Articolo 23 del Codice del processo amministrativo
Articolo 22Articolo 24
Versione
16 settembre 2010
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Versione
20 aprile 2013
Art. 23


Difesa personale delle parti

1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso ((e trasparenza amministrativa)) in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Entrata in vigore il 20 aprile 2013
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