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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/07/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 173/2025 sub. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice all'esito dell'istruttoria; sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, rubricato al n.r.g. 173/2025 sub. 1, nei confronti di
(c.f. e partita IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te pro tempore, corrente in Pievepelago (MO), Via
Pietro Giardini Nord, n. 40;
- resistente -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo.
Con ricorso del 27.6.2025, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'odierna convenuta, lamentando il mancato pagamento della somma di €
67.380,06 dovuta in forza del decreto ingiuntivo n. 123/2024 (R.G. n. 351/2024), emesso dal Tribunale Modena, corredato dal decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. del 14.1.2025.
Veniva fissata udienza 16.7.2025 con abbreviazione dei termini come da decreto del Giudice relatore che si richiama integralmente.
La notifica si perfezionava regolarmente in data 3.7.2025, con l'inserimento del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza nell'Area Web prevista dal novellato art. 40, co 7, CCII effettuato a cura della Cancelleria, in data 30.6.2025.
La notifica si perfezionava altresì nei confronti dell'Avv. Mancino, precedente
Difensore della convenuta, come autorizzato dal Giudice relatore.
La convenuta si costituiva in effetti in data 15.7.2025 con il Patrocinio del predetto Legale;
questi compariva alla udienza 16.7.2025 riferendo che la società è impresa artigiana e che per le soglie dimensionali non è assoggettabile a liquidazione giudiziale.
Rilevato che in ordine all'avvenuta cessazione dell'esercizio dell'impresa, da collocarsi temporalmente in data 18.7.2024, non risulta ancora decorso il termine annuale, previsto dall'art. 33 CCII, utile alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (cfr. visura storica).
Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalla visura allegata.
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 121, 2 CCII).
La convenuta è impresa commerciale.
La eventuale qualifica di artigiano non determina alcuna esenzione della impresa dalla sottoposizione a liquidazione giudiziale.
Quanto al superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII, basti apprezzarsi la mancata costituzione della convenuta, e l'assenza di elementi che possano far presumere la non configurabilità dei presupposti della liquidazione giudiziale. Si rileva, in ogni caso, che dall'ultimo bilancio acquisito dal Registro delle imprese relativo all'esercizio 2022, risultano superate le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), con riferimento ai ricavi
(€ 327.887).
Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 2, 49 CCII).
Quanto alla soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., CCII, il credito vantato dal ricorrente è pari € 67.380,06.
A ciò si aggiunga che, a seguito di informative acquisite ex art. 42 CCII, sono emersi ulteriori debiti scaduti verso creditori istituzionali, in particolare €
11.535,84 nei confronti di già cartellati. CP_2
Pertanto, la soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., CCII, risulta ampiamente superata.
Quanto allo stato di insolvenza, esso non è revocabile in dubbio.
Prova ne sia il mancato pagamento di parte ricorrente, l'avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese e l'assenza di contestazioni sul punto, ciò che rileva ex art. 115 c.p.c..
Alla luce di quanto illustrato, appare evidente la situazione di grave ed irreversibile dissesto nel quale versa la società convenuta, non essendo in grado di soddisfare le proprie obbligazioni passate, presenti e future.
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della impresa ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 37, 39, 41, 49 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
Dichiara
L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(c.f. e partita IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te pro tempore, corrente in Pievepelago (MO), Via Pietro Giardini
Nord, n. 40;
Nomina Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi,
Nomina quale Curatore il dott. di Modena, Persona_1
Ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
Stabilisce che il giorno 13.11.2025 ore 10.00 fissato entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dalla data di deposito della sentenza, nella sede e alla presenza del Giudice Delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
Segnala al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;
Dispone ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata al debitore, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 16.7.2024
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott.ssa Ester Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice all'esito dell'istruttoria; sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, rubricato al n.r.g. 173/2025 sub. 1, nei confronti di
(c.f. e partita IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te pro tempore, corrente in Pievepelago (MO), Via
Pietro Giardini Nord, n. 40;
- resistente -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo.
Con ricorso del 27.6.2025, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'odierna convenuta, lamentando il mancato pagamento della somma di €
67.380,06 dovuta in forza del decreto ingiuntivo n. 123/2024 (R.G. n. 351/2024), emesso dal Tribunale Modena, corredato dal decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. del 14.1.2025.
Veniva fissata udienza 16.7.2025 con abbreviazione dei termini come da decreto del Giudice relatore che si richiama integralmente.
La notifica si perfezionava regolarmente in data 3.7.2025, con l'inserimento del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza nell'Area Web prevista dal novellato art. 40, co 7, CCII effettuato a cura della Cancelleria, in data 30.6.2025.
La notifica si perfezionava altresì nei confronti dell'Avv. Mancino, precedente
Difensore della convenuta, come autorizzato dal Giudice relatore.
La convenuta si costituiva in effetti in data 15.7.2025 con il Patrocinio del predetto Legale;
questi compariva alla udienza 16.7.2025 riferendo che la società è impresa artigiana e che per le soglie dimensionali non è assoggettabile a liquidazione giudiziale.
Rilevato che in ordine all'avvenuta cessazione dell'esercizio dell'impresa, da collocarsi temporalmente in data 18.7.2024, non risulta ancora decorso il termine annuale, previsto dall'art. 33 CCII, utile alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (cfr. visura storica).
Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalla visura allegata.
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 121, 2 CCII).
La convenuta è impresa commerciale.
La eventuale qualifica di artigiano non determina alcuna esenzione della impresa dalla sottoposizione a liquidazione giudiziale.
Quanto al superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII, basti apprezzarsi la mancata costituzione della convenuta, e l'assenza di elementi che possano far presumere la non configurabilità dei presupposti della liquidazione giudiziale. Si rileva, in ogni caso, che dall'ultimo bilancio acquisito dal Registro delle imprese relativo all'esercizio 2022, risultano superate le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), con riferimento ai ricavi
(€ 327.887).
Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 2, 49 CCII).
Quanto alla soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., CCII, il credito vantato dal ricorrente è pari € 67.380,06.
A ciò si aggiunga che, a seguito di informative acquisite ex art. 42 CCII, sono emersi ulteriori debiti scaduti verso creditori istituzionali, in particolare €
11.535,84 nei confronti di già cartellati. CP_2
Pertanto, la soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., CCII, risulta ampiamente superata.
Quanto allo stato di insolvenza, esso non è revocabile in dubbio.
Prova ne sia il mancato pagamento di parte ricorrente, l'avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese e l'assenza di contestazioni sul punto, ciò che rileva ex art. 115 c.p.c..
Alla luce di quanto illustrato, appare evidente la situazione di grave ed irreversibile dissesto nel quale versa la società convenuta, non essendo in grado di soddisfare le proprie obbligazioni passate, presenti e future.
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della impresa ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 37, 39, 41, 49 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
Dichiara
L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(c.f. e partita IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te pro tempore, corrente in Pievepelago (MO), Via Pietro Giardini
Nord, n. 40;
Nomina Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi,
Nomina quale Curatore il dott. di Modena, Persona_1
Ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
Stabilisce che il giorno 13.11.2025 ore 10.00 fissato entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dalla data di deposito della sentenza, nella sede e alla presenza del Giudice Delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
Segnala al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;
Dispone ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata al debitore, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 16.7.2024
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott.ssa Ester Russo