Sentenza 9 marzo 1998
Massime • 1
L'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Può, pertanto, essere rilevata nel giudizio di legittimità, a norma dell'art. 591 c.p.p., l'inammissibilità dell'appello, estensibile anche ai motivi nuovi, se l'atto di impugnazione contenga semplici richieste, senza nessuna enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto atte a sorreggerle, non rilevata dal giudice di merito (Nella specie la Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, non rilevata dal giudice di merito, contenente la mera affermazione secondo la quale "La pena inflitta [...] può essere ulteriormente ridotta nella misura dell'assoluto minimo edittale, applicando le attenuanti generiche nella loro massima estensione, nonché l'aumento minimo per la continuazione", annullando senza rinvio la decisione impugnata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/1998, n. 6383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6383 |
| Data del deposito : | 9 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 09.03.1998
1. Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
2 " Ugo Scelfo " N. 308
3. " Eugenio Amari " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N. 29736/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
Lo PR ER, n. 17.03.1963
Avverso la sentenza emessa il giorno 03.03.1997 dalla Corte d'Assise Di appello di Catania;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Albano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con sentenza camerale del 03.03.1997 la Corte d'Assise di appello di Catania confermava la condanna di Lo PR ER alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione per i delitti ex artt. 416 bis cp., 10, 12 e 14 L. 497/74, 74 e 73 dpr 309/90.
Ricorre l'imputato, deducendo col primo motivo che la pena base per il reato più grave venne calcolata in primo grado con riferimento a un delitto di omicidio premeditato, mai contestato al Lo PR. Nè era possibile ritenere, come ha fatto la Corte del merito, la sussistenza di un mero errore materiale, alla cui correzione non si è del resto provveduto.
Col secondo motivo si lamenta l'eccessività della pena in relazione al ruolo marginale rivestito dal prevenuto nell'organizzazione criminosa e alla conseguente applicabilità dell'art. 114 cp.: punti segnalati dalla difesa e non presi in esame dalla sentenza impugnata.
Col terzo motivo si denuncia che la determinazione della pena effettuata in primo grado e acriticamente confermata in appello è avvenuta partendo da una pena base di anni otto riferita al delitto di cui all'art. 74 dpr 309/90, attenuato ex comma 7 stesso articolo, senza indicazione della misura di partenza e dell'entità della diminuzione per l'attenuante e con applicazione di un quantum sanzionatorio eccessivo.
Col quarto motivo il prevenuto lamenta che la Corte del merito ha ritenuto inammissibili - pur in parte e sommariamente esaminandoli - i motivi nuovi in quanto inviati per posta e pervenuti in Cancelleria oltre il 15^ giorno anteriore alla udienza. Rileva che al riguardo non può non applicarsi per analogia l'art. 583 cpp con conseguente riferimento alla data di spedizione della racc.ta. DIRITTO
Va premesso che, a sensi dell'art. 581 cpp. l'atto di impugnazione deve contenere, fra l'altro, i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L'inosservanza di tale disposizione comporta l'inammissibilì tà dell'impugnazione, a sensi del comma 1, lett. c), dell'art. 591 cpp rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo.
Ora, l'atto di appello proposto dal Lo PR avverso la sentenza di primo grado era formulato in questi testuali termini:
"La pena inflitta al Lo PR può essere ulteriormente ridotta nella misura dell'assoluto minimo edittale, applicando le attenuanti generiche nella loro massima estensione, nonché l'aumento minimo per la continuazione".
Appare evidente che tale formulazione contiene semplicemente delle richieste ma non enuncia in alcun modo le ragioni di diritto e di fatto atte a sorreggerle. L'appello stesso è dunque inammissibile a sensi del coord. disp. artt. 581, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cpp. Tale inammissibilità, che, a sensi dell'ultima parte del comma 4 dell'art. 585 cpp si estende anche ai motivi nuovi (con conseguente irrilevanza della questione sollevata col quarto motivo di ricorso), doveva essere rilevata dal giudice di appello e, non essendo ciò avvenuto, può essere rilevata in questa sede, a norma dell'ultimo comma dell'art. 591 cpp. Bisogna dunque dichiarare detta inammissibilità e, per l'effetto, annullare senza rinvio la impugnata sentenza di appello, diventando, così, definitiva nei confronti del Lo PR la sentenza di primo grado (a proposito della quale può essere utile precisare, con riguardo al denunciato riferimento della stessa al non contestato delitto di omicidio, che si è trattato, all'evidenza, di un irrilevante refuso di stampa e che il delitto realmente assunto a base per il calcolo della pena è stato quello di cui all'art. 74 dpr 309/90, come reso palese dal capo di imputazione, dal tenore complessivo della pronuncia e dal richiamo, contenuto nello stesso passaggio denunciato, alla attenuante di cui al settimo comma del citato articolo 74).
Ne consegue di riflesso l'inammissibilità del proposto ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio (oltre che del grado di appello) e della somma di L. 1.000.000 (tale misura ritenendosi equa in relazione al motivo di inammissibilità) in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
visti gli artt. , 591, 615 e 616 cpp., dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza 4-12-1995 del GIP del Tribunale di Catania e per l'effetto annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di Lo PR ER. Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il Lo PR a pagare le spese processuali del grado di appello e di questo Giudizio nonché a versare le somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 1998