Sentenza 25 maggio 2015
Massime • 1
In tema di prove, il riconoscimento fotografico da parte di un testimone che, per il tempo trascorso, non abbia serbato memoria diretta delle sembianze della persona da riconoscere può conseguire comunque un risultato di certezza in esito al richiamo, attraverso il meccanismo delle contestazioni, dell'individuazione della persona da riconoscere effettuata senza esitazioni nella fase delle indagini.
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In tema di prove non disciplinate dalla legge, ove all'individuazione fotografica effettuata in fase di indagini preliminari non faccia seguito, in fase dibattimentale, la ricognizione personale dell'imputato presente in termini di "assoluta certezza", la prova dell'identificazione del predetto può essere raggiunta anche mediante la valutazione della precedente dichiarazione confermativa dell'individuazione fotografica, verificando l'esistenza di dati obiettivi, eventualmente anche riferiti dal testimone, che forniscano spiegazione del mancato ricordo in termini di sicura concordanza. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II PENALE (data ud. 07/03/2023) 09/06/2023, n. 25122 Composta dagli Ill.mi …
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Il riconoscimento fotografico da parte di un testimone che, per il tempo trascorso, non abbia serbato memoria diretta delle sembianze della persona da riconoscere può conseguire comunque un risultato di certezza in esito al richiamo, attraverso il meccanismo delle contestazioni, dell'individuazione della persona da riconoscere effettuata senza esitazioni nella fase delle indagini. Legittimamente vengono utilizzatele precedenti dichiarazioni e il precedente riconoscimento fotografico del teste che confermi la ricognizione fatta da un album di foto esibite dalla polizia giudiziaria durante le indagini, con la conseguenza che, tenuto conto della perdita di memoria, riconosciuta dal teste, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/2015, n. 43655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43655 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2015 |
Testo completo
4365 5/ 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 1875 LO Zaza - Presidente - Sent. n. sez. PU - 25/05/2015 Paolo Micheli -· Relatore - Giuseppe De Marzo R.G. N. 43209/2014 Angelo Caputo ND Lignola ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di LP IE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 16/06/2014 dalla Corte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO Il difensore di IE LP ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa nei confronti del suo assistito, in data 07/02/2014, dal Tribunale di Bergamo. 49 L'imputato risulta essere stato condannato a pena ritenuta di giustizia per reati di falso, sostituzione di persona e truffa, in ipotesi commessi in concorso con TO TT, giacché il 21/12/2007 essi si erano presentati presso un esercizio commerciale con un documento di identità contraffatto, su cui era apposta la fotografia del LP ma apparentemente intestato a tale LO ON, deceduto circa un mese addietro;
i due avevano poi pagato la merce acquistata con un assegno bancario parimenti falsificato, che lo stesso LP aveva compilato firmandosi con il nome del ON (l'assegno de quo proveniva da un conto corrente già estinto, effettivamente intestato al suddetto ON). Nella motivazione della sentenza della Corte territoriale si chiariva che le testimoni SA BE e AR EL TT (rispettivamente, titolare e commessa del negozio) erano state incerte nel riconoscere in fotografia gli imputati in occasione dell'udienza dibattimentale, ma ciò si giustificava con il rilievo che il giudizio era stato svolto a distanza di sette anni dal fatto;
non di meno, nell'immediatezza, le stesse erano state certissime della ricognizione, e quella sicurezza era stata attestata in dibattimento, essendone stata anche conservata prova con la sottoscrizione apposta a fianco delle fotografie corrispondenti alle effigie di coloro che avevano perpetrato la truffa». La Corte bresciana riteneva poi di non poter escludere la recidiva, atteso che il LP risultava già condannato per gravi e specifici reati contro il patrimonio (veniva menzionata una pregressa condanna per associazione per delinquere e plurimi furti), perciò il reato di cui all'art. 640 cod. pen. doveva intendersi espressivo della maggior pericolosità del prevenuto, attestata dai precedenti». Nel contempo, confermava il giudizio negativo del Tribunale in ordine alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la difesa dedotto alcunché di valorizzabile a tal fine ed avendo il LP al pari del coimputato - scelto di rimanere contumace od assente, nonché omesso di manifestare resipiscenza rispetto al reato commesso. Con l'odierno ricorso, la difesa lamenta: violazione di legge processuale Nell'interesse dell'imputato, si rappresenta che nel caso di specie non venne compiuto alcun atto di ricognizione fotografica in senso proprio, pur trattandosi di prova atipica, dal momento che alle testimoni sopra indicate venne esibito un solo album, e le stesse si limitarono a prendere atto di avere a suo tempo apposto le loro sottoscrizioni in corrispondenza di una di quelle foto (la TT, in particolare, segnalò che non si sarebbe ricordata di nulla, ove non avesse visto la propria firma). Le due donne, peraltro, riferirono di non ricordare neppure di avere visionato fotografie di sorta anni prima. 2 Ne deriva, secondo la difesa, che una o plurime individuazioni fotografiche atipiche, effettuate nel corso del dibattimento, all'esito delle quali i testi dichiarano di riconoscere nell'effigie mostrata loro l'imputato, solo perché accanto alla fotografia è posta la loro sottoscrizione, non è sufficiente a soddisfare il principio del libero convincimento del giudice, anche laddove il teste ricordi, a seguito di contestazione, di avere avuto certezza assoluta al momento dell'effettuazione del medesimo atto>> violazione di legge penale Con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, viene censurata l'affermazione della Corte di appello secondo cui il LP : (come pure il coimputato) non avrebbe offerto elementi valorizzabili al fine di vedersi riconosciute le circostanze attenuanti generiche: al contrario, nei motivi di gravame la difesa aveva invocato l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. in ragione della lontananza nel tempo dei fatti contestati e del modesto danno patrimoniale arrecato. Inoltre, i giudici di secondo grado non avrebbero proceduto ad una rituale, specifica e puntuale contestazione» della recidiva, indicata genericamente in rubrica «senza riferimento ad alcuno dei reati al medesimo attribuiti>> CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per manifesta infondatezza e genericità dei motivi di doglianza.
1.1 Quanto alla presunta inaffidabilità dell'individuazione dell'imputato ad opera delle testimoni escusse in dibattimento, va ricordato che secondo la - giurisprudenza di questa Corte - «l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva - e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, soggetta, alla stregua della deposizione testimoniale, alle regole processuali che consentono l'utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari» (Cass., Sez. II, n. 50954 del 03/12/2013, Corcione, Rv 257985). Questo è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, dove il ricordo della BE e della TT venne sollecitato attraverso il rituale meccanismo delle contestazioni, a nulla rilevando la circostanza del - tutto fisiologica - che il decorso del tempo poté determinare inizialmente l'una o l'altra delle testimoni a non confermare quel che risultava obiettivamente documentato. Costituisce principio consolidato, del resto, l'affermazione che 3 l'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione» (Cass., Sez. VI, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv 253910), e ciò vale anche quando la conclusione della certezza si raggiunga · da parte di chi non abbia serbato memoria diretta delle sembianze - della persona da riconoscere attraverso il richiamo di un giudizio espresso in precedenza. Inoltre, e soprattutto, deve rilevarsi che nella fattispecie oggi sub judice le doglianze mosse dal ricorrente non si confrontano in alcun modo con gli elementi di maggior spessore, e di portata assolutamente dirimente, acquisiti a suo carico: infatti, nell'occasione della spendita dell'assegno e della esibizione del documento apparentemente intestato al ON è pacifico che la commessa EL TT trattenne copia di quella carta d'identità, poi consegnata ai Carabinieri;
e, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, «nessun dubbio vi è in merito alla circostanza che la stessa sia stata contraffatta proprio con l'apposizione della fotografia del medesimo LP». La pronuncia di primo grado chiarisce financo che dall'esame di un teste di p.g. «emergeva che la medesima carta d'identità contraffatta era stata utilizzata dagli stessi TT e LP per la realizzazione di reati analoghi, ai danni di attività commerciali della zona, commessi nel medesimo periodo».
1.2 In ordine alle censure afferenti il trattamento sanzionatorio, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte ricordato che «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato» (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419); è stato parimenti precisato che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163). La motivazione adottata, sul punto, dalla Corte territoriale, si rivela pertanto del tutto congrua, visto che in relazione agli elementi sottolineati dalla difesa - nella contraria prospettiva - i giudici di appello valorizzano: - la circostanza, a fronte della lontananza temporale del fatto rispetto alla celebrazione del giudizio, dell'assoluta mancanza di segni concreti di resipiscenza da parte dell'imputato; le indicazioni ricavabili dalla stessa rubrica (circa il provento complessivo della truffa, consistente in capi di abbigliamento per un totale ammontare di 2.600,00 euro), sufficienti per smentire la tesi del presunto, modesto valore dei beni acquistati con la frode. Del tutto inconsistente è infine la doglianza della difesa a proposito della genericità della contestazione della recidiva: appare infatti di immediata evidenza che il riferimento alla specificità rispetto alle pregresse condanne riportate dal LP riguardava il delitto di truffa, data la pluralità dei reati contro il patrimonio (furto) già accertati a suo carico e risultanti dal certificato del casellario, come puntualmente segnalato dalla Corte bresciana a pag. 5 della motivazione della sentenza impugnata, illustrando le ragioni dell'impossibilità di accogliere la richiesta di esclusione della recidiva medesima.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del LP al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa - nella determinazione della causa di inammissibilità, riconducibili alla volontà del ricorrente al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di - € 1.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 25/05/2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Michel LO Zaza DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi OTV 2015 Floy use GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIU Carmela Lanzuise 5