Sentenza 16 maggio 2017
Massime • 2
In tema di reato continuato, deve essere considerato come reato più grave quello punito in astratto con la pena edittale più severa.
In tema di associazione di tipo mafioso, non è esclusa la responsabilità per tale reato nell'ipotesi in cui - nei confronti dello stesso imputato - non sia stata raggiunta la prova della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n.152 in relazione alla commissione di reati - fine, dal momento che non ogni reato commesso dai partecipanti al sodalizio criminoso è necessariamente compiuto con l'impiego del metodo mafioso o per agevolare l'organizzazione medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2017, n. 36107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36107 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2017 |
Testo completo
36 107-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez, 1398 Ugo De Crescienzo Presidente - Sergio Beltrani UP - 16/05/2017 R.G.N. 45631/2016 Alberto Pazzi FA Di Pisa Vittorio Pazienza - Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN OM, nato a [...] il [...] OR IU, nato a [...] il [...] IA UI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/03/2016 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GeNEle Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore delle parti civili IS DO e civile Associazione Antiracket Antiusura Etnea AS.A.A.E. ONLUS, avv. Teresa Gigliotti, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, depositando conclusioni e nota spese;
uditi i difensori degli imputati, avv. Eleonora BARATTA (quanto al OR e al AN) e avv. Monica GIOVENCO (quanto al IA), che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 01/03/2016, la Corte di Appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza emessa, con rito abbreviato, in data 23/09/2014 dal Gup del Tribunale di Catania, con la quale gli odierni ricorrenti erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti. In particolare, quanto al AN, la Corte territoriale ha confermato la condanna per i delitti di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso (capo a), concorso in usura pluriaggravata (capo f, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito in I. n. 203 del 1991), concorso in tentata rapina pluriaggravata (capo g), concorso nell'acquisto e nella detenzione aggravati di sostanze stupefacenti (capo j); ha invece dichiarato l'estinzione del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (così diversamente qualificata l'originaria accusa di estorsione di cui al capo d) per intervenuta remissione di querela. La Corte territoriale ha altresì rideterminato la pena complessiva in anni sette, mesi sei di reclusione e € 2.100 di multa. La Corte territoriale ha invece integralmente confermato le statuizioni di condanna emesse in primo grado nei confronti del OR (anni cinque di reclusione e € 1.400 di multa, in relazione ai delitti di tentata estorsione di cui ai capi b e c, ritenuti avvinti dalla continuazione) e nei confronti del IA anni due, mesi dieci di reclusione e € 1.200 di multa in relazione ai due episodi di tentata estorsione contestati al capo c). La Corte d'Appello ha anche confermato le statuizioni civili emesse nei confronti degli imputati ed in favore delle parti civili Comune di Paternò, Comune di Catania, IS DO, AS (nonché FAI, in relazione alla quale è stata emessa in data 12/07/2016 ordinanza di correzione di errore materiale del dispositivo di sentenza).
2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza AN OM, deducendo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'affermazione della penale responsabilità per i capi a), g) e j), alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena.
2.1. In ordine all'imputazione associativa, il ricorrente lamenta l'omessa valutazione, ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., della consistenza degli elementi valorizzati come indizianti dell'appartenenza del AN al clan ZZ, costituiti dalle sole conversazioni intercettate. E ciò avuto riguardo sia al fatto che tali elementi promanano dalle sole dichiarazioni del AN, sia al fatto che quest'ultimo, conversando con la propria fidanzata ed al fine di impressionarla, si era più volte vantato di un proprio ruolo associativo che le stesse pronunce di primo e secondo avevano definito "decisamente esagerato", e che doveva invece ritenersi del tutto inverosimile (ad es. la possibilità di decidere di uccidere qualcuno senza dover chiedere il permesso a chicchessia). Tale rilievo, pur non idoneo in sé ad escludere l'appartenenza del AN al clan, avrebbe dovuto implicare un particolare onere motivazionale, soprattutto in assenza di qualsiasi dichiarazione di terzi idonea a riscontrare la predetta appartenenza. Il ricorrente deduce inoltre una serie di travisamenti del contenuto delle conversazioni intercettate (ad es. negando che dalla conversazione n. 24 del 25/03/2009 possa evincersi che il AN avesse dichiarato la propria appartenenza al clan ZZ, e che l'espressione "ormai ho tagliato i ponti con tutti" fosse da riferire agli appartenenti ad altro gruppo); per altro verso, l'affermazione della Corte territoriale sul fatto che la conoscenza del AN di organigrammi, avvicendamenti ai vertici del sodalizio non poteva esser stata tratta da fonti giornalistiche era generica e non desumibile dalle intercettazioni, in cui le affermazioni dell'imputato sull'argomento costituivano notizie a tutti note. Anche l'ingresso del AN nel sodalizio tramite UL AT non era desumibile dalla conversazione indicata ed era comunque in contrasto con altra intercettazione. Altrettanto erronea, alla luce delle risultanze in atti, era la valutazione degli elementi di prova in ordine all'identificazione in ZZ NU (reggente del clan) di uno degli interlocutori del AN. Il ricorso evidenzia poi l'intrinseca contraddittorietà della motivazione nella parte in cui desume la prova del reato associativo dalla responsabilità del AN per i reati di cui ai capi f) e j): se è vero infatti che dalle conversazioni intercettate emerge il coinvolgimento del AN in fatti di usura e di stupefacenti, è altrettanto vero che mai le conversazioni hanno fatto emergere la riconducibilità dei reati al clan ZZ. La contraddittorietà manifesta della motivazione emergeva, del resto, dall'esclusione - proprio in relazione ai capo f) e j) - dell'aggravante ex art. 7 I. n. 203 del 1991. Né era in qualche modo emersa una frequentazione o anche solo contatti del AN con altri associati (essendo irrilevante la frequentazione con il UL, cui non era stato neppure contestato il reato associativo).
2.2. In relazione alla tentata rapina di cui al capo g), il ricorrente lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in quanto la responsabilità del AN era stata desunta da una conversazione svolta alcuni giorni prima dei fatti con l'altro soggetto ritenuto responsabile, alla qualei non era seguito alcun tipo di contatto, nonostante l'imputato, in quel periodo, fosse seguito e sottoposto ad intercettazione.
2.3. Quanto all'imputazione relativa agli stupefacenti, la difesa lamenta il travisamento delle diverse conversazioni valorizzate dalla Corte di appello per 3 affermare la responsabilità del AN per detenzione e spaccio anche di cocaina (sostanza di cui egli era invece abituale assuntore, come da certificazione in atti), oltre che di marijuana (sostanza per la quale non vi era invece alcuna contestazione).
2.4. In ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la difesa deduce l'erroneità dell'affermazione della Corte territoriale secondo cui il AN non sarebbe incensurato, e la mancata valutazione del suo stato di tossicodipendenza, all'epoca dei fatti.
2.5. Infine, quanto alla quantificazione della pena, il ricorrente deduce la violazione del divieto di reformatio in pejus, perché venuta meno l'accusa di - estorsione - il reato più grave doveva essere individuato non in quello relativo agli stupefacenti, ma nella partecipazione all'associazione mafiosa, per la quale, in primo grado, era stato operato un aumento sensibilmente maggiore.
3. Ricorre per cassazione anche OR IU mediante il suo difensore, deducendo:
3.1. Violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per la mancata valutazione di alcuni motivi di gravame e della memoria aggiuntiva presentata.
3.2.Violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) per la mancata assoluzione del OR dai reati contestati. In relazione al capo b) si lamenta, tra l'altro, la contraddittorietà ed inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal IS, dalla AR e dal IT, e si contesta la rilevanza delle intercettazioni richiamate e valorizzate dalla sentenza impugnata. In relazione al capo c), si censura il fatto che la sentenza impugnata non ha ritenuto attendibile il coimputato IA nella parte in cui aveva assunto su di sé l'esclusiva responsabilità per il delitto commesso, non potendo ritenersi indicativi del coinvolgimento del OR gli elementi valorizzati (titolarità dell'auto usata dal IA, dichiarazioni della parte offesa e del fratello di questa, ecc.).
3.3. Violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) in relazione alla negata continuazione con il delitto di furto precedentemente giudicato, essendo comune anche a tale reato la finalità di profitto e le ragioni di disagio che avevano determinato le condotte delittuose.
3.4. Violazione dell'art. 606 lett. b) c) ed e) in relazione alla conferma della pena irrogata in primo grado. Si deduce la mancata riduzione per il tentativo, la mancata esclusione delle aggravanti e la mancata concessione delle attenuanti generiche e delle altre attenuanti indicate nel ricorso, il mancato rispetto dei minimi edittali e dell'aumento minimo per la continuazione.
4. Anche il IA ricorre per cassazione a mezzo del proprio difensore, deducendo: 4 4.1. Violazione dell'art. 606, lett b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al riconoscimento della continuazione interna. Si censura la ritenuta duplicità di episodi criminosi, in quanto il IA si era presentato effettivamente per due volte nel cantiere della persona offesa, per costringerla senza esito ad effettuare i pagamenti, ma si era trattato di condotte da valutare unitariamente, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
4.2. Violazione dell'art. 606, lett b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Si sottolinea la congruità e la volontarietà dell'offerta, e si censura la motivazione della Corte territoriale imperniata sul carattere parziale dell'offerta medesima, perché rivolta ad una sola persona offesa, perché la riserva del giudice sulla costituzione delle parti civili non era stata ancora sciolta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del AN è infondato.
1.1. Per ciò che riguarda l'imputazione associativa di cui al capo a), concernente la partecipazione del AN nell'associazione di stampo mafioso denominata clan ZZ, operante nella zona di Catania e provincia, deve osservarsi che la sentenza impugnata ha espresso valutazioni del tutto in linea con quella di primo grado in ordine alla fondatezza dell'ipotesi accusatoria, alla luce delle plurime risultanze captative in atti. Ciò consente di fare applicazione, nella specie, del consolidato indirizzo secondo cui «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).
1.2. In particolare, nel rigettare l'appello proposto nell'interesse del AN, la Corte territoriale si è fatta carico non solo di disattendere le doglianze difensive proposte con riferimento ad alcune intercettazioni valorizzate già in primo grado, ma ha anche confutato, preliminarmente, l'obiezione di fondo sollevata dalla difesa in appello e riproposta con l'odierno ricorso: quella secondo cui le conversazioni in cui il AN dichiara la propria appartenenza all'associazione «oltre ad essere palesemente inverosimili, promanano unicamente dal AN, che come già rilevato dal primo Giudice, era solito millantare il presunto ruolo di affiliato all'associazione criminosa denominata clan ZZ, al solo scopo di impressionare la fidanzata» (cfr. pag. 4 del ricorso per cassazione). Richiamando anche a questo proposito le valutazioni della sentenza di primo grado, la Corte d'appello ha osservato che, nonostante il ruolo vantato dal AN in alcune conversazioni con la fidanzata apparisse «decisamente esagerato», ciò non escludeva affatto la sua partecipazione al clan mafioso ZZ, pur se rivestendo un ruolo più modesto, avuto riguardo alle conversazioni sinteticamente richiamate alle pagg. 8 ss., ritenute indicative della intraneità del AN per i suoi rapporti con il capo del clan, il rispetto del vincolo gerarchico, la consapevolezza dell'appartenenza ad un gruppo, la commissione di reati-fine da parte dell'appellante e la percezione di uno stipendio da parte del clan (cfr. pag. 12).
1.3. Si tratta di un percorso motivazionale che resiste ai rilievi difensivi. Al riguardo, è opportuno subito osservare che, se è vero che l'affermazione di penale responsabilità non potrebbe certo fondarsi solo su presunte vanterie del AN con la propria ragazza di appartenere al clan ZZ, è anche vero che la sentenza impugnata, come quella di primo grado, ha valorizzato una serie di risultanze captative dalle quali è stato tratto un quadro ben diverso. Al di là del fatto che alcune esuberanti affermazioni del AN, di carattere inequivocabilmente confessorio circa il proprio status di associato, erano state rivolte a soggetti diversi dalla fidanzata (v. ad es. il messaggio sms n. 207 del 27/03/2009, con cui il AN risponde a TE EB, che gli aveva chiesto se si fosse spaventato, con la frase «u sai ke non teme niente un soldato di cosa nostra»), va evidenziato, per un verso, che a tali più che esplicite prese di posizione fa riscontro una contemporanea intensa attività di usura e di cessione di stupefacenti svolta dal AN, in concorso con altri soggetti, proprio nella zona di operatività del sodalizio: attività che costituisce l'oggetto dei capi f) e j) dell'imputazione e che può ritenersi pacifica, non essendo stata contestata dalla difesa (se non quanto alla sua valenza dimostrativa circa il capo a, e per i riferimenti alla cocaina, oltre che alle droghe "leggere": cfr. sul punto infra, § 1.9). Risulta quindi tutt'altro che illogica la valorizzazione di alcune più che eloquenti frasi rivolte dal AN alla propria ragazza, in ordine al contesto criminale in cui egli era fattivamente inserito (ad es. «Noialtri facciamo usura va...»: conv. n. 297 del 02/04/2009), ovvero alle ragioni della retribuzione percepita (n. 709 del 12/04/2009: «Secondo te uno lo stipendio lo prende così?»): frasi che, del tutto comprensibilmente, non sono state considerate innocue millanterie.
1.4. Per altro verso, deve osservarsi che le sentenze di primo e secondo grado hanno motivatamente attribuito, ad alcune conversazioni intrattenute dal AN con soggetti diversi dalla fidanzata, una valenza del tutto univoca circa la sua 6 appartenenza al sodalizio contestato al capo a), la cui sussistenza ed operatività, nel periodo in contestazione, non ha formato oggetto di alcun rilievo della difesa (la quale ha anzi sostenuto che dai riferimenti del AN, durante le predette conversazioni, a soggetti in posizione apicale quali NU ZZ, figlio dello "storico" reggente Santo, non poteva inferirsi la sua appartenenza al clan, trattandosi di notizie apprese da fonte giornalistica relative ad individui tutti tristemente noti come soggetti pregiudicati per reati associativi e di consorterie criminose di indiscussa valenza mafiosa»: cfr. pag. 8 del ricorso). Si fa riferimento, tra le altre: alla conversazione n. 24 del 25/03/2009 tra il AN ed un soggetto identificato per SA GI, nella quale quest'ultimo informa il ricorrente delle difficoltà che stava attraversando il clan TA (collegato al clan ZZ) a causa della carcerazione del capo AT;
il AN, dopo aver detto di aver «tagliato i ponti con tutti», si dichiara dispiaciuto per Ture TA e si propone incontrando il plauso del - SA di andargli a dire, alla sua uscita dal carcere, "Vedi che io non sto - facendo lavorare a nessuno...perché io devo dare conto" (cfr. pag. 8 della sentenza di primo grado); all'intercettazione ambientale n. 342 del 03/04/2009 (...io sono dichiarato con loro...per dire, vado nei paesi, negli altri responsabili, io gli faccio...per dire...dicono tu di che famiglia fai parte? Io sono con il Carcagnusu. Io dove vado mi presento sotto il nome del Carcagnusu»...appellativo con cui in altra conversazione di era riferito a ZZ Santo); nonché all'intercettazione ambientale n. 389 del 05/04/2009, in cui il AN si rivolge rispettosamente a tale «zio Ture» spiegandogli di aver coperto la condotta di un soggetto che non aveva versato la somma di 1000 euro, e di averlo fatto per rispetto verso RO, identificato con certezza nell'associato mafioso INDELICATO Rosario, presso la cui abitazione egli si stava recando (pag. 8 sentenza di primo grado, pag. 9 sentenza d'appello). La sentenza d'appello ha poi dato (pag. 11) un particolare risalto all'intercettazione ambientale n. 389 del 05/04/2009, che appare in effetti di centrale rilievo perché dalla stessa emerge che il AN si rivolge direttamente a NU ZZ per chiedergli - in una conversazione captata sulla sua auto il suo intervento al fine di risolvere un problema di "spartizione territoriale" insorto con tale RI UL, il quale aveva venduto cocaina a persone che invece erano solite rivolgersi a lui. Il ZZ, peraltro, risponde che sarebbe intervenuto solo qualora il UL avesse ceduto droga a clienti del AN nonostante questi ne fosse regolarmente fornito, ma non nell'ipotesi di sua temporanea indisponibilità («a farli andare da altre persone gliele diamo noialtri»). La Corte territoriale si è quindi soffermata sull'affidabilità dell'identificazione del "NU" nel capoclan ZZ EB, ricavata: dalla coincidenza del nome (essendo 7 NU un diminutivo); dal fatto che il NU, salendo a bordo dell'auto del AN, fosse preoccupato della presenza di microspie;
dal fatto che il AN si era rivolto al NU con il rispetto dovuto ad un capo;
dalla circostanza per cui il ricorrente, su richiesta del NU, lo riaccompagna a casa lasciandolo in via Tripoli angolo via Belfiore, dove appunto si trova l'abitazione di NU ZZ. Il rilievo conferito dalla sentenza impugnata a tale colloquio appare tutt'altro che illogico ed anzi risulta perfettamente comprensibile, perché trattasi di una conversazione che, al di fuori di un'ottica associativa, non avrebbe alcun senso: da un lato il AN decide di rivolgersi al capoclan, sentendosi pregiudicato dalla condotta di un altro venditore, dall'altro il ZZ chiarisce che un suo intervento sarebbe stato giustificato solo se il UL si fosse realmente posto in concorrenza con il AN, ma non nella diversa ipotesi di vendita di stupefacente del UL a clienti abituali del AN, nel momento in cui quest'ultimo ne fosse stato temporaneamente sfornito, perché in tal modo si sarebbe evitato che i clienti si rivolgessero altrove. Ed è un rilievo che la difesa non ha ritenuto di contestare nel proprio ricorso, in cui è stato dedotto (pag. 13) un travisamento della prova sotto il diverso profilo dell'identificazione dell'interlocutore in NU ZZ: si deduce, a tale scopo, che l'auto del AN non sarebbe stata localizzata all'angolo tra via Tripoli e via Belfiore alla fine dell'incontro, ma si tratterebbe della posizione di partenza della vettura, come comprovato dall'allegato 10 al ricorso.
1.5. Sul punto, è necessario anzitutto ricordare che nell'ipotesi di c.d. "doppia conforme" l'ammissibilità del vizio di travisamento della prova è soggetto a limiti stringenti (cfr. ad es. Sez. 4, Sentenza n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837, secondo cui il vizio è deducibile «sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti»). Nella specie, peraltro, assume rilievo dirimente - prima ancora della verifica dell'ammissibilità del motivo sotto il profilo appena richiamato il fatto che il ricorso del AN non può dirsi in linea, in parte qua, con i requisiti di necessaria autosufficienza ripetutamente enunciati da questa Corte (cfr. ad es. Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053: «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di 8 contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione»). È evidente che, in applicazione di tali principi, il ricorrente avrebbe dovuto documentare il travisamento della prova allegando l'intera conversazione e dimostrando che il "NU" prelevato in auto non sarebbe stato in realtà riaccompagnato all'angolo tra via Tripoli e via Belfiore, ma altrove: così ponendo in discussione la motivazione fornita dalla Corte territoriale quanto all'identificazione dell'interlocutore del AN nel capoclan EB ZZ. In realtà, l'allegato 10 consta di una sola pagina (n. 140), estratta da un'informativa dei Carabinieri della Compagnia di Paternò, che nelle ultime righe (le precedenti contengono altre intercettazioni) riporta le prime indicazioni sulla conversazione ambientale n. 967, dando atto della presenza del AN a bordo della propria auto «segnalata dal GPS in movimento da Ragalna verso Catania, dove si ferma in via Tripi angolo via Belfiore»). Tale produzione non risulta quindi in alcun modo idonea a supportare l'assunto difensivo, non essendo stata allegata la conversazione tra i due né, tanto meno, il momento conclusivo della stessa. Emerge anzi, dalla produzione difensiva, che non si tratta affatto di una posizione "di partenza", ma dell'angolo di Catania in cui il AN, provenendo da Ragalna, si è fermato prima di parlare con NU;
è significativo, del resto, che la sentenza di primo grado (pag. 37) abbia precisato che il NU sia salito a bordo proprio in quell'angolo.
1.6. Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere immune da censure l'impianto argomentativo della sentenza impugnata, che, lungi dall'accontentarsi" delle pur chiarissime, plurime dichiarazioni autoindizianti del AN circa la propria appartenenza al clan ZZ, ha inserito queste ultime in un più ampio contesto, valutandole insieme ad altre intercettazioni comprovanti, tra l'altro, la sua contemporanea dedizione al crimine nel territorio di operatività del sodalizio, e soprattutto la sua diretta interlocuzione con capoclan NU ZZ per risolvere risolvere problemi "interni" al sodalizio, relativi all'attività di spaccio da lui stesso esercitata. Del resto, gli ulteriori profili dedotti finiscono per sollecitare una nuova valutazione nel merito - preclusa in questa sede - del compendio probatorio (è il caso delle deduzioni, già richiamate, concernenti l'impossibilità di dedurre l'appartenenza al sodalizio dalle conversazioni in cui il AN si dimostra a conoscenza dell'organigramma, perché si tratterebbe di notizie di pubblico dominio), o comunque per proporre, altrettanto inammissibilmente, una lettura alternativa di singole risultanze (è il caso ad es. della prima conversazione richiamata, in cui la frase «ormai ho tagliato i ponti con tutti» dovrebbe per la difesa essere interpretata come una dimostrazione di totale estraneità a qualunque 9 contesto associativo: frase peraltro seguita dalle ulteriori precisazioni del AN concordemente valorizzate, in senso contrario e del tutto privo di connotazioni di manifesta illogicità, dalle sentenze di merito: cfr. supra, § 1.4). Priva di autosufficienza, nel senso in precedenza indicato, risulta poi la doglianza relativa all'erronea interpretazione, da parte della sentenza impugnata, della telefonata n. 6209 dell'11/05/2009 (valorizzata a proposito delle dilazioni concesse per la restituzione di un prestito ad usura concesso ad un cugino del già citato RO INDELICATO): la difesa ha allegato, al n. 11, la pag. 109 dell'informativa, contenente le sole prime sette righe dedicate alla predetta conversazione. Irrilevanti, in tale contesto, devono poi ritenersi i rilievi difensivi in ordine all'esatta identificazione del soggetto che ha introdotto il AN nel clan ZZ: l'eventuale dubbio sul punto è invero inidoneo a disarticolare il rilievo accusatorio delle continue "confessioni" del AN e del diretto rapporto con NU ZZ per questioni affrontate e da quest'ultimo risolte in ottica prettamente associativa. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti chiarito che «in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione» (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988).
1.7. Neppure può attribuirsi il rilievo auspicato dalla difesa al fatto che la sentenza impugnata abbia ritenuto di accogliere il motivo di appello relativo all'applicazione, per il reato di usura, dell'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Senza ovviamente qui entrare nel merito di tale decisione (non impugnata dall'accusa) che sembra aver ritenuto indispensabile acquisire la prova non del dolo specifico di agevolare il sodalizio, ma dell'influenza della condotta sulla sua esistenza e consolidamento (cfr. pag. 30), deve osservarsi che la stessa Corte territoriale ha chiarito (pag. 29) che l'«appartenenza del AN ad un'associazione di tipo mafioso non è di per sé dimostrativa dell'aggravante di cui all'art. 7 in quanto un associato può commettere un reato ma senza utilizzare modalità mafiose». Conseguentemente, il fatto che non sia stata ritenuta raggiunta prova della configurabilità dell'aggravante, nelle due forme previste dall'art. 7, non implica alla luce di quanto evidenziato nelle pagine precedenti – l'insussistenza 10 della responsabilità del AN per il reato associativo. Si tratta del resto di una puntualizzazione ripetutamente affermata dalla giurisprudenza della Suprema corte in tema di applicabilità dell'aggravante anche ai reati-fine: si è infatti osservato che «in tema è sufficiente richiamare Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218377, secondo cui detta aggravante, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento ai reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso, dal momento che non ogni delitto commesso da costoro è necessariamente commesso con intimidazione mafiosa e che, mentre a mente dell'art. 416-bis cod. pen. l'associato risponde di un contributo permanente allo scopo sociale, contributo che prescinde dalla commissione dei delitti singoli, qualora egli a questi concorra l'aggravante della finalità di agevolazione sussiste ed è contestabile solo se la sua condotta sia sorretta dal dolo specifico di agevolare l'attività dell'associazione, e tale fattore psicologico in tanto potrà essergli ascritto ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 in quanto si prospetta appunto come ulteriore rispetto alla condotta associativa» (così, in motivazione, Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, dep. 2015, Terracchio, Rv. 262486). Considerazioni di segno analogo possono essere svolte con riferimento all'esclusione dell'aggravante ex art. 7 disposta dal giudice di primo grado per il reato continuato di acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di cui al capo j). Il fatto che, in quel giudizio, non sia stata ritenuta raggiunta la prova della configurabilità dell'aggravante, in relazione agli episodi di detenzione e spaccio contestati al capo j), non determina gli automatici effetti sollecitati dalla difesa in ordine al capo a), specie ove si ponga mente alla già più volte richiamata conversazione tra il AN e il capoclan NU ZZ, assolutamente inequivoca nel ricondurre in un'ottica schiettamente associativa sia il "problema" sollevato dall'odierno ricorrente con riferimento all'attività di spaccio posta in essere da altro soggetto, sia la "soluzione" indicata dal ZZ (cfr. supra, § 1.4).
1.8. Privo di pregio è anche il motivo di ricorso concernente l'imputazione di tentata rapina di cui al capo g) in danno del sessantunenne EL FR, perpetrata il 05/04/2009 (sabato) da due individui mentre questi ristoratore di Nicolosi stava rientrando a Ragalna con l'incasso di circa 3000 euro, e sventata grazie alla reazione del figlio EL FA, dopo che i malviventi, giunti a bordo di un motorino, ebbero colpito il ristoratore con il calcio di una pistola. A carico del AN, imputato quale mandante in concorso con SA GI (separatamente giudicato quale esecutore materiale), vi è il contenuto di una conversazione intercorsa con quest'ultimo, intercettata la domenica 11 precedente i fatti (n. 143 del 29/03/2009), nella quale l'odierno ricorrente fornisce una serie di indicazioni all'altro circa l'azione delittuosa da effettuare. In totale adesione alle valutazioni espresse dalla sentenza di primo grado, espressamente richiamate, la Corte d'appello ha ritenuto indubbia la responsabilità del AN, atteso «il numero di coincidenze tra gli argomenti della conversazione telefonica e le modalità di perpetrazione del reato». Coincidenze riguardanti il luogo e la data della rapina ("l'altro sabato c'è una cosa da fare a Nicolosi, in un ristorante", le modalità operative ("tu, un altro ragazzo, il motorino"), l'individuazione della vittima e del presumibile TT ("questo è una persona anziana e li porta addosso. Lo hai capito? All'uscita dal ristorante...a quattro o tre mila euro"). La difesa ha contestato l'affermazione di penale responsabilità per l'inesistenza di ulteriori elementi a carico, ritenendo manifestamente illogica e contraddittoria l'affermazione della Corte territoriale secondo cui nulla escludeva che vi fossero stati ulteriori contatti tra il AN e il SA volti ad una più puntuale organizzazione del delitto. Si è in particolare ritenuto "alquanto strano" che, nonostante il AN fosse in quell'epoca sottoposto ad intercettazioni e a controlli, nessuna conversazione concernente la rapina fu captata fino al giorno del delitto. Ritiene peraltro il Collegio che la valutazione espressa dalla sentenza impugnata, in linea con quella di primo grado, sfugga a censure di illogicità manifesta: la Corte territoriale ha motivatamente attribuito al AN il ruolo di mandante valorizzando la pressochè perfetta corrispondenza tra le istruzioni e indicazioni fornite dal ricorrente al SA, e le connotazioni dell'azione delittuosa perpetrata alcuni giorni dopo la conversazione tra i due. Il motivo di ricorso tende in realtà a proporre una diversa valutazione delle risultanze probatorie, rispetto a quella accolta in sentenza: operazione non consentita in questa sede.
1.9. Conclusioni del tutto analoghe possono essere svolte con riferimento al le accuse di acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di cui al capo j), in relazione al quale rilievi difensivi riguardano il solo coinvolgimento del AN anche nel traffico di cocaina (oltre che in quello di marijuana). In piena adesione, anche in questo caso, alle valutazioni operate dalla sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha disatteso le analoghe doglianze prospettate in appello, valorizzando alcune conversazioni intercettate (al di là delle numerose altre inequivocabilmente indicative della intensa dedizione del AN al traffico di "fumo"). Si richiamano qui, in particolare: la n. 279 del 02/04/2009 (da cui emerge che il AN riferisce al UL di una trattativa per l'acquisto di 50 grammi di stupefacente, in cui gli era stato chiesto il prezzo di 60/70 euro al 12 grammo, certamente compatibile con la marijuana, ed egli aveva replicato a settanta euro, gli ho detto, perché non te la tiri tu...»); l'ambientale n. 68 del 27/03/2009 (relativa alla consegna a tale IA PA, da parte del ricorrente, di sostanza del tipo cocaina, circostanza desumibile dall'uso del termine sgama»); la conversazione del 08/04/2009 tra il AN e tale Ivan, cui il ricorrente dice all'altro di esserci rimasto male per il fatto che non si serviva da lui per la "cosa bianca". La difesa ha contestato l'interpretazione accolta dalla Corte d'appello, sostenendo ad es. che nella conversazione n. 279 le espressioni del AN erano da ascrivere ad un acquisto finalizzato all'uso personale, mentre nella n. 68 il riferimento alla "sgama" era inserito in un contesto scarsamente comprensibile. Al riguardo, è opportuno ricordare che, secondo un insegnamento di questa Suprema corte che il Collegio condivide ed intende qui ribadire, «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O. Rv. 262965). In tale prospettiva, è evidente che gli elementi valorizzati dalla Corte d'appello, a sostegno del coinvolgimento del AN anche nel traffico di cocaina, escludono che possa parlarsi di una motivazione mancante, contraddittoria o affetta da illogicità manifesta. La difesa ha infatti prospettato una diversa lettura delle risultanze, in senso favorevole al AN, che deve ritenersi preclusa in questa sede, alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale appena ricordato.
1.10. Il motivo concernente il diniego delle attenuanti generiche deve ritenersi infondato. La difesa ha sostenuto che il AN è incensurato, a differenza di quanto affermato nella sentenza impugnata, lamentando il mancato apprezzamento sia del percorso riabilitativo intrapreso per liberarsi dalla tossicodipendenza, sia della confessione relativa all'usura e allo spaccio di marijuana. -Si rileva al riguardo che al di là della questione difensiva circa l'incensuratezza del AN la Corte territoriale ha disatteso le analoghe argomentazioni svolte in appello valorizzando l'estrema gravità dei reati commessi 13 dall'imputato, tale da suscitare un enorme allarme sociale e denotare una particolare inclinazione a delinquere. Si tratta di una motivazione che sfugge a censure di legittimità, alla luce del consolidato indirizzo secondo cui «nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
1.11. Manifestamente infondate, infine, sono le censure in punto di trattamento sanzionatorio. La difesa ha dedotto la violazione del divieto di reformatio in pejus, avendo la Corte territoriale individuato come reato più grave, a seguito dell'assoluzione per il reato di cui al capo d) (originariamente qualificato come estorsione), l'imputazione relativa agli stupefacenti di cui al capo j). Ad avviso del ricorrente, il giudice d'appello avrebbe dovuto considerare, quale reato più grave tra quelli avvinti dalla continuazione ascritto al AN, il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo a), per il quale, in primo grado, era stato applicato un aumento sensibilmente maggiore di quello fissato per il capo j). Il rilievo è destituito di fondamento. Le Sezioni unite di questa Suprema corte hanno invero chiarito che «non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore» (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C. Rv. 258653). In tale prospettiva, del tutto immune da censure deve ritenersi la valutazione, operata dalla Corte d'Appello, di considerare quale reato più grave quello punito in astratto con la maggiore pena edittale (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347) e quindi il capo j): con la conseguente irrogazione di una pena detentiva sensibilmente maggiore di quella quantificata a titolo di aumento in primo grado, in linea con la cornice edittale prevista in tema di stupefacenti. Va anzi sottolineato che, proprio in ossequio al divieto evocato dalla difesa, la Corte territoriale ha ritenuto di dover quantificare la pena pecuniaria nella misura corrispondente a quella applicata in primo grado per l'estorsione (misura largamente inferiore al limite edittale previsto per gli stupefacenti). 14 Quanto all'imputazione associativa di cui al capo a), la Corte d'appello era invece tenuta per non incorrere nel divieto di reformatio ad applicare un --= aumento in misura non superiore a quello applicato in primo grado: ed è quel che è in effetti avvenuto, dovendo considerarsi un mero refuso come correttamente - ritenuto dallo stesso difensore (pag. 25 del ricorso) - l'imputazione dell'ultimo aumento indicato in sentenza «al capo f) e al capo g)» (che in realtà erano già stati considerati nei precedenti passaggi del calcolo della Corte: cfr. pag. 37 della sentenza impugnata) anziché, appunto, al capo a).
2. Il ricorso presentato nell'interesse del OR è inammissibile.
2.1. Un primo profilo di inammissibilità deve essere rilevato con riferimento alla preliminare doglianza con cui si lamenta la mancata valutazione e la carenza di motivazione in ordine «a quanto rappresentato nell'interesse dell'odierno ricorrente nei motivi proposti di gravame da questa difesa ovvero nell'ulteriore memoria, sollecitata dal Consigliere Relatore della Corte territoriale di secondo grado». Si tratta di un motivo palesemente affetto da genericità, in quanto il ricorrente non ha in alcun modo precisato quali fossero i profili non affrontati dalla Corte d'appello, né tantomeno ha allegato al ricorso la memoria evocata. Tra l'altro, la sentenza impugnata ha fatto espresso riferimento, disattendendole, a svariate censure prospettate dalla difesa, in relazione ad entrambi i capi di accusa ascritti al OR, nei confronti della decisione di condanna di primo grado: era quindi indispensabile, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, chiarire specificamente quali motivi o deduzioni fossero state illegittimamente tralasciate, avuto anche riguardo al principio affermato da questa Corte secondo cui «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Mulà, Rv. 254107). La difesa si è invece limitata ad osservare che l'obbligo motivazionale relativo alla condanna del OR non poteva ritenersi assolutamente soddisfatto dalle pagine da 12 a 22 a lui dedicate», senza fornire le necessarie, ulteriori specifiche indicazioni nel senso già precisato.
2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 15 2.2.1. Con riferimento alla tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 in danno di IS DO e IT FR, ascritta al solo OR al capo b) dell'imputazione (concernente la condotta minacciosa posta in essere, nel giugno 2008, per costringere le persone offese a chiudere il loro esercizio di onoranze funebri, al fine di agevolare le imprese concorrenti), deve anzitutto osservarsi che la sentenza di appello, dopo aver richiamato il contenuto dei motivi di gravame, ne ha ritenuto l'infondatezza, valorizzando le dichiarazioni del IS, considerate attendibili e riscontrate da quelle del IT e di AR RI (moglie del primo), oltre che da due intercettazioni. Si tratta anche in questo caso di una pronuncia del tutto in linea con le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado, con la quale la pronuncia d'appello si integra, «confluendo in un risultato organico ed inscindibile»> (così da ultimo Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617, che ha affermato la necessità di valutare, nel giudizio di cassazione, la congruità della motivazione della sentenza impugnata facendo riferimento anche alla sentenza di primo grado). Dalla sentenza d'appello emerge, in estrema sintesi, che tali dichiarazioni erano state rese dopo l'incendio di un'autoambulanza intestata ad un'associazione ONLUS di cui la AR era presidente, avvenuto nell'ottobre 2008. II IS aveva appunto riferito della visita ricevuta, presso l'agenzia di Paternò di cui era socio insieme al IT, di un soggetto poi individuato fotograficamente nel OR, il quale - rivolgendosi al IT che era di MI - aveva chiesto spiegazioni circa l'apertura dell'agenzia "a casa sua" (ovvero a Paternò); il IS era allora intervenuto chiarendo che il IT era solo l'intestatario ma egli era invece di Paternò, ed aveva quindi diritto di lavorare: l'altro aveva tuttavia replicato sostenendo che ognuno doveva assumersi le proprie responsabilità, invitandolo a non mettere più l'ambulanza al pronto soccorso ed aggiungendo al suo rifiuto che avrebbero dovuto chiudere, con le buone o con - - le cattive. Il IS aveva altresì riferito che la persona in questione era stata secondo lui inviata dai propri concorrenti SA e IL (vicini a clan mafiosi), e che dopo alcune telefonate anonime la vicenda era culminata nell'incendio dell'ambulanza. II IT aveva confermato la visita in agenzia della persona riconosciuta in foto per il OR, che li aveva minacciati «con tono mafioso» ed aveva precisato di aver chiuso l'attività per circa un mese, su pressioni del clan TA che intendeva favorire le concorrenti. Il OR era stato altresì riconosciuto dalla moglie del IS come la persona che, pochi giorni prima dell'incendio, l'aveva insistentemente fissata mentre si trovava al distributore, tanto da farle chiedere se si conoscessero (ella era certa di no, ma l'altro aveva 16 annuito). Ulteriore riscontro alla tesi accusatoria era stato rinvenuto, dalla Corte territoriale, in due conversazioni del IS che erano state intercettate: nella prima, la persona offesa aveva espressamente chiesto al concorrente SA perché gli avesse mandato il OR a minacciarlo, anziché trattare la questione direttamente con lui;
il SA, senza negare il fatto, aveva risposto uno è meglio che favorisce un paternese...secondo me»; nella seconda, il IS aveva chiarito al fratello ME che i paternesi non volevano far lavorare "quello di MI" (cioè il IT), il quale però era riuscito ad aprire nuovamente l'attività grazie all'intervento di un affiliato al clan ZZ. La Corte ha anche espressamente disatteso alcuni rilievi difensivi, in ordine sia alle indicazioni riguardanti il OR contenute in alcuni atti di P.G. (ritenute irrilevanti), sia all'acquisto dell'ambulanza solo grazie all'intervento del IT (circostanza anch'essa ritenuta inidonea a confutare le concordi risultanze qui sopra sintetizzate, dato anche che il OR non era imputato dell'incendio del mezzo), sia alla credibilità della AR (in quanto le vicende riferite dal IT circa la volontà della donna di vendicarsi dell'abbandono del marito erano successive alle dichiarazioni accusatorie rese, e del tutto estranee ai fatti di causa, concernendo i soli rapporti interpersonali), sia alla qualificazione giuridica dei fatti (essendo la tentata estorsione configurabile non solo se per impedire l'apertura di un esercizio commerciale, ma anche per costringere alla chiusura un'attività già operante). La Corte territoriale ha altresì motivatamente disatteso le ulteriori richieste difensive di esclusione della recidiva e dell'aggravante ex art. 7 (evidenziando, a tale ultimo proposito, non solo che nelle richieste rivolte dal OR poteva ravvisarsi il metodo mafioso, ma anche che in altro procedimento era stato applicato, in favore del OR, l'istituto della contestazione a catena, essendo stata ritenuta sussistente una connessione qualificata tra il fatto qui contestato e il reato di partecipazione all'associazione mafiosa Santapaola, gruppo di Paternò), nonché delle attenuanti ex art. 114 e 62- bis cod. pen. (richiamando, a tale ultimo riguardo, la particolare inclinazione a delinquere palesata dal OR, pluripregiudicato con precedenti specifici). -A fronte di tale impianto argomentativo, la difesa avrebbe dovuto esporre con l'indispensabile rispetto dei principi di specificità ed autosufficienza, e con le ulteriori stringenti limitazioni correlate alla sussistenza di una "doppia conforme", già richiamate trattando la posizione del AN (cfr. supra, § 1.5) - doglianze idonee a disarticolare la tenuta dell'impianto stesso. Deve invece porsi in evidenza che il motivo di ricorso, che si apre con un onnicomprensivo riferimento iniziale alle lett. b), c) ed e) dell'art. 606 "in relazione alla mancata pronuncia di assoluzione del OR dai contestati reati", ripercorre in modo diffuso (da pag. 4 a pag. 11) quanto indistinto le risultanze 17 processuali, contestando con toni anche marcatamente critici l'interpretazione delle stesse accolta nelle sentenze di primo e secondo grado, e proponendone una lettura alternativa - evidentemente preclusa in questa sede -ovvero operando un richiamo a travisamenti senza peraltro allegare quanto necessario al rispetto del principio di autosufficienza. Emblematica, a tale ultimo proposito, risulta l'affermazione contenuta in ricorso (pag. 7) secondo cui nella conversazione del 28/11/2008 tra il IS e il concorrente SA non risulta affatto il nome del OR. Si tratterebbe di una circostanza rilevante perché, come già accennato, la conversazione fornisce un importante riscontro alle convergenti dichiarazioni accusatorie del IS e del IT, anche quanto alle ragioni sottostanti la "visita" del OR in agenzia. Tuttavia la difesa non ha in alcun modo supportato il proprio rilievo, allegando il testo della conversazione in modo da farne rilevare la non rispondenza al testo trascritto nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 28: per quanto interessa in questa sede, il IS chiede al SA: «Siccome mi hanno detto che devo venire qua da te a discutere certe cose...vabbè perché ci hai mandato i cristiani? Mi hai mandato a OR...», ed il SA che alla fine risponde «si tratta...che uno è meglio che favorisce in paternese secondo me»). In definitiva, ritiene questo Collegio di dover fare per il resto applicazione, nella specie, del principio anche di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio».
2.2.2. Altrettanto inammissibile deve ritenersi il motivo di ricorso quanto al capo c), relativo alla tentata estorsione pluriaggravata del pagamento del "pizzo" in cambio di protezione, contestata al OR (in concorso con IA UI) in danno di LO RE IU, amministratore unico di una società aggiudicataria di lavori nell'ospedale di Paternò. Anche in questo caso, la Corte territoriale ha fornito una motivazione pienamente in linea con quella contenuta nella sentenza di primo grado (espressamente richiamata), evidenziando che il IA (sulla cui posizione v. infra, § 3) aveva reso confessione, mentre la responsabilità del RE quale istigatore e concorrente morale doveva desumersi dalle indicazioni fornite dalla persona offesa e da altre risultanze. 18 In estrema sintesi, emerge dalla sentenza che il LO RE aveva riferito che la persona poi riconosciuta nel IA si era presentata per tre volte in cantiere, il 09/03/2009: una prima volta da solo, offrendo "protezione" e chiarendo che avrebbe dovuto riferire ad altri la risposta (negativa); una seconda dopo pochi minuti, alla guida di una LK PO NE (della cui targa il LO RE forniva quasi integralmente gli estremi: CE828..W); una terza dopo ulteriori cinque minuti, occasione in cui aveva invitato la persona offesa a seguirlo fuori dal cantiere per parlare con il diretto mandante della richiesta (il LO RE, rifiutatosi, aveva notato che, accanto all'auto vista poco prima, vi erano due persone, di cui una con le stampelle). L'individuazione del OR quale concorrente morale del IA era derivata dalla riscontrata corrispondenza con la descrizione fornita dal LO RE dei soggetti in attesa accanto all'auto, sia quanto alle fattezze fisiche, sia quanto all'utilizzo delle stampelle: circostanza, quest'ultima, che in relazione al OR era stata verificata nel corso di un controllo stradale effettuato tre giorni prima mentre egli, in compagnia proprio del IA, si trovava a bordo di una vettura perfettamente corrispondente, nel modello e nella targa (CE628JW: cfr. pag. 32 della sentenza di primo grado), alle dichiarazioni della persona offesa. Il OR era stato individuato altresì come una delle due persone zoppicanti che come da denuncia di LO RE FR in data 21/03/2009 - si erano recate - in cantiere dicendo a un dipendente che sarebbero tornati il giorno successivo: ciò in quanto il servizio di appostamento organizzato il giorno dopo aveva consentito di accertare che una vettura identica a quella in uso al ricorrente, con due individui a bordo che osservavano l'interno del cantiere, aveva percorso il perimetro esterno prima di allontanarsi. Il complesso di tali elementi aveva consentito di affermare la responsabilità del OR, anche perché il IA, nelle proprie dichiarazioni confessorie rese nel corso dell'interrogatorio, aveva ammesso di aver fatto espresso riferimento ad altri soggetti, pur senza rivelarne l'identità. La Corte ha altresì motivatamente disatteso le doglianze difensive concernenti l'aggravante delle più persone riunite (situazione pacificamente avvertita dal LO RE) e del metodo mafioso (riscontrabile nella prospettazione di una "protezione" necessaria per lavorare serenamente, mentre gli altri soggetti rimanevano a distanza, ma ben visibili alla persona offesa) e alla recidiva reiterata infraquinquennale (sussistendo i presupposti per l'aumento, trattandosi di una condotta rappresentativa di una maggiore pericolosità dell'imputato, anche alla luce dei precedenti). Anche in questo caso, il ricorso nell'interesse del OR appare privo dei necessari requisiti di specificità, avendo ripercorso le risultanze processuali (pagg. 11-13) senza enucleare specifiche censure ai sensi dell'art. 606, ma solo contestando l'interpretazione accolta in sentenza delle predette risultanze anche 19 quanto alla confessione del IA, prospettandone una diversa lettura, sollevando "dubbi" sul coinvolgimento del OR, ecc.. Anche in relazione al capo c), il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.
2.3. Ad analoghe conclusioni, pur se sotto un diverso profilo, deve pervenirsi in relazione al motivo di ricorso concernente il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati ascritti in questa sede e la condanna per furto riportata per fatto commesso il 14/06/2010, che la difesa del OR aveva sollecitato con l'atto di appello (pag. 15) deducendo che il ricorrente era mosso dal medesimo movente economico». Sul punto, la Corte territoriale ha da un lato evidenziato la mancata allegazione della sentenza e, dall'altro, ha osservato che la finalità del profitto, pur costituendo un tratto comune al furto e all'estorsione, non evidenziava in alcun modo l'unicità del disegno criminoso. Tale ultimo rilievo risulta del tutto in linea con il consolidato indirizzo secondo cui «ai fini del riconoscimento della continuazione in sede di cognizione, incombe sull'interessato l'onere di allegazione degli specifici elementi dai quali possa desumersi l'identità del disegno criminoso» (Sez. 6, n. 43441 del 24/11/2010, Podda, Rv. 248962). Deve quindi ritenersi manifestamente infondato, oltre che generico, il motivo con cui si fa riferimento ad una unicità di scopo «essendo le condotte mosse dalle medesime ragioni di disagio» (pag. 14 del ricorso in cassazione), ciò che rende del tutto ultroneo l'esame relativo alla questione della mancata produzione in appello della sentenza di condanna per furto (circostanza contestata dalla difesa).
2.4. Anche il motivo concernente il trattamento sanzionatorio è inammissibile. È opportuno ricordare che, secondo un consolidato insegnamento, «/a graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione» (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). La Corte territoriale ha confermato il trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado, disattendendo le censure difensive. Va peraltro posto in evidenza, prima ancora di valutare l'ammissibilità del ricorso alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale appena richiamato, che il Gup del Tribunale di Catania, dopo aver individuato il reato più grave nel capo c), ed aver precisato che la pena per tale reato non sarebbe comunque potuta essere inferiore al minimo edittale previsto 20 per il tentativo con aumento di due terzi per la recidiva (anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione), ha diffusamente chiarito le ragioni per le quali si riteneva congrua una pena base (anni quattro, mesi nove e € 1.200) notevolmente superiore al predetto minimo. In particolare, la sentenza di primo grado aveva all'uopo valorizzato (pag. 43) il ruolo centrale svolto dall'imputato e la «personalità del predetto (quale emerge dall'intero contesto del processo, dalle sue pendenze per i reati di cui agli artt. 416-bis e 629 c.p., dalle frequentazioni assidue con soggetti gravitanti nel clan mafioso Santapaola e nella specie nel gruppo di Paternò, tra i quali TA AT, TA OM, AT IU, NA GI, GL ET, NT FR e MA fratelli del più noto IU, dalla circostanza che egli risulta essere stato riconosciuto in fotografia il 12.1.2009 anche dall'imprenditore IA AT quale soggetto che, dopo una esplicita richiesta estorsiva avanzata nell'ottobre 2008 da NT IU, si era presentato nel novembre dello stesso anno presso il suo cantiere pretendendo un regalo natalizio: cfr. CNR Norm 25.1.10 all. n. 2 e 3»). La difesa del OR avrebbe dovuto specificamente contestare, nell'atto di appello, la fondatezza di tali pregnanti argomentazioni, sulla cui base il Gup aveva determinato un trattamento sanzionatorio di notevole rigore (evidenziando ad es. un eventuale travisamento delle risultanze richiamate in sentenza, la sopravvenuta pronuncia di decisioni liberatorie nel diverso procedimento per analoghi titoli di reato, ecc.): questa Suprema corte ha infatti chiarito, anche a Sezioni unite, che «l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; in senso analogo, con specifico riferimento al motivo di appello sul trattamento sanzionatorio, v. già Sez. 6, n. 39247 del 12/07/2013, Tartaglione, Rv. 257434). Il suddetto onere non può dirsi esser stato assolto nell'atto di appello, nel quale la difesa si è limitata a sollecitare una mitigazione del trattamento sanzionatorio, «in considerazione del ruolo affatto 'centrale ricoperto dall'imputato e della personalità del predetto quale emerge dall'intero contesto del processo' e non 'dalle sue pendenze' e/o 'frequentazioni' rectius assidui fermi 'con soggetti gravitanti' meramente nel suo paese travolti da guai giudiziari a lui noti e non ma per ciò solo non ricollegabili al medesimo» (pag. 16 dell'atto di appello). Il motivo di appello doveva perciò essere dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale, ed 21 a tanto può comunque provvedere questa Corte nel giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 6383 del 09/03/1998, Lo Presti, Rv. 210904; Sez. 5, n. 7452 del 16/10/2013, dep. 2014. Logojan, Rv. 259528).
2.5. Nonostante l'inammissibilità del ricorso, la pena inflitta al OR deve essere ridotta - tenuto conto della diminuente per il rito - in misura corrispondente all'aumento irrogato a titolo di continuazione "interna" per il capo c) (aumento che il Gup aveva quantificato, prima della predetta riduzione, in mesi sei di reclusione e € 200 di multa: cfr. pag. 43 della sentenza di primo grado), e dunque nella misura di mesi quattro di reclusione e € 134 di multa. Deve invero ritenersi operante, in favore del OR, l'effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. dell'accoglimento dell'impugnazione proposta, sul punto, dal coimputato IA, come si vedrà nel paragrafo successivo. -chiamato a rispondere della 3. Il ricorso proposto nell'interesse del IA sola tentata estorsione di cui al capo c), in concorso con il OR - è invece parzialmente fondato.
3.1. In particolare, come poc'anzi accennato, deve ritenersi la fondatezza del primo motivo di ricorso, avente ad oggetto l'aumento di pena determinato dal riconoscimento della continuazione. Al riguardo, la Corte d'appello ha osservato che il Gup aveva correttamente applicato l'aumento, che riguardava non una inesistente continuazione "esterna" (non essendo stati contestati al IA imputazioni diverse da quella descritta al capo c), bensì una continuazione "interna" al predetto capo. Risultava infatti provato che il IA si era presentato in più occasioni presso il cantiere del LO RE, al fine di costringerlo ad effettuare i pagamenti richiesti per la protezione. Deve peraltro evidenziarsi, in linea con un consolidato indirizzo interpretativo richiamato anche dal ricorrente, che «le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto senza riuscire a conseguirlo costituiscono autonomi tentativi di estorsione, unificabili con il vincolo della continuazione, quando singolarmente considerate in relazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, alle modalità di realizzazione e soprattutto all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità; si ha, invece, un unico tentativo di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di minaccia, allorché gli stessi costituiscano singoli momenti di un'unica azione» (Sez. 2, n. 41167 del 02/07/2013 Cc., Tammaro, Rv. 256729; in senso analogo, tra le altre, Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, De Cicco, Rv. 258543). Nella specie, la sentenza impugnata non ha fornito alcun elemento idoneo a far ritenere che le ripetute visite del IA (prima da solo, poi con altri due individui tra cui il OR) a distanza di pochi minuti siano connotate dalla 22 predetta individualità, e non come momenti esecutivi di un'unica azione delittuosa, volta a costringere il LO RE ad accettare la "protezione" del cantiere installato all'interno dell'ospedale. Altrettanto sembra potersi dire in relazione all'ulteriore episodio avvenuto pochi giorni dopo, in cui era stata preannunciata, ad un dipendente dei LO RE, un'ulteriore "visita" per il giorno successivo (cfr. supra, § 2.2.2). Tali considerazioni impongono di annullare la sentenza impugnata in parte qua, con la conseguente eliminazione tenuto conto della riduzione per il rito 1 abbreviato dell'aumento di pena per la continuazione interna, quantificato dal Gup nella misura di mesi tre di reclusione e € 200 di multa (con decisione confermata dalla Corte territoriale); la pena da eliminare in questa sede va quindi determinata in mesi due di reclusione e € 134 di multa. Come già chiarito in precedenza (cfr. supra, § 2.5), l'accoglimento del motivo di ricorso del IA sulla continuazione "interna", che all'evidenza non è esclusivamente personale, giova anche al coimputato OR, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen.
3.2. Manifestamente infondato è invece il secondo motivo di ricorso, con il quale il IA si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Al riguardo, la Corte territoriale ha osservato, in linea con la sentenza di primo grado, che non poteva attribuirsi rilievo all'offerta (rifiutata) che il IA aveva presentato al LO RE, non essendo quest'ultimo l'unica parte civile costituita ed essendo l'attenuante concedibile solo laddove la riparazione sia integrale. La Corte ha anche chiarito che della predetta offerta si era tenuto in sede di riconoscimento delle attenuanti generiche, e che comunque il IA avrebbe potuto effettuare un'offerta di risarcimento integrale, prima della discussione del giudizio abbreviato in vista del quale si erano costituite le altre parti civili. A fronte di tali argomentazioni, pienamente in linea con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr. ad es. Sez. 5, n. 13282 del 17/01/2013, Sanchez Gimenez, Rv. 255187), il ricorrente non ha offerto alcun consistente elemento, limitandosi a richiamare nuovamente la serietà dell'offerta fatta al LO RE e la giurisprudenza che richiede che l'offerta sia non solo integrale, ma anche volontaria: di qui l'inammissibilità del motivo di ricorso.
4. Dal rigetto del ricorso presentato dal AN consegue la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali. Analoga pronuncia va emessa nei confronti del OR, che deve essere anche condannato in ragione dell'inammissibilità della sua impugnazione - al - pagamento della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. Irrilevante deve a tali fini ritenersi il fatto che 23 il predetto ricorrente abbia beneficiato dell'effetto estensivo dell'impugnazione proposta dal IA (v. sul punto Sez. 1, n. 30737 del 29/10/2015, dep. 2016, Bestetti, Rv. 267406).
5. Da quanto in precedenza esposto consegue, altresì, la condanna del OR alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile IS DO, nonché la condanna dello stesso OR, in solido con il IA e il AN, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Associazione Antiracket Antiusura Etnea AS.A.A.E. ONLUS: spese che si liquidano, tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato. Deve invece essere rigettata la domanda di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Comune di Catania, in quanto la relativa nota è stata allegata ad una memoria pervenuta a questa Corte in data 12/06/2017, e quindi oltre il termine di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione del reato di cui al capo c) con riferimento agli imputati IA UI ed ex art. 587 c.p.p., OR IU e per l'effetto elimina la pena di mesi due di reclusione ed Euro 134 di multa all'imputato IA e mesi quattro di reclusione ed Euro 134 di multa per l'imputato OR. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di IA UI. Dichiara inammissibile il ricorso di OR IU che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500 alla Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di AN OM che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna OR IU alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile IS DO e che liquida in complessivi Euro 3.500,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA, ed IVA. Condanna IA UI, OR IU e AN OM, in solido fra loro, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Associazione Antiracket Antiusura Etnea AS.A.A.E. ONLUS e che liquida in complessivi Euro 4.500,00, oltre spese forfettarie al 15% CPA ed IVA. Rigetta la domanda di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Comune di Catania. 24 Così deciso il 16 maggio 2017 Il Consigliere estensore Vittorio Pazienza Il Presidente Ugo De Crescienzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 2 1 LUG. 2017 IL CANCELLIERE Claudia Planelly ORTE SU th * 25