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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/11/2025, n. 5346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5346 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
RG NO, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4023/24 R.G.A.C. posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c, all'udienza del 15 ottobre 2025
promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Catania, Corso Italia n. 213 presso lo studio degli avv.ti
[...]
MA NA e OL IS, dalle quali è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione all'esecuzione
opponente
contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
(C.F. , elettivamente domiciliata in Catania, Piazza Cavour n.14, presso lo studio P.IVA_1
dell'avv. Lea Principato dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti
opposta
OGGETTO: Opposizione a cartella esattoriale.
Conclusioni
pagina 1 di 7 I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato l'11.04.2024 proponeva opposizione Parte_1
all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 29320230057261286 per complessivi euro 56.611,26 con causale “Atti giudiziari 2021” emessa dall' Controparte_1
, su iscrizione a ruolo del Tribunale di Catania – Ufficio Recupero
[...] Controparte_2
Credito, per omesso pagamento spese processuali penali.
Eccepiva l'illegittimità della cartella per difetto di motivazione e l'erronea determinazione dell'importo dovuto.
Si costituiva l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1
dell'opposizione per difetto di legittimazione passiva e chiedendone nel merito il rigetto.
Concessi i termini ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 15.10.2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata, perché infondata, l'eccezione sollevata in via pregiudiziale dall' di difetto di legittimazione passiva in quanto legittimamente Controparte_1
convenuta in giudizio, atteso che l'opposizione proposta, non attiene esclusivamente all'an del credito
(ovvero la sentenza penale di condanna) di competenza dell'Ente creditore (Tribunale di Catania –
Ufficio Recupero Crediti) ma anche a vizi della cartella di pagamento opposta.
Nel merito l'opposizione è infondata e, per l'effetto, va rigettata.
Dagli atti di causa è emerso che il Tribunale di Catania – sez. GIP, in data 26.04.2021 pronunciava sentenza di condanna (pena patteggiata) n. 361/2021 nei confronti dell'opponente (e di altri tre coimputati) per i reati a loro ascritti, statuendo altresì la condanna di “ciascuno per la propria parte, al
pagamento delle spese processuali”. pagina 2 di 7 Per l'effetto, l'Ufficio Recupero Crediti di questo Tribunale, attesa l'irrevocabilità della sentenza n.
361/2021, procedeva alla quantificazione delle spese nella misura di € 56.611,26 (pari ad ¼ per ciascun imputato), giusta partita di credito n. 4695/2022.
Successivamente, avviato il procedimento di riscossione coattiva delle spese di giustizia penali per il tramite di (su disposizione dell'Ufficio Recupero Crediti) che procedeva Controparte_3
all'iscrizione a ruolo della predetta somma (ruolo n. 2023/005350), emetteva e notificava CP_4
all'odierno opponente la cartella di pagamento n. 29320230057261286.
Ciò premesso, nel giudizio per cui è causa, l'opponente eccepiva l'illegittimità della cartella di pagamento n. 29320230057261286 opposta perché fondata su un titolo incomprensibile nonchè per violazione degli artt. 4, 5 e 227 bis e ss. del D.P.R. n.115/2002.
Al riguardo, la Suprema Corte con la sentenza n. 5608/2025 Cass. Civile sez. 3, ha chiarito che
“…secondo la propria giurisprudenza (Cass., S.U., sent. 14.07.2022, n. 22281) spetta all'agente della
riscossione individuare, nella cartella, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base della
richiesta; nell'ipotesi in cui la pretesa non sia mai stata manifestata prima al debitore e costituisca,
perciò, essa stessa atto impositivo in senso sostanziale, occorre una motivazione completa, dovendo
l'agente esternare gli elementi essenziali che consentano al contribuente di verificarne la legittimità e
di impugnarla, anche per contestarne il merito e tale motivazione deve dunque assumere i caratteri
della “congruità, sufficienza e intelligibilità”.
Ed ancora, la Cassazione Civile Sezione 3, con ordinanza n. 6754/2024) aveva chiarito che “La
cartella di pagamento per il recupero di spese di giustizia penali deve necessariamente contenere
l'indicazione della sentenza penale che ha condannato il debitore al pagamento di quelle spese e
l'importo preteso a tale titolo, ma non deve necessariamente indicare le specifiche modalità di
liquidazione di dette spese, oggetto di una legittima attività di "autoliquidazione", in via
amministrativa, da parte dell'ente creditore. Il debitore potrà, in sede di opposizione all'esecuzione ai pagina 3 di 7 sensi dell'articolo 615 del codice di procedura civile, contestare la suddetta "autoliquidazione" anche
limitandosi ad affermare - purché lo faccia senza mettere in discussione il contenuto della decisione di
condanna pronunciata dal giudice penale - che l'importo preteso sulla base della stessa è eccessivo, a
sua volta senza dover necessariamente specificare in dettaglio le ragioni di tale eccessività”.
Ne discende che ai fini del recupero delle spese di giustizia penali, la cartella di pagamento deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al destinatario di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della pretesa creditoria e tale obbligo di motivazione - che sussiste sin dal momento dell'emissione dell'atto, senza possibilità di successiva integrazione nel corso del giudizio - è assolto mediante il richiamo "per relationem" della sentenza penale che ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali o tramite il rinvio ad atti (i cosiddetti "fogli notizie" redatti dalla Procura ed attestanti le spese sostenute nel processo penale) che, benché richiamati nella cartella, non sono stati precedentemente comunicati.
Inoltre nel procedimento di riscossione coattiva delle spese di giustizia penali mediante ruolo, ai sensi dell'art. 227-ter D.P.R. 115/2002, la cartella di pagamento non deve essere preceduta dalla notifica di atti prodromici né dall'invito al pagamento ai sensi dell'art. 212 TUSG, essendo sufficiente che la cartella contenga gli elementi minimi e sufficienti per consentire al debitore di individuare la fonte della pretesa e difendersi nel merito.
Difatti, il funzionario dell'ufficio giudiziario procede con la quantificazione delle spese (mediante la redazione del foglio notizie), sulla base della quale procede all'iscrizione a ruolo Controparte_3
nei confronti dei condannati individuati dalla sentenza divenuta definitiva (e irrevocabile),
consegnando poi il ruolo all'Agente della Riscossione per l'emissione e notifica della cartella.
Ciò premesso, è possibile passare ad esaminare la fattispecie per cui è causa.
Dalla documentazione versata in atti, le eccezioni sollevate dall'opponente (carenza di chiarezza sulla provenienza del titolo e assenza di motivazione) avverso la cartella di pagamento opposta pagina 4 di 7 risultano illegittime e, per l'effetto, infondate.
In punto di diritto, l'art. 2697 c.c. stabilisce che colui il quale vuol far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto provare i fatti sui quali si fonda la propria eccezione.
Nel giudizio per cui è causa parte opposta ha assolto compiutamente l'onere probatorio posto a suo carico, poiché dalla documentazione prodotta in giudizio, la cartella di pagamento opposta contiene gli elementi necessari alla corretta individuazione della titolo di provenienza della somma richiesta. Di
contro parte opponente non ha assolto all'onere probatorio incombente sullo stesso, non allegando compiutamente quanto richiesto con la spiegata opposizione.
Invero, dalla lettura della cartella di pagamento n. 29320230057261286 opposta si evince che il credito iscritto è relativo ad “atti giudiziari 2021” e, in particolare, vengono riportati gli estremi della sentenza n. 361 del 26/04/2021 emessa dalla sezione GIP di questo Tribunale (versata in atti), nonchè
la partita di credito n. 4695/2022 sulla base della quale provvedeva ad Controparte_3
iscrivere il ruolo n. 2023/005350, reso esecutivo in data 4.08.2023 e consegnato il 10.10.2023, per un importo totale di € 56.605,38. La cartella opposta indica – anche - il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e riportate tutte le informazioni sufficienti e necessarie idonee ad Persona_1
individuare l'Ente creditore (precisando che le informazioni in dettaglio venivano fornite da
[...]
in nome e per conto del Giustizia Tribunale di Catania - Ufficio Controparte_3 Controparte_2
Recupero Crediti).
Ciò posto, in punto di diritto, sulla procedura di autoliquidazione delle spese di giustizia da parte dell'ufficio competente, l'art. 205 commi 2 e 2 bis dpr 115 2002, sancisce che “Le spese del processo
penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato senza vincolo di
solidarietà”; il recupero è operato per intero ovvero in misura fissa, ed in ogni caso (in caso di pagina 5 di 7 pluralità di condannati) per quota, senza vincolo di solidarietà; al comma 2, lo stesso articolo stabilisce che: “Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2 bis, le spese per la
consulenza tecnica e per la perizia…”
Ebbene, in atti risulta versata sia la sentenza penale di condanna n.361/2021 (pronunciata anche nei confronti dell'odierno opponente con motivazione contestuale e, pertanto, letta all'udienza di discussione in presenza delle parti presente e/o dei difensori), sia la pec di riscontro del 14.10.2024
dell'ufficio recupero crediti (Tribunale di Catania).
Pertanto, come confermato dal funzionario dell'Ufficio recupero crediti nella pec di riscontro in atti
(richiesto dall'Ente opposto), la somma richiesta in cartella risulta correttamente quantificata nella misura di un quarto, trattandosi di condanna emessa nei confronti di quattro coimputati (tra cui l'opponente). In particolare, viene precisato che l'importo complessivo di € 56.611,26 è dato dalla somma di € 15.391,42 (imputabili alla quota parte delle spese per intercettazione) e alla somma di €
41.153,96 (imputabili alla quota parte per spese CTU).
Peraltro a fronte di detta quantificazione nulla in concreto ha eccepito l'opponente. Non può non rilevarsi come lo stesso imputato nel procedimento penale da cui sono derivate le somme in esame aveva (ed ha) la possibilità di riscontrare la correttezza dei dati con la semplice estrazione dal fascicolo dei decreti di liquidazione delle spese per intercettazioni e per la ctu. Sarebbe stato sufficiente all'opponente estrarre copia dei detti atti (ove già non in suo possesso) per riscontrare la correttezza o meno della somma pretesa. Ove (in tesi) già in possesso dei detti decreti di liquidazione ed ove la somma non fosse stata corretta, sarebbe stato ancora più semplice depositare in giudizio tali atti per consentire il controllo da parte del Tribunale.
Ne discende quindi il rigetto dell'opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come in dispositivo. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro disattesa Parte_1 Controparte_1
ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, in favore di Controparte_1
, liquidate in complessivi € 4.200,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa
[...]
come per legge.
Così deciso in Catania addì 5 novembre 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. RG NO)
pagina 7 di 7
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
RG NO, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4023/24 R.G.A.C. posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c, all'udienza del 15 ottobre 2025
promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Catania, Corso Italia n. 213 presso lo studio degli avv.ti
[...]
MA NA e OL IS, dalle quali è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione all'esecuzione
opponente
contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
(C.F. , elettivamente domiciliata in Catania, Piazza Cavour n.14, presso lo studio P.IVA_1
dell'avv. Lea Principato dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti
opposta
OGGETTO: Opposizione a cartella esattoriale.
Conclusioni
pagina 1 di 7 I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato l'11.04.2024 proponeva opposizione Parte_1
all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 29320230057261286 per complessivi euro 56.611,26 con causale “Atti giudiziari 2021” emessa dall' Controparte_1
, su iscrizione a ruolo del Tribunale di Catania – Ufficio Recupero
[...] Controparte_2
Credito, per omesso pagamento spese processuali penali.
Eccepiva l'illegittimità della cartella per difetto di motivazione e l'erronea determinazione dell'importo dovuto.
Si costituiva l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1
dell'opposizione per difetto di legittimazione passiva e chiedendone nel merito il rigetto.
Concessi i termini ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 15.10.2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata, perché infondata, l'eccezione sollevata in via pregiudiziale dall' di difetto di legittimazione passiva in quanto legittimamente Controparte_1
convenuta in giudizio, atteso che l'opposizione proposta, non attiene esclusivamente all'an del credito
(ovvero la sentenza penale di condanna) di competenza dell'Ente creditore (Tribunale di Catania –
Ufficio Recupero Crediti) ma anche a vizi della cartella di pagamento opposta.
Nel merito l'opposizione è infondata e, per l'effetto, va rigettata.
Dagli atti di causa è emerso che il Tribunale di Catania – sez. GIP, in data 26.04.2021 pronunciava sentenza di condanna (pena patteggiata) n. 361/2021 nei confronti dell'opponente (e di altri tre coimputati) per i reati a loro ascritti, statuendo altresì la condanna di “ciascuno per la propria parte, al
pagamento delle spese processuali”. pagina 2 di 7 Per l'effetto, l'Ufficio Recupero Crediti di questo Tribunale, attesa l'irrevocabilità della sentenza n.
361/2021, procedeva alla quantificazione delle spese nella misura di € 56.611,26 (pari ad ¼ per ciascun imputato), giusta partita di credito n. 4695/2022.
Successivamente, avviato il procedimento di riscossione coattiva delle spese di giustizia penali per il tramite di (su disposizione dell'Ufficio Recupero Crediti) che procedeva Controparte_3
all'iscrizione a ruolo della predetta somma (ruolo n. 2023/005350), emetteva e notificava CP_4
all'odierno opponente la cartella di pagamento n. 29320230057261286.
Ciò premesso, nel giudizio per cui è causa, l'opponente eccepiva l'illegittimità della cartella di pagamento n. 29320230057261286 opposta perché fondata su un titolo incomprensibile nonchè per violazione degli artt. 4, 5 e 227 bis e ss. del D.P.R. n.115/2002.
Al riguardo, la Suprema Corte con la sentenza n. 5608/2025 Cass. Civile sez. 3, ha chiarito che
“…secondo la propria giurisprudenza (Cass., S.U., sent. 14.07.2022, n. 22281) spetta all'agente della
riscossione individuare, nella cartella, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base della
richiesta; nell'ipotesi in cui la pretesa non sia mai stata manifestata prima al debitore e costituisca,
perciò, essa stessa atto impositivo in senso sostanziale, occorre una motivazione completa, dovendo
l'agente esternare gli elementi essenziali che consentano al contribuente di verificarne la legittimità e
di impugnarla, anche per contestarne il merito e tale motivazione deve dunque assumere i caratteri
della “congruità, sufficienza e intelligibilità”.
Ed ancora, la Cassazione Civile Sezione 3, con ordinanza n. 6754/2024) aveva chiarito che “La
cartella di pagamento per il recupero di spese di giustizia penali deve necessariamente contenere
l'indicazione della sentenza penale che ha condannato il debitore al pagamento di quelle spese e
l'importo preteso a tale titolo, ma non deve necessariamente indicare le specifiche modalità di
liquidazione di dette spese, oggetto di una legittima attività di "autoliquidazione", in via
amministrativa, da parte dell'ente creditore. Il debitore potrà, in sede di opposizione all'esecuzione ai pagina 3 di 7 sensi dell'articolo 615 del codice di procedura civile, contestare la suddetta "autoliquidazione" anche
limitandosi ad affermare - purché lo faccia senza mettere in discussione il contenuto della decisione di
condanna pronunciata dal giudice penale - che l'importo preteso sulla base della stessa è eccessivo, a
sua volta senza dover necessariamente specificare in dettaglio le ragioni di tale eccessività”.
Ne discende che ai fini del recupero delle spese di giustizia penali, la cartella di pagamento deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al destinatario di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della pretesa creditoria e tale obbligo di motivazione - che sussiste sin dal momento dell'emissione dell'atto, senza possibilità di successiva integrazione nel corso del giudizio - è assolto mediante il richiamo "per relationem" della sentenza penale che ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali o tramite il rinvio ad atti (i cosiddetti "fogli notizie" redatti dalla Procura ed attestanti le spese sostenute nel processo penale) che, benché richiamati nella cartella, non sono stati precedentemente comunicati.
Inoltre nel procedimento di riscossione coattiva delle spese di giustizia penali mediante ruolo, ai sensi dell'art. 227-ter D.P.R. 115/2002, la cartella di pagamento non deve essere preceduta dalla notifica di atti prodromici né dall'invito al pagamento ai sensi dell'art. 212 TUSG, essendo sufficiente che la cartella contenga gli elementi minimi e sufficienti per consentire al debitore di individuare la fonte della pretesa e difendersi nel merito.
Difatti, il funzionario dell'ufficio giudiziario procede con la quantificazione delle spese (mediante la redazione del foglio notizie), sulla base della quale procede all'iscrizione a ruolo Controparte_3
nei confronti dei condannati individuati dalla sentenza divenuta definitiva (e irrevocabile),
consegnando poi il ruolo all'Agente della Riscossione per l'emissione e notifica della cartella.
Ciò premesso, è possibile passare ad esaminare la fattispecie per cui è causa.
Dalla documentazione versata in atti, le eccezioni sollevate dall'opponente (carenza di chiarezza sulla provenienza del titolo e assenza di motivazione) avverso la cartella di pagamento opposta pagina 4 di 7 risultano illegittime e, per l'effetto, infondate.
In punto di diritto, l'art. 2697 c.c. stabilisce che colui il quale vuol far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto provare i fatti sui quali si fonda la propria eccezione.
Nel giudizio per cui è causa parte opposta ha assolto compiutamente l'onere probatorio posto a suo carico, poiché dalla documentazione prodotta in giudizio, la cartella di pagamento opposta contiene gli elementi necessari alla corretta individuazione della titolo di provenienza della somma richiesta. Di
contro parte opponente non ha assolto all'onere probatorio incombente sullo stesso, non allegando compiutamente quanto richiesto con la spiegata opposizione.
Invero, dalla lettura della cartella di pagamento n. 29320230057261286 opposta si evince che il credito iscritto è relativo ad “atti giudiziari 2021” e, in particolare, vengono riportati gli estremi della sentenza n. 361 del 26/04/2021 emessa dalla sezione GIP di questo Tribunale (versata in atti), nonchè
la partita di credito n. 4695/2022 sulla base della quale provvedeva ad Controparte_3
iscrivere il ruolo n. 2023/005350, reso esecutivo in data 4.08.2023 e consegnato il 10.10.2023, per un importo totale di € 56.605,38. La cartella opposta indica – anche - il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e riportate tutte le informazioni sufficienti e necessarie idonee ad Persona_1
individuare l'Ente creditore (precisando che le informazioni in dettaglio venivano fornite da
[...]
in nome e per conto del Giustizia Tribunale di Catania - Ufficio Controparte_3 Controparte_2
Recupero Crediti).
Ciò posto, in punto di diritto, sulla procedura di autoliquidazione delle spese di giustizia da parte dell'ufficio competente, l'art. 205 commi 2 e 2 bis dpr 115 2002, sancisce che “Le spese del processo
penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato senza vincolo di
solidarietà”; il recupero è operato per intero ovvero in misura fissa, ed in ogni caso (in caso di pagina 5 di 7 pluralità di condannati) per quota, senza vincolo di solidarietà; al comma 2, lo stesso articolo stabilisce che: “Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2 bis, le spese per la
consulenza tecnica e per la perizia…”
Ebbene, in atti risulta versata sia la sentenza penale di condanna n.361/2021 (pronunciata anche nei confronti dell'odierno opponente con motivazione contestuale e, pertanto, letta all'udienza di discussione in presenza delle parti presente e/o dei difensori), sia la pec di riscontro del 14.10.2024
dell'ufficio recupero crediti (Tribunale di Catania).
Pertanto, come confermato dal funzionario dell'Ufficio recupero crediti nella pec di riscontro in atti
(richiesto dall'Ente opposto), la somma richiesta in cartella risulta correttamente quantificata nella misura di un quarto, trattandosi di condanna emessa nei confronti di quattro coimputati (tra cui l'opponente). In particolare, viene precisato che l'importo complessivo di € 56.611,26 è dato dalla somma di € 15.391,42 (imputabili alla quota parte delle spese per intercettazione) e alla somma di €
41.153,96 (imputabili alla quota parte per spese CTU).
Peraltro a fronte di detta quantificazione nulla in concreto ha eccepito l'opponente. Non può non rilevarsi come lo stesso imputato nel procedimento penale da cui sono derivate le somme in esame aveva (ed ha) la possibilità di riscontrare la correttezza dei dati con la semplice estrazione dal fascicolo dei decreti di liquidazione delle spese per intercettazioni e per la ctu. Sarebbe stato sufficiente all'opponente estrarre copia dei detti atti (ove già non in suo possesso) per riscontrare la correttezza o meno della somma pretesa. Ove (in tesi) già in possesso dei detti decreti di liquidazione ed ove la somma non fosse stata corretta, sarebbe stato ancora più semplice depositare in giudizio tali atti per consentire il controllo da parte del Tribunale.
Ne discende quindi il rigetto dell'opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come in dispositivo. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro disattesa Parte_1 Controparte_1
ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, in favore di Controparte_1
, liquidate in complessivi € 4.200,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa
[...]
come per legge.
Così deciso in Catania addì 5 novembre 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. RG NO)
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