Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2013, n. 39247
CASS
Sentenza 12 luglio 2013

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Massime1

È inammissibile l'appello che non indichi con chiarezza e precisione gli elementi fondanti le censure dedotte. (Fattispecie relativa ad atto di appello in cui il difensore aveva censurato il trattamento sanzionatorio disposto in primo grado limitandosi ad un generico riferimento alla "modestissima gravità del comportamento" attribuito all'imputato).

Commentario1

  • 1Creditore esagera, condannato per estorsione (Cass.8467/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 febbraio 2019

    Quando una pretesa creditoria venga esercitata violentemente e sia esorbitante e pretestuosa rispetto a quella vantata realmente, si verte nell'ambito del delitto di estorsione e non di esercizio arbitrio delle proprie ragioni, in quanto il soggetto agente è consapevole di pretendere ciò che non gli è dovuto. E' inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. La …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2013, n. 39247
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39247
Data del deposito : 12 luglio 2013

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