Sentenza 25 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2004, n. 16001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16001 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 25/03/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1618
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 033318/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AV EF, N. IL 04/08/1966;
avverso ORDINANZA del 11/04/2003 TRIBUNALE di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
lette le conclusioni conformi del P.G. Dr. CEDRANGOLO Oscar. OSSERVA
Con ordinanza in data 11 aprile 2003, il Tribunale di Firenze, quale Giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza proposta da AV ST volta ad ottenere la dichiarazione di nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 19 settembre 2001, per essere stata notificato ad uno solo dei due difensori di fiducia.
Avverso tale decisione propone ricorso il difensore del IA per violazione di legge, rilevando che secondo i principi più volte affermati dalla Corte di Cassazione, i provvedimenti soggetti ad impugnazione vanno notificati al difensore titolare dell'ufficio: in applicazione di tale indirizzo, in caso di due difensori, la notifica andrebbe eseguita presso ambedue i difensori.
Insiste quindi per l'annullamento dell'ordinanza. Il ricorso è infondato: come correttamente si rileva nell'ordinanza impugnata, questa Corte ha ritenuto che "In tema di notificazione all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen., nella ipotesi che costui sia assistito da due difensori di fiducia legittimati a proporre impugnazione la notificazione è da ritenersi validamente eseguita alternativamente presso l'uno o l'altro dei difensori, non sussistendo un diritto dell'interessato ad una duplice notificazione dell'unico atto." (Cass. Sez. 3^, 6 febbraio 2002 ric. Di Lucente e altri, RV 220939).
Al rigetto del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso proposto nell'interesse di IA ST;
condanna lo stesso al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2004