, proposto da Fondazione Culturale San Fedele, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Raffaello Perfetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria …Leggi di più...
- contributo ordinario annuale·
- art. 30 c.p.a.·
- art. 84 c.p.a.·
- sopravvenuto difetto di interesse·
- compensazione spese di lite·
- annullamento decreto ministeriale·
- improcedibilità del ricorso
- 2. Corte d'Appello Roma, sentenza 30/05/2022, n. 2208Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 del d.l. n. 34/2020, convertito con modifiche con la legge n. 77/2020 e successive modificazioni ed integrazioni e della camera di consiglio del 18 maggio 2022 ha pronunciato in grado di appello la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2972/2019 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente TRA con l'Avvocatura Parte_1 Generale dello Stato …Leggi di più...
- inquadramento lavoratore pubblico·
- compensazione spese processuali·
- art. 52 d.lgs. n. 165/2001·
- diritto a retribuzione proporzionata·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- autonomia e responsabilità·
- mansioni superiori·
- progressione di area
- 3. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 09/12/2021, n. 12663Provvedimento: Pubblicato il 09/12/2021 N. 12663/2021 REG.PROV.COLL. N. 00268/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 268 del 2013, proposto da Accademia Lancisiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Borioni e Stefano Bertuzzi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Caposile, 10; contro Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministero pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, …Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- risarcimento del danno·
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali·
- annullamento di decreto amministrativo·
- rinuncia al ricorso·
- art. 84 c.p.a.·
- contributo ordinario annuale dello stato·
- sopravvenuto difetto di interesse·
- improcedibilità del ricorso
- 4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/08/2018, n. 4866Provvedimento: Pubblicato il 08/08/2018 N. 04866/2018REG.PROV.COLL. N. 09884/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9884 del 2016, proposto da Associazione Museo della Grande Guerra in Marmolada - Onlus, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Alessandra Sandulli e Guido Barzazi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maria Alessandra Sandulli in Roma, corso Vittorio Emanuele, 349; contro Regione Veneto, in persona del Presidente della …Leggi di più...
- appello amministrativo·
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- violazione dei principi di buona amministrazione·
- interpretazione di clausole contrattuali·
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- 5. TAR Venezia, sez. I, sentenza 30/05/2016, n. 575Provvedimento: N. 00909/2015 REG.RIC. N. 00575/2016 REG.PROV.COLL. N. 00909/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 909 del 2015, proposto da: Associazione Museo della Grande Guerra in Marmolada – Onlus in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Barzazi, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre -Venezia, Via Torino, 186; contro Regione VE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Chiara Drago, Cecilia Ligabue, Ezio Zanon, …Leggi di più...
- legittimità bando·
- inammissibilità ricorso·
- ONLUS·
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- interpretazione bando·
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- tempestività impugnazione
Versioni del testo
- Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1997, le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 sono ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento nell'apposita tabella emanata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato "Ministro", di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La tabella e' sottoposta a revisione ogni tre anni, con la medesima procedura.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 e' trasmesso alle competenti commissioni parlamentari unitamente ad un prospetto in cui, in modo uniforme, sono riassunti i dati preventivi e consuntivi relativi al bilancio ed all'attivita' delle istituzioni culturali di cui al medesimo comma 1.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. 1. Ai fini dell'inserimento nella tabella di cui all'articolo 1, le istituzioni culturali devono:
a) essere state istituite con legge dello Stato e svolgere compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure essere in possesso della personalita' giuridica;
b) non avere fine di lucro;
c) promuovere e svolgere in modo continuativo attivita' di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio e attivita' programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni di ricerca di altri Stati;
d) disporre di un rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa;
e) svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attivita' di ricerca e al patrimonio documentario;
f) sviluppare attivita' di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attivita' di programmazione dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica;
g) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attivita' di ricerca svolta dall'istituzione;
h) svolgere l'attivita' sulla base di un programma almeno triennale;
i) svolgere un'attivita' editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conforme ai propri fini istituzionali;
l) documentare l'attivita' svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo nonche' presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutari competenti;
m) presentare il programma di attivita' per il triennio successivo;
n) disporre di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attivita'.
2. Per il primo inserimento nella tabella di cui all'articolo 1 e', altresi', richiesto che le istituzioni culturali siano costituite e svolgano un'attivita' continuativa da almeno cinque anni. - Art. 3. 1. Ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministero per i beni culturali e ambientali deve tenere conto prioritariamente dei seguenti elementi:
a) la consistenza del patrimonio librario storico e la crescita di quello corrente valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale;
b) la consistenza e l'arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo, dichiarato di notevole interesse storico ai sensi dell' articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 ;
c) lo svolgimento di attivita' e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 36 del D.P.R. n. 1409/1963 , recante norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato, e' il seguente:
"Art. 36 (Dichiarazione di notevole interesse storico).
- E' compito dei sovrintendenti archivistici dichiarare, con provvedimento motivato da notificare in forma amministrativa, il notevole interesse storico di archivi o di singoli documenti di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati.
Contro i provvedimenti dei sovrintendenti i privati possono ricorrere, nel termine di sessanta giorni, al Ministro per l'interno che decide, udita la giunta del Consiglio superiore degli archivi".