Sentenza 27 novembre 2001
Massime • 1
In tema di notificazione all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza ai sensi dell'art.161, comma 4 cod. proc. pen., nella ipotesi che costui sia assistito da due difensori di fiducia legittimati a proporre impugnazione la notificazione è da ritenersi validamente eseguita alternativamente presso l'uno o l'altro dei difensori, non sussistendo un diritto dell'interessato ad una duplice notificazione dell'unico atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2001, n. 4552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4552 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO TORIELLO Presidente del 27/11/2001
1. Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
2. Dott. SAVERIO F. MANNINO Consigliere N. 3247
3. Dott. ALFREDO TERESI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALDO FIALE Consigliere N. 27821/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1 - DI TE TI, n. a Roma il 27/8/1975
2 - e dalle parti civili:
PR TO, n. a Napoli il 27/07/1947
VASSALLO TA, n. a Roma, il 01/05/1951
PR Roberto, n. a Roma, il 30/09/1978
avverso la sentenza 28/3/2001 della Corte di Appello di Roma Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Antonio ALBANO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 2.2.1998 Il Pretore di Roma affermava la penale responsabilità di Di TE TI in ordine al reato di cui:
- all'art. 589, 1^ e 2^ comma, cod. pen. (poiché, in Roma il 30.5.1994, alla guida di un ciclomotore "Piaggio S1", per colpa - consistita in negligenza, imprudenza e imperizia nonché nell'inosservanza dell'art. 148 cod. strad. e, in particolare, per avere effettuato, mentre procedeva lungo una strada a doppio senso di circolazione, una manovra di sorpasso di alcuni pedoni, spostandosi a sinistra senza avvedersi della presenza di un ciclomotore condotto da MA AL, che sopraggiungeva nell'opposto senso di marcia - collideva frontalmente con esso e così cagionava la morte del AL, verificatasi il 6.6.1994 in conseguenza delle gravi lesioni riportate) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione, con i doppi benefici di legge, nonché al risarcimento dei danni e delle spese in favore delle costituite parti civili AL TO, AL TA e AL TA, da liquidarsi in separata sede, disponendo il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di lire 25 milioni per ciascuna delle medesime parti civili.
Dichiarava, in particolare, il Pretore che la collisione si era verificata in quanto i due motoveicoli marciavano al centro strada, senza mantenere la destra, come dimostrato dal punto d'urto ricostruito a seguito di accertamenti peritali, e determinava perciò il concorso di colpa della vittima nella misura del 50%. Sul gravame dell'imputato, della s.p.a. RAS quale responsabile civile e di tutte le parti civili, la Corte di Appello di Roma, con sentenza 17.12.1999, confermava la pronuncia di responsabilità del Di TE ma riduceva la colpa concorrente cella vittima alla misura del 20%. Detta decisione veniva annullata dalla 4^ Sezione di questa Corte Suprema, su ricorso dell'imputato e della società civilmente responsabile, con sentenza di rinvio del 5.7.2000, con la quale veniva rilevato:
- che l'accertamento del punto d'urto, rispetto alla platea stradale, tra i due motocicli costituiva un elemento fondamentale per stabilire quale fosse stata la condotta dei due conducenti prima della collisione e, quindi, individuare le rispettive responsabilità (da tale accertamento dipendeva, infatti, la possibilità di determinare se e da parte di chi voi fosse stata invasione della corsia opposta, ovvero se entrambi i veicoli procedessero al centro della strada);
- che la sentenza annullata, invece, su tale punto, si era limitata ad una apodittica ripetizione delle conclusioni peritali, che ponevano il punto della collisione a cavallo della linea di mezzeria, senza valutare le specifiche e puntuali censure esplicitate nei motivi di appello dalla difesa dell'imputato con riferimento alle testimonianze ed alla posizione di quiete finale dei mezzi;
- che l'integrazione della motivazione sull'accertamento del punto d'urto coinvolgeva poi l'ulteriore questione relativa alla percentuale della colpa fra i protagonisti della collisione. La Corte di Appello di Roma - giudicando in seguito a detto rinvio con sentenza del 28.3.2001 - confermava integralmente la decisione di primo grado ravvisando il concorso di colpa della vittima nella misura del 50%.
Avverso tale ultima sentenza hanno proposto ricorso le costituite parti civili AL TO, AL TA e AL TA, le quali - sotto i profili della violazione di legge, in riferimento ai criteri di valutazione della prova e di quantificazione del grado della colpa, nonché della mancanza e manifesta illogicità della motivazione, anche per travisamento del fatto e delle risultanze processuali - hanno eccepito che la Corte di merito:
- non si sarebbe uniformata alla direttiva interpretativa del giudice di legittimità, omettendo di dedicare particolare attenzione all'esame delle testimonianze;
- non avrebbe fornito alcuna risposta alle puntuali doglianze formulate da esse parti civili proprio in riferimento alle dichiarazioni testimoniali;
- avrebbe, superficialmente richiamato le deposizioni di alcuni testi, travisandone però la effettiva valenza probatoria;
- non avrebbe valutato (omettendo in proposito qualsiasi statuizione) la domanda di incremento della provvisionale immediatamente esecutiva, richiesta nella misura di 100 milioni di lire per ciascuna di esse.
L'avvocato Teobaldo Vinci, nella qualità di difensore della s.p.a. RAS, responsabile civile, ha depositato memoria tendente ad illustrare l'infondatezza del gravame.
Con atto del 29.10.2001 (in seguito a notifica dell'estratto contumaciale, eseguita presso il suo studio il 4.9.2001, ex art. 161, ultimo comma, c.p.p.) l'avvocato Teobaldo Vinci, questa volta nella qualità di codifensore di fiducia del Di TE, ha proposto ricorso per l'imputato ed ha eccepito "erronea applicazione della normativa sul concorso di cause, per omessa valutazione dei risultati dibattimentali acquisiti in atti e per travisamento del fatto", nonché vizio di motivazione in ordine al ritenuto pari concorso di colpa dei protagonisti, dovendosi quanto meno riconoscere un concorso maggiore a carico del AL, poiché alla condotta irregolare della vittima (invasione della mezzeria di spettanza dell'imputato) sì sarebbe dovuto ascrivere il principale fattore causale dell'incidente.
L'avvocato Claudio Stadefini, secondo difensore di fiducia del Di TE, ha depositato un'istanza con cui ha evidenziato che l'estratto contumaciale della sentenza di appello è stato che l'estratto contumaciale della sentenza di appello è stato notificato all'imputato - a seguito dell'infruttuoso esito della notifica nel domicilio eletto e delle vane ricerche da parte dell'ufficiale giudiziario - ex art. 161, 4^ comma, c.p.p., presso uno solo dei difensori di fiducia, l'avvocato Vinci, il quale ha tempestivamente proposto ricorso.
L'omessa notifica dell'estratto contumaciale all'altro difensore di fiducia (esso avvocato Staderini), pure legittimato all'impugnazione, comporterebbe però che il termine di impugnazione, per lo stesso, non è ancora iniziato a decorrere.
Ha chiesto, pertanto, il rinvio della discussione, per poter esercitare il proprio diritto di proporre ricorso, sul presupposto che "la coesistenza di due difensori di fiducia, non potendosi considerare unitaria sebbene disgiunta la difesa, determini il diritto dell'imputato a ricevere la duplice notifica dell'estratto contumaciale presso entrambi i difensori al fine di un corretto e pieno esercizio del diritto di difesa".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questa Corte ha rigettato l'istanza di rinvio della discussione, proposta dall'avvocato Staderini, codifensore dell'imputato, sul presupposto che, in presenza di due difensori di fiducia, ambedue legittimati a proporre impugnazione, la notifica dell'estratto contumaciale all'imputato, a norma dell'art. 161, 4^ comma, c.p.p., è da ritenere legittimamente eseguita alternativamente presso l'uno o presso l'altro difensore, non essendo previsto un diritto dell'interessato ad una duplice notifica mediante consegna ad entrambi i difensori.
Tale principio (già enunciato da questa Corte Suprema in relazione ai disposti degli artt. 170 e 173 del codice di rito del 1930: vedi Cass., Sez. 3^, 16.10.1979, Poli;
nonché in relazione a notifica, ex art. 159 c.p.p./1988, al difensore di ufficio sostituito: vedi Cass., Sez. feriale, 27.7.1995, Markovic) viene affermato sulla base delle seguenti considerazioni:
- l'art. 571 c.p.p. attribuisce autonomi diritti di impugnazione all'imputato ed ai difensori, pur trovando tale attribuzione precisi limiti al loro collegato esercizio, da una parte nell'attualità di decorrenza del termine e, dall'altra, nel principio della unicità del diritto di impugnazione;
- nella fattispecie in esame non è in discussione la notifica dell'avviso di deposito della sentenza di appello a coloro che al momento del deposito erano difensori di fiducia dell'imputato (art.548, 2^ comma, c.p.p.), bensì la notifica dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza che, ai sensi del 3^ comma dell'art.548 c.p.p., è dovuta in ogni caso all'imputato contumace;
- nel caso di notifica dell'estratto contumaciale presso il difensore, a norma dell'art. 161, 4^ comma, c.p.p., questi assume la veste di semplice consegnatario di un allo diretto personalmente all'imputato (Cass., Sez. 6^, 25.10.1994, n. 2733, Kahric), con assunzione dei relativi oneri e doveri di consegna nei confronti del destinatario dell'atto oggetto della notifica, sicché non è dato comprendere per quale motivo logico o per quale esigenza razionalmente connessa al diritto sostanziale di difesa - nelle ipotesi di impossibilità di notificazione nel domicilio eletto o dichiarato - vi sarebbe la necessità di due consegnatari (coloro che ricevono materialmente l'atto).
2. Tanto premesso, deve passarsi all'esame dei ricorsi dell'imputato e delle parti civili;
ricorsi di cui si impone il rigetto, poiché infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la graduazione delle colpe concorrenti nella produzione dell'evento non può essere determinata con certezza e va necessariamente apprezzata dai giudici di merito con criterio di approssimazione, sicché l'obbligo di motivazione sul punto è soddisfatto quando i predetti nel quantificare il concorso di colpa, hanno tenuto presente le modalità del sinistro e messo a confronto le condotte dei soggetti coinvolti nell'incidente (Cass., Sez. 4^, 4.5.1995, n. 5063). Alla stregua di tale enunciato, deve rilevarsi che le doglianze di tutti i ricorrenti, relative alla valutazione della prova ed alla quantificazione del grado della colpa, sono infondate, poiché il giudice di rinvio si è correttamente uniformato ai principi di diritto affermati da questa Corte Suprema nella precedente sentenza di annullamento ed ha giustificato il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente enunciato nella sentenza rescindente. La Corte di merito, in particolare, questa volta non ha apoditticamente ribadito le conclusioni peritalì ma, al contrario:
- ha ricostruito anzitutto la dinamica del sinistro (avvenuto in una strada priva della linea bianca di mezzeria) sulla base della planimetria redatta dalla Polizia stradale;
- ha esaminato quindi - comparandole con le affermazioni del verbalizzante maresciallo Graziani - le deposizioni dei testi FA (indicato dal P.M.), SI e DI (indicati dalle parti civili), i quali hanno concordemente (e non in maniera incerta ed approssimativa, come si assume in ricorso) affermato che i mezzi, dopo l'incidente, erano rimasti nel punto in cui erano venuti in collisione e che la situazione dei luoghi e dei veicoli era rimasta immutata al momento dell'esecuzione dei rilievi tecnici;
- ha accertato che, in ogni caso, la vittima non aveva rispettato l'obbligo di circolare "sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima" posto dall'art. 143 del codice della strada;
- ha tenuto conto del rinvenimento di tracce ematiche "al limite della mezzeria ma nella semicarreggiata di pertinenza del AL" (evidenziate da sei fotografie scattate dalla Polstrada);
- alla stregua degli elementi di prova generica ha razionalmente svalutato le ulteriori affermazioni testimoniali secondo le quali la vittima viaggiava al centro della propria carreggiata;
- ha concluso, quindi, nel senso che "ci si deve arrendere alla impossibilità tranquillante di individuare l'esatto punto d'urto", comunque collocabile con certezza "in una zona posta a cavallo tra le due semicarreggiate della strada" - anche ipotizzando "un iniziale sconfinamento da parte di Di TE TI" - sicché può essere individuata "solo la zona d'urto e non il punto esatto, a meno che non si voglia forzare i dati probatori raccolti".
Razionalmente e motivatamente risulta pertanto affermato che il sinistro deve ascriversi in eguale misura al comportamento colposo dell'imputato e della vittima e, più segnatamente, alla imprudenza ed alla negligenza di entrambi, che sostanzialmente procedevano al centro della strada, in violazione dell'obbligo di mantenere la destra.
3. La questione relativa alla misura della provvisionale, assegnata ex art. 539 c.p.p., non aveva costituito oggetto del precedente giudizio di legittimità e di essa, pertanto, correttamente non si è occupata la sentenza impugnata.
4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di tutti i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 576, 615 e 616 c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2002