Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/1998, n. 6383
CASS
Sentenza 9 marzo 1998

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L'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Può, pertanto, essere rilevata nel giudizio di legittimità, a norma dell'art. 591 c.p.p., l'inammissibilità dell'appello, estensibile anche ai motivi nuovi, se l'atto di impugnazione contenga semplici richieste, senza nessuna enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto atte a sorreggerle, non rilevata dal giudice di merito (Nella specie la Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, non rilevata dal giudice di merito, contenente la mera affermazione secondo la quale "La pena inflitta [...] può essere ulteriormente ridotta nella misura dell'assoluto minimo edittale, applicando le attenuanti generiche nella loro massima estensione, nonché l'aumento minimo per la continuazione", annullando senza rinvio la decisione impugnata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/1998, n. 6383
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6383
    Data del deposito : 9 marzo 1998

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