Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1217.
(Obbligazioni di fare).
Se la prestazione consiste in un fare, il creditore e' costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.
L'intimazione puo' essere fatta nelle forme d'uso.
(Obbligazioni di fare).
Se la prestazione consiste in un fare, il creditore e' costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.
L'intimazione puo' essere fatta nelle forme d'uso.
Commentari • 78
- 1. Cassazione civile n. 20858/2005https://www.brocardi.it/ · 241.36609
[…]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Milano, sentenza 17/01/2023, n. 2765Provvedimento: […] pagina 1 di 17 ME US (o, in subordine al livello D1 o comunque equivalente all'ex 3°) e al relativo trattamento economico e contrattuale, con effetto dal 19 novembre 2016 o comunque dalla data in cui si è verificata la violazione degli accordi aziendali o in ogni caso dalla data di costituzione in mora lato creditoris ex art. 1217 c.c., effettuata con lettera raccomandata del 27 marzo 2020, o comunque dalla diversa data che risulterà di giustizia;Leggi di più...
- diritto all'assunzione·
- contratti in somministrazione·
- criteri di scelta·
- art. 1217 c.c.·
- staff leasing·
- contratti a tempo determinato·
- risarcimento danni·
- stabilizzazione lavoratori·
- accordi sindacali·
- onere della prova