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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3938/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3938 del Ruolo Generale degli Affari Volontaria giurisdizione dell'anno
2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni del divorzio
DI
TO RI nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa C.F._1 dall' avv. Elvira Aprea, c.f. presso il cui studio in Qualiano alla via Canonico C.F._2
Migliaccio n. 1, elettivamente domicilia come da procura in atti;
nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._3 dall' avv. Arduo Raffaela, c.f. C.F._4 presso il cui studio in Qualiano alla via Antica Consolare Campana n. 24, elettivamente domicilia come da procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data 1-12-2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda di modifica delle condizioni di divorzio.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 14-10-2025 i ricorrenti premettevano che con sentenza del Tribunale di Napoli
Nord n. 1447/2020 pubblicata il 6-7-2020 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da loro concordate;
che tale sentenza prevedeva la conferma dell'assegnazione della casa coniugale al Sig. che ivi vivrà con i figli, entrambi maggiorenni;
Pt_1 nulla per il mantenimento del figlio (nato il [...] a [...]), economicamente Per_1 autosufficiente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la Ditta ”Falco Security vigilanza”, invece, per la figlia (nata il [...] a [...]), maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente, la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico della della somma di euro 100 mensili;
la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del Pt_2 in favore della di euro 150,00, oltre al 50% per il pagamento delle spese scolastiche, Pt_1 Pt_2 mediche e straordinarie, da sostenere nell'interesse dei figli;
l'impegno al versamento della rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale in comproprietà.
Chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni del divorzio e precisamente previo accertamento dell'indipendenza economica di Per_2
- Nulla sarà dovuto dalla sig.ra a titolo di mantenimento alla figlia , attualmente Pt_2 Persona_3 economicamente autosufficiente;
- Che la sig.ra s'impegni a trasferire con atto notarile al sig. CP_1 Parte_1
, quale contributo al mantenimento, la quota del 50% dell'immobile sito in Pozzuoli alla via del Mare
Interno 2 Piano 1, di sua proprietà, e identificato al catasto fabbricati del Comune di Pozzuoli, al
Foglio 7, p.lla 836, sub 6, Cat. A2, classe 5, composto di 5,0 vani, totale 94 mq. con rendita pari ad euro 633, gravato da ipoteca volontaria di euro 98.000,00 a favore di e Controparte_2 contro e a garanzia di un mutuo di euro 49.000,00 della durata di anni Parte_1 CP_1
25(venticinque anni la cui prima rata è del 31.03.2003 mentre l'ultima è del 29.02.28) concessa con atto Notarile del 17.02.2003 a rogito del Notaio , Notaio in Napoli alla via S. Aspremo Persona_4
13, iscritta nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, il cui debito residuo sarà corrisposto da entrambi i sig.ri e Pt_2 Pt_1
- I ricorrenti dichiarano espressamente che i predetti accordi matrimoniali relativi al trasferimento di proprietà degli immobili sopra indicati, secondo le modalità contenute nel seguente atto al capo A sono stati dalle parti ritenuti funzionale ed indispensabili ai fini della risoluzione congiunta della loro crisi coniugale;
- I ricorrenti dichiarano altresì che le suindicate condizioni siano più rispondenti alle esigenze della prole;
- Per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in pagina 2 di 4 materia;
- Le parti dichiarano che il presente accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio non viola diritti indisponibili e non è contrario a norme di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge 162/14
Il ricorso veniva comunicato al PM in data 11.11.2025.
All'udienza del 4.12.2025, sostituita con note scritte, depositate il 1.12.2025 i ricorrenti ribadivano la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio riportandosi al ricorso.
Acquisita l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio la causa veniva rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art 473 bis 51 u.c. c.p.c.
L'art 473 bis 29 c.p.c. prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti in ogni tempo possono chiedere la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici, esprimendo il principio generalmente riconosciuto che i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzato da un punto di vista temporale al momento della remissione della causa in decisione.
Laddove tale quadro subisca delle modifiche per effetto di sopravvenute circostanze, tali statuizioni possono essere modificate.
Il legislatore, dunque, prescrivendo nel dettato normativo dell'art. 473-bis.29 la necessità della sopravvenienza di "giustificati motivi" per poter procedere a una revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, conferma e rafforza l'orientamento negli anni consolidatosi in seno alla giurisprudenza prevalente.
Le parti hanno riconosciuto e concordato la sussistenza di circostanze sopravvenute chiedendo congiuntamente la modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordando un impegno a trasferire l'immobile di cui al ricorso che ha natura obbligatoria funzionale alla modifica del divorzio e alla composizione delle lite .
Poiché le condizioni di cui sopra non sono contrarie a norme imperative, la modifica delle condizioni del divorzio come concordata dalle parti può essere integralmente recepita da questo Collegio.
Nulla va disposto sulle spese attesa la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente decidendo:
pagina 3 di 4 a) Accoglie la domanda e per l'effetto modifica la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Napoli Nord n. 1447/2020 pubblicata il 6-7-2020 alle condizioni concordate in ricorso e riportate in motivazione;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3938 del Ruolo Generale degli Affari Volontaria giurisdizione dell'anno
2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni del divorzio
DI
TO RI nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa C.F._1 dall' avv. Elvira Aprea, c.f. presso il cui studio in Qualiano alla via Canonico C.F._2
Migliaccio n. 1, elettivamente domicilia come da procura in atti;
nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._3 dall' avv. Arduo Raffaela, c.f. C.F._4 presso il cui studio in Qualiano alla via Antica Consolare Campana n. 24, elettivamente domicilia come da procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data 1-12-2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda di modifica delle condizioni di divorzio.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 14-10-2025 i ricorrenti premettevano che con sentenza del Tribunale di Napoli
Nord n. 1447/2020 pubblicata il 6-7-2020 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da loro concordate;
che tale sentenza prevedeva la conferma dell'assegnazione della casa coniugale al Sig. che ivi vivrà con i figli, entrambi maggiorenni;
Pt_1 nulla per il mantenimento del figlio (nato il [...] a [...]), economicamente Per_1 autosufficiente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la Ditta ”Falco Security vigilanza”, invece, per la figlia (nata il [...] a [...]), maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente, la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico della della somma di euro 100 mensili;
la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del Pt_2 in favore della di euro 150,00, oltre al 50% per il pagamento delle spese scolastiche, Pt_1 Pt_2 mediche e straordinarie, da sostenere nell'interesse dei figli;
l'impegno al versamento della rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale in comproprietà.
Chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni del divorzio e precisamente previo accertamento dell'indipendenza economica di Per_2
- Nulla sarà dovuto dalla sig.ra a titolo di mantenimento alla figlia , attualmente Pt_2 Persona_3 economicamente autosufficiente;
- Che la sig.ra s'impegni a trasferire con atto notarile al sig. CP_1 Parte_1
, quale contributo al mantenimento, la quota del 50% dell'immobile sito in Pozzuoli alla via del Mare
Interno 2 Piano 1, di sua proprietà, e identificato al catasto fabbricati del Comune di Pozzuoli, al
Foglio 7, p.lla 836, sub 6, Cat. A2, classe 5, composto di 5,0 vani, totale 94 mq. con rendita pari ad euro 633, gravato da ipoteca volontaria di euro 98.000,00 a favore di e Controparte_2 contro e a garanzia di un mutuo di euro 49.000,00 della durata di anni Parte_1 CP_1
25(venticinque anni la cui prima rata è del 31.03.2003 mentre l'ultima è del 29.02.28) concessa con atto Notarile del 17.02.2003 a rogito del Notaio , Notaio in Napoli alla via S. Aspremo Persona_4
13, iscritta nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, il cui debito residuo sarà corrisposto da entrambi i sig.ri e Pt_2 Pt_1
- I ricorrenti dichiarano espressamente che i predetti accordi matrimoniali relativi al trasferimento di proprietà degli immobili sopra indicati, secondo le modalità contenute nel seguente atto al capo A sono stati dalle parti ritenuti funzionale ed indispensabili ai fini della risoluzione congiunta della loro crisi coniugale;
- I ricorrenti dichiarano altresì che le suindicate condizioni siano più rispondenti alle esigenze della prole;
- Per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in pagina 2 di 4 materia;
- Le parti dichiarano che il presente accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio non viola diritti indisponibili e non è contrario a norme di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge 162/14
Il ricorso veniva comunicato al PM in data 11.11.2025.
All'udienza del 4.12.2025, sostituita con note scritte, depositate il 1.12.2025 i ricorrenti ribadivano la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio riportandosi al ricorso.
Acquisita l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio la causa veniva rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art 473 bis 51 u.c. c.p.c.
L'art 473 bis 29 c.p.c. prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti in ogni tempo possono chiedere la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici, esprimendo il principio generalmente riconosciuto che i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzato da un punto di vista temporale al momento della remissione della causa in decisione.
Laddove tale quadro subisca delle modifiche per effetto di sopravvenute circostanze, tali statuizioni possono essere modificate.
Il legislatore, dunque, prescrivendo nel dettato normativo dell'art. 473-bis.29 la necessità della sopravvenienza di "giustificati motivi" per poter procedere a una revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, conferma e rafforza l'orientamento negli anni consolidatosi in seno alla giurisprudenza prevalente.
Le parti hanno riconosciuto e concordato la sussistenza di circostanze sopravvenute chiedendo congiuntamente la modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordando un impegno a trasferire l'immobile di cui al ricorso che ha natura obbligatoria funzionale alla modifica del divorzio e alla composizione delle lite .
Poiché le condizioni di cui sopra non sono contrarie a norme imperative, la modifica delle condizioni del divorzio come concordata dalle parti può essere integralmente recepita da questo Collegio.
Nulla va disposto sulle spese attesa la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente decidendo:
pagina 3 di 4 a) Accoglie la domanda e per l'effetto modifica la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Napoli Nord n. 1447/2020 pubblicata il 6-7-2020 alle condizioni concordate in ricorso e riportate in motivazione;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 4