Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2003, n. 5256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5256 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
O T A T I 0 S 1 R . E 1 I O 1 N L A L . R E T 05 25 6 /03 T D R S A O E C N 8 I EPUBBLICA 17 O 9 I R - S A 3 L - C U 6 P A IN NOME DEL POPOLO S L E E E S : D E A A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I P 0 R S Oggetto E 4 T . A L ESPULSIONE STRANIER] M SEZIONE PRIMA CIVILE OPPOSIZIONE ARCHIVIA- ZIONE. RICORRIBILITA' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 21167/01 - Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere Dott. Renato RORDORF Consigliere 11684 Cron. Rep. Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 17/02/03 Consigliere - Dott. Paolo GIULIANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA VIA MTIRI NEJIB, elettivamente OVIDIO 26, presso l'avvocato GIANLUCA DE FAZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANPAOLO VERNA, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTURA DI MODENA, MINISTERO DELL'INTERNO; intimati - avversO il provvedimento del Tribunale di MODENA, emesso il 09/07/01; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 403 udienza del 17/02/2003 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Che EY TI ha impugnato per cassazione il provvedimento in data 9 luglio 2001, con il quale il Tribunale di Modena ha disposto l'archiviazione del procedimento concernente il ricorso in opposizione da lui proposto avverso il decreto di espulsione ammini- strativa dal territorio dello Stato, nei suoi confronti emesso al Prefetto della stessa città; che la Prefettura intimata non si è costituita;
CONSIDERATO IN DIRITTO Che, con l'unico mezzo della odierna impugnazione, "il TI ha lamentato che il Tribunale abbia 'omesso di rilevare ex ufficio la nullità del decreto di espulsio- ne per omessa traduzione in lingua comprensibile allo straniero"; che il ricorso ex art. 11ly Costituzione è in linea di principio ammissibile avverso il provvedimento che abbia, come nella specie, archiviato un ricorso in op- posizione avverso decreto prefettizio di espulsione dello straniero dal territorio nazionale, stante il ca- rattere innegabilmente decisorio di siffatto provvedi- mento in relazione ai diritti di libertà della persona sui quali incide il decreto di espulsione che, con l'archiviazione appunto della opposizione avverso di essa proposta, e in caso di mancata impugnazione della stessa, diviene definitivamente operante;
che, per altri profili, il ricorso stesso è però, comunque, inammissibile;
in quanto, invero, esso nessu- na specifica censura rivolge alla statuizione impugnata (in ordine cioè alla ritualità della disposta archivia- zione e viceversa inammissibilmente pretende di porta- re all'esame di questa Corte un motivo di illegittimità del decreto di espulsione (solo apoditticamente) qui per la prima volta enunciato (poichè neppure adombrato nell'atto di opposizione), sull'implicito ed erroneo - presupposto, per di più, che il giudice a quo dovesse rilevarlo ex Officio;
che nulla va disposto in punto di spese in assenza di controparti costituite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 17 febbraio 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore hin lequine fee (Massimo Genghini (Mario Rosario Morelli) CORTE SUPREMAD CASSAZIONE Prima Seco Civile IL CANCELLIERE ancelleria Andrea Bianchi Depositato IL CANCELLIERE