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Sentenza 16 novembre 2023
Sentenza 16 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/11/2023, n. 46393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46393 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CA DO nato a [...] 11 14/10/1959 avverso la SENTENZA del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE Udita la requisitoria del procuratore generale, in persona del Sostituto LUCIA ODELLO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del motivo di ricorso relativo alla pena;
rigetto nel resto. L'avvocato DI PALO RAFFAELE si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso associandosi alla richiesta del PG in merito al motivo relativo alla pena. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 46393 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 03/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 22/05/2013, il Tribunale di Salerno, per quanto in questa sede di interesse, dichiarava LI ER (in concorso con EL NC per cui si è proceduto separatamente) responsabile di lesioni personali in danno di AG AN, aggravate dalla premeditazione, dall'uso di arma e dal motivo abietto ( capo C), oltre che di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo ( capo B) e di porto di arma con matricola abrasa ( capo A). 1.1. Con sentenza in data 20/10/2016, la Corte di appello di Salerno, in riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e ha, conseguentemente, rideterminato la pena nei confronti di LI nella misura di anni due, mesi otto di reclusione ed euro seicento di multa, confermando, nel resto, la sentenza del primo giudice. 1.2. Con sentenza del 20 settembre 2017, la Corte di cassazione - Sezione prima - ha annullato con rinvio quella della Corte di appello di Salerno, per carenza totale di motivazione, per avere la Corte di appello di Salerno richiamato per relationem le argomentazioni del Tribunale senza affrontare criticamente le plurime doglianze dell'appellante. 1.3. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, ha riformato la sentenza di primo grado, assolvendo, per quanto qui rileva, LI dal reato di cui agli artt. 12 e 14 della legge n. 497 del 1974, perché assorbito in quello di cui all'art. 23 co. 4 della legge n.110 del 1975; ha dichiarato non doversi procedere per il reato di lesioni personali aggravate, perché estinto per prescrizione, riducendo la pena inflitta al ricorrente per il residuo reato di cui all'art. 23 co. 4 I. n. 110/1975. 1.4. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, le lesioni in danno di AN AG sono state commesse materialmente da LI, che ha sparato con la pistola fornitagli da EL. In particolare, mentre la persona offesa camminava verso casa, veniva avvicinata, una prima volta, da un'autovettura di colore scuro con a bordo due persone, una delle quali, il passeggero, gli chiese dove fosse diretto, poi allontanandosi dopo che il AG gli aveva risposto di essere diretto a casa. Dopo un po', lo stesso soggetto, questa volta a bordo di un'auto bianca, tornava e gli esplodeva contro due colpi di pistola, uno dei quali andava a vuoto, mentre l'altro attingeva la vittima alla gamba destra. A sostegno della decisione di condanna venivano poste le dichiarazioni della persona offesa, che riconosceva il proprio aggressore;
le risultanze del sequestro in casa di EL;
la prova dichiarativa, costituita dalle dichiarazioni dei testimoni delle fasi iniziali dell'alterco intercorso tra LI e un connazionale del AG , tale CA RA, che, forse, aveva importunato la compagna di LI, LE DU, che lavorava con il LI nella gestione del Bar Europa Unita, di proprietà del EL;
quanto ai testimoni a discarico, sono state riscontrate una serie di incongruenze, tra cui in primis la iniziale falsa versione fornita dal EL e da sua moglie circa l'andamento della lite, e veniva disatteso, dalla Corte territoriale, l'alibi fornito da DU a LI. 2 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato AE Di Palo, che svolge tredici motivi, deducendo: 2.1. inosservanza del combinato disposto degli artt. 178 co. 1 lett. c). - 169 cod. proc. pen - 83 co. 14 D. L. n.18/2020 per omessa citazione dell'imputato per il giudizio di appello. Espone che, a seguito di alcuni rinvii finalizzati alla notifica dell'avviso di udienza ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen., risultando l'imputato domiciliato in Germania, l'avviso era stato ricevuto dal ricorrente il 21/01/2020, per l'udienza del 18/05/2020; LI inviava, a distanza di qualche giorno ( 10/02/2020), una missiva alla Corte con cui dichiarava di vivere in Germania, e che sarebbe stato presente all'udienza del 18/5/2020, rimettendosi, in ogni caso, al proprio difensore. Tale udienza non si celebrava per l'emergenza pandemica, e il rinvio, per il 15/03/2021, disposto con decreto di differimento del 02/03/2021, ai sensi del D. L. n. 18/2020, veniva notificato in pari data al difensore di ufficio, con due p.e.c., una in proprio, l'altra ai sensi della predetta normativa emergenziale. All'udienza del 15 marzo 2021, la Corte di appello rigettava l'eccezione di nullità formulata dal difensore per via telematica - con cui faceva rilevare che la notifica ai sensi del D.L. 18/2020 era irrituale, in quanto eseguita nei confronti del difensore di ufficio - osservando che, in assenza di elezione di domicilio in Italia da parte dell'imputato residente all'estero, egli doveva ritenersi domiciliato presso il difensore ex art.169 cod. proc. pen.; da qui, la ritenuta ritualità della notifica eseguita presso quest'ultimo; accoglieva, invece, l'istanza di rinvio per consentire l'esercizio della facoltà di richiedere la trattazione orale e rinviava all'udienza del 14 giugno 2021. In tale occasione, il difensore eccepiva nuovamente la nullità dell'avviso di differimento dell'udienza dal 15/03/2021 al 14/06/2021, in quanto ricevuto in data 08/06/2021 e, quindi, senza possibilità di rispettare il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza per l'esercizio della facoltà di chiedere la discussione orale;
inoltre, eccepiva la violazione del diritto di difesa per non avere ricevuto la notifica delle conclusioni scritte del Procuratore Generale. A seguito di ulteriori rinvii disposti di ufficio, notificati solo al difensore di ufficio del LI, e non anche a quest'ultimo - l'udienza del 14/6/2021 veniva rinviata di ufficio per impedimento di un consigliere al 06/12/2021, quindi ancora al 14/3/2022 - la Corte di appello, procedendo con rito cartolare, in assenza di richiesta di trattazione orale, pronunciava il dispositivo della sentenza il 14 marzo 2022. Eccepisce, quindi, il difensore che il ricorrente non ha mai ricevuto il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma solo l'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 169 cit. per l'udienza del 18/5/2020, non tenutasi;
né ha ricevuto gli avvisi di differimento, che sono stati notificati al difensore di ufficio ai sensi del D.L. n. 18/2020 e non ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen.. 2.2. inosservanza dell'art. 178 co. 1 lett. b) cod. proc. pen., e dell'art. 23 bis D.L. 137/2020 per mancato deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale. 2.3. vizi della motivazione, mancante, e contraddittoria, sulle eccezioni di: - inutilizzabilità del verbale di individuazione fotografica eseguita dal AG il 10/03/2008, acquisito al fascicolo del dibattimento nonostante l'opposizione della Difesa;
3 - di inattendibilità del riconoscimento fotografico, per inosservanza delle disposizioni di legge che la regolamentano;
- di inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che non era stata in grado di riconoscere, nel corso del sopralluogo con la p.g., dopo il ferimento, il luogo in cui era stato aggredito, sia perché aveva bevuto, sia per lo stato di shock in cui si trovava dopo il ferimento, sia perché non poteva escludersi che la persona offesa avesse concordato con il connazionale RA CA, con cui era avvenuto l'alterco iniziale con il LI, di accusare il ricorrente per vendicarsi del fatto che quella sera il CA era stato da lui umiliato e malmenato. Si richiamano gli argomenti proposti con l'atto di appello in cui si faceva emergere la falsità delle dichiarazioni del AG. Si lamenta che le doglianze dell'appellante su tali punti non siano state affrontate dalla Corte di appello, in violazione del mandato della sentenza rescindente, che aveva disposto il rinvio con riguardo a tutti i rilievi difensivi dell'appellante. Invero, la Corte di appello si è limitata a ritenere assorbita dal riconoscimento ripetuto in dibattimento la inutilizzabilità del verbale di individuazione fotografica acquisito senza il consenso dell'imputato, in tal modo omettendo sia di esplicitare le ragioni della ritenuta infondatezza della eccezione di inutilizzabilità, sia di pronunciarsi sull'eccezione di inattendibilità della persona offesa e del riconoscimento fotografico. 2.4. Con gli altri motivi vengono dedotti vizi della motivazione e violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. con riguardo alla valutazione delle singole prove raccolte nell'istruttoria dibattimentale e alla valenza attribuita a ciascuna dalla Corte di appello. In particolare: - con riguardo agli accertamenti balistici, giacchè la sentenza impugnata ha omesso di replicare alle doglianze dell'appellante limitandosi a elencare gli elementi di fatto già indicati dal Tribunale, per giungere, illogicamente rispetto ai dati emergenti dall'accertamento balistico, alla conclusione che la pistola sequestrata a casa del EL fosse quella utilizzata per il ferimento. In ogni caso, destituito di valore il riconoscimento a carico del LI, non può trarsi dai soli elementi indiziari provenienti dal rinvenimento della pistola e dei proiettili la responsabilità del ricorrente. 2.5. con riguardo alle false dichiarazioni rese da EL e dalla moglie in merito ai protagonisti del litigio avvenuto all'interno del locale ( avendo essi riferito inizialmente che la lite fosse avvenuta tra il EL e il CA e non fra il LI e il CA, come accaduto, nell'intento di evitare problemi giudiziario al già pregiudicato LI), nonchè alla valenza probatoria del rinvenimento della pistola. In realtà - si sostiene - entrambi tali elementi fattuali depongono in favore dell'imputato. 2.6. con riguardo alla dichiarazione di EL circa il fatto che la pistola rinvenuta nella sua camera da letto era sempre stata lì e non era stata mai utilizzata dalla morte del padre. La Corte di appello non ha fornito alcuna risposta alla doglianza difensiva afferente la possibilità che la pistola fosse stata modificata dal padre del EL e non successivamente alla sua morte, come ritenuto dal Tribunale. 4 2.7. con riguardo alla falsità delle iniziali dichiarazioni rese da EL e dalla moglie, in ordine al fatto che il primo, come d'abitudine, si fosse recato a prendere un cornetto, presso una vicina cornetteria, circostanza negata, invece, dal teste Settembre, che, nell'ottica difensiva, poteva essersi sbagliato. Invece, secondo la sentenza impugnata, il EL era rimasto nel locale in attesa del ritorno di LI, che doveva restituirgli la pistola. 2.8. con riguardo alle dichiarazioni di LI, che si era mostrato incredulo nell'apprendere che era stata ferita una persona diversa da quella con la quale aveva poc'anzi litigato;
a tale contegno la Corte di appello ha, infatti, attribuito il significato di una presa di coscienza dell'imputato di avere sbagliato bersaglio. In realtà, la Corte di appello non si è confrontata con la tesi difensiva secondo cui il LI aveva riferito quanto appreso da EL e non percepito direttamente. 2.9. con riguardo alle dichiarazioni di LE DU, convivente dell'imputato, che la Corte di appello ha ritenuto non credibile sia per il suo rapporto con l'imputato sia per avere reso dichiarazioni contrastanti con quanto riferito dagli altri protagonisti della vicenda, giacchè il contrasto è solo apparente e può derivare da una diversa percezione soggettiva dei fatti. 2.10. con riguardo alle dichiarazioni risultate false di EL PA, compagna del coimputato EL, per avere omesso la Corte di appello di confrontarsi con la versione della difesa che tendeva a restituire credibilità alla teste, alla luce delle giustificazioni dalla stessa addotte, che non sono state vagliate dalla sentenza impugnata. 2.11. con riguardo al movente, individuato dall'Accusa in una vendetta trasversale, disconosciuta però dal Tribunale che lo riteneva, comunque, ininfluente in presenza di prove sufficienti per la colpevolezza, immaginando piuttosto motivi diversi, non emersi dal dibattimento alla base del ferimento, mentre la Corte di appello concludeva per un errore di persona integrante una aberratio ictus ex art. 82 cod. pen.. Secondo la Difesa, invece, la inconsistenza del movente costituisce un indizio rilevante nel processo, in cui il riconoscimento fotografico e la prova balistica non integrano una prova sufficientemente dimostrativa della colpevolezza del Caldaropoli, sicchè non può affermarsi, sulla base delle emergenze probatorie, che AG sia stato scambiato per CA, ciò che non consente di utilizzare la lite tra LI e CA quale elemento indiziario a carico. 2.12. Con il dodicesimo motivo è denunciata contraddittorietà della motivazione circa la inammissibilità dei motivi nuovi sulla recidiva, con conseguente omessa motivazione sulla sussistenza della predetta aggravante e violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. Espone il ricorrente che, con l'atto di appello, era stato impugnato il punto della sentenza di primo grado relativo al trattamento sanzionatorio, invocando una diminuzione di pena sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. anche solo previa esclusione di detta aggravante. Con motivi nuovi, depositati per l'udienza del 20/10/2016, l'appellante, premesso che già il Tribunale aveva escluso la recidiva specifica riconoscendo quella reiterata, invocava la esclusione della recidiva non rilevando i precedenti, molto risalenti, e non significativi di maggiore pericolosità. La Corte di appello di Salerno, nella sentenza poi annullata, riconosceva le circostanze attenuanti 5 generiche equivalenti alle aggravanti fra cui la recidiva, senza replicare al motivo sulla recidiva, mentre, in sede di rinvio, la Corte di appello di Napoli ha ritenuto inammissibile il motivo sulla recidiva in quanto non correlato con l'atto di appello originario. Erra, invece, la Corte di appello perché, con l'atto di appello, venne invocata una rivalutazione del giudizio sulla recidiva. Una volta esclusa la recidiva, ne deriverebbe la prescrizione del reato. 2.13. Con ultimo motivo è denunciata inosservanza degli artt. 597 co. 3 e 627 cod. proc. pen. per violazione del divieto di reformatio in pejus in punto di trattamento sanzionatorio, dal momento che la Corte di appello di Salerno, applicando le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti, compresa la recidiva, aveva comminato la pena di anni due reclusione ed euro 600 di multa.. In assenza di gravame da parte del P.M. La Corte di appello di Napoli, invece, ha comminato la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e 900 euro di multa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato, limitatamente al trattamento sanzionatorio applicato per il reato di cui all'art. 23 L. n. 110 del 1975 (motivo 13), in relazione al quale va rideterminata la pena. Gli altri motivi di ricorso risultano infondati e ne va pronunciato il rigetto. 2. Non ha pregio il primo motivo, con cui la Difesa ricorrente lamenta la mancata notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello nonché la violazione del termine previsto per l'esercizio della facoltà di richiedere la trattazione orale. 2.1.Quanto al primo profilo, il ricorrente, pur avendo ricevuto, in data 05/02/2020, la raccomandata con l'invito a eleggere domicilio in Italia nel termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen., non vi ha mai provveduto. In assenza di diversa elezione di domicilio in Italia da parte dell'imputato, la domiciliazione legale presso il difensore, sia esso di ufficio o di fiducia, era dovuta, secondo l'espressa previsione di cui al primo comma della citata disposizione di legge. Di conseguenza, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, risulta rituale la notifica del decreto di citazione per il giudizio effettuata presso il difensore di ufficio domiciliatario, effettuata con due P.E.C. ( una in proprio, l'altra quale domiciliatario), in data 02/03/2021, per l'udienza del 15 marzo 2021 ( cfr. la relazione di notifica della P.E.C. sulla quale è espressamente indicato l'atto di riferimento). Il ricorrente ha, dunque, ricevuto regolare notifica della citazione per il giudizio di appello. 2.2.Quanto poi all'obiezione che, nella relata di notifica fosse fatto riferimento -per la notifica in favore dell'imputato - al D.L. n. 18/2020, si osserva che l'art. 83 comma 14 del citato Decreto Legge testualmente prevede testualmente: «Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e de/provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.» Dunque, la normativa emergenziale, ai fini delle notifiche telematiche destinate all'imputato, ha distinto gli adempimenti: 6 - in presenza di difensore di fiducia, la notifica all'imputato deve essere eseguita presso il difensore di fiducia ( cfr. Sez. 2 n. 884 del 16/11/2022 (dep. /2023 ) Rv. 284418). - in caso di difensore di ufficio, le notifiche all'imputato seguono le regole ordinarie. La ragione di tale previsione si coglie agevolmente: la disciplina eccezionale derogatoria delle disposizioni di cui all'art. 148 cod. proc. pen. giustificata dall'emergenza pandemica Covid-19, che estende all'imputato la disciplina di cui all'art. 16, comma 4 dl. 179/2012, conv. con mod. nella L. 221/2011, comporta un'evidente semplificazione degli adempimenti, rivolta a ridurre tutte le attività processuali. Il legislatore, nondimeno, nel bilanciamento degli interessi in gioco -da un lato le garanzie della piena difesa dell'imputato e delle parti private, dall'altro, quello alla salute di tutti coloro che partecipano o assicurano la celebrazione del giudizio - ha compiuto una scelta limitativa degli adempimenti al solo invio della comunicazione o della notificazione, a mezzo di posta elettronica certificata, al difensore, anziché anche all'imputato, allorquando si tratti di difensore di fiducia, espressamente prevedendo, invece, il mantenimento delle modalità ordinarie nelle ipotesi in cui l'imputato sia difeso da difensore nominato di ufficio. In questo senso, infatti, va inteso il limite posto dall'ultima parte della disposizione di cui al richiamato comma 14 dell'art. 83 ("ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio"). 2.2.1. Nel caso di specie, rientrante, appunto, nella seconda delle ipotesi di cui sopra, per quanto previsto dalla stessa normativa emergenziale, la notifica andava eseguita presso il domicilio dell'imputato, che, nel caso di specie, come si è già detto, era legalmente individuato, dall'art. 169 cod. proc. pen. - in assenza di diversa elezione di domicilio in Italia da parte dell'imputato - in quello del difensore, presso cui, dunque, la notifica del decreto di citazione a giudizio doveva essere eseguita - come è avvenuto. In tale ottica, si è, invero, affermato che la notificazione all'imputato del decreto di rinvio d'ufficio dovuto alla pandemia da Covid-19, eseguito presso lo studio del difensore d'ufficio invece che presso il domicilio ritualmente eletto dall'imputato, integra una nullità assoluta e non già un'ipotesi di nullità d'ordine generale a regime intermedio, in quanto tale soggetta ai termini di deduzione di cui all'art. 182 cod. proc. pen., comma 2, potendosi qualificare come a regime intermedio solo ove la detta notifica sia stata eseguita in favore del difensore di fiducia dell'imputato, perché tanto consente di determinare una correlazione di fatto e una potenziale conoscenza effettiva dell'atto in ragione del rapporto fiduciario con il difensore, laddove, diversamente, ove l'imputato sia difeso d'ufficio, la detta nullità non può che essere assoluta(cfr. Sez. 6 Sent., n. 31956 del 06/07/2021 n.m. ). Nondimeno, nel caso di specie, risulta chiaro, per quanto si è detto, che la notifica è stata eseguita proprio presso il domicilio (legale) dell'imputato, e quindi essa si è ritualmente perfezionata nei suoi confronti. Altrettanto correttamente, i differimenti dell'udienza sono stati notificati al difensore domiciliatario. 7 2.3. Non coglie nel segno neppure la ulteriore eccezione correlata al mancato rispetto del termine per optare per il rito orale, dal momento che il differimento dall'udienza (al 18 maggio) al 14 giugno 2021 venne disposto in udienza ( trattazione scritta), sicchè il termine per richiedere la trattazione orale venne ampiamente rispettato, non essendo dovuta la notifica del differimento di udienza, richiesto dallo stesso difensore, il quale, per vero, mai ha richiesto la trattazione orale. 3. Non è fondato il secondo motivo, con cui si eccepisce la nullità della sentenza impugnata per omessa notifica delle conclusioni del P.G., dal momento che il Procuratore generale non ha depositato affatto le proprie conclusioni. Il principio che viene in rilievo è quello, affermato da Sez. 1 - , n. 14766 del 16/03/2022, Rv. 283307, a tenore del quale, in tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni scritte previste dall'art. 23-bis, comma 2, dl. 28 ottobre 2020 n. 137 da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contradditorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale. La censura è quindi infondata, venendo in rilievo una modalità di esercizio discrezionale di una prerogativa processuale del rappresentante dell'Accusa. 4. Con il terzo motivo, il difensore si duole che la sentenza impugnata abbia tratto la colpevolezza dell'imputato, ritenendo convincente, all'esito del rinnovato esame della persona offesa, il riconoscimento effettuato in sede di individuazione fotografica durante le indagini preliminari, il cui verbale sarebbe stato acquisito senza il consenso dell'imputato, ed eseguito, comunque, senza l'osservanza delle garanzie procedimentali di cui agli artt. 213 e 214 cod.proc.pen. 4.1. Si tratta di deduzioni che non hanno pregio, dal momento che l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, soggetta, alla stregua della deposizione testimoniale, alle regole processuali che consentono l'utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari (cfr. Sez. 5, n. 43655 del 25/05/2015; Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Corcione, Rv 257985). Corrisponde a principio consolidato l'affermazione che l'individuazione fotografica di un soggetto, effettuata dalla polizia giudiziaria, costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (cfr. Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910), e ciò vale anche quando la conclusione della certezza si raggiunga attraverso il richiamo di un giudizio espresso in precedenza. D'altro canto, la Corte di appello ha fatto riferimento alla circostanza, sanante, del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa anche in dibattimento. Va ribadito qui che i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria, e i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (cfr. Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, Bianconi Rv. 250081). Questo vuol dire che l'identificazione effettuata in sede dibattimentale non obbedisce 8 alle formalità previste per la ricognizione in senso proprio, di cui all'art. 213 e ss. cod. proc. pen. - così come erroneamente dedotto dal ricorrente - siccome riferibili esclusivamente al contenuto di identificazioni orali del testimone, per cui vige la disciplina dell'art. 498 e ss. cod. proc. pen., sì che da esse, come da ogni elemento indiziario o di prova, il giudice può trarre il proprio libero convincimento (cfr. Sez. 5, n. 37497 del 13/05/2014, Romano Rv. 260593). Ne discende che, contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente, ove il testimone abbia proceduto a un riconoscimento fotografico informale nel corso delle indagini preliminari e, nel corso dell'esame dibattimentale, abbia poi confermato di avere compiuto detta ricognizione informale e, quindi, reiterato il riconoscimento positivo, il convincimento del giudice può ben fondarsi su tale riconoscimento, seppure privo delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, trattandosi di accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudicante in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova. Il momento ricognitivo costituisce, invero, parte integrante della testimonianza, di tal che l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste e alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del decidente che, ove sostenuto da congrua motivazione, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Rv. 262908; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Rv. 253910 ). 4.2. Quanto ai rilievi sulla attendibilità di un teste, posto che essi rientrano nell'apprezzamento discrezionale del Giudice che, se adeguatamente motivato, senza fratture logiche nel ragionamento giustificativo della decisione, non è censurabile dinanzi al Giudice di legittimità, la Corte di appello ha specificamente vagliato tale profilo ( pag. 5-6), scrutinando punto per punto le obiezioni difensive, che si concentravano, come in questa Sede, sullo stato di ebbrezza della persona offesa, sullo shock subito a seguito dell'aggressione e su possibili ragioni di astio con l'imputato, escludendo con adeguata argomentazione la valenza che la Difesa vi assegna, di elementi determinanti la inattendibilità del dichiarante, evidenziando le illogicità della tesi alternativa propugnata dal ricorrente, peraltro, fondata su un travisamento dei fatti. Con tali argomenti il ricorrente si confronta solo apparentemente, giacchè continua a insistere nella propria particolare ricostruzione dei fatti e delle fonti di prova, secondo una tecnica argomentativa che espone il motivo al vizio della c.d. a-specificità estrinseca. 5. Attingono completamente il merito della decisione le successive deduzioni afferenti, appunto, alla valutazione svolte dalla Corte di appello in merito alle singole prove raccolte nell'istruttoria dibattimentale e alla valenza attribuita a ciascuna dai Giudici di merito. Con tali motivi ( dal quarto all'undicesimo) la Difesa mira a ridiscutere l'intero ordito motivazionale, parcellizzandone le argomentazioni, e già tale modus procedendi non è consentito dinanzi al Giudice di legittimità; ma, ancor più, risultano inconsistenti le censure dirette a sconfessare la valenza della ricostruzione operata dalla Corte di appello laddove esse muovono dal presupposto che sarebbe destituito di valore il riconoscimento effettuato dalla persona offesa a carico del LI e che la perizia balistica non fornirebbe un contributo certo in merito alla riconducibilità del proiettile che attinse la persona offesa alla pistola sequestrata presso il EL. Nell'ottica 9 difensiva, cioè, sottraendo tali elementi di prova, e rileggendo alternativamente, così da ridimensionarne la portata indiziante, gli altri elementi ( in particolare, le prove dichiarative su diversi temi del processo), tra cui il mancato accertamento di un sicuro movente, verrebbe meno un rassicurante compendio probatorio idoneo a fondare l'affermazione di responsabilità. 5.1. Il sindacato di legittimità, tuttavia, non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. E' tale capacità scardinante che, tuttavia, manca nella rappresentazione difensiva, mentre il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione, e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella Sede del presente scrutinio di legittimità. La sentenza impugnata poggia su di una motivazione congrua e convincente, saldamente ancorata ai dati processuali, alla quale il ricorrente ha saputo opporre solo doglianze per un verso inconsistenti e, per l'altro, manifestamente prive di fondamento. A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, le critiche all'uso del detto materiale probatorio, si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza, mentre la Difesa si limita a formulare un giudizio di insufficienza del materiale probatorio uguale e contrario a quello, del tutto plausibile, reso dal giudice del merito: è quest'ultimo che deve rimanere fermo, non essendo consentito alla difesa prospettare le ricostruzioni alternative derivanti dal materiale probatorio. La selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti è, infatti, propria del giudice del 10 merito e quando l'interpretazione di essi è sorretta da una adeguata motivazione continua ad essere incensurabile nel giudizio di legittimità, anche dopo la riforma che ha novellato l'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen. (art. 8 L. n. 46 del 2006), tenuto anche conto del fatto che la valutazione della prova non può essere disancorata dal contesto in cui é inserita e che un simile compito non può spettare al giudice di legittimità, sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione). (cfr. Sez. II, 23 marzo 2006, n. 1399 e Sez. VI, 24 marzo 2006, n. 14054, Rv. 233454). 5.2. A fronte di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, cod. proc. pen., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (cfr. Cass., sez. VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), le doglianze difensive (peraltro di natura prevalentemente fattuale), non colgono nel segno, anche perché fondate su di una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (cfr. Cass., sez. VI, 8.11.2012, n. 45249, rv. 254274), anche perché, la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che - lo si ribadisce - non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013) Rv. 254988 ). 6. Il dodicesimo motivo è manifestamente infondato: ciò che rileva non è tanto la questione del contenuto effettivo del corrispondente motivo di appello, ovvero se possa ritenersi che l'appellante avesse concentrato le proprie censure anche sul tema della (in)sussistenza della recidiva, quanto la constatazione che, più in generale, il motivo di appello sul trattamento sanzionatorio era formulato in maniera del tutto generica, con un mero riferimento alla natura " particolarmente incisiva", con richiesta di rimodulazione ai sensi dell'art. 133 cod. pen. " e/o esclusa la recidiva", vergato a penna;
manca, cioè, una minima argomentazione critica della decisione di primo grado, risolvendosi il motivo di impugnazione in una generica contestazione della decisione del Giudice di primo grado. Nondimeno, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Dunque, posto che i motivi nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temi 'specificati' nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (ex multis Sez. 1, n. 5182 del 15 gennaio 2013, Vatavu Ionut, Rv. 254485; Sez. 3, n. 14776 del 22 gennaio 2004, Sbragi, Rv. 228525), e che nel caso di specie, il requisito della specificità del 11 motivo sul trattamento sanzionatorio è del tutto mancante, l'inammissibilità del motivo nuovo trova fondamento nella previsione di cui all'art. 585 comma quarto cod. proc. pen., che, appunto, prevede che "l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi". 7. Come si è premesso, è invece fondato il tredicesimo motivo. Il Tribunale, in primo grado, ha operato il calcolo della pena individuando, quale reato più grave, quello di cui all'art. 23 della legge n. 110 del 1975 ( capo C), per cui ha considerato quale pena base quella di anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa, su cui ha operato l'aumento per la recidiva, fino a anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa;
sulla pena così risultante, ha poi operato gli aumenti per gli ulteriori reati ravvisati. La Corte di appello di Salerno, nel primo giudizio di impugnazione, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza ( come emerge sia dalla motivazione della sentenza che dal calcolo in concreto effettuato, con cui è stata operata una diminuzione di pena per le attenuanti generiche), giungendo a comminare la pena finale di anni due di reclusione ed euro 400 di multa. 7.1. La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, ha ritenuto corretta la pena individuata dal Tribunale e ha comminato, per il solo residuo reato di cui al capo C), la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa. 7.2. Va, a questo punto, richiamato il principio secondo cui: «il divieto di reformatio in peius opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello quando impugnante sia il solo imputato» (Sez. U n. 10750 del 11/04/2006, Maddaloni, Rv. 233729; Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652). Questo comporta che la Corte di appello di Napoli - in assenza di impugnazione da parte del P.M. della sentenza della Corte di appello di Napoli - non avrebbe potuto aggravare la pena inflitta dalla Corte di appello di Salerno. 7.3. La pena inflitta per il residuo delitto di cui al capo C), può essere, dunque, rideterminata, non occorrendo svolgere alcuna valutazione di merito, potendo farsi riferimento alla pena ab initio individuato per la fattispecie di cui all'art. 23 cit., che il Tribunale ha indicato in anni due di reclusione ed euro quattrocento di multa. 8. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità, come premesso, è l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 23 legge n. 110/1975 , va rideterminato come da dispositivo. Nel resto, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 23 legge n. 110/1975 che ridetermina in anni due di reclusione ed euro 400 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, addì 03 ottobre 2023 /Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE Udita la requisitoria del procuratore generale, in persona del Sostituto LUCIA ODELLO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del motivo di ricorso relativo alla pena;
rigetto nel resto. L'avvocato DI PALO RAFFAELE si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso associandosi alla richiesta del PG in merito al motivo relativo alla pena. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 46393 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 03/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 22/05/2013, il Tribunale di Salerno, per quanto in questa sede di interesse, dichiarava LI ER (in concorso con EL NC per cui si è proceduto separatamente) responsabile di lesioni personali in danno di AG AN, aggravate dalla premeditazione, dall'uso di arma e dal motivo abietto ( capo C), oltre che di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo ( capo B) e di porto di arma con matricola abrasa ( capo A). 1.1. Con sentenza in data 20/10/2016, la Corte di appello di Salerno, in riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e ha, conseguentemente, rideterminato la pena nei confronti di LI nella misura di anni due, mesi otto di reclusione ed euro seicento di multa, confermando, nel resto, la sentenza del primo giudice. 1.2. Con sentenza del 20 settembre 2017, la Corte di cassazione - Sezione prima - ha annullato con rinvio quella della Corte di appello di Salerno, per carenza totale di motivazione, per avere la Corte di appello di Salerno richiamato per relationem le argomentazioni del Tribunale senza affrontare criticamente le plurime doglianze dell'appellante. 1.3. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, ha riformato la sentenza di primo grado, assolvendo, per quanto qui rileva, LI dal reato di cui agli artt. 12 e 14 della legge n. 497 del 1974, perché assorbito in quello di cui all'art. 23 co. 4 della legge n.110 del 1975; ha dichiarato non doversi procedere per il reato di lesioni personali aggravate, perché estinto per prescrizione, riducendo la pena inflitta al ricorrente per il residuo reato di cui all'art. 23 co. 4 I. n. 110/1975. 1.4. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, le lesioni in danno di AN AG sono state commesse materialmente da LI, che ha sparato con la pistola fornitagli da EL. In particolare, mentre la persona offesa camminava verso casa, veniva avvicinata, una prima volta, da un'autovettura di colore scuro con a bordo due persone, una delle quali, il passeggero, gli chiese dove fosse diretto, poi allontanandosi dopo che il AG gli aveva risposto di essere diretto a casa. Dopo un po', lo stesso soggetto, questa volta a bordo di un'auto bianca, tornava e gli esplodeva contro due colpi di pistola, uno dei quali andava a vuoto, mentre l'altro attingeva la vittima alla gamba destra. A sostegno della decisione di condanna venivano poste le dichiarazioni della persona offesa, che riconosceva il proprio aggressore;
le risultanze del sequestro in casa di EL;
la prova dichiarativa, costituita dalle dichiarazioni dei testimoni delle fasi iniziali dell'alterco intercorso tra LI e un connazionale del AG , tale CA RA, che, forse, aveva importunato la compagna di LI, LE DU, che lavorava con il LI nella gestione del Bar Europa Unita, di proprietà del EL;
quanto ai testimoni a discarico, sono state riscontrate una serie di incongruenze, tra cui in primis la iniziale falsa versione fornita dal EL e da sua moglie circa l'andamento della lite, e veniva disatteso, dalla Corte territoriale, l'alibi fornito da DU a LI. 2 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato AE Di Palo, che svolge tredici motivi, deducendo: 2.1. inosservanza del combinato disposto degli artt. 178 co. 1 lett. c). - 169 cod. proc. pen - 83 co. 14 D. L. n.18/2020 per omessa citazione dell'imputato per il giudizio di appello. Espone che, a seguito di alcuni rinvii finalizzati alla notifica dell'avviso di udienza ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen., risultando l'imputato domiciliato in Germania, l'avviso era stato ricevuto dal ricorrente il 21/01/2020, per l'udienza del 18/05/2020; LI inviava, a distanza di qualche giorno ( 10/02/2020), una missiva alla Corte con cui dichiarava di vivere in Germania, e che sarebbe stato presente all'udienza del 18/5/2020, rimettendosi, in ogni caso, al proprio difensore. Tale udienza non si celebrava per l'emergenza pandemica, e il rinvio, per il 15/03/2021, disposto con decreto di differimento del 02/03/2021, ai sensi del D. L. n. 18/2020, veniva notificato in pari data al difensore di ufficio, con due p.e.c., una in proprio, l'altra ai sensi della predetta normativa emergenziale. All'udienza del 15 marzo 2021, la Corte di appello rigettava l'eccezione di nullità formulata dal difensore per via telematica - con cui faceva rilevare che la notifica ai sensi del D.L. 18/2020 era irrituale, in quanto eseguita nei confronti del difensore di ufficio - osservando che, in assenza di elezione di domicilio in Italia da parte dell'imputato residente all'estero, egli doveva ritenersi domiciliato presso il difensore ex art.169 cod. proc. pen.; da qui, la ritenuta ritualità della notifica eseguita presso quest'ultimo; accoglieva, invece, l'istanza di rinvio per consentire l'esercizio della facoltà di richiedere la trattazione orale e rinviava all'udienza del 14 giugno 2021. In tale occasione, il difensore eccepiva nuovamente la nullità dell'avviso di differimento dell'udienza dal 15/03/2021 al 14/06/2021, in quanto ricevuto in data 08/06/2021 e, quindi, senza possibilità di rispettare il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza per l'esercizio della facoltà di chiedere la discussione orale;
inoltre, eccepiva la violazione del diritto di difesa per non avere ricevuto la notifica delle conclusioni scritte del Procuratore Generale. A seguito di ulteriori rinvii disposti di ufficio, notificati solo al difensore di ufficio del LI, e non anche a quest'ultimo - l'udienza del 14/6/2021 veniva rinviata di ufficio per impedimento di un consigliere al 06/12/2021, quindi ancora al 14/3/2022 - la Corte di appello, procedendo con rito cartolare, in assenza di richiesta di trattazione orale, pronunciava il dispositivo della sentenza il 14 marzo 2022. Eccepisce, quindi, il difensore che il ricorrente non ha mai ricevuto il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma solo l'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 169 cit. per l'udienza del 18/5/2020, non tenutasi;
né ha ricevuto gli avvisi di differimento, che sono stati notificati al difensore di ufficio ai sensi del D.L. n. 18/2020 e non ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen.. 2.2. inosservanza dell'art. 178 co. 1 lett. b) cod. proc. pen., e dell'art. 23 bis D.L. 137/2020 per mancato deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale. 2.3. vizi della motivazione, mancante, e contraddittoria, sulle eccezioni di: - inutilizzabilità del verbale di individuazione fotografica eseguita dal AG il 10/03/2008, acquisito al fascicolo del dibattimento nonostante l'opposizione della Difesa;
3 - di inattendibilità del riconoscimento fotografico, per inosservanza delle disposizioni di legge che la regolamentano;
- di inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che non era stata in grado di riconoscere, nel corso del sopralluogo con la p.g., dopo il ferimento, il luogo in cui era stato aggredito, sia perché aveva bevuto, sia per lo stato di shock in cui si trovava dopo il ferimento, sia perché non poteva escludersi che la persona offesa avesse concordato con il connazionale RA CA, con cui era avvenuto l'alterco iniziale con il LI, di accusare il ricorrente per vendicarsi del fatto che quella sera il CA era stato da lui umiliato e malmenato. Si richiamano gli argomenti proposti con l'atto di appello in cui si faceva emergere la falsità delle dichiarazioni del AG. Si lamenta che le doglianze dell'appellante su tali punti non siano state affrontate dalla Corte di appello, in violazione del mandato della sentenza rescindente, che aveva disposto il rinvio con riguardo a tutti i rilievi difensivi dell'appellante. Invero, la Corte di appello si è limitata a ritenere assorbita dal riconoscimento ripetuto in dibattimento la inutilizzabilità del verbale di individuazione fotografica acquisito senza il consenso dell'imputato, in tal modo omettendo sia di esplicitare le ragioni della ritenuta infondatezza della eccezione di inutilizzabilità, sia di pronunciarsi sull'eccezione di inattendibilità della persona offesa e del riconoscimento fotografico. 2.4. Con gli altri motivi vengono dedotti vizi della motivazione e violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. con riguardo alla valutazione delle singole prove raccolte nell'istruttoria dibattimentale e alla valenza attribuita a ciascuna dalla Corte di appello. In particolare: - con riguardo agli accertamenti balistici, giacchè la sentenza impugnata ha omesso di replicare alle doglianze dell'appellante limitandosi a elencare gli elementi di fatto già indicati dal Tribunale, per giungere, illogicamente rispetto ai dati emergenti dall'accertamento balistico, alla conclusione che la pistola sequestrata a casa del EL fosse quella utilizzata per il ferimento. In ogni caso, destituito di valore il riconoscimento a carico del LI, non può trarsi dai soli elementi indiziari provenienti dal rinvenimento della pistola e dei proiettili la responsabilità del ricorrente. 2.5. con riguardo alle false dichiarazioni rese da EL e dalla moglie in merito ai protagonisti del litigio avvenuto all'interno del locale ( avendo essi riferito inizialmente che la lite fosse avvenuta tra il EL e il CA e non fra il LI e il CA, come accaduto, nell'intento di evitare problemi giudiziario al già pregiudicato LI), nonchè alla valenza probatoria del rinvenimento della pistola. In realtà - si sostiene - entrambi tali elementi fattuali depongono in favore dell'imputato. 2.6. con riguardo alla dichiarazione di EL circa il fatto che la pistola rinvenuta nella sua camera da letto era sempre stata lì e non era stata mai utilizzata dalla morte del padre. La Corte di appello non ha fornito alcuna risposta alla doglianza difensiva afferente la possibilità che la pistola fosse stata modificata dal padre del EL e non successivamente alla sua morte, come ritenuto dal Tribunale. 4 2.7. con riguardo alla falsità delle iniziali dichiarazioni rese da EL e dalla moglie, in ordine al fatto che il primo, come d'abitudine, si fosse recato a prendere un cornetto, presso una vicina cornetteria, circostanza negata, invece, dal teste Settembre, che, nell'ottica difensiva, poteva essersi sbagliato. Invece, secondo la sentenza impugnata, il EL era rimasto nel locale in attesa del ritorno di LI, che doveva restituirgli la pistola. 2.8. con riguardo alle dichiarazioni di LI, che si era mostrato incredulo nell'apprendere che era stata ferita una persona diversa da quella con la quale aveva poc'anzi litigato;
a tale contegno la Corte di appello ha, infatti, attribuito il significato di una presa di coscienza dell'imputato di avere sbagliato bersaglio. In realtà, la Corte di appello non si è confrontata con la tesi difensiva secondo cui il LI aveva riferito quanto appreso da EL e non percepito direttamente. 2.9. con riguardo alle dichiarazioni di LE DU, convivente dell'imputato, che la Corte di appello ha ritenuto non credibile sia per il suo rapporto con l'imputato sia per avere reso dichiarazioni contrastanti con quanto riferito dagli altri protagonisti della vicenda, giacchè il contrasto è solo apparente e può derivare da una diversa percezione soggettiva dei fatti. 2.10. con riguardo alle dichiarazioni risultate false di EL PA, compagna del coimputato EL, per avere omesso la Corte di appello di confrontarsi con la versione della difesa che tendeva a restituire credibilità alla teste, alla luce delle giustificazioni dalla stessa addotte, che non sono state vagliate dalla sentenza impugnata. 2.11. con riguardo al movente, individuato dall'Accusa in una vendetta trasversale, disconosciuta però dal Tribunale che lo riteneva, comunque, ininfluente in presenza di prove sufficienti per la colpevolezza, immaginando piuttosto motivi diversi, non emersi dal dibattimento alla base del ferimento, mentre la Corte di appello concludeva per un errore di persona integrante una aberratio ictus ex art. 82 cod. pen.. Secondo la Difesa, invece, la inconsistenza del movente costituisce un indizio rilevante nel processo, in cui il riconoscimento fotografico e la prova balistica non integrano una prova sufficientemente dimostrativa della colpevolezza del Caldaropoli, sicchè non può affermarsi, sulla base delle emergenze probatorie, che AG sia stato scambiato per CA, ciò che non consente di utilizzare la lite tra LI e CA quale elemento indiziario a carico. 2.12. Con il dodicesimo motivo è denunciata contraddittorietà della motivazione circa la inammissibilità dei motivi nuovi sulla recidiva, con conseguente omessa motivazione sulla sussistenza della predetta aggravante e violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. Espone il ricorrente che, con l'atto di appello, era stato impugnato il punto della sentenza di primo grado relativo al trattamento sanzionatorio, invocando una diminuzione di pena sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. anche solo previa esclusione di detta aggravante. Con motivi nuovi, depositati per l'udienza del 20/10/2016, l'appellante, premesso che già il Tribunale aveva escluso la recidiva specifica riconoscendo quella reiterata, invocava la esclusione della recidiva non rilevando i precedenti, molto risalenti, e non significativi di maggiore pericolosità. La Corte di appello di Salerno, nella sentenza poi annullata, riconosceva le circostanze attenuanti 5 generiche equivalenti alle aggravanti fra cui la recidiva, senza replicare al motivo sulla recidiva, mentre, in sede di rinvio, la Corte di appello di Napoli ha ritenuto inammissibile il motivo sulla recidiva in quanto non correlato con l'atto di appello originario. Erra, invece, la Corte di appello perché, con l'atto di appello, venne invocata una rivalutazione del giudizio sulla recidiva. Una volta esclusa la recidiva, ne deriverebbe la prescrizione del reato. 2.13. Con ultimo motivo è denunciata inosservanza degli artt. 597 co. 3 e 627 cod. proc. pen. per violazione del divieto di reformatio in pejus in punto di trattamento sanzionatorio, dal momento che la Corte di appello di Salerno, applicando le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti, compresa la recidiva, aveva comminato la pena di anni due reclusione ed euro 600 di multa.. In assenza di gravame da parte del P.M. La Corte di appello di Napoli, invece, ha comminato la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e 900 euro di multa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato, limitatamente al trattamento sanzionatorio applicato per il reato di cui all'art. 23 L. n. 110 del 1975 (motivo 13), in relazione al quale va rideterminata la pena. Gli altri motivi di ricorso risultano infondati e ne va pronunciato il rigetto. 2. Non ha pregio il primo motivo, con cui la Difesa ricorrente lamenta la mancata notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello nonché la violazione del termine previsto per l'esercizio della facoltà di richiedere la trattazione orale. 2.1.Quanto al primo profilo, il ricorrente, pur avendo ricevuto, in data 05/02/2020, la raccomandata con l'invito a eleggere domicilio in Italia nel termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen., non vi ha mai provveduto. In assenza di diversa elezione di domicilio in Italia da parte dell'imputato, la domiciliazione legale presso il difensore, sia esso di ufficio o di fiducia, era dovuta, secondo l'espressa previsione di cui al primo comma della citata disposizione di legge. Di conseguenza, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, risulta rituale la notifica del decreto di citazione per il giudizio effettuata presso il difensore di ufficio domiciliatario, effettuata con due P.E.C. ( una in proprio, l'altra quale domiciliatario), in data 02/03/2021, per l'udienza del 15 marzo 2021 ( cfr. la relazione di notifica della P.E.C. sulla quale è espressamente indicato l'atto di riferimento). Il ricorrente ha, dunque, ricevuto regolare notifica della citazione per il giudizio di appello. 2.2.Quanto poi all'obiezione che, nella relata di notifica fosse fatto riferimento -per la notifica in favore dell'imputato - al D.L. n. 18/2020, si osserva che l'art. 83 comma 14 del citato Decreto Legge testualmente prevede testualmente: «Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e de/provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.» Dunque, la normativa emergenziale, ai fini delle notifiche telematiche destinate all'imputato, ha distinto gli adempimenti: 6 - in presenza di difensore di fiducia, la notifica all'imputato deve essere eseguita presso il difensore di fiducia ( cfr. Sez. 2 n. 884 del 16/11/2022 (dep. /2023 ) Rv. 284418). - in caso di difensore di ufficio, le notifiche all'imputato seguono le regole ordinarie. La ragione di tale previsione si coglie agevolmente: la disciplina eccezionale derogatoria delle disposizioni di cui all'art. 148 cod. proc. pen. giustificata dall'emergenza pandemica Covid-19, che estende all'imputato la disciplina di cui all'art. 16, comma 4 dl. 179/2012, conv. con mod. nella L. 221/2011, comporta un'evidente semplificazione degli adempimenti, rivolta a ridurre tutte le attività processuali. Il legislatore, nondimeno, nel bilanciamento degli interessi in gioco -da un lato le garanzie della piena difesa dell'imputato e delle parti private, dall'altro, quello alla salute di tutti coloro che partecipano o assicurano la celebrazione del giudizio - ha compiuto una scelta limitativa degli adempimenti al solo invio della comunicazione o della notificazione, a mezzo di posta elettronica certificata, al difensore, anziché anche all'imputato, allorquando si tratti di difensore di fiducia, espressamente prevedendo, invece, il mantenimento delle modalità ordinarie nelle ipotesi in cui l'imputato sia difeso da difensore nominato di ufficio. In questo senso, infatti, va inteso il limite posto dall'ultima parte della disposizione di cui al richiamato comma 14 dell'art. 83 ("ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio"). 2.2.1. Nel caso di specie, rientrante, appunto, nella seconda delle ipotesi di cui sopra, per quanto previsto dalla stessa normativa emergenziale, la notifica andava eseguita presso il domicilio dell'imputato, che, nel caso di specie, come si è già detto, era legalmente individuato, dall'art. 169 cod. proc. pen. - in assenza di diversa elezione di domicilio in Italia da parte dell'imputato - in quello del difensore, presso cui, dunque, la notifica del decreto di citazione a giudizio doveva essere eseguita - come è avvenuto. In tale ottica, si è, invero, affermato che la notificazione all'imputato del decreto di rinvio d'ufficio dovuto alla pandemia da Covid-19, eseguito presso lo studio del difensore d'ufficio invece che presso il domicilio ritualmente eletto dall'imputato, integra una nullità assoluta e non già un'ipotesi di nullità d'ordine generale a regime intermedio, in quanto tale soggetta ai termini di deduzione di cui all'art. 182 cod. proc. pen., comma 2, potendosi qualificare come a regime intermedio solo ove la detta notifica sia stata eseguita in favore del difensore di fiducia dell'imputato, perché tanto consente di determinare una correlazione di fatto e una potenziale conoscenza effettiva dell'atto in ragione del rapporto fiduciario con il difensore, laddove, diversamente, ove l'imputato sia difeso d'ufficio, la detta nullità non può che essere assoluta(cfr. Sez. 6 Sent., n. 31956 del 06/07/2021 n.m. ). Nondimeno, nel caso di specie, risulta chiaro, per quanto si è detto, che la notifica è stata eseguita proprio presso il domicilio (legale) dell'imputato, e quindi essa si è ritualmente perfezionata nei suoi confronti. Altrettanto correttamente, i differimenti dell'udienza sono stati notificati al difensore domiciliatario. 7 2.3. Non coglie nel segno neppure la ulteriore eccezione correlata al mancato rispetto del termine per optare per il rito orale, dal momento che il differimento dall'udienza (al 18 maggio) al 14 giugno 2021 venne disposto in udienza ( trattazione scritta), sicchè il termine per richiedere la trattazione orale venne ampiamente rispettato, non essendo dovuta la notifica del differimento di udienza, richiesto dallo stesso difensore, il quale, per vero, mai ha richiesto la trattazione orale. 3. Non è fondato il secondo motivo, con cui si eccepisce la nullità della sentenza impugnata per omessa notifica delle conclusioni del P.G., dal momento che il Procuratore generale non ha depositato affatto le proprie conclusioni. Il principio che viene in rilievo è quello, affermato da Sez. 1 - , n. 14766 del 16/03/2022, Rv. 283307, a tenore del quale, in tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni scritte previste dall'art. 23-bis, comma 2, dl. 28 ottobre 2020 n. 137 da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contradditorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale. La censura è quindi infondata, venendo in rilievo una modalità di esercizio discrezionale di una prerogativa processuale del rappresentante dell'Accusa. 4. Con il terzo motivo, il difensore si duole che la sentenza impugnata abbia tratto la colpevolezza dell'imputato, ritenendo convincente, all'esito del rinnovato esame della persona offesa, il riconoscimento effettuato in sede di individuazione fotografica durante le indagini preliminari, il cui verbale sarebbe stato acquisito senza il consenso dell'imputato, ed eseguito, comunque, senza l'osservanza delle garanzie procedimentali di cui agli artt. 213 e 214 cod.proc.pen. 4.1. Si tratta di deduzioni che non hanno pregio, dal momento che l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, soggetta, alla stregua della deposizione testimoniale, alle regole processuali che consentono l'utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari (cfr. Sez. 5, n. 43655 del 25/05/2015; Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Corcione, Rv 257985). Corrisponde a principio consolidato l'affermazione che l'individuazione fotografica di un soggetto, effettuata dalla polizia giudiziaria, costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (cfr. Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910), e ciò vale anche quando la conclusione della certezza si raggiunga attraverso il richiamo di un giudizio espresso in precedenza. D'altro canto, la Corte di appello ha fatto riferimento alla circostanza, sanante, del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa anche in dibattimento. Va ribadito qui che i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria, e i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (cfr. Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, Bianconi Rv. 250081). Questo vuol dire che l'identificazione effettuata in sede dibattimentale non obbedisce 8 alle formalità previste per la ricognizione in senso proprio, di cui all'art. 213 e ss. cod. proc. pen. - così come erroneamente dedotto dal ricorrente - siccome riferibili esclusivamente al contenuto di identificazioni orali del testimone, per cui vige la disciplina dell'art. 498 e ss. cod. proc. pen., sì che da esse, come da ogni elemento indiziario o di prova, il giudice può trarre il proprio libero convincimento (cfr. Sez. 5, n. 37497 del 13/05/2014, Romano Rv. 260593). Ne discende che, contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente, ove il testimone abbia proceduto a un riconoscimento fotografico informale nel corso delle indagini preliminari e, nel corso dell'esame dibattimentale, abbia poi confermato di avere compiuto detta ricognizione informale e, quindi, reiterato il riconoscimento positivo, il convincimento del giudice può ben fondarsi su tale riconoscimento, seppure privo delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, trattandosi di accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudicante in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova. Il momento ricognitivo costituisce, invero, parte integrante della testimonianza, di tal che l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste e alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del decidente che, ove sostenuto da congrua motivazione, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Rv. 262908; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Rv. 253910 ). 4.2. Quanto ai rilievi sulla attendibilità di un teste, posto che essi rientrano nell'apprezzamento discrezionale del Giudice che, se adeguatamente motivato, senza fratture logiche nel ragionamento giustificativo della decisione, non è censurabile dinanzi al Giudice di legittimità, la Corte di appello ha specificamente vagliato tale profilo ( pag. 5-6), scrutinando punto per punto le obiezioni difensive, che si concentravano, come in questa Sede, sullo stato di ebbrezza della persona offesa, sullo shock subito a seguito dell'aggressione e su possibili ragioni di astio con l'imputato, escludendo con adeguata argomentazione la valenza che la Difesa vi assegna, di elementi determinanti la inattendibilità del dichiarante, evidenziando le illogicità della tesi alternativa propugnata dal ricorrente, peraltro, fondata su un travisamento dei fatti. Con tali argomenti il ricorrente si confronta solo apparentemente, giacchè continua a insistere nella propria particolare ricostruzione dei fatti e delle fonti di prova, secondo una tecnica argomentativa che espone il motivo al vizio della c.d. a-specificità estrinseca. 5. Attingono completamente il merito della decisione le successive deduzioni afferenti, appunto, alla valutazione svolte dalla Corte di appello in merito alle singole prove raccolte nell'istruttoria dibattimentale e alla valenza attribuita a ciascuna dai Giudici di merito. Con tali motivi ( dal quarto all'undicesimo) la Difesa mira a ridiscutere l'intero ordito motivazionale, parcellizzandone le argomentazioni, e già tale modus procedendi non è consentito dinanzi al Giudice di legittimità; ma, ancor più, risultano inconsistenti le censure dirette a sconfessare la valenza della ricostruzione operata dalla Corte di appello laddove esse muovono dal presupposto che sarebbe destituito di valore il riconoscimento effettuato dalla persona offesa a carico del LI e che la perizia balistica non fornirebbe un contributo certo in merito alla riconducibilità del proiettile che attinse la persona offesa alla pistola sequestrata presso il EL. Nell'ottica 9 difensiva, cioè, sottraendo tali elementi di prova, e rileggendo alternativamente, così da ridimensionarne la portata indiziante, gli altri elementi ( in particolare, le prove dichiarative su diversi temi del processo), tra cui il mancato accertamento di un sicuro movente, verrebbe meno un rassicurante compendio probatorio idoneo a fondare l'affermazione di responsabilità. 5.1. Il sindacato di legittimità, tuttavia, non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. E' tale capacità scardinante che, tuttavia, manca nella rappresentazione difensiva, mentre il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione, e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella Sede del presente scrutinio di legittimità. La sentenza impugnata poggia su di una motivazione congrua e convincente, saldamente ancorata ai dati processuali, alla quale il ricorrente ha saputo opporre solo doglianze per un verso inconsistenti e, per l'altro, manifestamente prive di fondamento. A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, le critiche all'uso del detto materiale probatorio, si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza, mentre la Difesa si limita a formulare un giudizio di insufficienza del materiale probatorio uguale e contrario a quello, del tutto plausibile, reso dal giudice del merito: è quest'ultimo che deve rimanere fermo, non essendo consentito alla difesa prospettare le ricostruzioni alternative derivanti dal materiale probatorio. La selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti è, infatti, propria del giudice del 10 merito e quando l'interpretazione di essi è sorretta da una adeguata motivazione continua ad essere incensurabile nel giudizio di legittimità, anche dopo la riforma che ha novellato l'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen. (art. 8 L. n. 46 del 2006), tenuto anche conto del fatto che la valutazione della prova non può essere disancorata dal contesto in cui é inserita e che un simile compito non può spettare al giudice di legittimità, sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione). (cfr. Sez. II, 23 marzo 2006, n. 1399 e Sez. VI, 24 marzo 2006, n. 14054, Rv. 233454). 5.2. A fronte di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, cod. proc. pen., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (cfr. Cass., sez. VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), le doglianze difensive (peraltro di natura prevalentemente fattuale), non colgono nel segno, anche perché fondate su di una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (cfr. Cass., sez. VI, 8.11.2012, n. 45249, rv. 254274), anche perché, la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che - lo si ribadisce - non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013) Rv. 254988 ). 6. Il dodicesimo motivo è manifestamente infondato: ciò che rileva non è tanto la questione del contenuto effettivo del corrispondente motivo di appello, ovvero se possa ritenersi che l'appellante avesse concentrato le proprie censure anche sul tema della (in)sussistenza della recidiva, quanto la constatazione che, più in generale, il motivo di appello sul trattamento sanzionatorio era formulato in maniera del tutto generica, con un mero riferimento alla natura " particolarmente incisiva", con richiesta di rimodulazione ai sensi dell'art. 133 cod. pen. " e/o esclusa la recidiva", vergato a penna;
manca, cioè, una minima argomentazione critica della decisione di primo grado, risolvendosi il motivo di impugnazione in una generica contestazione della decisione del Giudice di primo grado. Nondimeno, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Dunque, posto che i motivi nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temi 'specificati' nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (ex multis Sez. 1, n. 5182 del 15 gennaio 2013, Vatavu Ionut, Rv. 254485; Sez. 3, n. 14776 del 22 gennaio 2004, Sbragi, Rv. 228525), e che nel caso di specie, il requisito della specificità del 11 motivo sul trattamento sanzionatorio è del tutto mancante, l'inammissibilità del motivo nuovo trova fondamento nella previsione di cui all'art. 585 comma quarto cod. proc. pen., che, appunto, prevede che "l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi". 7. Come si è premesso, è invece fondato il tredicesimo motivo. Il Tribunale, in primo grado, ha operato il calcolo della pena individuando, quale reato più grave, quello di cui all'art. 23 della legge n. 110 del 1975 ( capo C), per cui ha considerato quale pena base quella di anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa, su cui ha operato l'aumento per la recidiva, fino a anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa;
sulla pena così risultante, ha poi operato gli aumenti per gli ulteriori reati ravvisati. La Corte di appello di Salerno, nel primo giudizio di impugnazione, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza ( come emerge sia dalla motivazione della sentenza che dal calcolo in concreto effettuato, con cui è stata operata una diminuzione di pena per le attenuanti generiche), giungendo a comminare la pena finale di anni due di reclusione ed euro 400 di multa. 7.1. La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, ha ritenuto corretta la pena individuata dal Tribunale e ha comminato, per il solo residuo reato di cui al capo C), la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa. 7.2. Va, a questo punto, richiamato il principio secondo cui: «il divieto di reformatio in peius opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello quando impugnante sia il solo imputato» (Sez. U n. 10750 del 11/04/2006, Maddaloni, Rv. 233729; Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652). Questo comporta che la Corte di appello di Napoli - in assenza di impugnazione da parte del P.M. della sentenza della Corte di appello di Napoli - non avrebbe potuto aggravare la pena inflitta dalla Corte di appello di Salerno. 7.3. La pena inflitta per il residuo delitto di cui al capo C), può essere, dunque, rideterminata, non occorrendo svolgere alcuna valutazione di merito, potendo farsi riferimento alla pena ab initio individuato per la fattispecie di cui all'art. 23 cit., che il Tribunale ha indicato in anni due di reclusione ed euro quattrocento di multa. 8. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità, come premesso, è l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 23 legge n. 110/1975 , va rideterminato come da dispositivo. Nel resto, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 23 legge n. 110/1975 che ridetermina in anni due di reclusione ed euro 400 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, addì 03 ottobre 2023 /Il Consigliere estensore