Sentenza 12 luglio 2013
Massime • 1
È inammissibile l'appello che non indichi con chiarezza e precisione gli elementi fondanti le censure dedotte. (Fattispecie relativa ad atto di appello in cui il difensore aveva censurato il trattamento sanzionatorio disposto in primo grado limitandosi ad un generico riferimento alla "modestissima gravità del comportamento" attribuito all'imputato).
Commentario • 1
- 1. Creditore esagera, condannato per estorsione (Cass.8467/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 febbraio 2019
Quando una pretesa creditoria venga esercitata violentemente e sia esorbitante e pretestuosa rispetto a quella vantata realmente, si verte nell'ambito del delitto di estorsione e non di esercizio arbitrio delle proprie ragioni, in quanto il soggetto agente è consapevole di pretendere ciò che non gli è dovuto. E' inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2013, n. 39247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39247 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2013 |
Testo completo
39 247/1 3 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Francesco Serpico - Presidente - Sent. n. sez.1303 Carlo Citterio -UP 12/7/2013 Giorgio Fidelbo - Relatore - R.G.N. 17423/13 Emanuele Di Salvo Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da ZZ IO, nato a [...] 1'8.2.1964 avverso la sentenza del 22 giugno 2012 emessa dalla Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del sostituto procuratore generale Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da ZZ IO contro la sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 17 aprile 2008 con cui era stato ritenuto responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari e condannato alla pena di tre mesi di reclusione.
2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione e ha censurato la sentenza per aver dichiarato l'inammissibilità dell'appello per l'apoditticità e la genericità del motivo con cui era stata richiesta la riduzione della pena, sostenendo che il motivo era adeguatamente giustificato tanto è vero che anche il procuratore generale d'udienza ha chiesto la riduzione a due mesi della pena.
3. Il ricorso è infondato. Correttamente il giudice di secondo grado ha ritenuto inammissibile l'appello rilevando l'aspecificità dei motivi proposti e, conseguentemente, la inosservanza dell'art. 581 lett. c) c.p.p. Infatti, nell'atto di appello il difensore nel censurare il trattamento sanzionatorio si è limitato a fare un generico riferimento alla "modestissima gravità del comportamento" attribuito all'imputato, che avrebbe dovuto comportare un contenimento della pena, ma non ha addotto alcun motivo specifico per cui riteneva la pena inflitta eccessiva rispetto al comportamento illecito posto in essere dal IO. Peraltro, nella specie si rileva che nella determinazione della sanzione il giudice di merito ha fissato la pena base nel minimo edittale previsto dal reato di cui all'art. 385 c.p. (prima della modifica di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) della legge 26 novembre 2010, n.199), per poi ridurla a quattro mesi e quindici giorni per la concessione delle attenuanti generiche e, infine a tre mesi per il rito prescelto, sicché la censura si rivela del tutto immotivata, dinanzi ad una pena davvero contenuta e di pochi giorni superiore al minimo applicabile, in considerazione delle attenuanti riconosciute e della diminuente per il giudizio abbreviato. 2 4. All'infondatezza del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 luglio 2013 I Presidente Il Consigliere estensore Giorgio Fidelbe Francesco Serpico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 SET 2013 ILFAND IONARY:AUDIZIARIO DICAS A M E R P Z Piera Esposito I O N E 3