Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/02/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 430/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. IA ALESSIO Presidente
Dr. Barbara MARIA TRENTI Consigliere
Dr. FI GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 21.07.2023 da elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_1
Giovanni Ruberto che la rappresenta e difende con l'avv. Giovanna
Conti per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliato presso l'avv. CP_1
Beniamino Nordio che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato, appellante incidentale -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 415/2023 del Tribunale di
Venezia
Causa trattata all'udienza del 23.01.2025
Conclusioni per parte appellante: “- In riforma della sentenza n.
415/2023, pubblicata il 13.6.2023, resa inter partes dal Giudice Unico del Lavoro di Venezia all'esito del giudizio R.G.L. n. 1732/2022, notificata in data 21.6.2023, accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge.”
Conclusioni per parte appellata: “- rigettarsi l'appello formulato dalla controparte
- riformarsi la sentenza TR VE SEZ LAV n. 415/23 del 13.6.23 sub
R.G. n.1732/22 nella parte in cui ha ridotto a 20 e non 28 le giornate di ferie che devono essere riconosciute e pagate per ciascun anno di servizio;
- per il resto confermarsi l'impugnata sentenza. Con condanna alle spese di lite del presente grado di giudizio secondo i valori medi del
DM 55/14 scaglione indeterminato per l'importo complessivo (fasi di studio, introduttiva e decisionale) di euro 6.946 oltre accessori di legge, Con condanna al risarcimento alle spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. secondo l'importo di euro mille o differente importo di giustizia o equità per ciascun appellato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 21.07.2023 la società
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Venezia Parte_1
indicata in epigrafe con cui, in accoglimento del ricorso proposto da dipendente della stessa società con mansioni di Capo CP_1
Treno / Capo Servizi Treno e inquadrato nel livello B – Tecnici
Specializzati CCNL AF 2016, è stata accertata la nullità delle clausole contrattuali di cui all'art. 31 co. 6 del CCNL Mobilità / Area AF del
2 20.07.2012, all'art. 30 co. 6 del CCNL Mobilità / Area AF del
16.12.2016, all'art. 14 co. 3 dei Contratti Aziendali di Gruppo FS del
20.07.2012 e del 16.12.2016, all'art. 31 co. 5 dei Contratti Aziendali
Gruppo FS del 20.07.2012 e del 16.12.2016, all'art. 77 co.
2.4 dei
CCNL della Mobilità / Area AF del 20.07.2012 e del 16.12.2016, nelle parti in cui escludono la spettanza in favore dei capi treno, durante le giornate di ferie, di una retribuzione comprensiva dell'indennità di scorta, dell'indennità di riserva, dell'indennità per assenza dalla residenza e delle provvigioni per vendita dei titoli di viaggio a bordo treno quantificate in una percentuale del 35% delle somme riscosse a titolo di sovrattassa nonché nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere ai capi treno nelle giornate di ferie, all'importo fisso di € 4,50, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente a percepire, durante le giornate di ferie, la retribuzione ordinaria, comprensiva anche dell'indennità di scorta, dell'indennità di riserva, dell'indennità per assenza dalla residenza e/o dell'indennità di utilizzazione professionale (nella quale sono confluite le indennità di utilizzazione/scorta e l'indennità di riserva/ disponibilità/traghetto) nonché delle provvigioni per vendita dei titoli di viaggio a bordo treno quantificate in una percentuale del
35% delle somme riscosse a titolo di sovrattassa. Con la stessa pronuncia la società è stata condannata a corrispondere Parte_1
al ricorrente la differenza tra le somme corrisposte per ferie e quelle spettanti in forza dei criteri sopra indicati nei limiti del periodo minimo contrattuale (nello specifico 20 gg) e utilizzando come divisore il numero delle presenze effettive in servizio e non già non già 312 (26 x 12) oltre accessori di legge dal maturato al saldo effettivo.
3 Il giudice di primo grado ha richiamato, in particolare, la giurisprudenza sovranazionale, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e di merito formatasi in materia e ha ritenuto che, nell'ambito delle voci, pur variabili, da prendere in considerazione anche per la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento, in particolare, a quelle che sono intrinsecamente legate alle mansioni affidate, sulla premessa che la retribuzione spettante per i giorni di ferie debba tendenzialmente garantire il mantenimento di quanto percepito nei periodi di presenza al lavoro.
ha proposto appello sulla base di cinque motivi Parte_1
chiedendo l'integrale riforma della sentenza gravata.
L'originario ricorrente si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello principale e ha formulato appello incidentale censurando la sentenza del Tribunale di Venezia esclusivamente nella parte in cui aveva riconosciuto nel limite di 20 giorni all'anno (anziché 28) le ferie retribuibili secondo i criteri indicati nella pronuncia.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 23.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con il primo motivo d'appello ribadisce Parte_1
l'eccezione di genericità del ricorso introduttivo, in quanto i lavoratori avevano omesso di allegare e provare gli elementi costitutivi della domanda.
1.1 – Il motivo è infondato.
Osserva il Collegio come, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda, o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei
4 corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso.
La nullità sussiste allorquando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'oggetto della domanda o delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione (cfr. Cass. n. 3143/2019).
Tali ipotesi di nullità non sussistevano nel caso di specie, poiché il ricorso di primo grado contiene la domanda volta ad ottenere il pagamento durante i giorni di ferie di somme a titolo di retribuzione comprensiva dell'integrale IUP, dell'indennità di assenza dalla residenza e delle ulteriori componenti retributive puntualmente individuate, con indicazione delle norme di legge e contrattuali sulle quali la domanda stessa era fondata, e dunque con sufficiente allegazione del petitum e della causa petendi.
2 - Con il secondo motivo di appello l'appellante ribadisce l'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate (disattesa dal giudice di primo grado), sostenendo che la sospensione della prescrizione sino alla cessazione del rapporto di lavoro non può ritenersi applicabile ai dipendenti assistiti dalla c.d. tutela reale.
2.1 – Il motivo è infondato. Sul punto va richiamato l'orientamento già espresso dalla Sezione Lavoro con pronunce di questa Corte territoriale (sentenza n. 588/2021 nonché n. 673/2022
5 della Corte di Appello Venezia, Sezione Lavoro), questione peraltro esaminata in termini assolutamente conformi nel costrutto argomentativo anche dalla Corte di cassazione nella sentenza n.
26246/2022 (recentemente confermata da Cass. n. 11766/2024). La
Corte di cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione
e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. L'appellato è stato assunto nel giugno 2008 (come si evince dai cedolini dimessi in atti)
e, conseguentemente, alcun credito era prescritto alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012.
3 - Con il terzo motivo d'appello censura la Parte_1
sentenza per aver erroneamente interpretato i principi di materia di retribuzione enunciati dalla CGUE. Sostiene l'insussistenza di un principio di “onnicomprensività della retribuzione”, laddove l'ordinamento prevede la preminenza delle norme collettive in una materia di natura contrattuale, ove le parti hanno comunque disciplinato le indennità e gli elementi retributivi che devono essere considerati ai fini del compenso delle ferie. Valorizza la giurisprudenza eurounitaria nel senso non di coincidenza ma di paragonabilità della retribuzione. Ritiene, comunque, la ridotta incidenza delle indennità sulla retribuzione dei lavoratori appellati, per cui non si ravviserebbe, in concreto, alcun effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie. Censura la decisione laddove non ha
6 considerato in modo adeguato l'evoluzione della disciplina contrattuale collettiva della IUP, dal CCNL 1990 fino alla confluenza del 2003 e al CCNL Mobilità 2012, nonché ai contratti aziendali del
Gruppo: nella disciplina collettiva la parte iniziale fissa dell'emolumento era stata inglobata nel salario di produttività
(pacificamente corrisposto anche durante le ferie). Secondo
l'appellante, invece, la decisione ha semplificato eccessivamente il problema, riducendolo alla sola natura dell'emolumento e trascurando la valutazione di mera “paragonabilità” (e non di coincidenza) tra retribuzione per ferie e retribuzione ordinaria, richiesta dalla giurisprudenza, sempre pronunciatasi in casi in cui la parte variabile di retribuzione era del tutto esclusa dalla retribuzione per ferie. Richiama
a sostegno delle proprie tesi giurisprudenza di merito, in particolare
Corte di Appello di Torino, che ha ritenuto come la retribuzione per ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria, non dovendo solo scendere ad un livello sotto il quale diventi tale da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie.
3.1 – Il motivo è infondato e sul punto si ripropongono le motivazioni già sviluppate da questa Corte in altre pronunce afferenti alla medesima questione controversa (ex multis, Corte App. Venezia, sez. lav., n. 624 del 30.12.2024; Corte App. Venezia, sez. lav., n. 702 del
16.12.2024). La giurisprudenza di legittimità (cfr. n. 13428/2019,
Cass. n. 22401/2020) ha elaborato il concetto di “nozione europea di retribuzione” riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Tale norma dispone che “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento
7 e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
La CGUE, con le sentenze W. (C-155/10) e L. (C-539/12), in sede di rinvio pregiudiziale, ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione “ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”, con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di evitare “un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie. Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi, per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali
è necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (ad es. anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali). Devono, invece, essere esclusi quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria si desume una “nozione europea di
8 retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della direttiva 88/2003/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE (cfr. Cass. civ. n. 13428/2019 cit.). Tale nozione europea di retribuzione è stata funzionalmente collegata alla effettività del diritto al godimento delle ferie, che nell'ordinamento italiano è qualificato come “irrinunciabile” da una norma di rango costituzionale (art. 36, comma 3, Cost.) e trova una disciplina interna, a livello di fonti primarie, nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 ed è inderogabile dalle fonti negoziali/collettive in ossequio al principio di primazia del diritto UE.
Sulle questioni oggetto di controversia la Suprema Corte si è già espressa con plurime pronunce (cfr. da ultimo Cass. n. 14089/2024,
Cass. n. 13972/2024 in relazione alle cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza) le cui motivazioni sono condivise dal collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.. Analoga considerazione vale per le ulteriori indennità in relazione alle quali vi è controversia
(in tale senso si rinvia tra le altre anche a Cass. n.18160 del 2023).
Inoltre, proprio in relazione alle figure professionali dei Capi Treno, dipendenti dell'odierna appellante, in una controversia in cui era in discussione la computabilità nella retribuzione dei giorni di ferie della cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), dell'indennità per assenza dalla residenza, dell'indennità di scorta vetture eccedenti e il premio scoperta irregolarità (come nel caso di specie), il giudice di legittimità, nella recente sentenza n. 13932 del 20/05/2024 ha confermato la fondatezza delle rivendicazioni attoree esprimendosi nei seguenti termini: “20. L'indennità di assenza dalla residenza, in
9 quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società NO (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578,
33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. 22. In base alla medesima ratio
(collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile. 23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione”.
Nel caso di specie non è in contestazione lo svolgimento da parte dell'appellato della mansione di e, pertanto, non è Parte_2
possibile mettere in discussione la stretta correlazione delle indennità oggetto di causa con le mansioni concretamente svolte.
10 La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiere secondo fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore, e prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. Nel caso di specie, si tratta di quote la cui entità è solo apparentemente contenuta e può apprezzarsi, nella sua effettiva portata, tenendo conto della loro incidenza in negativo sull'entità della retribuzione spettante in una giornata di ferie rispetto a quella riconosciuta in un'ordinaria giornata lavorativa (l'importo delle indennità in contestazione è stato indicato negli atti di causa ed è tale da non potersi ritenere irrilevante o scarsamente significativo).
11 Viene, quindi, in rilievo, ad avviso della Corte, una potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie.
Dunque, non è condivisibile l'affermazione dell'appellante per la quale il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la retribuzione delle ferie debba coincidere con quella dei giorni di lavoro, mentre la giurisprudenza comunitaria si limiterebbe a una più limitata nozione di “paragonabilità”, come condiviso dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 457/2022 (annullata con rinvio da Cass. n.
14089/2024 cit.). Osserva la Corte, infine, che l'art. 10 del Dlgs. n.
66/2003 delega alla contrattazione collettiva solo l'introduzione di disposizioni di miglior favore o la disciplina della fruizione delle ferie, null'altro. Di conseguenza, stante la natura imperativa ed incondizionata delle disposizioni contenute nell'articolo 31, paragrafo
2, della CDFUE. e nell'art. 7 c. 1 Dir. 2003/88, come interpretate dalla
Corte di Giustizia, le stesse si sostituiscono automaticamente ex art. 1419 co. 2 c.c. a tutte le norme in contrasto, senza che la nullità possa estendersi all'intero testo contrattuale o all'intera clausola regolatrice dell'istituto.
4 – Con il quarto motivo d'appello si duole anche Parte_1
in punto quantum debeatur del criterio di calcolo adottato per calcolare ai fini della statuizione di condanna generica adottata le differenze retributive.
In particolare, ritiene che al fine di ottenere un importo presunto relativo alle competenze accessorie spettanti durante le giornate di ferie, il giudicante avrebbe dovuto applicare il divisore contrattualmente previsto per la retribuzione giornaliera (26x12, e quindi 312) e non invece calcolare la retribuzione media sommando i
12 compensi percepiti per i titoli de quibus e dividendo per il numero di giorni lavorati nello stesso periodo.
4.1 – Il motivo è infondato tenuto anche conto di quanto illustrato nell'esaminare il precedente motivo di gravame.
Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili - quali quelle oggetto di causa -, legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile essendo a tal fine idoneo un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza GCUE (cfr. C-385/17, T.
H., punto 37).
5 – Con il quinto motivo d'appello la sentenza viene censurata sotto il profilo della liquidazione delle spese di lite (quantificate in
Euro 7.000) a fronte di un valore della causa dichiarato di Euro
9.215,80, tenuto anche conto dell'esistenza di contrasti giurisprudenziali, del carattere seriale del contenzioso e dell'assenza di attività istruttoria.
5.1 – E' ben vero che l'originario ricorrente aveva formulato una dichiarazione di valore ai fini del versamento del contributo unificato per Euro 9.215,80 ma la domanda concretamente formulata conteneva una richiesta di condanna anche alla “differente somma, minore e/o maggiore, di giustizia o equità”, oltre ad una ulteriore domanda di condanna pro futuro (non accolta) volta ad ottenere la condanna al pagamento della “somma ulteriore di euro 27,51 (oltre l'indennità di assenza di € 4,50) per ogni singola giornata di ferie che il ricorrente ha usufruito/usufruirà pro futuro rispetto all'ultimo mese qui rivendicato, ovvero la differente somma di giustizia e/o equità” e la preliminare domanda di accertamento della nullità di diverse clausole del contratto
13 collettivo applicato. Conseguentemente, il valore della causa va considerato indeterminabile e il valore medio di scaglione per le cause di valore indeterminabile di complessità media (senza tener conto della fase istruttoria) è pari ad Euro 9.048, per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa (senza fase istruttoria) è pari ad
Euro 7.377. Di qui la non censurabilità della liquidazione delle spese di lite effettuata dal giudice di prime cure.
6 – L'appello incidentale è fondato.
Come già statuito da questa Corte territoriale in altri casi omologhi, la gravata sentenza ha limitato a quattro settimane il diritto dei lavoratori alla retribuzione “europea in accoglimento della deduzione datoriale secondo cui i conteggi dovrebbero essere fatti prendendo in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”, tale da ridursi così a 20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articola da lunedì al venerdì. Osserva la Corte che nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella giurisprudenza della Suprema
Corte (cfr.. Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28 (cfr. Corte App.
Venezia, n. 621/2024 del 08/11/2024).
7 – In conclusione va rigettato l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata accertando e dichiarando che nel calcolo delle differenze retributive spettanti quattro settimane di ferie devono intendersi pari a ventotto giorni.
14 Le spese di lite del grado sono poste a carico della parte appellante principale e liquidate come in dispositivo sulla base di un valore minimo di scaglione tenuto conto della serialità del contenzioso. Non vi sono i presupposti per la condanna per lite temeraria tenuto conto dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi nella giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- Rigetta l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accerta e dichiara che nel calcolo delle differenze retributive spettanti all'appellato quattro settimane di ferie devono intendersi pari a ventotto giorni;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta dall'appellato;
- Condanna parte appellante principale al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.473 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi al difensore antistatario;
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 23.01.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
FI IO IA IO
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