Art. 1.
Il termine del 30 novembre 1979, di cui all' articolo 3 della legge 13 agosto 1979, n. 374 , e all' articolo 4 della legge 13 agosto 1979, n. 409 , e' prorogato fino al 29 febbraio 1980.
Il termine del 30 novembre 1979, di cui all' articolo 3 della legge 13 agosto 1979, n. 374 , e all' articolo 4 della legge 13 agosto 1979, n. 409 , e' prorogato fino al 29 febbraio 1980.