Sentenza 27 gennaio 2015
Massime • 1
I riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria, e i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice. (In motivazione, la S.C. ha tra l'altro precisato che il momento ricognitivo costituisce parte integrante della testimonianza, di tal che l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste ed alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice che, ove sostenuto da congrua motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità).
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1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è infondato. Il Collegio premette che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 4, n. 5415 del 25/11/1999, dep. 2000, Mantello, Rv. 216464; Sez. 6, n. 437 del 16/09/2004, dep. 2005, Verdiani, Rv. 230858 – 01; Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013, dep. 2014, Russo, Rv. 258920 01; Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 – 01; Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 – 01), qualora il fatto ascritto all'imputato sia contestato con chiarezza, l'erronea indicazione della norma violata si risolve in un mero errore materiale, atteso che, ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva non è l'indicazione …
Leggi di più… - 2. Individuazione fotografica supera anche mancato riconoscimento al processo (Cass. 25122/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 febbraio 2024
In tema di prove non disciplinate dalla legge, ove all'individuazione fotografica effettuata in fase di indagini preliminari non faccia seguito, in fase dibattimentale, la ricognizione personale dell'imputato presente in termini di "assoluta certezza", la prova dell'identificazione del predetto può essere raggiunta anche mediante la valutazione della precedente dichiarazione confermativa dell'individuazione fotografica, verificando l'esistenza di dati obiettivi, eventualmente anche riferiti dal testimone, che forniscano spiegazione del mancato ricordo in termini di sicura concordanza. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II PENALE (data ud. 07/03/2023) 09/06/2023, n. 25122 Composta dagli Ill.mi …
Leggi di più… - 3. Truffa: sui rapporti con il reato di furtoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Si configura un'ipotesi di furto, e non di truffa, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto, anziché come truffa, la condotta dell'imputato il quale, dopo aver consegnato al proprietario di una motocicletta – quando questi ancora ne conservava il controllo – un assegno falso a titolo …
Leggi di più… - 4. Ricognizione fotografica in indagini non basta per condanna (Cass. 26336/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 settembre 2021
Il giudizio di responsabilità non può fondarsi in misura unica e determinante sulle dichiarazioni della persona offesa e sul riconoscimento fotografico operato in fase d'indagini. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Sentenza 12 luglio 2021, n. 26336 Dott. FUMU Giacomo, presidente, Dott. BRUNO Mariarosaria - rel. Consigliere SENTENZA sul ricorso proposto da: R.M., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 16/01/2019 della CORTE APPELLO di MILANO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO MARIAROSARIA. Svolgimento del processo 1. Con sentenza emessa in data 16/1/2019, la Corte d'appello di Milano ha confermato la …
Leggi di più… - 5. Riconoscimento fotografico insufficiente in dibattimento per condanna? (Cass. 26336/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2021
I riconoscimenti fotografici che siano stati effettuati in sede di indagini di polizia, come pure i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, hanno carattere di accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice: in tali casi la certezza della prova dipende non dal riconoscimento in sé, ma dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dica certo della sua identificazione. Le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2015, n. 12501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12501 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 27/01/2015
Dott. DI EF Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 129
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - rel. Consigliere - N. 35142/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI EF UR N. IL 11/01/1976;
avverso la sentenza n. 3590/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del 25/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Viola Alfredo Pompeo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio delle sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25 febbraio 2014, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento con sentenza di questa Corte dell'11 ottobre 2012 (per nullità assoluta della notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio), la Corte d'appello di Catania ha confermato l'appellata sentenza dell'1 dicembre 2003, con la quale il Tribunale della stessa città ha condannato Di EF AU per il reato di cui all'art. 628 c.p., comma 3 n. 1, commesso in Catania il 22 luglio 1997.
Il giudice di secondo grado ha rilevato che la penale responsabilità dell'imputato risulta provata alla luce delle dichiarazioni e del positivo riconoscimento fotografico della persona offesa UM NO, titolare del negozio rapinato, riconoscimento confermato da CA RA, commessa dello stesso esercizio commerciale;
che all'appellante non sono concedibili le circostanze attenuanti generiche, in assenza di elementi di segno positivo;
che la pena irrogata in primo grado è da ritenere congrua.
2. Nel ricorso proposto avverso la sentenza, l'Avv. Alessandro Vecchio, difensore di fiducia di Di EF AU, ha eccepito:
2.1. il vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità dell'imputato, in quanto fondato sulle dichiarazioni rese e sull'individuazione fotografica operata nel corso delle indagini dalla persona offesa UM LV;
2.2. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza sia annullata con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Con riguardo al primo motivo di doglianza, deve essere rilevato come le censure mosse dal ricorrente - ruotanti intorno alla denunciata inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e della individuazione fotografica da questa operata - si sostanzino nella prospettazione di una lettura alternativa delle emergenze dell'istruttoria dibattimentale, indeducibile nella sede di legittimità. Secondo il costante orientamento di questa Corte, è invero inammissibile il ricorso che si fondi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Cass. Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, P.C., Basile e altri, Rv. 258153).
3. D'altra parte, nessun rilievo di ordine logico giuridico può essere fondatamente mosso al percorso argomentativo seguito dai decidenti di merito per confermare il giudizio di penale responsabilità del Di EF in ordine al contestato reato di rapina.
4. Con riguardo al riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa UM NO, va notato che - come anche evidenziato dai decidenti di merito - il teste, non solo ha compiuto la ricognizione fotografica in immediata successione temporale rispetto alla rapina, quando il ricordo delle sembianze dell'autore del misfatto era ancora vivido, ma ha confermato il riconoscimento nel corso dell'esame dibattimentale. A ciò si aggiunga che la commessa TO RA ha riconosciuto, seppure non in termini di certezza, il rapinatore nell'effige dell'odierno ricorrente e, in questo caso con certezza, il cappello indossato dall'autore del delitto nel copricapo indossato dal Di EF in occasione di un'altra rapina.
5. Nel ritenere pienamente utilizzabile il riconoscimento fotografico informale compiuto da UM, la Corte territoriale si è attenuta alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria ed i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (Cass. Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, Bianconi Rv. 250081). Ancora, questa Corte ha di recente ribadito che l'identificazione effettuata in sede dibattimentale non obbedisce alle formalità previste per la ricognizione in senso proprio, di cui all'art. 213 c.p.p., e segg., siccome riferibile esclusivamente al contenuto di identificazioni orali del testimone, per cui vige la disciplina dell'art. 498 c.p.p., e ss., sì che da esse come da ogni elemento indiziario o di prova il giudice può trarre il proprio libero convincimento (Cass. Sez. 5, n. 37497 del 13/05/2014, Romano Rv. 260593). Ne discende che, contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente, allorché - come nel caso di specie - il testimone abbia proceduto ad un riconoscimento fotografico informale nel corso delle indagini preliminari e, nel corso dell'esame dibattimentale, abbia confermato di avere compiuto detta ricognizione informale e quindi reiterato il riconoscimento positivo, il convincimento del giudice può ben fondarsi su tale riconoscimento, seppure privo delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, trattandosi di accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudicante in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova. Il momento ricognitivo costituisce invero parte integrante della testimonianza, di tal che l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste ed alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del decidente che, ove sostenuto da congrua motivazione, sfugge al sindacato di legittimità.
6. Insindacabile in questa sede è, d'altra parte, anche la positiva valutazione di attendibilità della persona offesa espressa dalla Corte territoriale.
Giova rammentare che, come chiarito da questa Corte a Sezioni Unite, le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Cass. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214). Di tali principi hanno fatto buon governo i giudici di merito, laddove hanno esplicitato le ragioni per le quali le dichiarazioni di UM NO possono ritenersi attendibili - in quanto intrinsecamente credibili e confortate da univoci e significativi elementi di conferma oggettiva - e dunque idonee a fondare il giudizio di penale responsabilità a carico del ricorrente, con argomentazioni puntuali, aderenti alle risultanze degli atti e conformi a logica, pertanto incensurabili col ricorso innanzi a questa Corte.
7. Al pari indeducibili in questa sede sono le censure mosse con il secondo motivo, col quale il ricorrente si duole della eccessiva gravosità della pena inflitta e della denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
7.1. Secondo i principi affermati da questa Corte, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Cass. Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Elementi di segno positivo che, nella specie, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto insussistenti, con argomentazioni immuni da vizi logico giuridici.
7.2. Quanto al secondo profilo di doglianza, mette conto evidenziare come, in accordo con il costante insegnamento di questa Corte, la graduazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrano Rv. 259142).
8. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma a favore della Cassa della Ammende, che si ritiene congruo fissare nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2015