Ordinanza cautelare 17 gennaio 2022
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 24/04/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00382/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00853/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 853 del 2021, proposto da:
IU OL, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Coccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ambito Territoriale di Caccia Fr1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Marucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IZ OS, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) del decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00171 del 12 agosto 2021, pubblicato sul BUR n. 80 del 17 agosto 2021, recante il disciplinare per la gestione della specie cinghiale per la stagione venatoria 2021-2022, limitatamente al par. 7, punto 4, concernente le modalità di assegnazione delle zone di braccata;
2) del della nota dell’Ambito territoriale di caccia Frosinone 1 del 20 ottobre 2021, con cui è stata assegnata la zona di braccata n. 9, ricadente sul territorio del Comune di Paliano, alla squadra di caccia in braccata “La Squadraccia di Paliano”;
3) della nota regionale del 18 ottobre 2021, con cui è stato intimato all’Ambito territoriale di caccia Frosinone 1 di osservare il par. 7 punto 4 del sopracitato decreto presidenziale del 12 agosto 2021 nell’assegnazione dei punteggi ai fini dell’attribuzione delle zone di braccata;
4) di tutti gli atti a detti provvedimenti presupposti, preordinati, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Ambito Territoriale di Caccia Fr1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, chiedendone l’annullamento;
Visto il decreto presidenziale n.132/2024, comunicato al difensore di parte ricorrente in data 31.12.2024, con cui è stato rilevato che “ avuto riguardo al termine di efficacia del provvedimento impugnato, ormai decorso, e all’esito negativo dell’istanza cautelare, per esigenze di economia processuale si ritiene opportuno invitare parte ricorrente a valutare, anche ai fini delle spese di lite, se reputi ancora persistente, ai sensi dell’art.100 c.p.c., l’interesse alla decisione della causa nel merito e, in caso affermativo, ad indicarne motivatamente le ragioni, potendosi altrimenti profilare l’improcedibilità del gravame, ai sensi dell’art.73 c.p.a.”;
Considerato che, non essendo pervenuta risposta a detto invito, la causa è stata comunque fissata per la trattazione collegiale all’odierna udienza pubblica;
Considerato che in data 10 febbraio 2025, in vista della trattazione, parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato improcedibile, atteso che nel processo amministrativo la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, potendo dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. In tal caso, il giudice, in ossequio al principio dispositivo, è obbligato a prendere atto della dichiarazione della parte ricorrente e a dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (ex plurimis: T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, Sentenza, 24/02/2025, n. 4091);
che, atteso l’esito in rito, le spese di lite possono comunque essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di LA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa Spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente, Estensore
Massimiliano Scalise, Referendario
Viola Montanari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ines Simona Immacolata Pisano |
IL SEGRETARIO