Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/06/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 04/06/2025 a seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 6868/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp. e dif. dall'avv. DANIELA FERRARO;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ANNA OLIVA;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/11/2023, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio della pensione di inabilità e/o dell'assegno di invalidità, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario dalla revoca. Ha dedotto la parte ricorrente di essere affetta da: “BPCO, cardiopatia, isterectomia totale, sindrome ansiosa depressiva endogena grave, gonalgia dx, lombosciatalgia cronica recidivante, cervicobrachialgia, coxartrosi e gonartrosi bilaterale, artrosi polidistrettuale, incontinenza urinaria”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alle prestazioni invocate, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale eccepiva l'inammissibilità dell'azione, chiedendo il CP_2 rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°, a seguito della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
Ed infatti, con ricorso in opposizione ad ATP parte ricorrente, oltre a contestare le risultanze della
CTU per non avere il CTU valutato le patologie a carico dell'apparato osteo-articolare, depositava ulteriore documentazione sanitaria (cartella clinica n. 2713/2024 con ricovero in data 02/04/2024
e dimissioni in data 05/04/2024, attestante un intervento di artrodesi lombare per stenosi ed ernia
L4-L5 a seguito Lombosciatalgia Dx con deficit di grado severo della Dorsiflessione del piede Per dx - Steppage), sulla scorta della quale il Giudice invitava il CTU nominato- dott. – a Per_2 chiarire se nelle more fosse intervenuto un peggioramento delle condizioni tale da rendere la parte meritevole della pensione di inabilità e/o dell'assegno di invalidità. Il CTU, con supplemento di perizia depositato in data 28/04/2025, riteneva tuttavia la ricorrente soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%, nella misura del 67% applicando all'anchilosi del rachide una percentuale di invalidità del 20%. A fronte di tali integrazione dell'originario elaborato la parte non ha mosso alcuna specifica censura chiedendo anzi la decisione della causa con compensazione delle spese di lite per cui, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP ed all'integrazione di perizia depositata in data 28/04/2025 e condivisibilmente con esse, va accertato che parte ricorrente non ha diritto alla pensione di inabilità e/o all'assegno di invalidità. Alla luce dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, dichiara irripetibili le spese di lite. Pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge la domanda e per l'effetto accerta l'insussistenza in capo alla parte assistita dei requisiti sanitari per la pensione di inabilità e/o per l'assegno di invalidità;
- dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Nola il 04/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesca Fucci