Articolo 1217 del Codice civile
Articolo 1216Articolo 1218
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19 aprile 1942
Art. 1217.

(Obbligazioni di fare).

Se la prestazione consiste in un fare, il creditore e' costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.

L'intimazione puo' essere fatta nelle forme d'uso.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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