Sentenza 28 novembre 2019
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non rientrando il reato di cui all'art. 216 legge fall. tra le eccezioni previste dall'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 4, lett. e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3.
Commentari • 2
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Mantova ha applicato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a F. Alberto la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, causazione dolosa del fallimento, bancarotta semplice patrimoniale e ricorso abusivo al credito. 2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia deducendo inosservanza della legge penale. In tal senso il ricorrente lamenta che il G.i.p. ha illegittimamente ritenuto di non irrogare all'imputato le pene accessorie fallimentari sulla base di una prognosi …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 12 luglio 2024
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Mantova ha applicato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a F. Alberto la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, causazione dolosa del fallimento, bancarotta semplice patrimoniale e ricorso abusivo al credito. 2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia deducendo inosservanza della legge penale. In tal senso il ricorrente lamenta che il G.i.p. ha illegittimamente ritenuto di non irrogare all'imputato le pene accessorie fallimentari sulla base di una prognosi …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/2019, n. 10988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10988 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2019 |
Testo completo
1 098 8-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1534/2019 MARIA VESSICHELLI - Presidente - CC - 28/11/2019 FRANCESCA MORELLI R.G.N. 34727/2019 ALESSANDRINA TUDINO PAOLA BORRELLI MATILDE BRANCACCIO -Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GO ZI BE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/06/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale GIUSEPPINA CASELLA, che ha rilevato la fondatezza del ricorso ed ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla pena accessoria, di cui ha chiesto l'esclusione еев RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in epigrafe il GUP presso il Tribunale di Catania ha applicato nei confronti di IO RT GO, su accordo delle parti, la pena di anni due di reclusione, con sospensione condizionale, per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, concedendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante della cd. continuazione fallimentare. Il GUP ha applicato, altresì, le pene accessorie interdittive e inabilitative previste dall'ultimo comma dell'art. 216 1. fall. nella misura decennale obbligatoria precedente alla dichiarazione di incostituzionalità pronunciata con sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale.
2. Avverso il provvedimento predetto propone ricorso l'imputato, tramite il difensore, avv. Girolamo Conti, deducendo due distinti motivi.
2.1. La prima censura attiene al vizio di erronea applicazione dell'art. 216, comma 4, 1. fall. e dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. che, per il caso in cui la pena applicata non superi i due anni di pena detentiva, esclude l'applicazione delle pene accessorie, così come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 17954 del 2014; Sez. 5, n. 15386 del 2016; Sez. 5, n. 24068 del 2016). II GUP si sarebbe basato su orientamenti interpretativi attinenti ad ipotesi diverse da quella di specie, come il patteggiamento cd, allargato ovvero il giudizio ordinario. Infine, si argomenta l'insussistenza di deroghe normative riferite alle pene accessorie fallimentari, che superino la portata applicativa dell'art. 445, comma primo, cod. proc. pen.,secondo cui l'applicazione di pene detentive contenute nei due anni, soli o congiunti a pene pecuniarie, determina l'inapplicabilità delle pene accessorie non espressamente escluse da tale divieto.
2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce mancanza di motivazione quanto all'entità della pena accessoria irrogata, che, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 ed a quella delle Sezioni Unite n. 28910 del 2019, Suraci, doveva essere determinata utilizzando i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., nel contesto di un adeguato impianto argomentativo.
3. Il Sostituto Procuratore Generale Giuseppina Casella, alla luce della giurisprudenza di legittimità, ha rilevato la fondatezza del ricorso ed ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla pena accessoria, di cui chiede l'esclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2 2. La pena accessoria applicata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 216 I. fall. è stata inflitta in violazione dell'art. 445 cod. proc. pen. che prevede non sia possibile applicare le pene accessorie interdittive e inabilitative nei riguardi di colui il quale abbia patteggiato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. in misura non superiore a due anni di reclusione, soli o congiunti a pene pecuniarie. L'art. 445 cod. proc. pen., grazie all'innesto attuato dall'art. 1, comma 4, lett. e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, prevede solo alcune eccezioni a tale inapplicabilità delle pene accessorie;
deroghe rappresentate da quelle ipotesi espresse nel comma 1-ter del medesimo art. 445 del codice di rito (inserito dalla suddetta novella legislativa), richiamato dal primo comma di detta disposizione, e relative alle pene accessorie previste per reati contro la pubblica amministrazione dall'art. 317-bis del codice penale.
2.1. La giurisprudenza di legittimità, d'altro canto, ha costantemente affermato, per le ipotesi di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. in tema di bancarotta fraudolenta, che il patteggiamento ad una sanzione detentiva non superiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non essendo l'art. 216 legge fall. una norma speciale, prevalente rispetto a quella di cui all'art. 445, comma primo, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 15386 del 19/272016, Volpini, Rv. 266470, in una fattispecie riguardante le pene accessorie dell'inabilitazione dell'esercizio di un'attività commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso imprese per la durata di dieci anni, analoga a quella inflitta nel caso all'esame del Collegio;
conforme in precedenza, Sez. 5, n. 17954 del 13/2/2014, Marzorati, Rv. 262094). Lo stesso principio di prevalenza della disciplina processuale e premiale prevista dall'art. 445 cod. proc. pen. è stato enunciato anche nei confronti delle pene accessorie previste per la bancarotta semplice dall'art. 217 I. fall. (Sez. 5, n. 24068 del 27/4/2016, Mariottini, Rv. 267005). Il giudice dell'udienza preliminare, dunque, non poteva applicare la sanzione accessoria inflitta al ricorrente, che, pertanto, illegale in quanto irrogata al di fuori dei limiti consentiti dal legislatore, sicchè deve essere eliminata direttamente dal giudice di legittimità, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen., come precisati di recente dalle Sezioni Unite n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831. Il massimo collegio di legittimità ha chiarito, infatti, come la Corte di cassazione debba pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti. 3 elB Nel caso di specie, il rinvio è senza dubbio superfluo essendo evidente che la pena accessoria, come detto, deve essere radicalmente eliminata.
3. Alla luce dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, è assorbita la seconda ragione difensiva dedotta (anch'essa correttamente proposta), relativa all'intervento manipolativo della Corte costituzionale sulla disciplina delle pene accessorie fallimentari, attuato attraverso la pronuncia n. 222 del 2018, di incostituzionalità dell'ultimo comma dell'art. 216 I. fall. nella parte in cui prevede la misura obbligatoria decennale di dette pene e non, piuttosto, la graduazione da parte del giudice fino a dieci anni. Tale sentenza, nella sua carica interpretativa, è stata arricchita e portata ad ulteriori conseguenze sistematiche dalla pronuncia delle Sezioni Unite, n. 28910 del 28/2/2019, Suraci, Rv. 276286, con cui si è stabilito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge prevede, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen., con ciò determinandosi un corrispondente onere motivazionale del giudice che deve commisurarla secondo i parametri commisurativi richiamati dalla disposizione del suddetto art. 133.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle disposte pene accessorie, pene che elimina. Così deciso il 28 novembre 2019. Presidente Il Consigliere estensore Maria Vessichelli Matilde Brancaccio верн ерошесть CONTI DEPOGRAM - 1 APR 2011 IL FUNZIONARIO MIDS dott.ssa Mana Cristina D'Angelo 4