Sentenza 19 giugno 2007
Massime • 1
Non è affetta da nullità la notificazione del decreto di citazione in appello eseguita, nel caso di impossibilità della notificazione nel domicilio determinato a norma dell'art. 161, comma secondo, cod. proc. pen., ad uno solo dei due difensori di fiducia dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/06/2007, n. 32259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32259 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 19/06/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 01844
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 011494/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) A.C. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 10/10/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. De Nunzio Wladimiro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) di Roma;
Udito il difensore Avv. Cerdo (Ndr: testo originale non comprensibile) (sos. Proc.).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 ottobre 2005, la Corte d'appello di Roma ha confermato integralmente la sentenza in data 17 maggio 2001, con la quale il Tribunale di Velletri aveva condannato A.C. alla pena di anni cinque di reclusione, alle pene accessorie e al risarcimento dei danni alla parte civile costituita, con una provvisionale di Euro 40.000,00, avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 609 quater c.p., comma 1, nn. 1) e 2) e u.c., per avere ripetutamente compiuto atti sessuali con la figlia S. di anni quattro, infilandole il dito nella vagina e nell'ano e facendosi toccare il membro fino all'eiaculazione.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore Giancarlo Rossetti, deducendo:
1 - la violazione dell'art. 96 c.p.p. in relazione all'art. 24 disp. att. c.p.p., e agli artt. 178 e 179 c.p.p., e all'art. 601 c.p.p., comma 4.
Il ricorrente ha affermato che inizialmente, nel giudizio di primo grado, aveva nominato come difensori di fiducia gli avv.ti Pasquale Brancaccio e Simona Ottaviani. Successivamente, con l'atto di appello aveva nominato propri difensori gli avv.ti Simona Ottaviani e Silvano De Angelis, senza revocare l'avv. Brancaccio, che pertanto, ai sensi dell'art. 24 disp. att. c.p.p., restava in carica fino alla revoca del mandato.
L'atto di citazione avanti alla Corte era stato invece notificato ai due ultimi difensori e non al primo, tuttora in carica. Ciò comporterebbe, secondo il ricorrente, una nullità assoluta, investendo tutti gli atti compiuti in assenza di uno dei difensori di fiducia compresa la sentenza di appello;
2 - la violazione degli artt. 161, 163, 157, 159 e 601 c.p.p.:
all'imputato la notifica del decreto di citazione in appello era avvenuta ai sensi dell'art. 161 c.p.p.,comma 4, senza peraltro che nella relazione della notifica risulti la menzione della impossibilità di effettuarla al domicilio dichiarato;
3 - la notifica del decreto di citazione al giudizio di appello destinata all'imputato avrebbe comunque dovuto essere effettuata, nell'ipotesi di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4, presso entrambi i difensori di fiducia e non presso uno solo, come invece avvenuto;
4 - la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per travisamento del fatto e delle prove:
- la Corte aveva infatti affermato che non erano risultati dissapori tra la madre (sig.ra M.) e il padre della bambina, sicché non sarebbe credibile che la prima abbia condizionato la seconda;
invece risulterebbe con certezza in atti che la donna aveva lasciato il convivente perché la picchiava e perché tra i due le liti erano continue;
- la Corte aveva negato l'esistenza di abusi sessuali subiti dalla madre della piccola in tenera età, invece emersi dalle dichiarazioni fatte dalla M. alla consulente prof. P.B.S.,
la quale aveva altresì riferito nella propria relazione della tendenza della madre ad identificarsi con la figlia, "tanto da non distinguere, a volte, gli aspetti propri da quelli dell'altra". Inoltre la P.B. aveva messo in evidenza la dipendenza della piccola dalla madre, del resto normale per l'età, ma anche la necessità della piccola di assecondare la madre, "facendosi da lei controllare per ottenerne il consenso e non perderne l'affetto". Inoltre la Corte avrebbe utilizzato alcune affermazioni della relazione peritale disposta dal Tribunale, relative ai turbamenti della bambina quando le veniva richiesto di parlare del padre, come prova dell'attivazione di meccanismi inibitori e difensivi della minore, trascurando il atto che in passaggi successivi della medesima relazione la psicoioga consulente avrebbe attribuito tali turbamenti al fatto che la bambina soffriva di non poter rivedere il padre;
5 - il vizio di motivazione in ordine alla attendibilità della minore che secondo il ricorrente certamente ha mentito, quando ha riferito di penetrazioni in vagina col pene e quindi le sue dichiarazioni avrebbero dovuto essere valutate con cautela, mentre la Corte non si sarebbe neppure posto il problema. Anche in ordine alla attendibilità della madre, la motivazione sarebbe assente. In definitiva, la sentenza impugnata si sarebbe limitata a richiamare la motivazione del primo grado, aggiungendo solo due affermazioni, contrastate da risultanze istruttorie e non rispondendo alle doglianze dell'atto di appello. Quindi vi sarebbe carenza assoluta di motivazione.
6 - la carenza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per effettuare una nuova consulenza psicologica sulla bimba, come da richiesta già formulata in primo grado, sulla base della contestazione del metodo seguito dal primo consulente del giudice, per ottenere l'esame della B., anch'esso respinto in primo grado e una perizia neuropsichiatria sulla M. e sull'imputato, senza ottenere alcuna risposta.
Il ricorrente conclude pertanto chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
All'udienza del 19 giugno 2007 le parti presenti hanno concluso come in epigrafe indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso, l'imputato censura l'omessa notifica della citazione avanti alla Corte d'appello ad uno dei due difensori di fiducia tuttora in carica in quanto ad esso si era aggiunto nell'atto di appello la nomina di altro difensore (il terzo, quando il codice ne consente all'imputato due) senza la revoca del primo (arg. art. 24 disp. att. c.p.p.). Il fatto risulta dagli atti e determina una nullità di ordine generale a regime intermedio di tutti gli atti successivi cui non ha partecipato tale difensore (cfr. Cass. 7 febbraio 1994 n. 1362, S.U. 11 settembre 2001 n. 33540, 23 ottobre 2001 n. 37876). Poiché peraltro l'altro difensore di fiducia cui era stato, regolarmente comunicata la citazione era presente, in rappresentanza dell'imputato contumace, già dalla prima udienza e fino alla decisione dell'appello, la deduzione di nullità avrebbe dovuto essere da questi proposta, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti.
In mancanza è rimasta preclusa la possibilità di proporre la relativa questione in un momento successivo, in particolare in questa sede di legittimità.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Col secondo motivo, il ricorrente lamenta che la citazione all'udienza avanti alla Corte d'appello gli sia stata notificata non nel domicilio eletto, ma mediante consegna al difensore avv. Simona Ottaviani, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, senza che nella relata di notifica risulti menzione della impossibilità di effettuarla al domicilio eletto o dichiarato.
Il motivo è manifestamente infondato, risultando chiaramente tale impossibilità dalla relazione di notifica, che questa Corte è autorizzata ad esaminare in ragione del tipo di censura svolta, avendo l'ufficiale giudiziario appunto attestato "omessa notifica in quanto non trovato. Sconosciuto a più persone in punti diversi della via (OMISSIS)"".
Col terzo motivo di ricorso, l'imputato sostiene che la citazione a lui diretta era stata notificata, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, ad uno solo dei suoi difensori di fiducia, anziché a tutti e due.
Al riguardo si rileva che tale mancanza non è specificatamente prevista come causa di nullità e non appare riconducibile ad alcuna delle nullità di ordine generale di cui all'art. 178 c.p.p.. Ma anche a voler ritenere che sia riconducibile all'art. 178 c.p.p., lett. c), tratterebbesi pur sempre di una nullità a regime intermedio, in ordine alla quale sono ripetibili le considerazioni svolte con riguardo al primo motivo di ricorso.
Anche il terzo motivo è pertanto quantomeno infondato. Per il resto, la principale censura formulata nel ricorso alla sentenza impugnata è quella di difetto assoluto di motivazione, in quanto la Corte territoriale, senza fornire risposte adeguate ai motivi di appello, si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado aggiungendo considerazioni che non trovavano alcun fondamento nelle risultanze processuali, viceversa indicative di gravi elementi di contrasto alle dichiarazioni accusatorie della bambina.
In proposito ed in via di principio, va peraltro preliminarmente ricordato come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella valutazione, in sede di legittimità, della motivazione della sentenza d'appello di sostanziale conferma di quella di primo grado, i due atti si integrano, anche per effetto del richiamo consentito dalla prima alla seconda (ove questo non si risolva nella elusione del dovere di prendere in considerazione e rispondere a specifiche censure ed argomentazioni di sostegno svolte dall'atto di appello nei confronti della motivazione della prima sentenza: cfr. Cass. 15 luglio 2004 n. 31080), in un quadro di riferimento segnato dall'adozione di criteri di valutazione omogenei e da una struttura logico - argomentativa uniforme (in tema, cfr., recentemente Cass. sez. 3^ 21 novembre 2005 n. 41671). Alla stregua di tali principi, appare allora corretta l'impostazione della Corte territoriale che, ritenendo esaustive le argomentazioni sviluppate dai giudici di prime cure, in cui ha rinvenuto una risposta anticipata appagante alle obiezioni reiterate poi coi motivi di appello, si è limitata a richiamare il contenuto della prima decisione, formulando o ribadendo solo alcune considerazioni, che viceversa il ricorrente censura come il risultato del travisamento del materiale probatorio acquisito.
Censura che appare infondata, sol che si consideri, quanto al primo dei rilievi formulati in ricorso, che la sentenza di primo grado richiamata, pur dando atto dell'esistenza tra il ricorrente e la convivente madre della bambina di liti e dissapori durante la loro convivenza, ha escluso che ciò abbia potuto condurre ad un complotto per vendetta della madre diretto a condizionare la figlia nell'accusa verso il padre, sulla base della considerazione che la separazione tra i due datava ormai da più di due anni ed erano in corso tra i due anche tentativi di (o quantomeno aspirazioni a) una ripresa del rapporto.
Con riferimento al secondo rilievo, relativo all'ipotesi di un probabile condizionamento inconsapevole della madre, portata a rivivere nella figlia da lei fortemente dipendente le proprie negative esperienze infantili di abuso da parte di uno zio, la Corte lo ha escluso evidentemente ripercorrendo la motivazione della sentenza di primo grado laddove dava atto dei modi in cui la piccola S. aveva progressivamente svelato l'abuso, dei termini infantili da questa usati, dell'estrema cautela con cui la madre aveva accolto le prime confidenze, cercandone la eventuale conferma attraverso l'ausilio di esperti psicologi e medici prima di denunciare i fatti (argomento quest'ultimo che aveva altresì sostenuto la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della madre).
Infine del terzo rilievo, relativo alla considerazione solo parziale delle valutazioni formulate dal perito psicologo nominato dai giudici, il Tribunale aveva, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, tenuto adeguato conto nella sentenza confermata dalla Corte territoriale, riferendo sia della voglia di una figura paterna da parte della piccola e della permanenza di buoni rapporti col padre, spiegata con la imperfetta consapevolezza di gesti non violenti compiuti dal padre, sia la sofferenza nel ricordare o riferire ancora una volta episodi ormai percepiti oscuramente come non normali.
Il ricorrente denuncia altresì il vizio di motivazione della sentenza laddove i giudici non avrebbero tenuto adeguato conto del fatto che la bambina ha sicuramente mentito laddove ha riferito di penetrazioni in vagina col pene, per cui le sue dichiarazioni avrebbero dovuto essere soppesate con ben più attenta cautela. Anche in ordine a tale censura soccorre peraltro la sentenza di primo grado, la quale ha riferito come in realtà non risulta dagli atti che la bimba abbia parlato di vere e proprie penetrazioni anali e vaginali col pene, se non a livello di tentativo.
Infine, il ricorrente lamenta il silenzio assoluto in ordine alle richieste formulate dalla sua difesa in appello di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, a cui viceversa la Corte territoriale ha risposto, proprio in apertura della motivazione della sentenza, col rilevare la sufficienza del compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado ai fini dell'accertamento dei fatti e pertanto col giudicare implicitamente inutile la richiesta integrazione probatoria.
Concludendo, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso appare infondato e va respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché a rimborsare quelle del grado della parte civile ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in dispositivo a carico dello Stato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché a rimborsare quelle di parte civile, liquidate in Euro 2.500,00 oltre accessori di legge a carico dello Stato.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2007