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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/04/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2743/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2743/2021
Oggi 23 aprile 2025 alle ore 12.42 innanzi alla dott.ssa Sara Lanzetta, sono comparsi: per parte convenuta opposta l'avv.to Andrea Saltelli il quale si riporta a tutti gli scritti difensivi e alle memorie conclusive depositate e ne chiede l'accoglimento.
Per parte opponente nessuno è comparso.
Il giudice invita le parti a discutere la causa.
Terminata la discussione orale il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv.to Saltelli conclude come in atti.
Il giudice dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il giudice decide la causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. dando pubblica lettura in udienza dell'allegata sentenza.
Il Giudice
dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Il giudi ce dott.ssa Sara Lanzett a nel procedim ento r.g.n. 2743/2021 ha pronunzi ato l a seguent e sent enza
TRA
(C.F. ), con sede in C ast roci elo in S.L. Leuci ena snc, in Pt_1 P.IVA_1
persona del legale rappresent ant e p.t., rappresent ato e di feso dall ' Avv. Mi chel e
Perruzza , ed el etti vam ent e domi cili ato presso il suo studio sito in B alsonaro, Via
Case P agli cce n. 14
OPPO NENTE
E
(CF ), nata il [...] ad [...] ed Controparte_1 C.F._1
ivi resident e in Vi a Bruxell es , rappresentat a e di fesa dal l'Avv. Andrea S alt ell i ed el ettivam ent e domi ciliat a press o il suo Studio sito i n Sora Via San Gi uli ano Sura , cond. “La Cupol a”
OPPOST A
MOTI VI DELL A DECISIO NE
Il fatto e le questioni su cui si è svolto il contraddittorio
Con atto di citazione, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 541/2021 del Pt_1
01.06.2021 (R.G. 1856/2021), emesso dal Tribunale di Cassino con il quale è stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma complessiva di € 20.000,00 oltre interessi come Controparte_1 da domanda, nonché delle spese monitorie liquidate in € 145,50 per spese ed € 800,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, per inadempimento contrattuale sottoscritto in data
02.06.2020.
pagina 2 di 9 A fondamento del ricorso ha dedotto: che in data 02.06.2020 è stato stipulato con , un contratto di compravendita di una Controparte_1
“Pressa con nastro di alimentazione, modello MAXI-STANDARD, costruttore COS-PACK spa” per una somma pari ad euro 55.000,00 la cui documentazione è stata consegnata fine Agosto 2020; che le parti hanno pattuito che la somma di euro 55.000,00 doveva essere corrisposta secondo le seguenti modalità: euro 25.000,00 alla sottoscrizione del contratto i restanti 30.000,00 con rati mensili con scadenza il giorno 20 di euro 5.000,00 a partire dal 20.07.2020; che la ad oggi ha già pagato la somma di euro 35.000,00 oltre euro 3.600 quale compenso per Pt_1
la procedura di PPT, quindi per un totale complessivo di euro 38.600,00; che sin dall'assemblaggio la macchina non ha funzionato, nonostante l'intervento di professionisti con relativi costi, nello specifico risultava: idraulico difettoso, tubazioni piene di melma e ruggine, pompe idrauliche inservibili causa presenza di melma e ruggine, e quadro elettrico difforme da quello previsto per tale pressa e indicato nella documentazione presentata solo fine Agosto 2020; che a seguito dei primi segnali di mal funzionamento della macchina, con la diligenza del buon imprenditore, la contattava l'opposta per la risoluzione dei problemi, che però non solo non Pt_1
collaborava alla risoluzione dei problemi, ma presentava anche un PPT per una somma totale di euro
8.600,00; che la difformità della pressa e la non idoneità a svolgere l'attività sua propria, fornita dall'opposta, determina in capo a quest'ultima una responsabilità civile di natura contrattuale conseguente all'inadempimento di un'obbligazione assunta (art. 1218 c.c.) poiché in presenza di una violazione di uno specifico dovere, proveniente da un preesistente vincolo obbligatorio rimasto inadempiuto;
che tale responsabilità contrattuale ex art. 1223 cc, determina un risarcimento del danno dovuto all'inadempimento sia per la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno
(lucro cessante), in quanto è conseguenza immediata e diretta, con la conseguenza che vi è nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno (danno emergente e il lucro cessante derivante dalla difformità della pressa fornita).
Ha quindi spiegato domanda riconvenzionale chiedendo la condanna al risarcimento del danno patrimoniale per un importo complessivo di euro 49.430,00, dovuto al mancato funzionamento della macchina acquistata, nonché ai costi relativi alla riparazione della pressa.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di Cassino: “In via preliminare: “Ci si oppone all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta, attesa l'insussistenza del credito azionato”. Nel merito: “Annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cassino in data 01/06/2021, RG n. 1856/2021,
pagina 3 di 9 e ciò per insussistenza del credito azionato, atteso lo svolgimento non a regola d'arte dei lavori ed il danno subito dalla società. Con rifusione di spese, diritti ed onorari”. In via subordinata: “Nell'ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito a favore della sig.ra , ridursi secondo giustizia ed CP_1 equità il dovuto, anche alla luce dei difetti della macchina venduta”. In via riconvenzionale:
“Accertato e dichiarato che la ha subito un danno patrimoniale per aver dovuto sopperire al Pt_1
mancato funzionamento della macchina acquista nonché ai costi relativi al tentativo di riparazione della medesima pressa, chiede condannarsi la stessa al risarcimento a favore dell'opponente della somma di € 49.430,00 o quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia. Con rifusione di spese, diritti ed onorari”.
Si è costituita in giudizio , contestando le avverse difese in quanto infondate in fatto Controparte_1
ed in diritto, deducendo: che in data 02/06/2020, le parti hanno sottoscritto un contratto con il quale l'opposta ha venduto alla la pressa con nastro di alimentazione, modello Maxi Standard al prezzo di € 55.000,00 che Parte_1 sarebbe stata corrisposta nella seguente modalità: “€ 25.000,00 entro e non oltre giorni 10 dal momento della sottoscrizione della scrittura;
€ 5.000,00 euro entro e non oltre il giorno 20 del mese di luglio
2020; € 5.000,00 euro entro e non oltre il giorno 20 del mese agosto 2020; € 5.000,00 euro entro e non oltre il giorno 20 del mese settembre 2020; € 5.000,00 euro entro e non oltre il giorno 20 del mese ottobre 2020; € 5.000,00 euro entro e non oltre il giorno 20 del mese novembre 2020 ed € 5.000,00 euro entro e non oltre il giorno 20 del mese di dicembre 2020”; che prima della vendita, l'opposta ha evidenziato, in più occasioni alla che il bene non Parte_1
veniva utilizzato da molti anni e che ciò poteva compromettere la sua corretta funzionalità, pertanto nel contratto veniva espressamente menzionato che: “la Società acquirente ha visionato dettagliatamente la suddetta pressa e la relativa documentazione ritenendola idonea ai propri interessi e quindi il bene è stato visto, piaciuto ed accettato così come è nel suo stato”; che nel contratto le parti hanno stabilito, con la clausola sottoscritta specificatamente e denominata con la lettera e): “l'acquirente, avendo visionato attentamente il bene oggetto della compravendita accetta lo stato in cui si trova e rinuncia sin da ora a qualunque contestazione nei confronti della venditrice per quanto concerne eventuali mal funzionamenti e/o anomalie del bene”, rinunciando così a qualunque garanzia;
che l'opponente dopo aver disposto il bonifico relativo al rateo del mese di luglio, interrompeva, senza alcuna valida ragione, ogni pagamento, pertanto veniva inoltrato un primo sollecito con pec del
24/08/2020 e un secondo con pec del 18/09/2020;
pagina 4 di 9 che, non avendo avuto riscontro, otteneva dal Giudice di Sora il decreto ingiuntivo Controparte_1
223/2020 con il quale si ingiungeva alla Società il pagamento in favore della ricorrente di € 5.000,00 a titolo di rata relativa alla mensilità di agosto 2020, oltre alle spese e alle competenze della procedura monitoria, inoltre tale decreto veniva notificato alla debitrice in una all'atto di precetto e spirati i termini per il pagamento, la creditrice notificava il pignoramento presso terzi in danno della Società inadempiente e con ordinanza dell'08/03/2021 il Tribunale di Cassino, assegnava alla creditrice le somme pignorate presso la CP_2 che vista l'inadempienza dell'opponente sui pagamenti dei ratei scaduti, l'opposta otteneva dal Giudice di Pace di Sora un secondo decreto ingiuntivo n. 05-2021 relativo al mancato versamento del rateo del mese di settembre 2020; che ricorrono ex art. 648 cpc i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
che in ogni caso l'opposizione è infondata in quanto l'acquisto è avvenuto solo dopo che la ha Pt_1
visionato dettagliatamente la suddetta pressa e la relativa documentazione ritenendola idonea ai propri interessi e quindi il bene è stato visto, piaciuto ed accettato così come è nel suo stato”; che la clausola “visto e piaciuto” sottoscritta nel contratto ai sensi dell'art. 1341 c.c., esclude in termini radicali la garanzia per vizi del bene, rappresentando “l'impegno ad accettare il bene compravenduto senza alcuna riserva e pertanto rinunciando in toto alla garanzia per vizi, anche occulti”; che controparte non ha lamentato alcun vizio occulto, limitandosi a contestare la presenza di “ruggine”,
“melma”, quadro elettrico “difforme” e l'impianto idraulico “difettoso”, atteso che l'opponente ha lamentato il presunto vizio del bene solo dopo due mesi dalla compravendita a differenza di quanto stabilito dall'art. 1495 cc;
ha eccepito inoltre l'improponibilità della domanda riconvenzionale, essendo già stata proposta innanzi al Giudice di Pace di Sora RG 70-2021 ed al Tribunale di Cassino RG 291-2021, domanda per far accertare e dichiarare il presunto “inadempimento dell'obbligazione assunta dalla ”; CP_1
Ha concluso chiedendo al Tribunale di Cassino: “in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1856/2021; - nel merito: rigettare l'opposizione per le ragione su esposte confermando il decreto ingiuntivo n. 1856/2021 e condannare controparte ai sensi dell'art. 96
c.p.c. al pagamento che riterrà di giustizia, il tutto nei limiti della competenza del giudice adito, con vittoria di spese e competenze”.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 541/2021, la causa veniva istruita con prova documentale ed infine rinviata per la decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del
23.04.2025
pagina 5 di 9 L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente deve osservarsi che, se è vero che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto riveste il ruolo di attore in senso sostanziale, è altrettanto vero che anche in questo tipo di giudizio non possono non ritenersi operanti i principi generali espressi dalla Suprema Corte in tema di onere della prova dell'inadempimento. Invero, secondo i suddetti principi, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/01, confermata, tra le altre, da Cass. n. 2387/04
e n. 3373/10).
Dall'applicazione di tali principi discende che è onere dell'opponente - attore solo in senso formale e convenuto in senso sostanziale - eccepire l'inesistenza del credito azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione. I medesimi principi espressi dalla Suprema Corte in tema di onere della prova valgono anche in relazione ai contratti a prestazioni corrispettive, nell'ipotesi in cui venga sollevata da una delle parti l'eccezione di inadempimento della prestazione dovuta da controparte.
Nel caso in cui il debitore - opponente sollevi l'eccezione di inadempimento della prestazione dovuta dal creditore - opposto, risultano invertiti i ruoli delle parti in lite sotto il profilo dell'onere probatorio, sicché il debitore - opponente dovrà allegare l'altrui inadempimento e il creditore - opposto dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito la propria prestazione.
Inoltre, i principi appena richiamati vanno ulteriormente coordinati con il principio di non contestazione, che impone al convenuto - in questo caso l'opponente, quale convenuto in senso sostanziale - di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati.
Tanto premesso si rileva che, con ricorso per ingiunzione di pagamento, parte convenuta opposta ha dedotto il mancato pagamento dei ratei non saldati del mese di settembre, ottobre, novembre e dicembre per un totale complessivo di euro 20.000,00 così come previsto dal contratto di compravendita della pressa con nastro di alimentazione modello Maxi-Standard, sottoscritto in data
02.06.2020.
Parte opponente nell'atto di opposizione, ha contestato la difformità della pressa e la non idoneità a svolgere l'attività per la quale è stata acquistata, deducendo una responsabilità civile di natura contrattuale, conseguente all'inadempimento dell'obbligazione assunta ex art. 1218 cc.
pagina 6 di 9 Dal canto suo parte opposta, ha depositato il contratto di compravendita de quo, sostenendo che in virtù del combinato disposto della clausola “visto e Piaciuto” e della clausola prevista dallo stesso contratto alla lettera e) secondo la quale “l'acquirente, avendo visionato attentamente il bene oggetto della compravendita accetta lo stato in cui si trova e rinuncia sin da ora a qualunque contestazione nei confronti della venditrice per quanto concerne eventuali mal funzionamenti e/o anomalie del bene”, nessuna garanzia per eventuali vizi può essere dovuta all'acquirente, che avrebbe comunque acquistato un bene usato, accettandone lo stato in cui si trovava in quel determinato momento.
Ciò posto si osserva che in tema di compravendita, la clausola contrattuale "vista e piaciuta", che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest'ultima limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, sicché, anche in considerazione dei principi fondamentali della buona fede e dell'equità del sinallagma contrattuale, essa non può riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente l'acquisto. Ne deriverà che il compratore, pur in vigenza della suddetta clausola, potrà valersi della garanzia per i vizi inficianti la res compravenduta, dovendo però dimostrare che i vizi riscontrati e lamentati siano “occulti” o quanto meno non facilmente riconoscibili con la normale diligenza al momento dell'acquisto.
Dalla documentazione allegata risulta che società acquirente, ha visionato la pressa e la relativa documentazione ritenendola idonea ai propri interessi, accettando il bene così come era nel suo stato.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi non assolto l'onere probatorio che incombeva sull'opponente, acquirente del macchinario, in quanto manca l'allegazione e la prova che i vizi dedotti fossero vizi occulti non facilmente riconoscibili secondo l'ordinaria diligenza al momento della presa in consegna della merce.
Sul punto parte opponente si è limitata a contestare in maniera generica la presenza di ruggine, melma, quadro elettrico difforme, impianto idraulico difettoso, senza dedurre le circostanze fattuali e gli elementi di natura tecnica per i quali tali anomalie erano vizi occulti non facilmente riconoscibile in fase di ispezione.
In mancanza di tali allegazioni deve attribuirsi valore alla rinuncia alla garanzia da parte dell'acquirente contenuta nel contratto di compravendita.
Sul punto occorre stabilire la legittimità della rinuncia alla garanzia da parte dell'acquirente.
In tema di vendita di beni mobili, una obbligazione posta a carico del venditore è la garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c. in forza della quale “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
pagina 7 di 9 Salvo le esclusioni ex lege (art. 1491 c.c.) previste quando l'acquirente ben conosca i vizi o nei casi in cui gli stessi siano facilmente riconoscibili, la garanzia può essere oggetto di deroga ad opera delle parti, come nel caso di specie.
Secondo l'insegnamento della S.C. la garanzia per vizi prevista dall'art. 1490 c.c. deve ritenersi operante anche nei casi di vendita di cose mobili usate, dovendo rimanere il vizio della cosa, ed in particolare il vizio occulto preesistente alla conclusione del contratto, ben distinto dal semplice logorio del bene, dovuto al normale uso dello stesso. E anche nei casi di vendita di beni usati, i contraenti nell'ambito della loro autonomia contrattuale possono derogare alla disciplina legale della garanzia per i vizi della cosa venduta, con l'inserimento nel contratto di apposita clausola, ammessa dall'art. 1490, secondo comma c.c. che però deve essere debitamente approvata per iscritto ex art. 1341, secondo comma c.c. trattandosi di clausola vessatoria (Cass. n. 21204/2016).
Nel caso di specie la clausola di cui alla lettera e) riporta che: “l'acquirente, avendo visionato attentamente il bene oggetto della compravendita accetta lo stato in cui si trova e rinuncia sin da ora a qualunque contestazione nei confronti della venditrice per quanto concerne eventuali mal funzionamenti e/o anomalie del bene” del contratto inter partes datato 02.06.2020, prevedendo una limitazione di responsabilità per il venditore rientra nelle clausole vessatorie per le quali l'art. 1341, secondo comma c.c.
Tale clausola richiede una espressa approvazione per iscritto da parte dell'acquirente, mediante la cosiddetta doppia sottoscrizione come risulta dal contratto depositato, in cui è riportata oltre alla sottoscrizione apposta in calce al contratto anche la dichiarazione di espressa approvazione delle clausole vessatorie a), b), c), d), e) ed f).
Per tali ragioni l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo n. 541/2021 del 01.06.2021
(r.g. n. 1856/2021), emesso dal Tribunale di Cassino deve essere confermato.
Il rigetto dell'opposizione comporta anche il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da parte opponente in quanto logicamente subordinata all'accoglimento dell'opposizione e al riconoscimento della responsabilità per vizi della cosa venduta in capo a parte convenuta opposta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, individuato in base al più alto valore della domanda riconvenzionale proposta da parte dell'opponente, stante la bassa complessità delle questioni trattate, senza possibilità di accedere alla richiesta di condanna dell'opposta al risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. la quale, oltre alla prova della promozione di un giudizio con dolo o colpa pagina 8 di 9 grave, postula la deduzione e dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno nascente dal comportamento processuale avversario che nella fattispecie in esame sono del tutto mancate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n.
2743/2021, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n. 541/2021 emesso dal Tribunale di
Cassino e per l'effetto lo dichiara esecutivo;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla opponente per le causali in motivazione;
3. condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di CP_1
che liquida in euro 3809,00 per compenso professionale ex D.M. 55/14, oltre IVA,
[...]
CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
4. rigetta la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art 96 c.p.c proposta da parte convenuta opposta.
Cassino 23.04.2025
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2743/2021
Oggi 23 aprile 2025 alle ore 12.42 innanzi alla dott.ssa Sara Lanzetta, sono comparsi: per parte convenuta opposta l'avv.to Andrea Saltelli il quale si riporta a tutti gli scritti difensivi e alle memorie conclusive depositate e ne chiede l'accoglimento.
Per parte opponente nessuno è comparso.
Il giudice invita le parti a discutere la causa.
Terminata la discussione orale il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv.to Saltelli conclude come in atti.
Il giudice dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il giudice decide la causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. dando pubblica lettura in udienza dell'allegata sentenza.
Il Giudice
dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Il giudi ce dott.ssa Sara Lanzett a nel procedim ento r.g.n. 2743/2021 ha pronunzi ato l a seguent e sent enza
TRA
(C.F. ), con sede in C ast roci elo in S.L. Leuci ena snc, in Pt_1 P.IVA_1
persona del legale rappresent ant e p.t., rappresent ato e di feso dall ' Avv. Mi chel e
Perruzza , ed el etti vam ent e domi cili ato presso il suo studio sito in B alsonaro, Via
Case P agli cce n. 14
OPPO NENTE
E
(CF ), nata il [...] ad [...] ed Controparte_1 C.F._1
ivi resident e in Vi a Bruxell es , rappresentat a e di fesa dal l'Avv. Andrea S alt ell i ed el ettivam ent e domi ciliat a press o il suo Studio sito i n Sora Via San Gi uli ano Sura , cond. “La Cupol a”
OPPOST A
MOTI VI DELL A DECISIO NE
Il fatto e le questioni su cui si è svolto il contraddittorio
Con atto di citazione, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 541/2021 del Pt_1
01.06.2021 (R.G. 1856/2021), emesso dal Tribunale di Cassino con il quale è stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma complessiva di € 20.000,00 oltre interessi come Controparte_1 da domanda, nonché delle spese monitorie liquidate in € 145,50 per spese ed € 800,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, per inadempimento contrattuale sottoscritto in data
02.06.2020.
pagina 2 di 9 A fondamento del ricorso ha dedotto: che in data 02.06.2020 è stato stipulato con , un contratto di compravendita di una Controparte_1
“Pressa con nastro di alimentazione, modello MAXI-STANDARD, costruttore COS-PACK spa” per una somma pari ad euro 55.000,00 la cui documentazione è stata consegnata fine Agosto 2020; che le parti hanno pattuito che la somma di euro 55.000,00 doveva essere corrisposta secondo le seguenti modalità: euro 25.000,00 alla sottoscrizione del contratto i restanti 30.000,00 con rati mensili con scadenza il giorno 20 di euro 5.000,00 a partire dal 20.07.2020; che la ad oggi ha già pagato la somma di euro 35.000,00 oltre euro 3.600 quale compenso per Pt_1
la procedura di PPT, quindi per un totale complessivo di euro 38.600,00; che sin dall'assemblaggio la macchina non ha funzionato, nonostante l'intervento di professionisti con relativi costi, nello specifico risultava: idraulico difettoso, tubazioni piene di melma e ruggine, pompe idrauliche inservibili causa presenza di melma e ruggine, e quadro elettrico difforme da quello previsto per tale pressa e indicato nella documentazione presentata solo fine Agosto 2020; che a seguito dei primi segnali di mal funzionamento della macchina, con la diligenza del buon imprenditore, la contattava l'opposta per la risoluzione dei problemi, che però non solo non Pt_1
collaborava alla risoluzione dei problemi, ma presentava anche un PPT per una somma totale di euro
8.600,00; che la difformità della pressa e la non idoneità a svolgere l'attività sua propria, fornita dall'opposta, determina in capo a quest'ultima una responsabilità civile di natura contrattuale conseguente all'inadempimento di un'obbligazione assunta (art. 1218 c.c.) poiché in presenza di una violazione di uno specifico dovere, proveniente da un preesistente vincolo obbligatorio rimasto inadempiuto;
che tale responsabilità contrattuale ex art. 1223 cc, determina un risarcimento del danno dovuto all'inadempimento sia per la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno
(lucro cessante), in quanto è conseguenza immediata e diretta, con la conseguenza che vi è nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno (danno emergente e il lucro cessante derivante dalla difformità della pressa fornita).
Ha quindi spiegato domanda riconvenzionale chiedendo la condanna al risarcimento del danno patrimoniale per un importo complessivo di euro 49.430,00, dovuto al mancato funzionamento della macchina acquistata, nonché ai costi relativi alla riparazione della pressa.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di Cassino: “In via preliminare: “Ci si oppone all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta, attesa l'insussistenza del credito azionato”. Nel merito: “Annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cassino in data 01/06/2021, RG n. 1856/2021,
pagina 3 di 9 e ciò per insussistenza del credito azionato, atteso lo svolgimento non a regola d'arte dei lavori ed il danno subito dalla società. Con rifusione di spese, diritti ed onorari”. In via subordinata: “Nell'ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito a favore della sig.ra , ridursi secondo giustizia ed CP_1 equità il dovuto, anche alla luce dei difetti della macchina venduta”. In via riconvenzionale:
“Accertato e dichiarato che la ha subito un danno patrimoniale per aver dovuto sopperire al Pt_1
mancato funzionamento della macchina acquista nonché ai costi relativi al tentativo di riparazione della medesima pressa, chiede condannarsi la stessa al risarcimento a favore dell'opponente della somma di € 49.430,00 o quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia. Con rifusione di spese, diritti ed onorari”.
Si è costituita in giudizio , contestando le avverse difese in quanto infondate in fatto Controparte_1
ed in diritto, deducendo: che in data 02/06/2020, le parti hanno sottoscritto un contratto con il quale l'opposta ha venduto alla la pressa con nastro di alimentazione, modello Maxi Standard al prezzo di € 55.000,00 che Parte_1 sarebbe stata corrisposta nella seguente modalità: “€ 25.000,00 entro e non oltre giorni 10 dal momento della sottoscrizione della scrittura;
€ 5.000,00 euro entro e non oltre il giorno 20 del mese di luglio
2020; € 5.000,00 euro entro e non oltre il giorno 20 del mese agosto 2020; € 5.000,00 euro entro e non oltre il giorno 20 del mese settembre 2020; € 5.000,00 euro entro e non oltre il giorno 20 del mese ottobre 2020; € 5.000,00 euro entro e non oltre il giorno 20 del mese novembre 2020 ed € 5.000,00 euro entro e non oltre il giorno 20 del mese di dicembre 2020”; che prima della vendita, l'opposta ha evidenziato, in più occasioni alla che il bene non Parte_1
veniva utilizzato da molti anni e che ciò poteva compromettere la sua corretta funzionalità, pertanto nel contratto veniva espressamente menzionato che: “la Società acquirente ha visionato dettagliatamente la suddetta pressa e la relativa documentazione ritenendola idonea ai propri interessi e quindi il bene è stato visto, piaciuto ed accettato così come è nel suo stato”; che nel contratto le parti hanno stabilito, con la clausola sottoscritta specificatamente e denominata con la lettera e): “l'acquirente, avendo visionato attentamente il bene oggetto della compravendita accetta lo stato in cui si trova e rinuncia sin da ora a qualunque contestazione nei confronti della venditrice per quanto concerne eventuali mal funzionamenti e/o anomalie del bene”, rinunciando così a qualunque garanzia;
che l'opponente dopo aver disposto il bonifico relativo al rateo del mese di luglio, interrompeva, senza alcuna valida ragione, ogni pagamento, pertanto veniva inoltrato un primo sollecito con pec del
24/08/2020 e un secondo con pec del 18/09/2020;
pagina 4 di 9 che, non avendo avuto riscontro, otteneva dal Giudice di Sora il decreto ingiuntivo Controparte_1
223/2020 con il quale si ingiungeva alla Società il pagamento in favore della ricorrente di € 5.000,00 a titolo di rata relativa alla mensilità di agosto 2020, oltre alle spese e alle competenze della procedura monitoria, inoltre tale decreto veniva notificato alla debitrice in una all'atto di precetto e spirati i termini per il pagamento, la creditrice notificava il pignoramento presso terzi in danno della Società inadempiente e con ordinanza dell'08/03/2021 il Tribunale di Cassino, assegnava alla creditrice le somme pignorate presso la CP_2 che vista l'inadempienza dell'opponente sui pagamenti dei ratei scaduti, l'opposta otteneva dal Giudice di Pace di Sora un secondo decreto ingiuntivo n. 05-2021 relativo al mancato versamento del rateo del mese di settembre 2020; che ricorrono ex art. 648 cpc i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
che in ogni caso l'opposizione è infondata in quanto l'acquisto è avvenuto solo dopo che la ha Pt_1
visionato dettagliatamente la suddetta pressa e la relativa documentazione ritenendola idonea ai propri interessi e quindi il bene è stato visto, piaciuto ed accettato così come è nel suo stato”; che la clausola “visto e piaciuto” sottoscritta nel contratto ai sensi dell'art. 1341 c.c., esclude in termini radicali la garanzia per vizi del bene, rappresentando “l'impegno ad accettare il bene compravenduto senza alcuna riserva e pertanto rinunciando in toto alla garanzia per vizi, anche occulti”; che controparte non ha lamentato alcun vizio occulto, limitandosi a contestare la presenza di “ruggine”,
“melma”, quadro elettrico “difforme” e l'impianto idraulico “difettoso”, atteso che l'opponente ha lamentato il presunto vizio del bene solo dopo due mesi dalla compravendita a differenza di quanto stabilito dall'art. 1495 cc;
ha eccepito inoltre l'improponibilità della domanda riconvenzionale, essendo già stata proposta innanzi al Giudice di Pace di Sora RG 70-2021 ed al Tribunale di Cassino RG 291-2021, domanda per far accertare e dichiarare il presunto “inadempimento dell'obbligazione assunta dalla ”; CP_1
Ha concluso chiedendo al Tribunale di Cassino: “in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1856/2021; - nel merito: rigettare l'opposizione per le ragione su esposte confermando il decreto ingiuntivo n. 1856/2021 e condannare controparte ai sensi dell'art. 96
c.p.c. al pagamento che riterrà di giustizia, il tutto nei limiti della competenza del giudice adito, con vittoria di spese e competenze”.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 541/2021, la causa veniva istruita con prova documentale ed infine rinviata per la decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del
23.04.2025
pagina 5 di 9 L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente deve osservarsi che, se è vero che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto riveste il ruolo di attore in senso sostanziale, è altrettanto vero che anche in questo tipo di giudizio non possono non ritenersi operanti i principi generali espressi dalla Suprema Corte in tema di onere della prova dell'inadempimento. Invero, secondo i suddetti principi, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/01, confermata, tra le altre, da Cass. n. 2387/04
e n. 3373/10).
Dall'applicazione di tali principi discende che è onere dell'opponente - attore solo in senso formale e convenuto in senso sostanziale - eccepire l'inesistenza del credito azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione. I medesimi principi espressi dalla Suprema Corte in tema di onere della prova valgono anche in relazione ai contratti a prestazioni corrispettive, nell'ipotesi in cui venga sollevata da una delle parti l'eccezione di inadempimento della prestazione dovuta da controparte.
Nel caso in cui il debitore - opponente sollevi l'eccezione di inadempimento della prestazione dovuta dal creditore - opposto, risultano invertiti i ruoli delle parti in lite sotto il profilo dell'onere probatorio, sicché il debitore - opponente dovrà allegare l'altrui inadempimento e il creditore - opposto dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito la propria prestazione.
Inoltre, i principi appena richiamati vanno ulteriormente coordinati con il principio di non contestazione, che impone al convenuto - in questo caso l'opponente, quale convenuto in senso sostanziale - di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati.
Tanto premesso si rileva che, con ricorso per ingiunzione di pagamento, parte convenuta opposta ha dedotto il mancato pagamento dei ratei non saldati del mese di settembre, ottobre, novembre e dicembre per un totale complessivo di euro 20.000,00 così come previsto dal contratto di compravendita della pressa con nastro di alimentazione modello Maxi-Standard, sottoscritto in data
02.06.2020.
Parte opponente nell'atto di opposizione, ha contestato la difformità della pressa e la non idoneità a svolgere l'attività per la quale è stata acquistata, deducendo una responsabilità civile di natura contrattuale, conseguente all'inadempimento dell'obbligazione assunta ex art. 1218 cc.
pagina 6 di 9 Dal canto suo parte opposta, ha depositato il contratto di compravendita de quo, sostenendo che in virtù del combinato disposto della clausola “visto e Piaciuto” e della clausola prevista dallo stesso contratto alla lettera e) secondo la quale “l'acquirente, avendo visionato attentamente il bene oggetto della compravendita accetta lo stato in cui si trova e rinuncia sin da ora a qualunque contestazione nei confronti della venditrice per quanto concerne eventuali mal funzionamenti e/o anomalie del bene”, nessuna garanzia per eventuali vizi può essere dovuta all'acquirente, che avrebbe comunque acquistato un bene usato, accettandone lo stato in cui si trovava in quel determinato momento.
Ciò posto si osserva che in tema di compravendita, la clausola contrattuale "vista e piaciuta", che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest'ultima limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, sicché, anche in considerazione dei principi fondamentali della buona fede e dell'equità del sinallagma contrattuale, essa non può riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente l'acquisto. Ne deriverà che il compratore, pur in vigenza della suddetta clausola, potrà valersi della garanzia per i vizi inficianti la res compravenduta, dovendo però dimostrare che i vizi riscontrati e lamentati siano “occulti” o quanto meno non facilmente riconoscibili con la normale diligenza al momento dell'acquisto.
Dalla documentazione allegata risulta che società acquirente, ha visionato la pressa e la relativa documentazione ritenendola idonea ai propri interessi, accettando il bene così come era nel suo stato.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi non assolto l'onere probatorio che incombeva sull'opponente, acquirente del macchinario, in quanto manca l'allegazione e la prova che i vizi dedotti fossero vizi occulti non facilmente riconoscibili secondo l'ordinaria diligenza al momento della presa in consegna della merce.
Sul punto parte opponente si è limitata a contestare in maniera generica la presenza di ruggine, melma, quadro elettrico difforme, impianto idraulico difettoso, senza dedurre le circostanze fattuali e gli elementi di natura tecnica per i quali tali anomalie erano vizi occulti non facilmente riconoscibile in fase di ispezione.
In mancanza di tali allegazioni deve attribuirsi valore alla rinuncia alla garanzia da parte dell'acquirente contenuta nel contratto di compravendita.
Sul punto occorre stabilire la legittimità della rinuncia alla garanzia da parte dell'acquirente.
In tema di vendita di beni mobili, una obbligazione posta a carico del venditore è la garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c. in forza della quale “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
pagina 7 di 9 Salvo le esclusioni ex lege (art. 1491 c.c.) previste quando l'acquirente ben conosca i vizi o nei casi in cui gli stessi siano facilmente riconoscibili, la garanzia può essere oggetto di deroga ad opera delle parti, come nel caso di specie.
Secondo l'insegnamento della S.C. la garanzia per vizi prevista dall'art. 1490 c.c. deve ritenersi operante anche nei casi di vendita di cose mobili usate, dovendo rimanere il vizio della cosa, ed in particolare il vizio occulto preesistente alla conclusione del contratto, ben distinto dal semplice logorio del bene, dovuto al normale uso dello stesso. E anche nei casi di vendita di beni usati, i contraenti nell'ambito della loro autonomia contrattuale possono derogare alla disciplina legale della garanzia per i vizi della cosa venduta, con l'inserimento nel contratto di apposita clausola, ammessa dall'art. 1490, secondo comma c.c. che però deve essere debitamente approvata per iscritto ex art. 1341, secondo comma c.c. trattandosi di clausola vessatoria (Cass. n. 21204/2016).
Nel caso di specie la clausola di cui alla lettera e) riporta che: “l'acquirente, avendo visionato attentamente il bene oggetto della compravendita accetta lo stato in cui si trova e rinuncia sin da ora a qualunque contestazione nei confronti della venditrice per quanto concerne eventuali mal funzionamenti e/o anomalie del bene” del contratto inter partes datato 02.06.2020, prevedendo una limitazione di responsabilità per il venditore rientra nelle clausole vessatorie per le quali l'art. 1341, secondo comma c.c.
Tale clausola richiede una espressa approvazione per iscritto da parte dell'acquirente, mediante la cosiddetta doppia sottoscrizione come risulta dal contratto depositato, in cui è riportata oltre alla sottoscrizione apposta in calce al contratto anche la dichiarazione di espressa approvazione delle clausole vessatorie a), b), c), d), e) ed f).
Per tali ragioni l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo n. 541/2021 del 01.06.2021
(r.g. n. 1856/2021), emesso dal Tribunale di Cassino deve essere confermato.
Il rigetto dell'opposizione comporta anche il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da parte opponente in quanto logicamente subordinata all'accoglimento dell'opposizione e al riconoscimento della responsabilità per vizi della cosa venduta in capo a parte convenuta opposta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, individuato in base al più alto valore della domanda riconvenzionale proposta da parte dell'opponente, stante la bassa complessità delle questioni trattate, senza possibilità di accedere alla richiesta di condanna dell'opposta al risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. la quale, oltre alla prova della promozione di un giudizio con dolo o colpa pagina 8 di 9 grave, postula la deduzione e dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno nascente dal comportamento processuale avversario che nella fattispecie in esame sono del tutto mancate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n.
2743/2021, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n. 541/2021 emesso dal Tribunale di
Cassino e per l'effetto lo dichiara esecutivo;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla opponente per le causali in motivazione;
3. condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di CP_1
che liquida in euro 3809,00 per compenso professionale ex D.M. 55/14, oltre IVA,
[...]
CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
4. rigetta la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art 96 c.p.c proposta da parte convenuta opposta.
Cassino 23.04.2025
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta
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