Sentenza 3 dicembre 2013
Massime • 1
L'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, soggetta, alla stregua della deposizione testimoniale, alle regole processuali che consentono l'utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari. (Fattispecie nella quale, nel corso dell'esame dibattimentale, al testimone, che si esprimeva sull'identificazione dell'imputato in termini dubitativi, venivano contestate le certezze sul punto manifestate nel corso delle indagini preliminari).
Commentari • 4
- 1. Il riconoscimento fotografico, anche se privo delle forme tipiche, è idoneo a fondare un giudizio di colpevolezza (Cass. Pen. n. 23917/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 giugno 2025
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23917 del 26 giugno 2025, ha affermato che il riconoscimento fotografico, pur se effettuato in via atipica e senza le forme previste dall'art. 213 c.p.p., è pienamente utilizzabile come prova se fondato su una dichiarazione attendibile. Si tratta, in sostanza, di una modalità ricognitiva che assume valore dichiarativo, valutabile alla stregua della testimonianza. Il fatto La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza pronunciata nelle forme del giudizio abbreviato, aveva confermato la condanna di M.G. per rapina impropria aggravata dalla presenza di più persone e per lesioni personali aggravate. L'imputato, secondo l'accusa, avrebbe partecipato al …
Leggi di più… - 2. Ricognizione fotografica (quasi) certa, basta per condanna? (Cass. 23917/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 giugno 2025
L'individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 cod. proc. pen., ben può essere posta a fondamento di una misura cautelare, perché lascia fondatamente ritenere che sbocchi in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi. L'individuazione di un soggetto è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del …
Leggi di più… - 3. Art. 500 - Contestazioni nell’esame testimonialehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Contestazioni nell'esame testimoniale (art. 500) Non può essere pronunciata condanna per falsa testimonianza esclusivamente sulla base del contrasto tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni di cui all'art. 500; tale contrasto può assumere rilevanza ai fini dell'accertamento del reato solo ove siano emersi altri elementi di prova atti a riscontrare la veridicità delle primigenie dichiarazioni e la falsità di quelle successivamente rilasci (Sez. 6, 11240/2022). L'art. 500 comma 4 (espressamente richiamato dall'art. 513 relativo alle dichiarazioni di persona imputata e quindi …
Leggi di più… - 4. Truffa: sui rapporti con il reato di furtoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Si configura un'ipotesi di furto, e non di truffa, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto, anziché come truffa, la condotta dell'imputato il quale, dopo aver consegnato al proprietario di una motocicletta – quando questi ancora ne conservava il controllo – un assegno falso a titolo …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2013, n. 50954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50954 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 03/12/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2731
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 28033/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO LO n. il 31.8.1968;
avverso la SENTENZA della Corte di Appello di Milano;
del 31.1.2013;
udita la relazione del consigliere dr. Antonio Prestipino;
sentito il Procuratore Generale, in persona del dr. Eduardo Scardaccione, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Ha proposto ricorso per cassazione CO LO, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 31.1.2013, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale tribunale il 30.5.2012 per vari fatti di rapina e reati connessi, deducendo il difetto di motivazione della sentenza con riguardo alla questione fondamentale della efficacia probatoria del riconoscimento informale eseguito nei suoi confronti dai testi dell'accusa nel corso delle indagini preliminari, e la violazione dell'art. 195 c.p.p. in riferimento all'utilizzazione della testimonianza indiretta di alcuni verbalizzanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. La questione del riconoscimento dell'imputato è affrontata alle pagg. 3 e ss della sentenza impugnata con apprezzamento conclusivo esente da qualunque censura di legittimità. Anzitutto, la Corte territoriale ricorda che i testi non avevano in realtà "sconfessato" in dibattimento le precedenti individuazioni, rivedendole soltanto in termini più dubitativi rispetto alle certezze già manifestate, e in ogni caso pur sempre rievocate a contestazione del PM;
ma ricorda, ancora, che l'identificazione del ricorrente in occasione delle varie rapine era stata resa possibile da particolari dell'abbigliamento, dalla rilevazione delle caratteristiche macro somatiche di uno dei rapinatori, dal fermo del ricorrente a bordo del ciclomotore utilizzato nella rapina del 13.10.2011, del quale un teste aveva annotato il numero di targa ecc..
1.1. Per il resto, la Corte di merito ha fatto retta applicazione del principio secondo cui L'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica- costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione;
pertanto, la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Corte di Cassazione SEZ. 6, 05/12/2007, Major e altri).
1.2. Naturale corollario di tale principio, è poi l'assoggettabilità dell'individuazione alle regole processuali che consentono l'utilizzazione in dibattimento di dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari. L'affermazione è peraltro coerente con l'ammissibilità, nel nostro ordinamento processuale, di prove non espressamente disciplinate dalla legge (art. 189 c.p.p.), alle quali deve essere assimilata anche l'individuazione dell'autore del reato con modalità diverse da quelle regolate dall'art. 213 c.p.p. (cass. 15.1.2002, Deda). E in tema di ricognizione personale deve ammettersi che il giudice possa ritenere maggiormente attendibile l'esito positivo dell'individuazione effettuata dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari, in prossimità temporale rispetto al fatto, rispetto a quello incerto della ricognizione effettuata in dibattimento, valorizzando, a fondamento del proprio convincimento, il decorso del tempo (Cassazione pen., SEZ. 4,22/01/2008 Distinto).
1.3. Non è ben chiaro, infine, sotto quale altro profilo la Corte di merito avrebbe dovuto approfondire la questione dell'attendibilità dei testi, che si riduce senza residui a quella dell'attendibilità dei riconoscimenti, considerando che nemmeno il ricorrente avanza dubbi sulla "serenità" dei vari dichiaranti.
2. Nessuna violazione dell'art. 195 c.p. è poi ravvisabile nella specie. Le dichiarazioni dei verbalizzanti sono state utilizzate solo per i fatti caduti sotto la loro diretta percezione, a nulla rilevando che in questo essi fossero stati agevolati da indicazioni raccolte nell'immediatezza dei fatti da alcuni testi presenti, trattandosi di una situazione in cui il divieto di testimonianza di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria stabilito dall'art. 195 c.p.p., comma 4 non può ritenersi operante (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 41090 del 04/07/2012 Imputato: Morfei e altro, dove la precisazione che il divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria non opera relativamente alle dichiarazioni rese da terzi percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale, in una situazione eccezionale o di straordinaria urgenza caratterizzata dall'assenza di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità).
Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2013