CASS
Sentenza 9 aprile 2026
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 13117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13117 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA nel procedimento nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 07/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'Aquila udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del P.G., ON Ceccarelli, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. lette le conclusioni del difensore del condannato, avv. Vicenzo Menicucci, che ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 7 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha accolto l’istanza di detenzione domiciliare presentata dal condannato XXXXXXXXXXXXXXX.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale di L’Aquila. Con unico motivo deduce che la misura alternativa sarebbe stata concessa pur in presenza di elementi che avrebbero dovuto indurre a ritenerla non idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati, quale la circostanza che gli sia stata revocata per la medesima espiazione la misura dell'affidamento terapeutico per l’arbitrario allontanamento dalla comunità, la circostanza che mentre era detenuto in carcere egli si sia fatto consegnare sostanza stupefacente dalla figlia (che è stata arrestata per questa vicenda), la non risalenza dei reati commessi, il collegamento con la criminalità organizzata e la non idoneità del domicilio, perché inserito in contesto in cui dimorano altre persone sottoposte a misura. Il ricorso evidenzia anche che il condannato è, ancora di recente, evaso dagli arresti domiciliari (fatto avvenuto nel 2023) e si è reso responsabile, sempre in data recente, del reato di detenzione illecita di stupefacenti (fatto del 16 febbraio 2023).
3. Con requisitoria scritta, il P.G., ON Ceccarelli, ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Con memoria scritta il difensore del condannato, avv. Vicenzo Menicucci, ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso è fondato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13117 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 19/02/2026 L’ordinanza impugnata, preso atto del fallimento della misura alternativa dell’affidamento terapeutico, ha disposto l’espiazione tramite una misura più contenitiva quale la detenzione domiciliare. Nell’unico motivo il ricorso deduce che, in realtà, è stato dimostrato il fallimento persino della custodia in carcere, perché, mentre era detenuto, il condannato è riuscito a farsi consegnare sostanza stupefacente dalla figlia. Ed, in effetti, si tratta di un argomento pretermesso nel percorso logico dell’ordinanza impugnata. Il ricorso deduce anche che il soggetto è stato condannato per una evasione avvenuta nel 2023, circostanza che emerge anche dall’ordinanza impugnata, che riporta che tale condanna è iscritta nel casellario giudiziale;
l’ordinanza, però, in modo manifestamente illogico non inserisce la condotta, recente, di evasione tra gli elementi ponderati nella decisione sulla istanza di misura alternativa. Perché il Tribunale di sorveglianza possa ammettere un condannato all’espiazione nelle forme della detenzione domiciliare è necessario che sia formulato un giudizio prognostico favorevole in ordine all’assenza del pericolo di recidiva (“sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati”, secondo la formula dell’art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.), e la pretermissione dei due argomenti indicati dal ricorso, da cui emerge l’inaffidabilità del condannato nel rispetto delle prescrizioni che gli sono imposte, rendono nel complesso manifestamente illogico il giudizio prognostico formulato nel provvedimento del Tribunale. Gli ulteriori argomenti sono assorbiti. Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
lette le conclusioni del P.G., ON Ceccarelli, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. lette le conclusioni del difensore del condannato, avv. Vicenzo Menicucci, che ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 7 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha accolto l’istanza di detenzione domiciliare presentata dal condannato XXXXXXXXXXXXXXX.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale di L’Aquila. Con unico motivo deduce che la misura alternativa sarebbe stata concessa pur in presenza di elementi che avrebbero dovuto indurre a ritenerla non idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati, quale la circostanza che gli sia stata revocata per la medesima espiazione la misura dell'affidamento terapeutico per l’arbitrario allontanamento dalla comunità, la circostanza che mentre era detenuto in carcere egli si sia fatto consegnare sostanza stupefacente dalla figlia (che è stata arrestata per questa vicenda), la non risalenza dei reati commessi, il collegamento con la criminalità organizzata e la non idoneità del domicilio, perché inserito in contesto in cui dimorano altre persone sottoposte a misura. Il ricorso evidenzia anche che il condannato è, ancora di recente, evaso dagli arresti domiciliari (fatto avvenuto nel 2023) e si è reso responsabile, sempre in data recente, del reato di detenzione illecita di stupefacenti (fatto del 16 febbraio 2023).
3. Con requisitoria scritta, il P.G., ON Ceccarelli, ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Con memoria scritta il difensore del condannato, avv. Vicenzo Menicucci, ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso è fondato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13117 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 19/02/2026 L’ordinanza impugnata, preso atto del fallimento della misura alternativa dell’affidamento terapeutico, ha disposto l’espiazione tramite una misura più contenitiva quale la detenzione domiciliare. Nell’unico motivo il ricorso deduce che, in realtà, è stato dimostrato il fallimento persino della custodia in carcere, perché, mentre era detenuto, il condannato è riuscito a farsi consegnare sostanza stupefacente dalla figlia. Ed, in effetti, si tratta di un argomento pretermesso nel percorso logico dell’ordinanza impugnata. Il ricorso deduce anche che il soggetto è stato condannato per una evasione avvenuta nel 2023, circostanza che emerge anche dall’ordinanza impugnata, che riporta che tale condanna è iscritta nel casellario giudiziale;
l’ordinanza, però, in modo manifestamente illogico non inserisce la condotta, recente, di evasione tra gli elementi ponderati nella decisione sulla istanza di misura alternativa. Perché il Tribunale di sorveglianza possa ammettere un condannato all’espiazione nelle forme della detenzione domiciliare è necessario che sia formulato un giudizio prognostico favorevole in ordine all’assenza del pericolo di recidiva (“sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati”, secondo la formula dell’art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.), e la pretermissione dei due argomenti indicati dal ricorso, da cui emerge l’inaffidabilità del condannato nel rispetto delle prescrizioni che gli sono imposte, rendono nel complesso manifestamente illogico il giudizio prognostico formulato nel provvedimento del Tribunale. Gli ulteriori argomenti sono assorbiti. Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.