Art. 1.
Il ministro della pubblica istruzione, udito il parere del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti, potra' conferire ad impiegati di ruolo del Ministero medesimo l'incarico di dirigere speciali uffici per la custodia, l'amministrazione e la conservazione di singoli monumenti.
Tale incarico potra' essere conferito anche a personale onorario estraneo all'Amministrazione.
A comporre questi uffici potra' essere chiamato personale appartenente al ruolo delle antichita' e belle arti, di cui alla legge 27 giugno 1907, n. 386 , o personale onorario, senza stipendio.
Ai capi onorari di questi uffici verra' dato il titolo di conservatori.
Il ministro della pubblica istruzione, udito il parere del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti, potra' conferire ad impiegati di ruolo del Ministero medesimo l'incarico di dirigere speciali uffici per la custodia, l'amministrazione e la conservazione di singoli monumenti.
Tale incarico potra' essere conferito anche a personale onorario estraneo all'Amministrazione.
A comporre questi uffici potra' essere chiamato personale appartenente al ruolo delle antichita' e belle arti, di cui alla legge 27 giugno 1907, n. 386 , o personale onorario, senza stipendio.
Ai capi onorari di questi uffici verra' dato il titolo di conservatori.