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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/05/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5180/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pavia, Viale della Libertà n. 24, presso lo studio dell'avv. Luisa Flore, che lo rappresenta e difende, giusta delega allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Pavia, via Roma 8 , presso lo studio dell'avv. Federica Maurici che lo rappresenta e difende, giusta delega allegata, la quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 28.4.2025 svoltasi in forma scritta e note depositate in via telematica e, segnatamente:
pagina 1 di 22 per parte ricorrente “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni Parte_1
più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: In via principale - Disporre lo scioglimento della comunione de residuo formatasi fra i coniugi in conseguenza della separazione personale degli stessi, e, previa declaratoria della natura distrattiva del prelievo della somma di € 27.000,00 eseguito in data 5.12.2022, condannare CP_1
a corrispondere in favore del ricorrente una somma pari al 50% degli importi
[...]
risultanti dal saldo attivo dei conti correnti alla stessa intestati e degli accantonamenti in denaro a qualsiasi titolo compiuti dalla stessa e non consumati, per l'importo ad oggi stimato in € 15.605,89 come determinato nel ricorso introduttivo ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che risultera' accertata all'esito del giudizio;
somme tutte rivalutate e maggiorate di interessi come per legge;
- Accertato che, a far tempo dalla data della intervenuta separazione dei coniugi, il signor ha corrisposto in via Parte_1
esclusiva il rimborso delle rate relative al prestito personale contratto dai coniugi in data
30.09.2019 presso dichiarare tenuta e condannare a CP_2 Controparte_1
corrispondere al ricorrente il 50% delle somme tutte rimborsate dal ricorrente all'istituto mutuante a far tempo dal 30.09.2019 per l'importo di € 15.148,33 ovvero, in subordine, dalla data della separazione per l'importo di € 1.965,06 , ovvero secondo quanto risultera' dovuto all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
In via subordinata - Disporre lo scioglimento della comunione de residuo formatasi fra i coniugi in conseguenza della separazione personale degli stessi, condannando Controparte_1
a corrispondere in favore del ricorrente una somma pari al 50% degli importi risultanti dal saldo attivo dei conti correnti alla stessa intestati e degli accantonamenti in denaro a qualsiasi titolo compiuti dalla stessa e non consumati, per l'importo di € 2.105,47 come determinato nel ricorso introduttivo ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che risultera' accertata all'esito del giudizio;
somme tutte rivalutate e maggiorate di interessi come per legge;
- Accertata e dichiarata la natura distrattiva del prelievo operato in data 5 dicembre 2022, in violazione di quanto previsto dall'art. 3 della convenzione di negoziazione assistita sottoscritta fra le parti in data 4.10.2022, condannare CP_1
pagina 2 di 22 a corrispondere a la somma di € 13.500,00, se del caso anche CP_1 Parte_1
ai sensi dell'art. 2043 c.c. a titolo di risarcimento del danno patito, ovvero a corrispondere alla parte ricorrente la diversa somma, maggiore o minore, che risultera' dovuta all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
- Accertato che, a far tempo dalla data della intervenuta separazione dei coniugi, il signor ha Parte_1
corrisposto in via esclusiva il rimborso delle rate relative al prestito personale contratto dai coniugi in data 30.09.2019 presso , dichiarare tenuta e condannare CP_2 [...]
a corrispondere al ricorrente il 50% delle somme tutte rimborsate dal CP_1
ricorrente all'istituto mutuante a far tempo dal 30.09.2019 per l'importo di € 15.148,33 ovvero, in subordine, dalla data della separazione per l'importo di € 1.965,06, ovvero secondo quanto risultera' dovuto all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
In ogni caso - respingere tutte le domande avversarie, ovvero, nella denegata e non temuta ipotesi in cui il giudice adito ritenesse che le voci di preteso credito avanzate dalla resistente possano in tutto o in parte trovare accoglimento, accertato che il signor ha sostenuto personalmente e in via esclusiva il Parte_1
pagamento dei debiti contratti in epoca successiva al matrimonio come risultanti dall'atto di pignoramento prodotto sub doc. 28 per il complessivo importo di € 43.605,38, determinare le passivita' suscettibili di divisione fra i coniugi e conseguentemente condannare la prof. al versamento dell'importo di € 21.802,69 in favore del CP_1
ricorrente, ovvero a tenere a proprio carico quella diversa somma maggiore o minore che risultera' dovuta all'esito del giudizio, maggiorata di interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo finale. Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Per parte resistente “Voglia il Tribunale di Pavia:ì - nel merito Controparte_1
in via principale respingere tutte le domande avversarie in quanto completamente infondate e prive di riscontro probatorio - nel merito previo accertamento delle attività e passività riferibili alla comunione, condannare il Sig. a tenere a proprio carico Parte_1
la quota del 50% del saldo negativo, pari a Euro 24.958,11, o in subordine, laddove si
pagina 3 di 22 ritenesse di sottrarre dal totale delle passività l'importo di Euro 27.000, già versato, a tenere a proprio carico la quota di Euro 11.458,11, risultante come da documentazione in atti, o la diversa somma che risulterà eventualmente in corso di causa. - in ogni caso respingere tutte le istanze istruttorie di controparte in quanto totalmente infondate. - con vittoria di spese diritti e onorari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza il sig. evocava in giudizio la sig.ra Parte_1 [...]
al fine di disporre lo scioglimento della comunione de residuo formatasi fra i CP_1
coniugi in conseguenza della separazione personale degli stessi, e condannare la convenuta a corrispondere in favore del ricorrente una somma pari al 50% degli importi risultanti dal saldo attivo dei conti correnti alla stessa intestati e degli accantonamenti in denaro a qualsiasi titolo compiuti dalla stessa e non consumati, stimati in € 15.605,89 nonché al rimborso del 50% di prestito personale contratto dai coniugi in data 30.09.2019 presso
[...]
e da lui interamente pagato;
in via subordinata formulava altresì domanda di CP_2
responsabilità ex art. 2043 c.c. per indebita sottrazione di somme.
A supporto della propria domanda, parte ricorrente deduceva che : in data
18.09.2010 e avevano contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
a seguito di invito alla negoziazione inoltrato il 30 giugno 2022 della sig.ra e accettato dal CP_1
il 22 luglio, le parti avevano avviato un percorso condiviso per la separazione Parte_1
personale e, al fine di concludere accordo negoziale, avevano sottoscritto in data 4 ottobre
2022 apposita convenzione, ove, fra i vari obblighi assunti, figurava quello di “non compiere durante la procedura atti tali da alterare il quadro economico personale e della famiglia” ; In data 17 novembre 2022, le parti avevano raggiunto un accordo definitivo in merito ai contenuti della separazione e alla data del 13.12.2022, i coniugi avevano sottoscritto accordo di separazione mediante negoziazione assistita, autorizzato dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia in data 16.12.2022; dall'estratto conto pagina 4 di 22 allegato alla domanda divorzile era emerso che in data 5 dicembre 2022 era stato operato un prelievo sul conto corrente n. 4952.11 acceso presso Monte dei Paschi di Siena intestato a di importo pari a € 27.000,00 per effetto dell'incasso di assegni Controparte_1
circolari ; era evidente la finalità distrattiva dell'appropriazione; ex art. 177 c.1 lett.c) al momento dello scioglimento della comunione il ricorrente era titolare di un solo conto corrente acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.a, con un saldo attivo alla data del 16.12.2022 pari a € 4.872,85 (ossia € 6.852,85 detratta la somma di € 1.980, corrisposta in data
13.12.2022 a titolo di “anticipo mantenimento”); l'unico conto noto della resistente, acceso presso Monte dei Paschi di Siena, alla medesima data recava un saldo attivo di € 9.083,79,
a cui aggiungere la somma distratta; inoltre, nell'interesse della famiglia, in data
30.09.2019, le odierne parti avevano contratto congiuntamente un prestito (n.
004/01538371 prodotto: creditoppla' unico) per l'importo complessivo di € 30.000,00 rimborsato in via esclusiva dal;
all'attore doveva essere rimborsato l'importo Parte_1
pagato e comunque la sig.ra era obbligata a corrispondere il 50% della somma CP_1
residua; in via alternativa sussistevano i presupposti per la responsabilità ex art. 2043 c.c.
Si costituiva la sig.ra eccependo preliminarmente Controparte_1
l'insussistenza dei requisiti per l'applicabilità del procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies cpc e il mancato assolvimento della condizione di procedibilità e, nel merito, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: ai sensi dell'art. 191 c.c. la comunione legale si scioglieva al momento della separazione che, nella fattispecie era avvenuta solo il 13 o il 16 dicembre 2022; inoltre ai sensi dell'art. 194 c.c. essa includeva sia le passività sia le attività; il sig. nella procedura di negoziazione, non si era Parte_1
comportato in modo corretto e leale;
questi non aveva attestato compiutamente la sua grave situazione debitoria;
era stato notificato atto di pignoramento presso terzi da cui si evinceva come la somma delle sole voci relative alle cartelle riferite a debiti sorti per attività imprenditoriale o per attività libero-professionale/autonoma (ad eccezione delle multe per violazioni del Codice della Strada) era pari ad Euro 36.849,76; il Sig. aveva Parte_1
dovuto pertanto fare ricorso a prestiti per far fronte ai propri debiti personali, e non certo
Cont per le necessità della famiglia;
tra questi prestiti vi era il prestito contratto nel 2019 con pagina 5 di 22 (ora Intesa SanPaolo) per Euro 30.040,88, da rimborsare in 120 rate mensili di Euro CP_2
361,48 luna (doc. 6); il prestito era stato sottoscritto quale coobbligata anche dalla Prof. solo perché diversamente la banca non avrebbe erogato alcun finanziamento al CP_1
Sig. considerato il suo forte indebitamento e la natura dello stesso;
la sig.ra Parte_1
non era titolare di nessun altro conto corrente;
l'importo di €27.000 era stato CP_1
corrisposto alla sig.ra madre della a parziale saldo di un prestito Persona_1 CP_1 erogato da quest'ultima, di importo pari a €35.000; il totale delle passività soprariportate - da intendersi a carico della comunione alla data di scioglimento della stessa- era pari a
Euro 49.684,82; la metà dei suddetti importi, pari a Euro 24.842,41 doveva essere a carico del Sig. all'atto dello scioglimento della comunione;
le somme sul conto della Parte_1
resistente provenivano tutte dalla sua attività lavorativa come documentato dagli estratti conto prodotti in sede di divorzio e gli importi provenienti dall'attività lavorativa cadevano in comunione solo ove non consumati,; stante le risultanze contabili, l'attivo della Prof. al 13.12.2022 risultava pari a Euro 3.774,9, mentre il passivo risultava pari a CP_1
Euro 49.684,82, comprendendo la totalità del passivo di cui la stessa si era fatta carico durante il matrimonio;
considerando anche l'importo del passivo riferibile al Sig.
indicato sopra, il totale delle passività a carico della comunione è pari a Euro Parte_1
58.563,98, mentre il totale delle attività è pari a Euro 8.247,77; il saldo era negativo ed era pari a Euro 49.916,21, da ripartirsi al 50% ciascuno tra i coniugi, per complessivi Euro
24.958,11 a testa;
considerando l'importo di Euro 27.000, già versato, residuava comunque un saldo negativo di Euro 22.916,21, che doveva essere ripartito nella misura di
Euro 11.458,11 in capo a ciascuno
Nel corso della prima udienza il Giudice formulava un tentativo di conciliazione che, tuttavia, aveva esito negativo;
successivamente era altresì disposta procedura di mediazione;
stante l'esito negativo della stessa, erano quindi assegnati termini per il deposito di memorie ex art. 281 duodecies quarto comma c.p.c.
Rigettate le istanze istruttorie, era assegnato termine per memoria conclusiva
All'udienza del 28.4.2025 per la discussione, svoltasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c. le parti insistevano nelle proprie conclusioni e il giudice tratteneva la causa in pagina 6 di 22 decisione riservando il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1.La corretta determinazione del thema decidendum di causa
2.La disciplina generale dello scioglimento della comunione legale fra coniugi e la comunione de residuo
3.Gli elementi attivi della comunione oggetto di causa
3.1. I conti bancari
3.2 Gli assegni circolari pari a €27.000,00
4. Le passività riscontrate
5. Il saldo finale della comunione de residuo
6.La domanda di pagamento per l'importo residuo oggetto del contratto di finanziamento
7. Le spese
1.La corretta determinazione del thema decidendum di causa
A fronte delle reciproche e contrapposte deduzioni ed eccezioni, in via preliminare , si evidenzia che il thema decidendum di causa è costituito dallo scioglimento della comunione de residuo formatasi fra i coniugi in conseguenza della separazione personale degli stessi: tutte le vicende dedotte (presunta sottrazione di denaro , esposizione debitoria dei singoli etc.) nonché le domande formulate rilevano anzitutto, ai fini della corretta pagina 7 di 22 determinazione delle rispettive quote, con particolare riferimento alla comunione de residuo
Pur evidentemente connessa, sul piano oggettivo e soggettivo, al thema decidendum principale indicato, viceversa, costituisce domanda autonoma quella relativa all'accertamento di un credito in capo all'attore con riferimento alla fase successiva allo scioglimento della comunione e, segnatamente, in relazione all'importo ancora da corrispondere in base a contratto di finanziamento.
2.La disciplina generale dello scioglimento della comunione legale fra coniugi e la comunione de residuo
In via generale e in punto di diritto, ai sensi dell'art. 194 c.p.c. la divisione dei beni della comunione legale, si effettua ripartendo in parti eguali le attività e le passività
In relazione alla particolare comunione de residuo è stato precisato come “è consolidato l'indirizzo di questa Corte che l'art. 194 c.c., che regola il criterio divisionale della comunione legale, risponde al principio per cui "lo stesso concetto di comunione de residuo non può avere riguardo ai beni destinati a confluirvi senza avere contemporaneamente riguardo alle passività che gravano su quei beni, anche solo in virtù della garanzia generica ex art. 2740 c.c." (Cass. 2680/2000, 7060/2004); ed invero anche in altri precedenti l'attribuzione patrimoniale dei "beni" ha avuto riguardo al "patrimonio netto" (così Cass. 6876/2013 in caso di società);” (in termini Cass. 21.02.2018, n.4186)
Il momento dello scioglimento della comunione è individuato, tra l'altro, nella
“separazione personale” ex art. 191 c.p.c. (Cass. 11.03.2021, n.6820); in via interpretativa,
è preferibile l'opzione ermeneutica che individua il momento giuridicamente rilevante sul piano temporale ai fini della determinazione del quantum in quello dell'apposizione del nulla osta del PM assumendo tale ultimo atto dell'autorità giudiziaria, valore di condizione sospensiva della efficacia dell'accordo ai fini anche dello scioglimento della comunione legale (cfr art. 6 d.l. 12.9.2014, n. 132convertito con modificazioni dalla L.
10.11.2014, n. 162)
Sotto ulteriore e connesso profilo, ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. c), c.c., In tema di comunione legale, i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi pagina 8 di 22 cadono nella comunione differita o "de residuo", ai sensi dell'art. 177 lett. c), c.c., quando non siano stati consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione, sicché vi rientrano, in difetto di previsione in tal senso, anche quelli che non siano stati ancora percepiti o non siano esigibili al momento dello scioglimento della comunione, purché costituiscano il corrispettivo di prestazioni o del godimento di beni relativi al periodo di vigenza della comunione legale, (In massima Cass. 14.06.2023,
n.16993; nello stesso senso Cass. 21.10.2010, n.21648)
A questo proposito, la giurisprudenza ha altresì precisato come i “redditi individuali dei coniugi - tanto che si tratti di redditi di capitali (art. 177 c.c., lettera b), quanto che si tratti di proventi della loro attività separata (art. 177 c.c., lettera c) - non cadono automaticamente in comunione, secondo il meccanismo di comunione differita coniato dal legislatore del 1975, ma rimangono di pertinenza del rispettivo titolare, salvo a diventare comuni, nella misura in cui non siano stati già consumati, al verificarsi di una causa di scioglimento della comunione;
la comunione immediata riguarda solo gli
"acquisti" (art. 177 c.c., lett. a), le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (art. 177 c.c., lett. d), nonché gli utili e incrementi delle aziende appartenenti a uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi (art. 177 c.c., comma
2). In motivazione nella sentenza n. 2597 del 2006 si è aggiunto che " la comunione de residuo non fa nascere un vero e proprio diritto di credito in favore della comunione ed a carico del singolo coniuge, ma di luogo ad una semplice aspettativa di fatto, in quanto solo al momento dello scioglimento della comunione viene ad operarsi un vero e proprio ritrasferimento, nel senso di una comproprietà differita". In sostanza, l'acquisizione differita dei redditi personali implica che il percettore dei redditi, dopo aver assolto
l'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia, ha la più ampia disponibilità dei redditi stessi, potendo, a sua discrezione, consumarli sia a favore della comunione, operando degli acquisti che, a norma dell'art. 177 lett. a), entrano in comunione, sia a favore di se stesso, operando acquisti che, per l'uso cui vengono destinati, vanno considerati quali beni personali ex art. 179, lett. c) ed e) c.c. Il principio è stato successivamente ribadito (Cass.21648 /2010; Cass. 5652/2017)” (in termini , recentemente pagina 9 di 22 Cass. 14.06.2023, n.16993)
Pur consapevole di orientamenti difformi (Cass. 19567/2008) , la Cassazione, a sezioni unite, ha altresì qualificato come diritto di credito la situazione giuridica soggettiva del coniuge in relazione ai beni, quali i conti corrente cointestati, afferenti alla comunione de residuo(Cass. sez. un. 17/05/2022), n.15889)
3.Gli elementi attivi della comunione oggetto di causa
3.1. I conti bancari
Il momento giuridicamente rilevante ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo del patrimonio oggetto di comunione de residuo è costituito, alla luce di quanto sopra esposto, dalla data del nulla osta del PM , ovvero, nel caso concreto, il
16.12.2022
A riguardo, costituisce circostanza puntualmente dedotta da ricorrente e debitamente documentata da estratto conto che , a quella data, il sig. aveva un Parte_1
solo conto corrente acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.a, con un saldo attivo alla data del
16.12.2022 pari a € 4.872,85 (cfr doc. 12)
Invero la citata circostanza è altresì pacifica in quanto non contestata dalla resistente che, anzi , nei propri scritti difensivi, ha eccepito la sussistenza di rilevanti esposizioni debitorie in capo al Parte_1
In secondo luogo, la sig.ra era titolare di conto presso il Montepaschi CP_1 di Siena, alla medesima data recava un saldo attivo di € 9.083,79 (doc.11 parte ricorrente e doc. parte resistente )
Anche tale circostanza dedotta dal ricorrente e debitamente attestata mediante documentazione bancaria costituita estratto conto, ex se non contestato, rectius riprodotto identico dalla stessa resistente.
La contestazione della resistente circa la giacenza di importo inferiore, ovvero, Euro
3.774,92 risulta infondata in quanto l'importo sopra indicato emrege per tabulas aggiungendo al saldo al 31.12.2025 (pacificamente € 5167,73) tutte le spese comunque sostenute dal 16 dicembre al 31 dicembre;
a riguardo, non condivisibile l'impostazione della resistente di individuare la data rilevante al 13.12.2022 in quanto, per le ragioni sopra pagina 10 di 22 esposte, la data rilevante è costituita dal momento (invero successivo) del 16.12.2022 ovvero pacificamente quello dell'apposizione del visto del Pubblico Ministero (doc.6)
L'esclusività delle somme in capo ai singoli correntisti (rispettivamente il sig. il conto acceso presso Intesa San paolo) e sig.ra il conto presso Parte_1 CP_1
Montepaschi), è comprovata dagli estratti depositati, da cui si evince univocamente come i flussi di entrata erano univocamente riconducibili, rispettivamente al ricorrente e alla resistente;
la circostanza è comunque pacifica tra le parti e quindi da ritenersi provata ex art. 115 c.p.c.
3.2 Gli assegni circolari pari a €27.000,00
In punto di fatto è circostanza invero pacifica e comunque documentata che in data
5.12.2022 venivano emessi e addebitati sul conto della assegni circolari per CP_1
l'importo di €27.000,00.
A riguardo, anzitutto, in via generale non sussisteva alcun obbligo ex lege in capo alla di preservare il proprio patrimonio in vista della costituzione dello CP_1
scioglimento della comunione e quindi, la formazione della comunione de residuo : la medesima resistente, sulla base delle disposizioni normative vigenti, era quindi titolare del diritto di disporre delle somme del proprio conto corrente a proprio piacimento,
Si perviene a tale conclusione anzitutto, in forza del combinato disposto degli artt.
177 c. 1 lette c) e 185 c.p.c. da cui desumibile univocamente il carattere di bene personale dei proventi non spesi.
Inoltre, tale principio in ossequio alla giurisprudenza sopra indicata secondo cui il percettore dei redditi, dopo aver assolto l'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia, ha la più ampia disponibilità dei redditi stessi, potendo, a sua discrezione, consumarli sia a favore della comunione, operando degli acquisti che, a norma dell'art.
177 lett. a), entrano in comunione, sia a favore di se stesso, operando acquisti che, per
l'uso cui vengono destinati, vanno considerati quali beni personali ex art. 179, lett. c) ed
e)” (Cass. 16993/2023)
Tale conclusione comporta l'infondatezza della domanda subordinata ex art. 2043
c.c. non potendosi configurare, invero neanche astrattamente, un'attività illecita del pagina 11 di 22 disponente sussistendo, in ragione della disciplina giuridica generale, esclusivamente un'aspettativa di mero fatto.
Parte ricorrente ha eccepito in via principale la violazione dell'art. 3 della convenzione di negoziazione assistita tra il sig. e la sig.ra stipulata Parte_1 CP_1
ex art. 6 d.l.132/2014 (conv l. 162 2014 cit) dalle parti e di rispettivi procuratori in data
4.10.2022 secondo cui “Le parti si impegnano a non compiere nella procedura atti tali da alterare il quadro economico personale o della famiglia” (doc. 3 parte ricorrente)
Questione rilevante e controversa, è costituita dal rilievo giuridico di tale impegno: la resistente ha negato, nei propri scritti, l'efficacia e la stessa esistenza giuridico sostanziale dello stesso accordo (da ultimo in note di udienza di discussione “non vi è stato alcun preaccordo di negoziazione, figura peraltro non contemplata dalla normativa che disciplina la materia pag. 2 .),
Orbene, tale eccezione di parte resistente è infondata.
La convenzione stipulata dalle parti e sopra citata era infatti vincolante nell'iter della negoziazione e, pertanto, le parti avevano l'obbligo di attenersi alle disposizioni ivi contenute nella fase pro dromica all'accordo conclusivo : tale vincolo giuridico sussisteva
a fortiori nel caso concreto in cui la citata procedura si concludeva positivamente;
nelle premesse dell'accordo conclusivo, stipulato il 13 dicembre 2022 e a cui il Pubblico
Ministero dava il nulla osta il 16 dicembre 2022, si attestava espressamente che “…le parti si sono determinate a definire i propri rapporti a mezzo del procedimento di negoziazione assistita di cui all'art. 6 d.l. 132/2014 conv. L. 162/2014, sottoscrivendo in data 4.10.2022 convenzione di negoziazione” (cfr doc. 6 parte ricorrente e 3 parte resistente)
La convenzione di negoziazione del 4.10.2022 costituiva quindi il prius logico giuridico alla base del successivo accordo concluso all'esito della stessa procedura di negoziazione assistita.
Irrilevante, sul punto, che nel corso delle settimane successive le parti abbiano avviato trattative e le posizioni spesso fossero confliggenti, come attestato da scambio di mail (cfr doc. 8 della resistente ) ; l'iter procedimentale, sul piano negoziale era infatti pagina 12 di 22 regolamentato contrattualmente sulla base delle prescritte indicazioni della citata convenzione di negoziazione e comunque la circostanza che ci fossero punti da definire non elide in alcun modo (anzi rafforza) la vigenza giuridica delle disposizioni contenute nell'accordo del 4.10.2022.
Premessa quindi la piena efficacia dell'accordo, questione ulteriormente controversa tra le parti è se l'esborso di €27.000 disposto dalla sig.ra in data 3.12.2022 e CP_1 quindi nel momento di vigenza della convenzione avesse alterato “il quadro economico personale della medesima” e quindi posto in essere in violazione del citato accordo concluso il 4.10.2022.
La tesi di parte ricorrente, sul punto, risulta fondata : sul piano oggettivo, infatti, anzitutto, l'esborso era particolarmente significativo, in quanto pari a oltre i due terzi dell'ammontare complessivo depositato sul conto corrente di Montepaschi intestato alla
CP_1
Inoltre, all'esito del giudizio, non è stato in alcun modo comprovato che il versamento venisse effettuato al fine di saldare, almeno parzialmente, un debito sorto a causa di un prestito di €35.000 precedentemente erogato dalla sig.ra madre Persona_1
della sig.ra a quest'ultima CP_1
A riguardo è stata prodotta una mera scrittura privata, priva di data certa, in cui la sig.ra dichiara di trasferire l'importo di €35.000 alla figlia, sig.ra in Per_1 CP_1
data 15.5.2012 (doc.11)
A riguardo, tuttavia, non è stata fornita dalla resistente nessuna prova documentale dell'erogazione di tale somma;
segnatamente non è stato prodotto assegno, estratto conto, documentazione di bonifico etc. tale omissione risulta particolarmente grave trattandosi di importo ingente, che in via presuntiva (e invero anche in base alle normative vigenti sui pagamenti), non poteva essere versato in contanti.
In secondo luogo, si evidenzia che la causale del prestito, nella citata scrittura privata era , invero genericamente, indicata come aiuto per sostenere le spese necessarie per il trasferimento a Pavia: pertanto ulteriore e grave lacuna probatoria, è l'assenza di qualsivoglia elemento documentale circa le spese effettivamente sostenute per il pagina 13 di 22 trasferimento stesso dalla sig.ra CP_1
In terzo luogo, non è stato formulato alcun capitolo di prova testimoniale a supporto della relativa deduzione circa il prestito.
In quarto luogo, sul piano indiziario, risulta particolarmente significativo che tale esposizione debitoria particolarmente ingente non venisse in alcun modo menzionata in fase stragiudiziale (né nelle missive degli avvocati né in sede di conciliazione e negoziazione); parimenti alquanto anomala la condotta della la quale, pur CP_1
trattandosi di somme in restituzione di prestito precedentemente erogato, non informava in via formale il proprio ex coniuge del versamento (né invero a fortiori, è dimostrata alcuna formale comunicazione in fase precedente).
In quinto luogo, sempre sotto il profilo indiziario, risulta alquanto anomala la tempistica del versamento a beneficio della madre: ovvero dieci anni dopo il presunto prestito, senza alcuna prova di richiesta , e inoltre, in prossimità della stipula dell'accordo consensuale definitivo della separazione.
In definitiva, in ragione di quanto esposto, in violazione della convenzione di negoziazione, risulta comprovato che la sig.ra trasferiva l'importo di €27.000 CP_1
dal proprio conto corrente a beneficio della madre in assenza di giustificazione causale, in violazione dell'art. 3 del preaccordo;
pertanto, la medesima resistente è tenuta alla restituzione dell'intero importo a beneficio della comunione, risultando inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte in sede di negoziazione
La domanda, tuttavia, pur fondata in parte qua sul piano giuridico sostanziale , non può trovare accoglimento nei termini esposti dal ricorrente , ovvero come obbligo tout court di pagamento della al di metà della somma indicata : sul punto, CP_1 Parte_1
infatti, è necessario precisare, come esposto, che la somma viene computata ai fini della comunione, determinando quindi un attivo, in capo al conto della pari a € CP_1
36.083,79 (36.000+ 9.083,79)
Inoltre, in attuazione dell'art. 194 c.p.c., è necessario sottrarre le passività riscontrate sottrarre le passività alle attività come riscontrate
4. Le passività riscontrate
pagina 14 di 22 A riguardo, anzitutto , parte ricorrente ha eccepito la sussistenza di una significativa esposizione debitoria perosnale del sig. pari ad Euro 36.849,76, come Parte_1
“riferibile a debiti di natura personale del Sig. in ragione della propria attività̀ Parte_1
imprenditoriale e libero professionale (riferiti anche ad epoca precedente al matrimonio”
(cfr. comparsa di costituzione) ; tale circostanza risulta effettivamente provata da significativa e rilevante documentazione costituita da atto di pignoramento dell'Agenzia delle Entrate (doc. 5 parte ricorrente doc. 28 resistente ) e non è ex se contestata dal resistente.
Essa risulta rilevante ai fini del giudizio , in quanto in adesione all'orientamento sopra evidenziato, le attività devono essere considerate al netto delle passività , qualora queste ultime incidano direttamente sui beni stessi: in ragione di quanto esposto, l'attivo netto del conto su Intesa San paolo intestato al sig. deve essere decurtato del Parte_1
citato importo, azzerando il medesimo , al momento dello scioglimento.
Irrilevante, sul punto la successiva estinzione del debito in quanto il momento rilevante era costituito dal 16.12.2022 (cfr. doc. 29,30 e 31)
Tuttavia, poiché, i debiti erano contratti dal per ragioni personali e quindi Parte_1
estranee alla comunione, gli stessi non incidono nel senso di determinare esposizione debitoria gravante in misura paritaria su entrambi i coniugi;
in altri termini, sul punto, non
è invero, logicamente o giuridicamente concepibile un'esposizione debitoria comune, e quindi anche in capo alla in ordine a tale somma;
ai fini del giudizio, il debito CP_1
rilevante e sussistente al momento dello scioglimento della comunione, incideva tuttavia sui beni personali del e, segnatamente sul conto corrente a lui intestato, azzerando il Parte_1
valore del medesimo.
Questione diversa si pone con riferimento all' esposizione debitoria derivante da contratto di finanziamento stipulato nel 2019 con (ora Intesa SanPaolo) (n. CP_2
004/0153837 prodotto: creditoppla' unico per Euro 30.040,88, da rimborsare in 120 rate mensili, e sottoscritto insieme dal e dalla (doc. 19 parte ricorrente e Parte_1 CP_1
doc. 6 resistente).
Tale esposizione debitoria, gravava infatti propriamente sull'intera comunione in pagina 15 di 22 quanto obbligazione contratta congiuntamente da entrambi i coniugi ex art. 186 c 1 lett. d)
c.c.; in altri termini, sul punto, in relazione all'importo oggetto di finanziamento, è irrilevante accertare se il contratto fosse concluso per finalità famigliari ovvero per ripianare l'esposizione debitoria personale di un singolo coniuge ( , in quanto il Parte_1
contratto era stipulato da entrambi, ovvero anche dalla sig.ra essendo quindi CP_1
sussumibile nell'ambito della fattispecie citata art. 186 c.1 lett d) tra le obbligazioni gravanti sulla comunione.
Orbene, al momento dello scioglimento della comunione (momento rilevante ai fini del giudizio) , ovvero in data 16.12.2022, considerando la regolarità dei pagamenti nonché
l'esborso straordinario 14.901,47 del quale anticipo del rimborso del suddetto Parte_1
finanzialmente rateale in data 2 febbraio 2022, residuava l'importo di €10.480,36: tale somma, come ancora dovuta, è da imputare alla comunione in termini di passività. (cfr. doc.21)
In ordine alle ulteriori domande di parte ricorrente circa il rimborso dei ratei pagati, le stesse risultano infondate con riferimento alla fase precedente rispetto allo scioglimento della comunione, sia accedendo alla tesi di parte ricorrente (ovvero che il prestito fosse accesso per interessi famigliari) sia a fortiori accedendo alla tesi di parte resistente , secondo cui vi era un interesse personale esclusivo del ricorrente
In materia di contratto di finanziamento o di mutuo acceso per finalità famigliare, secondo giurisprudenza consolidata come “Quanto al mutuo. cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi, secondo la giurisprudenza di legittimità salvo
l'esistenza di un differente accordo inter partes, che va provato - non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi (in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata). Invero, i pagamenti delle rate del mutuo cointestato, effettuati da uno solo dei coniugi in via esclusiva, talvolta sono stati considerati (cfr. sent. n. 18749/2004, n. 18749; sent. n. 10942/2015; ord. n. 10927/2018, che hanno appunto escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarietà matrimoniale) quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. (e, quindi, espressione di quei "doveri di
pagina 16 di 22 collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra
i coniugi" sanciti appunto dall'art. 143 c.c.); mentre talaltra sono stati ricondotti (in questo senso cfr. Cass. sent. n. 12551/2009) alla logica di solidarietà che connota la vita familiare
(e, quindi, ad una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio” (in termini Cass. 21.02.2023 n. 5385)
In adesione a tale consolidato orientamento, pertanto, le somme già versate, sia pure per finalità comuni e proprie della famiglia da parte del non possono essere di Parte_1
ripetizione al 50% a carico della CP_1
A fortiori, nel caso in cui il prestito fosse stato contratto per motivi solo personali, alcun diritto di ripetizione sussisterebbe, anche solo astrattamente, in capo al Parte_1
La domanda per il pagamento delle somme del prestito in relazione alla fase successiva viene affrontata in separato paragrafo in quanto, pur connessa, strictu sensu estranea alla fase di divisione della comunione
Ulteriore passività da analizzare è costituita dall'esposizione debitoria personale della , anzitutto nei confronti del fisco : anche tale debito, pur essendo debito CP_1
personale, incide direttamente su bene della comunione, ovvero il conto corrente intestato alla determinando una riduzione proporzionale dello stesso CP_1
L'esposizione debitoria della puntualmente eccepita in atti, è fondata CP_1
su significativa e rilevante documentazione di provenienza anche di pubblici uffici
(Agenzia delle Entrate ovvero le cartelle esattoriali ) nonchè da dichiarazione del commercialista oltre che puntualmente esposta nella relazione allegata a domanda divorzile;
tale esposizione debitoria risulta pari a € 8.908,43 (cfr doc. 9)
La sig.ra ha altresì attestato un'esposizione debitoria per acquisto di CP_1
mobili e telefonia stante l'accensione di prestiti finalizzati per importo pari a € 5.776,38; tale indicazione è contenuta nella dichiarazione patrimoniale allegata alla domanda divorzile, e trova riscontro negli estratti conti da cui si evincono i ratei (cfr . doc. 9 e doc.
12)
Risulta viceversa infondata la deduzione circa il prestito effettuato dalla madre per le ragioni sopra esposte.
pagina 17 di 22 In ragione di quanto esposto, risultano accertati debiti personali pari a € 14684,81
(8908,48+5776,38) incidenti sull'ammontare complessivo del conto personale della come ricalcolato computando anche la somma elargita a beneficio della sig.ra CP_1
Signori, ovvero 36.083,79, risultando quindi un saldo attivo effettivo del conto intestato alla pari a €21.398,98 CP_1
5. Il saldo finale della comunione de residuo
In definitiva, in ragione di quanto esposto, è possibile pervenire mediante operazioni di calcolo alla misurazione del quantum oggetto di comunione de residuo
Segnatamente, in relazione al conto corrente del pur astrattamente Parte_1
sussistente un importo attivo pari a € 4.872,85, non è configurabile un diritto di credito della coniuge come derivante da comunione de residuo perché azzerato dall'esposizione debitoria personale del medesimo;
pertanto, nessuna somma può essere computata nella comunione de residuo.
In relazione al conto della per le ragioni sopra esposte, il saldo finale, CP_1 aggiungendo l'importo illegittimamente sottratto ma decurtando l'esposizione debitoria personale risulta pari € 21.398,98
Infine, è attestata, al momento dello scioglimento un debito comune di entrambi i coniugi , rectius della comunione, in quanto contratto congiuntamente dai coniugi, pari a
€10.480,36 come residuo del contratto di finanziamento.
L'importo attivo al netto delle passività della comunione de residuo risulta quindi pari a € 10.918,62 (21398,98 – 10480,36 ), da dividere al 50% tra gli ex coniugi.
La sig. ra considerando l'obbligo di restituzione alla comunione di CP_1
€27.000 nonché il saldo attivo, comunque sussistente sul suo conto in conseguenza di tale restituzion , è quindi obbligata a corrispondere la somma di € 5.459,31 all'ex coniuge;
trattandosi di debito di restituzione e quindi di valuta, non è dovuta la rivalutazione ma soltanto gli interessi nella misura legale dalla data di scioglimento della comunione
(16.12.2022) fino al saldo effettivo).
Le istanze istruttorie delle parti , oltre che inammissibili per i motivi già esposti con ordinanza, erano inidonee ad attestare un saldo finale differente.
pagina 18 di 22
6.La domanda di pagamento dell'importo residuo oggetto del contratto di finanziamento
La domanda di parte ricorrente in relazione al pagamento dei ratei di finanziamento successivamente allo scioglimento della comunione risulta fondata.
Sul piano giuridico si premette che l'importo residuo ancora dovuto in forza del contratto di finanziamento al momento della comunione è già stato computato in decurtazione dall'ammontare attivo della comunione de residuo come sopra calcolata, determinando quindi il quantum effettivo dovuto a carico della sig.ra in termini CP_1
restituzione.
In altri termini , sul punto, si è tenuto conto della somma in quanto elemento passivo per la determinazione del valore della comunione de residuo , oggetto di scioglimento
La domanda di corresponsione del 50% del saldo residuo attiene viceversa ai rapporti interni tra le parti successivamente allo scioglimento stessa comunione e quindi esula dalla divisione strictu sensu intesa
A riguardo (e a differenza di quanto evidenziato per le somme corrisposte in costanza di matrimonio e di regime di comunione legale) risulta dirimente accertare se il contratto di finanziamento fosse stipulato per far fronte a esigenze famigliari ovvero, come eccepito dalla resistente, del solo Parte_1
In primo luogo, in via presuntiva, poiché il contratto veniva sottoscritto da entrambi, deve desumersi la finalità comune e quindi della famiglia;
inoltre, nel contratto la non era individuata quale garante o fideiussore ma cliente al pari del CP_1 Parte_1
Premessa la presunzione, non sono stati offerti da parte resistente (che ha contestato la citata finalità) elementi probatori univoci a supporto della tesi opposta : a riguardo, sebbene debba considerarsi la circostanza che, invero, al pagamento aveva provveduto il solo tuttavia tale elemento non è ex se sufficiente sia in ossequio alla Parte_1
giurisprudenza sopra evidenziata ,secondo cui tali pagamenti si pongono ordinariamente come adempimento dell'obbligo di contribuzione alle esigenze famigliari, sia perché la stessa contraeva prestiti per finalità famigliari (mobili) CP_1
pagina 19 di 22 In terzo luogo, parimenti, a fronte di puntuale deduzione circa la necessità di prestito anche per acquisto di vettura Chevrolet LA IZ (intestata alla sig.ra come riconosciuto dalla stessa in dichiarazione divorzile) quest'ultima non ha CP_1
offerto alcuna prova contraria di aver pagato in modo diverso la citata vettura.
In ragione di quanto esposto, stante la finalità famigliare del finanziamento, in ordine all'importo residuo dovuto a partire dal dicembre 2022 la sig.ra è tenuta CP_1
a corrispondere il 50% al sig. Parte_1
Pertanto, risulta anzitutto dovuta a carico della , la somma di € 1.965,06, CP_1
ovvero il 50% dell'esborso sostenuto da dicembre 2022 e sino a febbraio 2025 , pari a €
3.930,12 (€ 145,56 x 27 mesi – cfr. doc. 32 parte ricorrente); parimenti dovuto l'accollo del
50% delle rate successive fino all'estinzione del credito.
Non è dovuta rivalutazione ma solo interessi trattandosi di obbligo restitutorio
7. Le spese
Circa le spese legali, la formulazione dell'art. 92 c.p.c. consente la compensazione, totale o parziale delle spese anche nel caso di “soccombenza reciproca”; risulta meritevole di adesione maggioritario orientamento di legittimità secondo cui“La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica – anche in relazione al principio di causalità – nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (Cass. n.
20888/2018)” (in termini recentemente con giurisprudenza citata Cass. 30.11.2021, n.
37652; in senso solo parzialmente difforme Cass. SS.UU. 31.10.2022, n. 32061).
Il citato orientamento è meritevole di adesione ad avviso del Tribunale sia in quanto risulta maggiormente aderente al contenuto sostanziale e alla ratio della disposizione ex art. 92 c.p.c., non limitata ad una nozione restrittiva di soccombenza, sia in quanto rispondente ad una logica di bilanciamento e riparto delle spese legali in modo rispondente all'esito effettivo della controversia, tenuto conto in modo complessivo del petitum di parte attrice,
pagina 20 di 22 pur in assenza di domande riconvenzionale.
Nel caso in esame, in particolare, si sottolinea che, pur accogliendo la domanda di parte ricorrente , sono state accolte molteplici eccezioni della resistente e , pertanto, il credito oggetto di domanda è stato significativamente ridotto;
segnatamente, a fronte di una domanda di restituzione di € 15.605,89 e, in aggiunta, di pagamento del 50% dell'importo complessivo oggetto di contratto di finanziamento (€ 43532,70 ovvero 21.766,35 ), il debito riconosciuto a carico della resistente a titolo di restituzione risulta pari a € 5.459,31 nonché il 50% dell'importo residuo del finanziamento (10.480,36 ovvero 5.240,18 )
Pertanto, sussistono i presupposti per una compensazione maggioritaria al 60% delle spese restando addebitato il 40% su parte resistente , riconosciuta comunque parzialmente soccombente e debitrice.
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per controversia di valore compreso tra €5200 e €26000 (valore effettivo tenuto conto del decisum) tenuto conto della natura e complessità della causa, applicando il parametro medio per le singole fasi di giudizio, risultando pari a €5077,00, da addebitare fino a €
2030,8 oltre spese generali al 15% iva su parte resistente, in virtù della citata compensazione , oltre spese di marca e contributo, queste da rifondere interamente;
le citate spese sono da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
In relazione alla somma sostenuta per la mediazione per cui non si pone un problema di tardività della domanda in quanto la procedura di mediazione è stata attivata dopo l'instaurazione del giudizio, le stesse sono ripartite in senso analogo in termini di soccombneza reciproca parziale, dovendo quindi parte resistente rimborsare il 70% dell'esborso come sostenuto e comprovato da parte ricorrente, pari a €1.055,18 , ovvero la somma di € 738,626 ( tenuto conto della compensazione al 60%, , e quindi del 30% paritario in relazione a tale quota, più il 40% dell'addebito restante addebitato ex artt. 91 e
92 c.p.c. ). Tale somma non è oggetto di distrazione in quanto versata direttamente dal
Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente
pagina 21 di 22 pronunciando, così dispone:
- I)Accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda dell'attore sig. c.f. ) e, per l'effetto: Parte_1 C.F._1
a) dichiara scioglimento della comunione de residuo formatasi fra i coniugi, sig.ri
e (c.f. ), in conseguenza Parte_1 Controparte_1 C.F._2
della separazione personale degli stessi;
b)condanna la sig.ra al pagamento di € 5.459,31 nei confronti Controparte_1
di oltre interessi nella misura legale dalla data della separazione Parte_1
(16.12.2022) fino al soddisfo;
c)condanna la la sig.ra al pagamento della somma ulteriore di Controparte_1
€ 1. 965,06 nei confronti di oltre interessi nella misura legale dalla data Parte_1
di ciascun versamento fino al soddisfo;
d)condanna la sig.ra a rimborsare al sig. la Controparte_1 Parte_1
quota del 50% dei ratei del finanziamento n. 004/01538371 stipulato da entrambi con
[...]
in scadenza a partire da marzo 2025 fino all'estinzione del debito;
CP_2
-II) Condanna altresì parte resistente a rimborsare a parte Controparte_1
ricorrente il 40% delle spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per Parte_1
spese ed € 2030,8 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
III) Condanna altresì parte resistente a rimborsare a parte Controparte_1
ricorrente il 70% delle spese di mediazione , pari a €738,626. Parte_1
Pavia, 10 maggio 2025
Il Giudice
Renato Cameli
pagina 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5180/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pavia, Viale della Libertà n. 24, presso lo studio dell'avv. Luisa Flore, che lo rappresenta e difende, giusta delega allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Pavia, via Roma 8 , presso lo studio dell'avv. Federica Maurici che lo rappresenta e difende, giusta delega allegata, la quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 28.4.2025 svoltasi in forma scritta e note depositate in via telematica e, segnatamente:
pagina 1 di 22 per parte ricorrente “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni Parte_1
più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: In via principale - Disporre lo scioglimento della comunione de residuo formatasi fra i coniugi in conseguenza della separazione personale degli stessi, e, previa declaratoria della natura distrattiva del prelievo della somma di € 27.000,00 eseguito in data 5.12.2022, condannare CP_1
a corrispondere in favore del ricorrente una somma pari al 50% degli importi
[...]
risultanti dal saldo attivo dei conti correnti alla stessa intestati e degli accantonamenti in denaro a qualsiasi titolo compiuti dalla stessa e non consumati, per l'importo ad oggi stimato in € 15.605,89 come determinato nel ricorso introduttivo ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che risultera' accertata all'esito del giudizio;
somme tutte rivalutate e maggiorate di interessi come per legge;
- Accertato che, a far tempo dalla data della intervenuta separazione dei coniugi, il signor ha corrisposto in via Parte_1
esclusiva il rimborso delle rate relative al prestito personale contratto dai coniugi in data
30.09.2019 presso dichiarare tenuta e condannare a CP_2 Controparte_1
corrispondere al ricorrente il 50% delle somme tutte rimborsate dal ricorrente all'istituto mutuante a far tempo dal 30.09.2019 per l'importo di € 15.148,33 ovvero, in subordine, dalla data della separazione per l'importo di € 1.965,06 , ovvero secondo quanto risultera' dovuto all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
In via subordinata - Disporre lo scioglimento della comunione de residuo formatasi fra i coniugi in conseguenza della separazione personale degli stessi, condannando Controparte_1
a corrispondere in favore del ricorrente una somma pari al 50% degli importi risultanti dal saldo attivo dei conti correnti alla stessa intestati e degli accantonamenti in denaro a qualsiasi titolo compiuti dalla stessa e non consumati, per l'importo di € 2.105,47 come determinato nel ricorso introduttivo ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che risultera' accertata all'esito del giudizio;
somme tutte rivalutate e maggiorate di interessi come per legge;
- Accertata e dichiarata la natura distrattiva del prelievo operato in data 5 dicembre 2022, in violazione di quanto previsto dall'art. 3 della convenzione di negoziazione assistita sottoscritta fra le parti in data 4.10.2022, condannare CP_1
pagina 2 di 22 a corrispondere a la somma di € 13.500,00, se del caso anche CP_1 Parte_1
ai sensi dell'art. 2043 c.c. a titolo di risarcimento del danno patito, ovvero a corrispondere alla parte ricorrente la diversa somma, maggiore o minore, che risultera' dovuta all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
- Accertato che, a far tempo dalla data della intervenuta separazione dei coniugi, il signor ha Parte_1
corrisposto in via esclusiva il rimborso delle rate relative al prestito personale contratto dai coniugi in data 30.09.2019 presso , dichiarare tenuta e condannare CP_2 [...]
a corrispondere al ricorrente il 50% delle somme tutte rimborsate dal CP_1
ricorrente all'istituto mutuante a far tempo dal 30.09.2019 per l'importo di € 15.148,33 ovvero, in subordine, dalla data della separazione per l'importo di € 1.965,06, ovvero secondo quanto risultera' dovuto all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
In ogni caso - respingere tutte le domande avversarie, ovvero, nella denegata e non temuta ipotesi in cui il giudice adito ritenesse che le voci di preteso credito avanzate dalla resistente possano in tutto o in parte trovare accoglimento, accertato che il signor ha sostenuto personalmente e in via esclusiva il Parte_1
pagamento dei debiti contratti in epoca successiva al matrimonio come risultanti dall'atto di pignoramento prodotto sub doc. 28 per il complessivo importo di € 43.605,38, determinare le passivita' suscettibili di divisione fra i coniugi e conseguentemente condannare la prof. al versamento dell'importo di € 21.802,69 in favore del CP_1
ricorrente, ovvero a tenere a proprio carico quella diversa somma maggiore o minore che risultera' dovuta all'esito del giudizio, maggiorata di interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo finale. Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Per parte resistente “Voglia il Tribunale di Pavia:ì - nel merito Controparte_1
in via principale respingere tutte le domande avversarie in quanto completamente infondate e prive di riscontro probatorio - nel merito previo accertamento delle attività e passività riferibili alla comunione, condannare il Sig. a tenere a proprio carico Parte_1
la quota del 50% del saldo negativo, pari a Euro 24.958,11, o in subordine, laddove si
pagina 3 di 22 ritenesse di sottrarre dal totale delle passività l'importo di Euro 27.000, già versato, a tenere a proprio carico la quota di Euro 11.458,11, risultante come da documentazione in atti, o la diversa somma che risulterà eventualmente in corso di causa. - in ogni caso respingere tutte le istanze istruttorie di controparte in quanto totalmente infondate. - con vittoria di spese diritti e onorari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza il sig. evocava in giudizio la sig.ra Parte_1 [...]
al fine di disporre lo scioglimento della comunione de residuo formatasi fra i CP_1
coniugi in conseguenza della separazione personale degli stessi, e condannare la convenuta a corrispondere in favore del ricorrente una somma pari al 50% degli importi risultanti dal saldo attivo dei conti correnti alla stessa intestati e degli accantonamenti in denaro a qualsiasi titolo compiuti dalla stessa e non consumati, stimati in € 15.605,89 nonché al rimborso del 50% di prestito personale contratto dai coniugi in data 30.09.2019 presso
[...]
e da lui interamente pagato;
in via subordinata formulava altresì domanda di CP_2
responsabilità ex art. 2043 c.c. per indebita sottrazione di somme.
A supporto della propria domanda, parte ricorrente deduceva che : in data
18.09.2010 e avevano contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
a seguito di invito alla negoziazione inoltrato il 30 giugno 2022 della sig.ra e accettato dal CP_1
il 22 luglio, le parti avevano avviato un percorso condiviso per la separazione Parte_1
personale e, al fine di concludere accordo negoziale, avevano sottoscritto in data 4 ottobre
2022 apposita convenzione, ove, fra i vari obblighi assunti, figurava quello di “non compiere durante la procedura atti tali da alterare il quadro economico personale e della famiglia” ; In data 17 novembre 2022, le parti avevano raggiunto un accordo definitivo in merito ai contenuti della separazione e alla data del 13.12.2022, i coniugi avevano sottoscritto accordo di separazione mediante negoziazione assistita, autorizzato dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia in data 16.12.2022; dall'estratto conto pagina 4 di 22 allegato alla domanda divorzile era emerso che in data 5 dicembre 2022 era stato operato un prelievo sul conto corrente n. 4952.11 acceso presso Monte dei Paschi di Siena intestato a di importo pari a € 27.000,00 per effetto dell'incasso di assegni Controparte_1
circolari ; era evidente la finalità distrattiva dell'appropriazione; ex art. 177 c.1 lett.c) al momento dello scioglimento della comunione il ricorrente era titolare di un solo conto corrente acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.a, con un saldo attivo alla data del 16.12.2022 pari a € 4.872,85 (ossia € 6.852,85 detratta la somma di € 1.980, corrisposta in data
13.12.2022 a titolo di “anticipo mantenimento”); l'unico conto noto della resistente, acceso presso Monte dei Paschi di Siena, alla medesima data recava un saldo attivo di € 9.083,79,
a cui aggiungere la somma distratta; inoltre, nell'interesse della famiglia, in data
30.09.2019, le odierne parti avevano contratto congiuntamente un prestito (n.
004/01538371 prodotto: creditoppla' unico) per l'importo complessivo di € 30.000,00 rimborsato in via esclusiva dal;
all'attore doveva essere rimborsato l'importo Parte_1
pagato e comunque la sig.ra era obbligata a corrispondere il 50% della somma CP_1
residua; in via alternativa sussistevano i presupposti per la responsabilità ex art. 2043 c.c.
Si costituiva la sig.ra eccependo preliminarmente Controparte_1
l'insussistenza dei requisiti per l'applicabilità del procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies cpc e il mancato assolvimento della condizione di procedibilità e, nel merito, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: ai sensi dell'art. 191 c.c. la comunione legale si scioglieva al momento della separazione che, nella fattispecie era avvenuta solo il 13 o il 16 dicembre 2022; inoltre ai sensi dell'art. 194 c.c. essa includeva sia le passività sia le attività; il sig. nella procedura di negoziazione, non si era Parte_1
comportato in modo corretto e leale;
questi non aveva attestato compiutamente la sua grave situazione debitoria;
era stato notificato atto di pignoramento presso terzi da cui si evinceva come la somma delle sole voci relative alle cartelle riferite a debiti sorti per attività imprenditoriale o per attività libero-professionale/autonoma (ad eccezione delle multe per violazioni del Codice della Strada) era pari ad Euro 36.849,76; il Sig. aveva Parte_1
dovuto pertanto fare ricorso a prestiti per far fronte ai propri debiti personali, e non certo
Cont per le necessità della famiglia;
tra questi prestiti vi era il prestito contratto nel 2019 con pagina 5 di 22 (ora Intesa SanPaolo) per Euro 30.040,88, da rimborsare in 120 rate mensili di Euro CP_2
361,48 luna (doc. 6); il prestito era stato sottoscritto quale coobbligata anche dalla Prof. solo perché diversamente la banca non avrebbe erogato alcun finanziamento al CP_1
Sig. considerato il suo forte indebitamento e la natura dello stesso;
la sig.ra Parte_1
non era titolare di nessun altro conto corrente;
l'importo di €27.000 era stato CP_1
corrisposto alla sig.ra madre della a parziale saldo di un prestito Persona_1 CP_1 erogato da quest'ultima, di importo pari a €35.000; il totale delle passività soprariportate - da intendersi a carico della comunione alla data di scioglimento della stessa- era pari a
Euro 49.684,82; la metà dei suddetti importi, pari a Euro 24.842,41 doveva essere a carico del Sig. all'atto dello scioglimento della comunione;
le somme sul conto della Parte_1
resistente provenivano tutte dalla sua attività lavorativa come documentato dagli estratti conto prodotti in sede di divorzio e gli importi provenienti dall'attività lavorativa cadevano in comunione solo ove non consumati,; stante le risultanze contabili, l'attivo della Prof. al 13.12.2022 risultava pari a Euro 3.774,9, mentre il passivo risultava pari a CP_1
Euro 49.684,82, comprendendo la totalità del passivo di cui la stessa si era fatta carico durante il matrimonio;
considerando anche l'importo del passivo riferibile al Sig.
indicato sopra, il totale delle passività a carico della comunione è pari a Euro Parte_1
58.563,98, mentre il totale delle attività è pari a Euro 8.247,77; il saldo era negativo ed era pari a Euro 49.916,21, da ripartirsi al 50% ciascuno tra i coniugi, per complessivi Euro
24.958,11 a testa;
considerando l'importo di Euro 27.000, già versato, residuava comunque un saldo negativo di Euro 22.916,21, che doveva essere ripartito nella misura di
Euro 11.458,11 in capo a ciascuno
Nel corso della prima udienza il Giudice formulava un tentativo di conciliazione che, tuttavia, aveva esito negativo;
successivamente era altresì disposta procedura di mediazione;
stante l'esito negativo della stessa, erano quindi assegnati termini per il deposito di memorie ex art. 281 duodecies quarto comma c.p.c.
Rigettate le istanze istruttorie, era assegnato termine per memoria conclusiva
All'udienza del 28.4.2025 per la discussione, svoltasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c. le parti insistevano nelle proprie conclusioni e il giudice tratteneva la causa in pagina 6 di 22 decisione riservando il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1.La corretta determinazione del thema decidendum di causa
2.La disciplina generale dello scioglimento della comunione legale fra coniugi e la comunione de residuo
3.Gli elementi attivi della comunione oggetto di causa
3.1. I conti bancari
3.2 Gli assegni circolari pari a €27.000,00
4. Le passività riscontrate
5. Il saldo finale della comunione de residuo
6.La domanda di pagamento per l'importo residuo oggetto del contratto di finanziamento
7. Le spese
1.La corretta determinazione del thema decidendum di causa
A fronte delle reciproche e contrapposte deduzioni ed eccezioni, in via preliminare , si evidenzia che il thema decidendum di causa è costituito dallo scioglimento della comunione de residuo formatasi fra i coniugi in conseguenza della separazione personale degli stessi: tutte le vicende dedotte (presunta sottrazione di denaro , esposizione debitoria dei singoli etc.) nonché le domande formulate rilevano anzitutto, ai fini della corretta pagina 7 di 22 determinazione delle rispettive quote, con particolare riferimento alla comunione de residuo
Pur evidentemente connessa, sul piano oggettivo e soggettivo, al thema decidendum principale indicato, viceversa, costituisce domanda autonoma quella relativa all'accertamento di un credito in capo all'attore con riferimento alla fase successiva allo scioglimento della comunione e, segnatamente, in relazione all'importo ancora da corrispondere in base a contratto di finanziamento.
2.La disciplina generale dello scioglimento della comunione legale fra coniugi e la comunione de residuo
In via generale e in punto di diritto, ai sensi dell'art. 194 c.p.c. la divisione dei beni della comunione legale, si effettua ripartendo in parti eguali le attività e le passività
In relazione alla particolare comunione de residuo è stato precisato come “è consolidato l'indirizzo di questa Corte che l'art. 194 c.c., che regola il criterio divisionale della comunione legale, risponde al principio per cui "lo stesso concetto di comunione de residuo non può avere riguardo ai beni destinati a confluirvi senza avere contemporaneamente riguardo alle passività che gravano su quei beni, anche solo in virtù della garanzia generica ex art. 2740 c.c." (Cass. 2680/2000, 7060/2004); ed invero anche in altri precedenti l'attribuzione patrimoniale dei "beni" ha avuto riguardo al "patrimonio netto" (così Cass. 6876/2013 in caso di società);” (in termini Cass. 21.02.2018, n.4186)
Il momento dello scioglimento della comunione è individuato, tra l'altro, nella
“separazione personale” ex art. 191 c.p.c. (Cass. 11.03.2021, n.6820); in via interpretativa,
è preferibile l'opzione ermeneutica che individua il momento giuridicamente rilevante sul piano temporale ai fini della determinazione del quantum in quello dell'apposizione del nulla osta del PM assumendo tale ultimo atto dell'autorità giudiziaria, valore di condizione sospensiva della efficacia dell'accordo ai fini anche dello scioglimento della comunione legale (cfr art. 6 d.l. 12.9.2014, n. 132convertito con modificazioni dalla L.
10.11.2014, n. 162)
Sotto ulteriore e connesso profilo, ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. c), c.c., In tema di comunione legale, i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi pagina 8 di 22 cadono nella comunione differita o "de residuo", ai sensi dell'art. 177 lett. c), c.c., quando non siano stati consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione, sicché vi rientrano, in difetto di previsione in tal senso, anche quelli che non siano stati ancora percepiti o non siano esigibili al momento dello scioglimento della comunione, purché costituiscano il corrispettivo di prestazioni o del godimento di beni relativi al periodo di vigenza della comunione legale, (In massima Cass. 14.06.2023,
n.16993; nello stesso senso Cass. 21.10.2010, n.21648)
A questo proposito, la giurisprudenza ha altresì precisato come i “redditi individuali dei coniugi - tanto che si tratti di redditi di capitali (art. 177 c.c., lettera b), quanto che si tratti di proventi della loro attività separata (art. 177 c.c., lettera c) - non cadono automaticamente in comunione, secondo il meccanismo di comunione differita coniato dal legislatore del 1975, ma rimangono di pertinenza del rispettivo titolare, salvo a diventare comuni, nella misura in cui non siano stati già consumati, al verificarsi di una causa di scioglimento della comunione;
la comunione immediata riguarda solo gli
"acquisti" (art. 177 c.c., lett. a), le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (art. 177 c.c., lett. d), nonché gli utili e incrementi delle aziende appartenenti a uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi (art. 177 c.c., comma
2). In motivazione nella sentenza n. 2597 del 2006 si è aggiunto che " la comunione de residuo non fa nascere un vero e proprio diritto di credito in favore della comunione ed a carico del singolo coniuge, ma di luogo ad una semplice aspettativa di fatto, in quanto solo al momento dello scioglimento della comunione viene ad operarsi un vero e proprio ritrasferimento, nel senso di una comproprietà differita". In sostanza, l'acquisizione differita dei redditi personali implica che il percettore dei redditi, dopo aver assolto
l'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia, ha la più ampia disponibilità dei redditi stessi, potendo, a sua discrezione, consumarli sia a favore della comunione, operando degli acquisti che, a norma dell'art. 177 lett. a), entrano in comunione, sia a favore di se stesso, operando acquisti che, per l'uso cui vengono destinati, vanno considerati quali beni personali ex art. 179, lett. c) ed e) c.c. Il principio è stato successivamente ribadito (Cass.21648 /2010; Cass. 5652/2017)” (in termini , recentemente pagina 9 di 22 Cass. 14.06.2023, n.16993)
Pur consapevole di orientamenti difformi (Cass. 19567/2008) , la Cassazione, a sezioni unite, ha altresì qualificato come diritto di credito la situazione giuridica soggettiva del coniuge in relazione ai beni, quali i conti corrente cointestati, afferenti alla comunione de residuo(Cass. sez. un. 17/05/2022), n.15889)
3.Gli elementi attivi della comunione oggetto di causa
3.1. I conti bancari
Il momento giuridicamente rilevante ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo del patrimonio oggetto di comunione de residuo è costituito, alla luce di quanto sopra esposto, dalla data del nulla osta del PM , ovvero, nel caso concreto, il
16.12.2022
A riguardo, costituisce circostanza puntualmente dedotta da ricorrente e debitamente documentata da estratto conto che , a quella data, il sig. aveva un Parte_1
solo conto corrente acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.a, con un saldo attivo alla data del
16.12.2022 pari a € 4.872,85 (cfr doc. 12)
Invero la citata circostanza è altresì pacifica in quanto non contestata dalla resistente che, anzi , nei propri scritti difensivi, ha eccepito la sussistenza di rilevanti esposizioni debitorie in capo al Parte_1
In secondo luogo, la sig.ra era titolare di conto presso il Montepaschi CP_1 di Siena, alla medesima data recava un saldo attivo di € 9.083,79 (doc.11 parte ricorrente e doc. parte resistente )
Anche tale circostanza dedotta dal ricorrente e debitamente attestata mediante documentazione bancaria costituita estratto conto, ex se non contestato, rectius riprodotto identico dalla stessa resistente.
La contestazione della resistente circa la giacenza di importo inferiore, ovvero, Euro
3.774,92 risulta infondata in quanto l'importo sopra indicato emrege per tabulas aggiungendo al saldo al 31.12.2025 (pacificamente € 5167,73) tutte le spese comunque sostenute dal 16 dicembre al 31 dicembre;
a riguardo, non condivisibile l'impostazione della resistente di individuare la data rilevante al 13.12.2022 in quanto, per le ragioni sopra pagina 10 di 22 esposte, la data rilevante è costituita dal momento (invero successivo) del 16.12.2022 ovvero pacificamente quello dell'apposizione del visto del Pubblico Ministero (doc.6)
L'esclusività delle somme in capo ai singoli correntisti (rispettivamente il sig. il conto acceso presso Intesa San paolo) e sig.ra il conto presso Parte_1 CP_1
Montepaschi), è comprovata dagli estratti depositati, da cui si evince univocamente come i flussi di entrata erano univocamente riconducibili, rispettivamente al ricorrente e alla resistente;
la circostanza è comunque pacifica tra le parti e quindi da ritenersi provata ex art. 115 c.p.c.
3.2 Gli assegni circolari pari a €27.000,00
In punto di fatto è circostanza invero pacifica e comunque documentata che in data
5.12.2022 venivano emessi e addebitati sul conto della assegni circolari per CP_1
l'importo di €27.000,00.
A riguardo, anzitutto, in via generale non sussisteva alcun obbligo ex lege in capo alla di preservare il proprio patrimonio in vista della costituzione dello CP_1
scioglimento della comunione e quindi, la formazione della comunione de residuo : la medesima resistente, sulla base delle disposizioni normative vigenti, era quindi titolare del diritto di disporre delle somme del proprio conto corrente a proprio piacimento,
Si perviene a tale conclusione anzitutto, in forza del combinato disposto degli artt.
177 c. 1 lette c) e 185 c.p.c. da cui desumibile univocamente il carattere di bene personale dei proventi non spesi.
Inoltre, tale principio in ossequio alla giurisprudenza sopra indicata secondo cui il percettore dei redditi, dopo aver assolto l'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia, ha la più ampia disponibilità dei redditi stessi, potendo, a sua discrezione, consumarli sia a favore della comunione, operando degli acquisti che, a norma dell'art.
177 lett. a), entrano in comunione, sia a favore di se stesso, operando acquisti che, per
l'uso cui vengono destinati, vanno considerati quali beni personali ex art. 179, lett. c) ed
e)” (Cass. 16993/2023)
Tale conclusione comporta l'infondatezza della domanda subordinata ex art. 2043
c.c. non potendosi configurare, invero neanche astrattamente, un'attività illecita del pagina 11 di 22 disponente sussistendo, in ragione della disciplina giuridica generale, esclusivamente un'aspettativa di mero fatto.
Parte ricorrente ha eccepito in via principale la violazione dell'art. 3 della convenzione di negoziazione assistita tra il sig. e la sig.ra stipulata Parte_1 CP_1
ex art. 6 d.l.132/2014 (conv l. 162 2014 cit) dalle parti e di rispettivi procuratori in data
4.10.2022 secondo cui “Le parti si impegnano a non compiere nella procedura atti tali da alterare il quadro economico personale o della famiglia” (doc. 3 parte ricorrente)
Questione rilevante e controversa, è costituita dal rilievo giuridico di tale impegno: la resistente ha negato, nei propri scritti, l'efficacia e la stessa esistenza giuridico sostanziale dello stesso accordo (da ultimo in note di udienza di discussione “non vi è stato alcun preaccordo di negoziazione, figura peraltro non contemplata dalla normativa che disciplina la materia pag. 2 .),
Orbene, tale eccezione di parte resistente è infondata.
La convenzione stipulata dalle parti e sopra citata era infatti vincolante nell'iter della negoziazione e, pertanto, le parti avevano l'obbligo di attenersi alle disposizioni ivi contenute nella fase pro dromica all'accordo conclusivo : tale vincolo giuridico sussisteva
a fortiori nel caso concreto in cui la citata procedura si concludeva positivamente;
nelle premesse dell'accordo conclusivo, stipulato il 13 dicembre 2022 e a cui il Pubblico
Ministero dava il nulla osta il 16 dicembre 2022, si attestava espressamente che “…le parti si sono determinate a definire i propri rapporti a mezzo del procedimento di negoziazione assistita di cui all'art. 6 d.l. 132/2014 conv. L. 162/2014, sottoscrivendo in data 4.10.2022 convenzione di negoziazione” (cfr doc. 6 parte ricorrente e 3 parte resistente)
La convenzione di negoziazione del 4.10.2022 costituiva quindi il prius logico giuridico alla base del successivo accordo concluso all'esito della stessa procedura di negoziazione assistita.
Irrilevante, sul punto, che nel corso delle settimane successive le parti abbiano avviato trattative e le posizioni spesso fossero confliggenti, come attestato da scambio di mail (cfr doc. 8 della resistente ) ; l'iter procedimentale, sul piano negoziale era infatti pagina 12 di 22 regolamentato contrattualmente sulla base delle prescritte indicazioni della citata convenzione di negoziazione e comunque la circostanza che ci fossero punti da definire non elide in alcun modo (anzi rafforza) la vigenza giuridica delle disposizioni contenute nell'accordo del 4.10.2022.
Premessa quindi la piena efficacia dell'accordo, questione ulteriormente controversa tra le parti è se l'esborso di €27.000 disposto dalla sig.ra in data 3.12.2022 e CP_1 quindi nel momento di vigenza della convenzione avesse alterato “il quadro economico personale della medesima” e quindi posto in essere in violazione del citato accordo concluso il 4.10.2022.
La tesi di parte ricorrente, sul punto, risulta fondata : sul piano oggettivo, infatti, anzitutto, l'esborso era particolarmente significativo, in quanto pari a oltre i due terzi dell'ammontare complessivo depositato sul conto corrente di Montepaschi intestato alla
CP_1
Inoltre, all'esito del giudizio, non è stato in alcun modo comprovato che il versamento venisse effettuato al fine di saldare, almeno parzialmente, un debito sorto a causa di un prestito di €35.000 precedentemente erogato dalla sig.ra madre Persona_1
della sig.ra a quest'ultima CP_1
A riguardo è stata prodotta una mera scrittura privata, priva di data certa, in cui la sig.ra dichiara di trasferire l'importo di €35.000 alla figlia, sig.ra in Per_1 CP_1
data 15.5.2012 (doc.11)
A riguardo, tuttavia, non è stata fornita dalla resistente nessuna prova documentale dell'erogazione di tale somma;
segnatamente non è stato prodotto assegno, estratto conto, documentazione di bonifico etc. tale omissione risulta particolarmente grave trattandosi di importo ingente, che in via presuntiva (e invero anche in base alle normative vigenti sui pagamenti), non poteva essere versato in contanti.
In secondo luogo, si evidenzia che la causale del prestito, nella citata scrittura privata era , invero genericamente, indicata come aiuto per sostenere le spese necessarie per il trasferimento a Pavia: pertanto ulteriore e grave lacuna probatoria, è l'assenza di qualsivoglia elemento documentale circa le spese effettivamente sostenute per il pagina 13 di 22 trasferimento stesso dalla sig.ra CP_1
In terzo luogo, non è stato formulato alcun capitolo di prova testimoniale a supporto della relativa deduzione circa il prestito.
In quarto luogo, sul piano indiziario, risulta particolarmente significativo che tale esposizione debitoria particolarmente ingente non venisse in alcun modo menzionata in fase stragiudiziale (né nelle missive degli avvocati né in sede di conciliazione e negoziazione); parimenti alquanto anomala la condotta della la quale, pur CP_1
trattandosi di somme in restituzione di prestito precedentemente erogato, non informava in via formale il proprio ex coniuge del versamento (né invero a fortiori, è dimostrata alcuna formale comunicazione in fase precedente).
In quinto luogo, sempre sotto il profilo indiziario, risulta alquanto anomala la tempistica del versamento a beneficio della madre: ovvero dieci anni dopo il presunto prestito, senza alcuna prova di richiesta , e inoltre, in prossimità della stipula dell'accordo consensuale definitivo della separazione.
In definitiva, in ragione di quanto esposto, in violazione della convenzione di negoziazione, risulta comprovato che la sig.ra trasferiva l'importo di €27.000 CP_1
dal proprio conto corrente a beneficio della madre in assenza di giustificazione causale, in violazione dell'art. 3 del preaccordo;
pertanto, la medesima resistente è tenuta alla restituzione dell'intero importo a beneficio della comunione, risultando inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte in sede di negoziazione
La domanda, tuttavia, pur fondata in parte qua sul piano giuridico sostanziale , non può trovare accoglimento nei termini esposti dal ricorrente , ovvero come obbligo tout court di pagamento della al di metà della somma indicata : sul punto, CP_1 Parte_1
infatti, è necessario precisare, come esposto, che la somma viene computata ai fini della comunione, determinando quindi un attivo, in capo al conto della pari a € CP_1
36.083,79 (36.000+ 9.083,79)
Inoltre, in attuazione dell'art. 194 c.p.c., è necessario sottrarre le passività riscontrate sottrarre le passività alle attività come riscontrate
4. Le passività riscontrate
pagina 14 di 22 A riguardo, anzitutto , parte ricorrente ha eccepito la sussistenza di una significativa esposizione debitoria perosnale del sig. pari ad Euro 36.849,76, come Parte_1
“riferibile a debiti di natura personale del Sig. in ragione della propria attività̀ Parte_1
imprenditoriale e libero professionale (riferiti anche ad epoca precedente al matrimonio”
(cfr. comparsa di costituzione) ; tale circostanza risulta effettivamente provata da significativa e rilevante documentazione costituita da atto di pignoramento dell'Agenzia delle Entrate (doc. 5 parte ricorrente doc. 28 resistente ) e non è ex se contestata dal resistente.
Essa risulta rilevante ai fini del giudizio , in quanto in adesione all'orientamento sopra evidenziato, le attività devono essere considerate al netto delle passività , qualora queste ultime incidano direttamente sui beni stessi: in ragione di quanto esposto, l'attivo netto del conto su Intesa San paolo intestato al sig. deve essere decurtato del Parte_1
citato importo, azzerando il medesimo , al momento dello scioglimento.
Irrilevante, sul punto la successiva estinzione del debito in quanto il momento rilevante era costituito dal 16.12.2022 (cfr. doc. 29,30 e 31)
Tuttavia, poiché, i debiti erano contratti dal per ragioni personali e quindi Parte_1
estranee alla comunione, gli stessi non incidono nel senso di determinare esposizione debitoria gravante in misura paritaria su entrambi i coniugi;
in altri termini, sul punto, non
è invero, logicamente o giuridicamente concepibile un'esposizione debitoria comune, e quindi anche in capo alla in ordine a tale somma;
ai fini del giudizio, il debito CP_1
rilevante e sussistente al momento dello scioglimento della comunione, incideva tuttavia sui beni personali del e, segnatamente sul conto corrente a lui intestato, azzerando il Parte_1
valore del medesimo.
Questione diversa si pone con riferimento all' esposizione debitoria derivante da contratto di finanziamento stipulato nel 2019 con (ora Intesa SanPaolo) (n. CP_2
004/0153837 prodotto: creditoppla' unico per Euro 30.040,88, da rimborsare in 120 rate mensili, e sottoscritto insieme dal e dalla (doc. 19 parte ricorrente e Parte_1 CP_1
doc. 6 resistente).
Tale esposizione debitoria, gravava infatti propriamente sull'intera comunione in pagina 15 di 22 quanto obbligazione contratta congiuntamente da entrambi i coniugi ex art. 186 c 1 lett. d)
c.c.; in altri termini, sul punto, in relazione all'importo oggetto di finanziamento, è irrilevante accertare se il contratto fosse concluso per finalità famigliari ovvero per ripianare l'esposizione debitoria personale di un singolo coniuge ( , in quanto il Parte_1
contratto era stipulato da entrambi, ovvero anche dalla sig.ra essendo quindi CP_1
sussumibile nell'ambito della fattispecie citata art. 186 c.1 lett d) tra le obbligazioni gravanti sulla comunione.
Orbene, al momento dello scioglimento della comunione (momento rilevante ai fini del giudizio) , ovvero in data 16.12.2022, considerando la regolarità dei pagamenti nonché
l'esborso straordinario 14.901,47 del quale anticipo del rimborso del suddetto Parte_1
finanzialmente rateale in data 2 febbraio 2022, residuava l'importo di €10.480,36: tale somma, come ancora dovuta, è da imputare alla comunione in termini di passività. (cfr. doc.21)
In ordine alle ulteriori domande di parte ricorrente circa il rimborso dei ratei pagati, le stesse risultano infondate con riferimento alla fase precedente rispetto allo scioglimento della comunione, sia accedendo alla tesi di parte ricorrente (ovvero che il prestito fosse accesso per interessi famigliari) sia a fortiori accedendo alla tesi di parte resistente , secondo cui vi era un interesse personale esclusivo del ricorrente
In materia di contratto di finanziamento o di mutuo acceso per finalità famigliare, secondo giurisprudenza consolidata come “Quanto al mutuo. cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi, secondo la giurisprudenza di legittimità salvo
l'esistenza di un differente accordo inter partes, che va provato - non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi (in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata). Invero, i pagamenti delle rate del mutuo cointestato, effettuati da uno solo dei coniugi in via esclusiva, talvolta sono stati considerati (cfr. sent. n. 18749/2004, n. 18749; sent. n. 10942/2015; ord. n. 10927/2018, che hanno appunto escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarietà matrimoniale) quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. (e, quindi, espressione di quei "doveri di
pagina 16 di 22 collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra
i coniugi" sanciti appunto dall'art. 143 c.c.); mentre talaltra sono stati ricondotti (in questo senso cfr. Cass. sent. n. 12551/2009) alla logica di solidarietà che connota la vita familiare
(e, quindi, ad una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio” (in termini Cass. 21.02.2023 n. 5385)
In adesione a tale consolidato orientamento, pertanto, le somme già versate, sia pure per finalità comuni e proprie della famiglia da parte del non possono essere di Parte_1
ripetizione al 50% a carico della CP_1
A fortiori, nel caso in cui il prestito fosse stato contratto per motivi solo personali, alcun diritto di ripetizione sussisterebbe, anche solo astrattamente, in capo al Parte_1
La domanda per il pagamento delle somme del prestito in relazione alla fase successiva viene affrontata in separato paragrafo in quanto, pur connessa, strictu sensu estranea alla fase di divisione della comunione
Ulteriore passività da analizzare è costituita dall'esposizione debitoria personale della , anzitutto nei confronti del fisco : anche tale debito, pur essendo debito CP_1
personale, incide direttamente su bene della comunione, ovvero il conto corrente intestato alla determinando una riduzione proporzionale dello stesso CP_1
L'esposizione debitoria della puntualmente eccepita in atti, è fondata CP_1
su significativa e rilevante documentazione di provenienza anche di pubblici uffici
(Agenzia delle Entrate ovvero le cartelle esattoriali ) nonchè da dichiarazione del commercialista oltre che puntualmente esposta nella relazione allegata a domanda divorzile;
tale esposizione debitoria risulta pari a € 8.908,43 (cfr doc. 9)
La sig.ra ha altresì attestato un'esposizione debitoria per acquisto di CP_1
mobili e telefonia stante l'accensione di prestiti finalizzati per importo pari a € 5.776,38; tale indicazione è contenuta nella dichiarazione patrimoniale allegata alla domanda divorzile, e trova riscontro negli estratti conti da cui si evincono i ratei (cfr . doc. 9 e doc.
12)
Risulta viceversa infondata la deduzione circa il prestito effettuato dalla madre per le ragioni sopra esposte.
pagina 17 di 22 In ragione di quanto esposto, risultano accertati debiti personali pari a € 14684,81
(8908,48+5776,38) incidenti sull'ammontare complessivo del conto personale della come ricalcolato computando anche la somma elargita a beneficio della sig.ra CP_1
Signori, ovvero 36.083,79, risultando quindi un saldo attivo effettivo del conto intestato alla pari a €21.398,98 CP_1
5. Il saldo finale della comunione de residuo
In definitiva, in ragione di quanto esposto, è possibile pervenire mediante operazioni di calcolo alla misurazione del quantum oggetto di comunione de residuo
Segnatamente, in relazione al conto corrente del pur astrattamente Parte_1
sussistente un importo attivo pari a € 4.872,85, non è configurabile un diritto di credito della coniuge come derivante da comunione de residuo perché azzerato dall'esposizione debitoria personale del medesimo;
pertanto, nessuna somma può essere computata nella comunione de residuo.
In relazione al conto della per le ragioni sopra esposte, il saldo finale, CP_1 aggiungendo l'importo illegittimamente sottratto ma decurtando l'esposizione debitoria personale risulta pari € 21.398,98
Infine, è attestata, al momento dello scioglimento un debito comune di entrambi i coniugi , rectius della comunione, in quanto contratto congiuntamente dai coniugi, pari a
€10.480,36 come residuo del contratto di finanziamento.
L'importo attivo al netto delle passività della comunione de residuo risulta quindi pari a € 10.918,62 (21398,98 – 10480,36 ), da dividere al 50% tra gli ex coniugi.
La sig. ra considerando l'obbligo di restituzione alla comunione di CP_1
€27.000 nonché il saldo attivo, comunque sussistente sul suo conto in conseguenza di tale restituzion , è quindi obbligata a corrispondere la somma di € 5.459,31 all'ex coniuge;
trattandosi di debito di restituzione e quindi di valuta, non è dovuta la rivalutazione ma soltanto gli interessi nella misura legale dalla data di scioglimento della comunione
(16.12.2022) fino al saldo effettivo).
Le istanze istruttorie delle parti , oltre che inammissibili per i motivi già esposti con ordinanza, erano inidonee ad attestare un saldo finale differente.
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6.La domanda di pagamento dell'importo residuo oggetto del contratto di finanziamento
La domanda di parte ricorrente in relazione al pagamento dei ratei di finanziamento successivamente allo scioglimento della comunione risulta fondata.
Sul piano giuridico si premette che l'importo residuo ancora dovuto in forza del contratto di finanziamento al momento della comunione è già stato computato in decurtazione dall'ammontare attivo della comunione de residuo come sopra calcolata, determinando quindi il quantum effettivo dovuto a carico della sig.ra in termini CP_1
restituzione.
In altri termini , sul punto, si è tenuto conto della somma in quanto elemento passivo per la determinazione del valore della comunione de residuo , oggetto di scioglimento
La domanda di corresponsione del 50% del saldo residuo attiene viceversa ai rapporti interni tra le parti successivamente allo scioglimento stessa comunione e quindi esula dalla divisione strictu sensu intesa
A riguardo (e a differenza di quanto evidenziato per le somme corrisposte in costanza di matrimonio e di regime di comunione legale) risulta dirimente accertare se il contratto di finanziamento fosse stipulato per far fronte a esigenze famigliari ovvero, come eccepito dalla resistente, del solo Parte_1
In primo luogo, in via presuntiva, poiché il contratto veniva sottoscritto da entrambi, deve desumersi la finalità comune e quindi della famiglia;
inoltre, nel contratto la non era individuata quale garante o fideiussore ma cliente al pari del CP_1 Parte_1
Premessa la presunzione, non sono stati offerti da parte resistente (che ha contestato la citata finalità) elementi probatori univoci a supporto della tesi opposta : a riguardo, sebbene debba considerarsi la circostanza che, invero, al pagamento aveva provveduto il solo tuttavia tale elemento non è ex se sufficiente sia in ossequio alla Parte_1
giurisprudenza sopra evidenziata ,secondo cui tali pagamenti si pongono ordinariamente come adempimento dell'obbligo di contribuzione alle esigenze famigliari, sia perché la stessa contraeva prestiti per finalità famigliari (mobili) CP_1
pagina 19 di 22 In terzo luogo, parimenti, a fronte di puntuale deduzione circa la necessità di prestito anche per acquisto di vettura Chevrolet LA IZ (intestata alla sig.ra come riconosciuto dalla stessa in dichiarazione divorzile) quest'ultima non ha CP_1
offerto alcuna prova contraria di aver pagato in modo diverso la citata vettura.
In ragione di quanto esposto, stante la finalità famigliare del finanziamento, in ordine all'importo residuo dovuto a partire dal dicembre 2022 la sig.ra è tenuta CP_1
a corrispondere il 50% al sig. Parte_1
Pertanto, risulta anzitutto dovuta a carico della , la somma di € 1.965,06, CP_1
ovvero il 50% dell'esborso sostenuto da dicembre 2022 e sino a febbraio 2025 , pari a €
3.930,12 (€ 145,56 x 27 mesi – cfr. doc. 32 parte ricorrente); parimenti dovuto l'accollo del
50% delle rate successive fino all'estinzione del credito.
Non è dovuta rivalutazione ma solo interessi trattandosi di obbligo restitutorio
7. Le spese
Circa le spese legali, la formulazione dell'art. 92 c.p.c. consente la compensazione, totale o parziale delle spese anche nel caso di “soccombenza reciproca”; risulta meritevole di adesione maggioritario orientamento di legittimità secondo cui“La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica – anche in relazione al principio di causalità – nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (Cass. n.
20888/2018)” (in termini recentemente con giurisprudenza citata Cass. 30.11.2021, n.
37652; in senso solo parzialmente difforme Cass. SS.UU. 31.10.2022, n. 32061).
Il citato orientamento è meritevole di adesione ad avviso del Tribunale sia in quanto risulta maggiormente aderente al contenuto sostanziale e alla ratio della disposizione ex art. 92 c.p.c., non limitata ad una nozione restrittiva di soccombenza, sia in quanto rispondente ad una logica di bilanciamento e riparto delle spese legali in modo rispondente all'esito effettivo della controversia, tenuto conto in modo complessivo del petitum di parte attrice,
pagina 20 di 22 pur in assenza di domande riconvenzionale.
Nel caso in esame, in particolare, si sottolinea che, pur accogliendo la domanda di parte ricorrente , sono state accolte molteplici eccezioni della resistente e , pertanto, il credito oggetto di domanda è stato significativamente ridotto;
segnatamente, a fronte di una domanda di restituzione di € 15.605,89 e, in aggiunta, di pagamento del 50% dell'importo complessivo oggetto di contratto di finanziamento (€ 43532,70 ovvero 21.766,35 ), il debito riconosciuto a carico della resistente a titolo di restituzione risulta pari a € 5.459,31 nonché il 50% dell'importo residuo del finanziamento (10.480,36 ovvero 5.240,18 )
Pertanto, sussistono i presupposti per una compensazione maggioritaria al 60% delle spese restando addebitato il 40% su parte resistente , riconosciuta comunque parzialmente soccombente e debitrice.
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per controversia di valore compreso tra €5200 e €26000 (valore effettivo tenuto conto del decisum) tenuto conto della natura e complessità della causa, applicando il parametro medio per le singole fasi di giudizio, risultando pari a €5077,00, da addebitare fino a €
2030,8 oltre spese generali al 15% iva su parte resistente, in virtù della citata compensazione , oltre spese di marca e contributo, queste da rifondere interamente;
le citate spese sono da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
In relazione alla somma sostenuta per la mediazione per cui non si pone un problema di tardività della domanda in quanto la procedura di mediazione è stata attivata dopo l'instaurazione del giudizio, le stesse sono ripartite in senso analogo in termini di soccombneza reciproca parziale, dovendo quindi parte resistente rimborsare il 70% dell'esborso come sostenuto e comprovato da parte ricorrente, pari a €1.055,18 , ovvero la somma di € 738,626 ( tenuto conto della compensazione al 60%, , e quindi del 30% paritario in relazione a tale quota, più il 40% dell'addebito restante addebitato ex artt. 91 e
92 c.p.c. ). Tale somma non è oggetto di distrazione in quanto versata direttamente dal
Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente
pagina 21 di 22 pronunciando, così dispone:
- I)Accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda dell'attore sig. c.f. ) e, per l'effetto: Parte_1 C.F._1
a) dichiara scioglimento della comunione de residuo formatasi fra i coniugi, sig.ri
e (c.f. ), in conseguenza Parte_1 Controparte_1 C.F._2
della separazione personale degli stessi;
b)condanna la sig.ra al pagamento di € 5.459,31 nei confronti Controparte_1
di oltre interessi nella misura legale dalla data della separazione Parte_1
(16.12.2022) fino al soddisfo;
c)condanna la la sig.ra al pagamento della somma ulteriore di Controparte_1
€ 1. 965,06 nei confronti di oltre interessi nella misura legale dalla data Parte_1
di ciascun versamento fino al soddisfo;
d)condanna la sig.ra a rimborsare al sig. la Controparte_1 Parte_1
quota del 50% dei ratei del finanziamento n. 004/01538371 stipulato da entrambi con
[...]
in scadenza a partire da marzo 2025 fino all'estinzione del debito;
CP_2
-II) Condanna altresì parte resistente a rimborsare a parte Controparte_1
ricorrente il 40% delle spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per Parte_1
spese ed € 2030,8 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
III) Condanna altresì parte resistente a rimborsare a parte Controparte_1
ricorrente il 70% delle spese di mediazione , pari a €738,626. Parte_1
Pavia, 10 maggio 2025
Il Giudice
Renato Cameli
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