Articolo 1 della Legge 6 dicembre 1979, n. 610
Articolo 2
Versione
8 dicembre 1979
Art. 1.
Il termine del 30 novembre 1979, di cui all' articolo 3 della legge 13 agosto 1979, n. 374 , e all' articolo 4 della legge 13 agosto 1979, n. 409 , e' prorogato fino al 29 febbraio 1980.
Entrata in vigore il 8 dicembre 1979
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