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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/06/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile riunito in camera di consiglio, composta dai magistrati: dott. Giovanni Di Giorgio Presidente relatore ed estensore dott. Antonio Cirma Giudice dott. Maria De Vivo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n.73/2025 del ruolo dei procedimenti unitari, vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Marrocco (C.F. C.F._2
) e domiciliati come in atti;
C.F._3
- RICORRENTI-
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Afragola (NA) alla via R. Morandi 21, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto
Caprioli (C.F. ) e Pierpaolo Barretta (C.F. ) e C.F._4 C.F._5
domiciliata come in atti;
-RESISTENTE-
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di
Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione avvenuta ai sensi dell'art. 40 CCII mediante pec inviata dalla cancelleria e ricevuta il 19.2.2025;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII; considerato altresì che con decreto del 4.6.2025 il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato inammissibile la domanda presentata da ai sensi dell'art. 44 CCII;
Controparte_1
rilevata la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- dai bilanci depositati in atti, le soglie di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCII, per come richiamate dall'art. 121 CCII risultano superate;
- la società resistente versa in stato di insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dai ricorrenti, recato da verbali di conciliazione ex art. 11 d.lgs. 124/2004
e pari a complessivi € 41.974,50; lo stato di decozione risulta inoltre confermato dall'ingente debito nei confronti dell' , accertato in sede di Controparte_2
istruttoria e che la stessa resistente, nella domanda di concordato preventivo con riserva, ha dichiarato pari a € 3.708.295,11;
- l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49 co.5, CCII;
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 40, 41, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., con sede in Afragola (NA) alla via R. Morandi 21, iscritta al n.
del Registro delle imprese di Napoli;
P.IVA_1
NOMINA giudice delegato il dott. Giovanni Di Giorgio e curatore il dott. , che alla luce Persona_1 dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE il giorno 20.10.2025 alle ore 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata esclusivamente con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con invio da un indirizzo di posta elettronica certificata;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Aversa, 04/06/2025
il Presidente estensore
dott. Giovanni Di Giorgio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile riunito in camera di consiglio, composta dai magistrati: dott. Giovanni Di Giorgio Presidente relatore ed estensore dott. Antonio Cirma Giudice dott. Maria De Vivo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n.73/2025 del ruolo dei procedimenti unitari, vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Marrocco (C.F. C.F._2
) e domiciliati come in atti;
C.F._3
- RICORRENTI-
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Afragola (NA) alla via R. Morandi 21, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto
Caprioli (C.F. ) e Pierpaolo Barretta (C.F. ) e C.F._4 C.F._5
domiciliata come in atti;
-RESISTENTE-
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di
Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione avvenuta ai sensi dell'art. 40 CCII mediante pec inviata dalla cancelleria e ricevuta il 19.2.2025;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII; considerato altresì che con decreto del 4.6.2025 il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato inammissibile la domanda presentata da ai sensi dell'art. 44 CCII;
Controparte_1
rilevata la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- dai bilanci depositati in atti, le soglie di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCII, per come richiamate dall'art. 121 CCII risultano superate;
- la società resistente versa in stato di insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dai ricorrenti, recato da verbali di conciliazione ex art. 11 d.lgs. 124/2004
e pari a complessivi € 41.974,50; lo stato di decozione risulta inoltre confermato dall'ingente debito nei confronti dell' , accertato in sede di Controparte_2
istruttoria e che la stessa resistente, nella domanda di concordato preventivo con riserva, ha dichiarato pari a € 3.708.295,11;
- l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49 co.5, CCII;
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 40, 41, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., con sede in Afragola (NA) alla via R. Morandi 21, iscritta al n.
del Registro delle imprese di Napoli;
P.IVA_1
NOMINA giudice delegato il dott. Giovanni Di Giorgio e curatore il dott. , che alla luce Persona_1 dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE il giorno 20.10.2025 alle ore 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata esclusivamente con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con invio da un indirizzo di posta elettronica certificata;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Aversa, 04/06/2025
il Presidente estensore
dott. Giovanni Di Giorgio