Sentenza 16 ottobre 2013
Massime • 1
L'inammissibilità dell'impugnazione (nella specie per intempestività) non rilevata dal giudice di appello, è legittimamente dichiarata dalla Corte di cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2013, n. 7452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7452 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 16/10/2013
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 1407
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 9557/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia;
nel procedimento nei confronti di:
JA IV NA, nata a [...], il [...];
avverso la sentenza del 7/1/2013 della Corte d'appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 gennaio 2013 la Corte d'appello di Venezia, in riforma della pronunzia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di JA IV NA per il reato di cui agli artt. 56, 48 e 479 c.p. rilevandone l'intervenuta estinzione per il compimento del termine di prescrizione.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale della Corte d'appello di Venezia deducendo l'originaria inammissibilità dell'appello proposto dall'imputata avverso la sentenza di condanna di primo grado in ragione della sua intempestività e conseguentemente l'illegittimità del pronunziamento della Corte territoriale sulla prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Va infatti ribadito che l'inammissibilità dell'impugnazione, anche quando dovuta alla sua intempestività, non rilevata dal giudice di appello, può essere legittimamente dichiarata dalla Corte di cassazione (Sez. 6, n. 24620 del 9 giugno 2010, Catone, Rv. 247721). Per come risulta dagli atti - ai quali la Corte ha accesso attesa la natura processuale della questione sollevata con il ricorso - il Tribunale di Rovigo pronunziò condanna nei confronti dell'imputata in data 9 novembre 2010, depositando il successivo 11 novembre la motivazione della sentenza e senza essersi in precedenza riservato nel dispositivo, ai sensi dell'art. 544 c.p.p., comma 3 un termine per tale deposito superiore a quello ordinario. Posto che l'imputata era rimasta contumace nel corso del dibattimento, il termine di trenta giorni per appellare la suddetta sentenza, decorreva pertanto dalla data di notifica dell'estratto contumaciale alla JA, la quale è avvenuta il 10 febbraio 2010 mediante ritiro presso l'ufficio postale del plico personalmente da parte della stessa imputata. Il menzionato termine è dunque decorso il 12 marzo 2011, mentre l'atto di impugnazione risulta essere stato presentato dal difensore di fiducia dell'imputata solo il successivo 22 marzo, mediante deposito presso la cancelleria del Tribunale di Venezia e spedizione in pari data a quello che aveva pronunziato la sentenza oggetto di gravame.
Come eccepito dal P.G. ricorrente, pertanto, l'appello è stato proposto intempestivamente e doveva conseguentemente essere dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale, che, dunque, in difetto di una corretta instaurazione del procedimento d'impugnazione, non poteva rilevare la prescrizione del reato. La sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse dell'imputato. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014