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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/11/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1429/2025 R.G. promossa da:
Avvocato MAURIZIO LATTANZIO nato ad ASTI (AT) il [...], in [...]
- ricorrente contro
nata ad [...] il [...] Controparte_1
- resistente contumace
OGGETTO: PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE
Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare tenuta e per l'effetto condannare parte convenuta CP_1
, al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 11.056,80 quale residuo
[...] importo delle competenze maturate dal difensore per l'attività svolta nella causa civile n. 592/2021
R.G. Tribunale di Asti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avvocato Maurizio Lattanzio ha convenuto in giudizio con ricorso ai sensi degli articoli 14 D.Lgs.
150/2011 e 281 decies c.p.c. chiedendone la condanna al pagamento del compenso Controparte_1 per l'opera professionale svolta a suo beneficio nella causa civile R.G. n. 592/2021, Tribunale di Asti definita con sentenza n. 118/25 del 19/2/25.
Il ricorrente, in ordine all'opera professionale concretamente prestata, ha riferito e documentato di aver curato la difesa della resistente nel procedimento svoltosi davanti al tribunale a partire dalla
1 costituzione di nuovo difensore successiva alla notifica dell'atto di citazione (redatto e notificato invece da altro difensore) e sino alla sentenza.
Ha quindi formulato proposta di parcella per causa di valore di € 315.000,00, chiedendo nella presente controversia il pagamento di € 11.056,00 complessivi e comprensivi di IVA e CPA, già al netto dell'acconto di € 2.900,00 € versato dalla cliente.
Non vi è richiesta di rimborso per esborsi o spese vive.
2. La resistente non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata quindi trattenuta a decisione.
3. Il ricorrente ha provato l'opera professionale prestata mediante la produzione degli atti di causa cui si riferisca la domanda di condanna proposta in giudizio (docc. 1 e 2).
In relazione alla quantificazione del compenso, si osserva che, tenendo conto delle fasi introduttiva
(almeno parzialmente espletata stante la necessaria disamina degli atti di controparte e dei provvedimenti preliminari), di studio, di trattazione (nel caso anche caratterizzata dall'esperimento di
CTU) e decisionale, il compenso richiesto si deve certamente ritenere congruo, atteso che, per come quantificato ancora al lordo degli acconti versati, si pone al di sotto dei minimi assoluti previsti dalle tabelle di cui al D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente a quella trattata.
La richiesta del ricorrente va pertanto accolta, con condanna della resistente al pagamento di €
11.056,80 oltre interessi legali al tasso di cui al comma quarto dell'articolo 1284 c.c. stante la natura contrattuale del credito;
interessi che, in assenza di differente indicazione, decorreranno dalla data della domanda.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in prossimità ai valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto della ridotta attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria e con esclusione della fase istruttoria.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
CONDANNA la resistente a pagare al ricorrente la somma di € 11.056,80 oltre interessi legali al tasso di cui al comma quarto dell'articolo 1284 c.c. dalla data della domanda al saldo.
Condanna la resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi ed
€ 1.700,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 18 novembre 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1429/2025 R.G. promossa da:
Avvocato MAURIZIO LATTANZIO nato ad ASTI (AT) il [...], in [...]
- ricorrente contro
nata ad [...] il [...] Controparte_1
- resistente contumace
OGGETTO: PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE
Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare tenuta e per l'effetto condannare parte convenuta CP_1
, al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 11.056,80 quale residuo
[...] importo delle competenze maturate dal difensore per l'attività svolta nella causa civile n. 592/2021
R.G. Tribunale di Asti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avvocato Maurizio Lattanzio ha convenuto in giudizio con ricorso ai sensi degli articoli 14 D.Lgs.
150/2011 e 281 decies c.p.c. chiedendone la condanna al pagamento del compenso Controparte_1 per l'opera professionale svolta a suo beneficio nella causa civile R.G. n. 592/2021, Tribunale di Asti definita con sentenza n. 118/25 del 19/2/25.
Il ricorrente, in ordine all'opera professionale concretamente prestata, ha riferito e documentato di aver curato la difesa della resistente nel procedimento svoltosi davanti al tribunale a partire dalla
1 costituzione di nuovo difensore successiva alla notifica dell'atto di citazione (redatto e notificato invece da altro difensore) e sino alla sentenza.
Ha quindi formulato proposta di parcella per causa di valore di € 315.000,00, chiedendo nella presente controversia il pagamento di € 11.056,00 complessivi e comprensivi di IVA e CPA, già al netto dell'acconto di € 2.900,00 € versato dalla cliente.
Non vi è richiesta di rimborso per esborsi o spese vive.
2. La resistente non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata quindi trattenuta a decisione.
3. Il ricorrente ha provato l'opera professionale prestata mediante la produzione degli atti di causa cui si riferisca la domanda di condanna proposta in giudizio (docc. 1 e 2).
In relazione alla quantificazione del compenso, si osserva che, tenendo conto delle fasi introduttiva
(almeno parzialmente espletata stante la necessaria disamina degli atti di controparte e dei provvedimenti preliminari), di studio, di trattazione (nel caso anche caratterizzata dall'esperimento di
CTU) e decisionale, il compenso richiesto si deve certamente ritenere congruo, atteso che, per come quantificato ancora al lordo degli acconti versati, si pone al di sotto dei minimi assoluti previsti dalle tabelle di cui al D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente a quella trattata.
La richiesta del ricorrente va pertanto accolta, con condanna della resistente al pagamento di €
11.056,80 oltre interessi legali al tasso di cui al comma quarto dell'articolo 1284 c.c. stante la natura contrattuale del credito;
interessi che, in assenza di differente indicazione, decorreranno dalla data della domanda.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in prossimità ai valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto della ridotta attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria e con esclusione della fase istruttoria.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
CONDANNA la resistente a pagare al ricorrente la somma di € 11.056,80 oltre interessi legali al tasso di cui al comma quarto dell'articolo 1284 c.c. dalla data della domanda al saldo.
Condanna la resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi ed
€ 1.700,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 18 novembre 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
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