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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 7/01/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.14225 /2024
Tra
avv.ELIA FRANCESCO ,DE SALVATORE DANIELA Parte_1
) Indirizzo Telematico;
) C.F._1
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.IANDOLO GUSTAVO , ) CP_1
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc. svoltosi inter partes, ha proposto domanda giudiziale per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla l 18/80 sin dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa.
L' si è costituito contestando la fondatezza della domanda . CP_1
La domanda non è fondata.
Gli stati patologici riscontrati dal c.t.u. sono quelli descritti dettagliatamente nella relazione depositata agli atti (Disturbo schizo-affettivo in terapia psicofarmacologica continuativa e riabilitativa - insufficienza renale cronica in trattamento dialitico - esiti di fratture del femore dx
(2017) e sinistro (2019) trattate chirurgicamente con buon recupero deambulatorio)
Essi non sono tali da determinare le condizioni per l'accompagnamento in quanto il ricorrente
“conserva un sufficiente autonomia deambulatoria e non necessita comunque di “assistenza continua” per l'espletamento degli atti del vivere quotidiano”.
Tali conclusioni sono pienamente condivisibili, in quanto l'indagine peritale è stata condotta con retti criteri tecnici ed appare immune da profili di censurabilità
La domanda pertanto non può trovare accoglimento.
Le spese vanno dichiarate irripetibili avendo parte ricorrente depositato la dichiarazione sostitutiva attestante la percezione, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76 e 77 del DPR 115/02, così come prescritto dall'art 152 att. cpc.
PQM
Rigetta la domanda
Dichiara il ricorrente non tenuto alla rifusione delle spese di lite
Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto CP_1
Il Giudice