TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 13319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13319 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
II sezione civile
Nrg 48495 /2023
Verbale udienza del 29 settembre 2025
E' comparso per parte ricorrente l'avv. Paolo Bartocci in sostituzione dell'avv Del
Monte il quale conclude come da atti
Per parte resistente l'avv Aspasia Pangallozzi Controparte_1 la quale conclude come da atti
Per la pratica forense la dott.ssa Chiara Roberti
Il giudice
All'esito della discussione decide la causa come da sentenza che segue dandone lettura alle parti
Il giudice designato
TT MI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa TT MI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 48495 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv Daniel Del Monte ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lungotevere di Pietra Papa CP_1
n 21 giusto mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del sindaco pro tempore Controparte_2
domiciliata in via IV Novembre 119/A del Tempio di Giove n 21 presso gli uffici CP_1
dell'avvocatura della Citta Metropolitana di rappresentata e CP_1
difesa dagli avvocati Maria Della Monaca ed Eletta Albanese giusto mandato in atti
RESISTENTE
2 E
, (C.F. ) in persona del sindaco pro tempore CP_1 P.IVA_1
domiciliato in via del Tempio di Giove n 21 presso gli uffici dell'avvocatura CP_1
Comunale rappresentato e difeso dal funzionario delegato dott.ssa Paola Gilardi
giusto mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiuntiva
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza odierna
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha proposto opposizione alla ordinanza di ingiunzione n. 01190 prot.
RI/839/2020 di € 7.505,30 emessa dalla e Controparte_1
notificata in data 7 ottobre 2023.
L' atto opposto è stato emesso sulla base del verbale n. 81180083318 del 19
febbraio 2020 con cui veniva contestata la violazione degli artt. 226 ter c.1 e 261
c.4 bis del Dlgs 152/2006.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha invocato la non ascrivibilità dell'illecito contestato in quanto operaio della ditta del fratello ha evidenziato il difetto Pt_2
3 di motivazione e la mancata audizione ed ha chiesto l'annullamento della ordinanza opposta.
Si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_1
Si costituiva la contestando il motivo di Controparte_1
opposizione e chiedeva il rigetto del ricorso.
L'eccezione sotto il profilo della buona fede del trasgressore in applicazione dell'art. 3 della l. 689/81 è condivisibile. La buona fede del trasgressore in applicazione dell'art. 3 della l. 689/81 incide sull'elemento soggettivo dell'illecito secondo il quale le violazioni colpite, necessitato e, al tempo stesso richiedono, una sufficiente coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacchè la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questo l'onere di provare di aver agito senza.
Ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e dove risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.(v. sentenze n. 10508/1995 delle sezioni unite, n. 4927/1998, 664,
4 1142/1999, 2642/2000, 7143/2001, 10607, 16608/2003 di sezioni semplici). Cass. civ.,
sez. II, 11 giugno 2007, n. 13610).
In tema di “error iuris” nell'illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689
del 1981, la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, mentre l'"error iuris",
che a seguito della sentenza n. 364 del 1988 della Corte cost. costituisce anch'esso causa di esclusione della responsabilità in tema di infrazione a norme amministrative, in analogia a quanto previsto dall'art. 5 c.p., rileva solo a fronte della inevitabilità dell'ignoranza del precetto violato, il cui apprezzamento va effettuato alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione anche alla qualità professionale posseduta e al suo dovere di informazione sulle norme, e sull'interpretazione che di esse è data, che specificamente disciplinano l'attività che egli svolge”. (cass. civ. 24803/2006 vedi anche Cass. Civ. n. 10621/2010).
Ciò posto deve escludersi sul versante psicologico una responsabilità di parte ricorrente e ciò proprio per le caratteristiche soggettive che rivestiva all'epoca dei fatti quale lavoratore addetto a lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche.
Tanto esposto l'opposizione merita accoglimento sul primo motivo assorbente .
Le spese di lite, in considerazione della vicenda e delle questioni giuridiche trattate devono ritenersi compensate tra le parti.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_1
2)annulla l' ordinanza di ingiunzione n. 01190 prot. RI/839/2020 di € 7.505,30 emessa dalla e notificata in data 7 ottobre 2023. Controparte_1
3) compensa le spese di lite
Così deciso in Roma, 29 settembre 2025
Il Giudice
TT MI
6
II sezione civile
Nrg 48495 /2023
Verbale udienza del 29 settembre 2025
E' comparso per parte ricorrente l'avv. Paolo Bartocci in sostituzione dell'avv Del
Monte il quale conclude come da atti
Per parte resistente l'avv Aspasia Pangallozzi Controparte_1 la quale conclude come da atti
Per la pratica forense la dott.ssa Chiara Roberti
Il giudice
All'esito della discussione decide la causa come da sentenza che segue dandone lettura alle parti
Il giudice designato
TT MI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa TT MI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 48495 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv Daniel Del Monte ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lungotevere di Pietra Papa CP_1
n 21 giusto mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del sindaco pro tempore Controparte_2
domiciliata in via IV Novembre 119/A del Tempio di Giove n 21 presso gli uffici CP_1
dell'avvocatura della Citta Metropolitana di rappresentata e CP_1
difesa dagli avvocati Maria Della Monaca ed Eletta Albanese giusto mandato in atti
RESISTENTE
2 E
, (C.F. ) in persona del sindaco pro tempore CP_1 P.IVA_1
domiciliato in via del Tempio di Giove n 21 presso gli uffici dell'avvocatura CP_1
Comunale rappresentato e difeso dal funzionario delegato dott.ssa Paola Gilardi
giusto mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiuntiva
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza odierna
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha proposto opposizione alla ordinanza di ingiunzione n. 01190 prot.
RI/839/2020 di € 7.505,30 emessa dalla e Controparte_1
notificata in data 7 ottobre 2023.
L' atto opposto è stato emesso sulla base del verbale n. 81180083318 del 19
febbraio 2020 con cui veniva contestata la violazione degli artt. 226 ter c.1 e 261
c.4 bis del Dlgs 152/2006.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha invocato la non ascrivibilità dell'illecito contestato in quanto operaio della ditta del fratello ha evidenziato il difetto Pt_2
3 di motivazione e la mancata audizione ed ha chiesto l'annullamento della ordinanza opposta.
Si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_1
Si costituiva la contestando il motivo di Controparte_1
opposizione e chiedeva il rigetto del ricorso.
L'eccezione sotto il profilo della buona fede del trasgressore in applicazione dell'art. 3 della l. 689/81 è condivisibile. La buona fede del trasgressore in applicazione dell'art. 3 della l. 689/81 incide sull'elemento soggettivo dell'illecito secondo il quale le violazioni colpite, necessitato e, al tempo stesso richiedono, una sufficiente coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacchè la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questo l'onere di provare di aver agito senza.
Ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e dove risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.(v. sentenze n. 10508/1995 delle sezioni unite, n. 4927/1998, 664,
4 1142/1999, 2642/2000, 7143/2001, 10607, 16608/2003 di sezioni semplici). Cass. civ.,
sez. II, 11 giugno 2007, n. 13610).
In tema di “error iuris” nell'illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689
del 1981, la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, mentre l'"error iuris",
che a seguito della sentenza n. 364 del 1988 della Corte cost. costituisce anch'esso causa di esclusione della responsabilità in tema di infrazione a norme amministrative, in analogia a quanto previsto dall'art. 5 c.p., rileva solo a fronte della inevitabilità dell'ignoranza del precetto violato, il cui apprezzamento va effettuato alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione anche alla qualità professionale posseduta e al suo dovere di informazione sulle norme, e sull'interpretazione che di esse è data, che specificamente disciplinano l'attività che egli svolge”. (cass. civ. 24803/2006 vedi anche Cass. Civ. n. 10621/2010).
Ciò posto deve escludersi sul versante psicologico una responsabilità di parte ricorrente e ciò proprio per le caratteristiche soggettive che rivestiva all'epoca dei fatti quale lavoratore addetto a lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche.
Tanto esposto l'opposizione merita accoglimento sul primo motivo assorbente .
Le spese di lite, in considerazione della vicenda e delle questioni giuridiche trattate devono ritenersi compensate tra le parti.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_1
2)annulla l' ordinanza di ingiunzione n. 01190 prot. RI/839/2020 di € 7.505,30 emessa dalla e notificata in data 7 ottobre 2023. Controparte_1
3) compensa le spese di lite
Così deciso in Roma, 29 settembre 2025
Il Giudice
TT MI
6