Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 25/06/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01081/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01815/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1815 del 2024, proposto da
Wind Tre S.p.A., in persona dei propri procuratori pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Pianezza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Scaparone e Alberto Cerutti, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, anche per l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Torino, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
- della nota prot. n. 22733 del 08/10/2024, con il quale il Sindaco del Comune di Pianezza, nella sua vesta di massima autorità sanitaria locale, richiamato il contenuto della Delibera di C.C. 38/2024, ha invitato – rectius ordinato – alla Wind Tre di sospendere l’attività di realizzazione dell’intervento di cui alla SCIA ex art. 45 ai sensi del d.lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii. per l’adeguamento tecnologico di un preesistente impianto di telefonia mobile di Wind Tre S.p.A denominato “TO731 PIANEZZA CENTRO”, ubicato nel Comune di Pianezza (TO) Via Manzoni n. 15;
- della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/09/2024, recante « Realizzazione sul territorio comunale di impianti e infrastrutture per la rete 5G – impegno a sospendere le procedure di autorizzazione/installazione fino alla pubblicazione del nuovo regolamento », a mezzo della quale il Consiglio « si oppone all’installazione di nuovi impianti per la tecnologia 5G, fino alla pubblicazione del nuovo Regolamento, che in ogni caso avverrà non oltre gg. 60/90 dalla approvazione del presente atto, al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico; - invita il Sindaco e la Giunta a continuare il lavoro che già̀ è in atto nell’ordinare l’interruzione di ogni e qualsivoglia lavoro di costruzione di nuove strutture/tralicci/allestimenti al momento in corso o da avviare all’interno del territorio comunale destinati ad ospitare apparati radioelettrici per la tecnologia 5G fino alla pubblicazione del nuovo regolamento, che in ogni caso avverrà non oltre gg. 60/90 dalla approvazione del presente atto »;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pianezza e del Ministero dell’Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con ricorso notificato 29/11/2024, Wind Tre s.p.a. ha impugnato l’ordinanza sindacale del 08/10/2024 prot. n. 22733 (e la delibera consiliare del 30/09/2024 n. 38, ad essa sottesa), a mezzo della quale il Comune di Pianezza ha ordinato alla società ricorrente di sospendere ogni attività inerente la modifica di un proprio impianto di telefonia mobile, collocato all’interno del territorio comunale;
Considerato che, a seguito della costituzione delle parti, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla società ricorrente e ha sospeso gli effetti della determinazione impugnata (ord. 09/01/2025 n. 6);
Rilevato che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione comunale resistente ha provveduto alla revoca ex art. 21- quinquies legge n. 241/1990 della determinazione impugnata (decreto sindacale del 30/04/2025 sub doc 4 di parte resistente) e ha chiesto che fosse dichiarata l’improcedibilità del ricorso, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
Considerato che l’intervenuta revoca del provvedimento impugnato non può ritenersi integralmente satisfattiva della pretesa avanzata da Wind Tre s.p.a. in questo giudizio, poiché l’Amministrazione comunale ha rivendicato la meritevolezza delle ragioni sottese all’ordinanza sindacale gravata e ha ribadito la propria volontà di regolare in senso restrittivo l’installazione e la modifica delle stazioni radio base presenti nel proprio territorio, ivi inclusa quella in uso alla ricorrente;
Ritenuto dunque non sussistano i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere, a norma dell’art. 34, co. 5 c.p.a., per la quale la società ricorrente ha insistito;
Rilevato nondimeno che, a fronte della sopravvenuta inefficacia della determinazione oggetto dell’impugnazione, la società ricorrente non ha interesse alla pronuncia nel merito e, dunque, il ricorso è divenuto improcedibile a norma dell’art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a.;
Osservato, ai fini della ripartizione dei costi di lite, che il Comune resistente non si è difeso nel merito e, a poche settimane dalla notifica del ricorso, ha avviato il procedimento diretto alla revoca della determinazione gravata, al dichiarato fine di chiudere quanto prima il contenzioso in essere;
Ritenuto dunque che sussistano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del giudizio nei rapporti tra la società ricorrente e l’Amministrazione comunale intimata;
Ritenuto che le spese debbano essere compensate anche nei rapporti tra Wind Tre s.p.a. e il Ministero costituito, giacché la notifica del ricorso introduttivo nei confronti di quest’ultimo è stata eseguita con l’evidente finalità di notiziare l’Amministrazione centrale dell’iniziativa processuale assunta, non già di vantare alcuna pretesa nei suoi confronti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- dichiara il ricorso improcedibile ex art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO