Articolo 1 della Legge 16 giugno 1912, n. 687
Articolo 2
Versione
23 luglio 1912
Art. 1.

Il ministro della pubblica istruzione, udito il parere del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti, potra' conferire ad impiegati di ruolo del Ministero medesimo l'incarico di dirigere speciali uffici per la custodia, l'amministrazione e la conservazione di singoli monumenti.

Tale incarico potra' essere conferito anche a personale onorario estraneo all'Amministrazione.

A comporre questi uffici potra' essere chiamato personale appartenente al ruolo delle antichita' e belle arti, di cui alla legge 27 giugno 1907, n. 386 , o personale onorario, senza stipendio.

Ai capi onorari di questi uffici verra' dato il titolo di conservatori.

Entrata in vigore il 23 luglio 1912