Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2006, n. 1550
CASS
Sentenza 26 gennaio 2006

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In materia di intervento della cassa integrazione guadagni, la mancata iniziativa del lavoratore diretta a sollecitare l'attuazione di clausola di rotazione, prevista nell'ambito delle intese intervenute tra l'imprenditore e le organizzazioni sindacali dei lavoratori nel quadro delle consultazioni ex art. 5 della legge n. 164 del 1975, non preclude il diritto del lavoratore stesso di far valere la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l'inadempimento di detta clausola (non riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo), poiché la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte univoche; analogamente, la non immediata proposizione dell'azione risarcitoria non può ritenersi concausa del verificarsi del fatto generatore del danno e, quindi, non giustifica una riduzione del risarcimento a norma dell'art. 1227 cod. civ. .

La domanda con cui il lavoratore sospeso, allegando l'illegittimità della sospensione per collocamento in cassa integrazione, chieda, quale ristoro per aver subito l'illegittima sospensione del rapporto, la differenza tra la retribuzione ed il trattamento di integrazione salariale, ha natura di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ed è soggetta alla prescrizione del relativo credito, ossia alla prescrizione ordinaria decennale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2006, n. 1550
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1550
Data del deposito : 26 gennaio 2006

Testo completo