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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/10/2025, n. 2289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2289 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova -Sezione I -
In persona del G.O.P. Stefania Cozzani, ai sensi dell'art. 281Sexies c.3 cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a RG 10401/2024 promossa da:
in persona del l.r.p.t. elett.te dom.ta in Fondi (LT) via Antonio Zara n°4 c/o lo Studio Parte_1
dell'Avv. Nadia Stravato che la difende e rappresenta giusta procura a margine dell'atto di citazione attore opponente
Contro
L. in persona del l.r.p.t. elett.te dom.ta in Chiavari (GE), corso Gianelli n.12/8, presso lo CP_1
studio dell'avv. Marco Delucchi Baroni e rappresentata e difesa dall' Avv. Luca Vittorio Cecchi
giusta mandato in calce alla comparsa costitutiva convenuta opposta
Motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2125/2024 emesso dal Tribunale di Genova in data 4.9.24 di pagamento dell'importo di € 10.301,24 oltre interessi moratori e spese , per forniture effettuate da di CP_1
cui alle allegate fatture.-
L'opponente eccepisce la incompetenza territoriale del giudice adito in virtù di tutti i criteri ex artt
19 e 20 cpc , e per essere competente il tribunale di latina luogo ove ha sede l'opponente ed ove comunque sarebbe sorta o da eseguire l'obbligazione dedotta in giudizio;
formula altresì anche eccezione di incompetenza per valore: gli interessi infatti sulla somma capitale di € 9580,17 in mancanza di alcuna pattuizione scritta sarebbero da calcolarsi al tasso legale e quindi il totale, inclusi detti interessi, ammonterebbe ad € 9.973,87 con radicazione della competenza per valore in capo al GdP di RA (Latina).- Nel merito l'opponente contesta rapporto, contratto, forniture, contestando la efficacia probatoria delle sole fatture, non essendo sufficienti ed idonee queste ultime, di provenienza unilaterale, a fornire alcuna prova (il cui onere incombe sull'opposta) del credito azionato e delle forniture effettuate.
Chiede quindi preliminarmente pronunciarsi declaratoria di nullità e/o inammissibilità del decreto opposto in accoglimento delle sopraesposte eccezioni preliminari e comunque insiste per la revoca dello stesso nulla risultando dovuto a parte opposta.-
L'opposizione è palesemente infondata e va respinta.-
Preliminarmente in merito all'eccezione di incompetenza territoriale, si osserva che correttamente ai sensi dell'art 20 cpc è stato individuato il Tribunale di Genova quale forum destinatae solutionis, in quanto luogo ove l'opposta ha la propria sede (ben evidente dai documenti allegati in causa) e dove quindi doveva eseguirsi l'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio (art 20 cpc-art. 1182/
2-3 c cc- ), che è tipica obbligazione pecuniaria ai sensi del 3 comma art. 1182, derivante da titolo negoziale di pagamento.
Parimenti infondata l'eccezione di incompetenza per valore: il rapporto intercorso tra le parti rientra ed è, ai sensi dell'art.1 D.Lgs. n.231/02, una classica “transazione commerciale” (ovvero, un accordo tra imprese che prevede il pagamento di un prezzo a fronte della consegna di un determinato quantitativo di merce), con conseguente pacifica applicabilità degli interessi moratori (e non certamente di quelli legali) al tasso e decorrenza ivi previsti (v art 4 cit. D Lgs.), ovvero dal giorno successivo alla scadenza del termine concordato per il pagamento del prezzo.- Interessi infatti concessi con il decreto opposto, talchè il valore della causa, sin dal deposito del ricorso per ingiunzione (v. doc.3) e quindi già alla data della domanda (20/6/24) era al di sopra di quello di competenza del Giudice di Pace;
cioè, pari ad € 10.301,24 (v anche conteggio sub doc. 14 fasc opposta).-
Nel merito la pretesa creditoria dell'opposta risulta ampiamente documentata e provata.
Innanzitutto, contrariamente a quanto ritenuto dall'opponente, se la semplice fattura, in quanto atto unilaterale attinente a fatti di esecuzione di un rapporto già costituito, non è idonea a dare la prova del rapporto stesso che sia contestato, pur potendo fornire in proposito un elemento indiziario, essa può però assurgere a prova del negozio, ove sia, come nel caso di specie, idoneamente integrata dai documenti di trasporto, ciò che comprova sia la presa in carico che la consegna della merce.
Nel caso in esame infatti sono stati prodotti, fin dalla fase monitoria (v. doc. 5, 8 e 11 fascic. Mon. e nuovamente allegati sub doc. da 4 a 9 ), unitamente alle fatture (v docc.3, 4, 6, 7, 9, 10 fasc. mon. e doc. fasc opposta), tutti i rispettivi e dettagliati documenti di trasporto e relativi bollettini di consegna debitamente sottoscritti dall'opponente -destinataria- (v. cit. docc. 7, 8 e 9) ed attestanti quindi la consegna della merce nei precisi ed espressi quantitativi, tipologie di prodotti e relativi prezzi, ivi dettagliatamente indicati.- Talchè risulta comprovata la fornitura e regolare consegna della merce negli specifici e esatti quantitativi di cui alle fatture ed allegati DDT, risultando quindi infondata, oltrechè generica, ogni la censura svolta in merito da - Parte_1
A quanto sopra, pur assorbente, va aggiunto che non vi è stata alcuna espressa e specifica contestazione della cit. documentazione di trasporto da parte dell'opponente (né alcun disconoscimento delle relative sottoscrizioni, tanto meno con l'atto introduttivo del presente giudizio).-
Inoltre risultano agli atti anche i relativi ordini effettuati dall'opponente per il tramite degli agenti di zona ed utilizzando l'apposita piattaforma telematica (v. docc.
4-6 fasc opposta); e risulta altresì il pacifico riconoscimento proveniente dall'opponente di quanto dovuto (v messaggistica allegata sub doc. 10 fasc opposta, ove il legale il legale rappresentante della Agri Point Vincenzo di IO - senza nulla eccepire si rendeva disponibile a pagare il dovuto;
v. cit. doc.10: “buon pomeriggio risulta anche a noi da pagare se gentilmente ci potete inviare le coordinate bancarie da poter procedere con il bonifico”).-
Né l'opponente risulta avere mai contestato, sia nell'immediatezza sia all'esito dei solleciti inviati
(v. doc. 12 fasc. mon. e doc.10), tanto la consegna della merce quanto gli importi dovuti e di cui alle fatture azionate, né avere mai respinto e/o contestato le stesse fatture emesse (e regolarmente trasmesse in via telematica).-
Si aggiunge inoltre che a fronte di quanto sopra, risultante dalla documentazione in atti fin dalla fase monitoria e successivamente integrata dall'opposta con la comparsa costitutiva, l'opponente anche nel presente giudizio nulla ha specificamente contestato e/o dedotto né formulato alcuna istanza istruttoria .-
La palese e manifesta infondatezza delle ragioni dell'opposizione contraddette dalla documentazione in atti fin dalla fase monitoria, la genericità delle censure svolte, la mancata allegazione di alcuna ragione di fatto e/o di diritto idonea a supportarle, la mancata deduzione e formulazione di alcuna istanza istruttoria e di alcuna specifica contestazione della copiosa documentazione allegata dall'opposta, rendono ravvisabile la responsabilità aggravata ex art 96 c. 3 cpc in capo all'opponente e giustificano quindi la condanna a carico di quest'ultima al pagamento di una somma ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cpc che viene equitativamente determinata nella misura pari alla metà di quanto liquidato a titolo di compenso professionale per il giudizio in questione.- L'opposizione va pertanto respinta e confermato il decreto ingiuntivo opposto, risultando provata e sussistente la pretesa creditoria avanzata in via monitoria.-
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova -1 Sezione- in persona del Gop, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, respinge l'opposizione e conferma per l'effetto integralmente il decreto ingiuntivo opposto.-
Condanna l'opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese del presente giudizio che liquida in € 3.500 per compenso professionale, oltre spese gen. 15% iva e cpa come per legge.-
Accertata la responsabilità aggravata dell'attrice opponente per le ragioni di cui in parte motiva ai sensi dell'art. 96/c.3 cpc condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'attore della somma che viene equitativamente determinata nella misura pari alla metà della somma liquidata a titolo di compenso professionale per il giudizio in questione e quindi pari ad € 1.750,00=.-
Genova, 13.10.2025 Il Gop
Dott. Stefania Cozzani
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova -Sezione I -
In persona del G.O.P. Stefania Cozzani, ai sensi dell'art. 281Sexies c.3 cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a RG 10401/2024 promossa da:
in persona del l.r.p.t. elett.te dom.ta in Fondi (LT) via Antonio Zara n°4 c/o lo Studio Parte_1
dell'Avv. Nadia Stravato che la difende e rappresenta giusta procura a margine dell'atto di citazione attore opponente
Contro
L. in persona del l.r.p.t. elett.te dom.ta in Chiavari (GE), corso Gianelli n.12/8, presso lo CP_1
studio dell'avv. Marco Delucchi Baroni e rappresentata e difesa dall' Avv. Luca Vittorio Cecchi
giusta mandato in calce alla comparsa costitutiva convenuta opposta
Motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2125/2024 emesso dal Tribunale di Genova in data 4.9.24 di pagamento dell'importo di € 10.301,24 oltre interessi moratori e spese , per forniture effettuate da di CP_1
cui alle allegate fatture.-
L'opponente eccepisce la incompetenza territoriale del giudice adito in virtù di tutti i criteri ex artt
19 e 20 cpc , e per essere competente il tribunale di latina luogo ove ha sede l'opponente ed ove comunque sarebbe sorta o da eseguire l'obbligazione dedotta in giudizio;
formula altresì anche eccezione di incompetenza per valore: gli interessi infatti sulla somma capitale di € 9580,17 in mancanza di alcuna pattuizione scritta sarebbero da calcolarsi al tasso legale e quindi il totale, inclusi detti interessi, ammonterebbe ad € 9.973,87 con radicazione della competenza per valore in capo al GdP di RA (Latina).- Nel merito l'opponente contesta rapporto, contratto, forniture, contestando la efficacia probatoria delle sole fatture, non essendo sufficienti ed idonee queste ultime, di provenienza unilaterale, a fornire alcuna prova (il cui onere incombe sull'opposta) del credito azionato e delle forniture effettuate.
Chiede quindi preliminarmente pronunciarsi declaratoria di nullità e/o inammissibilità del decreto opposto in accoglimento delle sopraesposte eccezioni preliminari e comunque insiste per la revoca dello stesso nulla risultando dovuto a parte opposta.-
L'opposizione è palesemente infondata e va respinta.-
Preliminarmente in merito all'eccezione di incompetenza territoriale, si osserva che correttamente ai sensi dell'art 20 cpc è stato individuato il Tribunale di Genova quale forum destinatae solutionis, in quanto luogo ove l'opposta ha la propria sede (ben evidente dai documenti allegati in causa) e dove quindi doveva eseguirsi l'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio (art 20 cpc-art. 1182/
2-3 c cc- ), che è tipica obbligazione pecuniaria ai sensi del 3 comma art. 1182, derivante da titolo negoziale di pagamento.
Parimenti infondata l'eccezione di incompetenza per valore: il rapporto intercorso tra le parti rientra ed è, ai sensi dell'art.1 D.Lgs. n.231/02, una classica “transazione commerciale” (ovvero, un accordo tra imprese che prevede il pagamento di un prezzo a fronte della consegna di un determinato quantitativo di merce), con conseguente pacifica applicabilità degli interessi moratori (e non certamente di quelli legali) al tasso e decorrenza ivi previsti (v art 4 cit. D Lgs.), ovvero dal giorno successivo alla scadenza del termine concordato per il pagamento del prezzo.- Interessi infatti concessi con il decreto opposto, talchè il valore della causa, sin dal deposito del ricorso per ingiunzione (v. doc.3) e quindi già alla data della domanda (20/6/24) era al di sopra di quello di competenza del Giudice di Pace;
cioè, pari ad € 10.301,24 (v anche conteggio sub doc. 14 fasc opposta).-
Nel merito la pretesa creditoria dell'opposta risulta ampiamente documentata e provata.
Innanzitutto, contrariamente a quanto ritenuto dall'opponente, se la semplice fattura, in quanto atto unilaterale attinente a fatti di esecuzione di un rapporto già costituito, non è idonea a dare la prova del rapporto stesso che sia contestato, pur potendo fornire in proposito un elemento indiziario, essa può però assurgere a prova del negozio, ove sia, come nel caso di specie, idoneamente integrata dai documenti di trasporto, ciò che comprova sia la presa in carico che la consegna della merce.
Nel caso in esame infatti sono stati prodotti, fin dalla fase monitoria (v. doc. 5, 8 e 11 fascic. Mon. e nuovamente allegati sub doc. da 4 a 9 ), unitamente alle fatture (v docc.3, 4, 6, 7, 9, 10 fasc. mon. e doc. fasc opposta), tutti i rispettivi e dettagliati documenti di trasporto e relativi bollettini di consegna debitamente sottoscritti dall'opponente -destinataria- (v. cit. docc. 7, 8 e 9) ed attestanti quindi la consegna della merce nei precisi ed espressi quantitativi, tipologie di prodotti e relativi prezzi, ivi dettagliatamente indicati.- Talchè risulta comprovata la fornitura e regolare consegna della merce negli specifici e esatti quantitativi di cui alle fatture ed allegati DDT, risultando quindi infondata, oltrechè generica, ogni la censura svolta in merito da - Parte_1
A quanto sopra, pur assorbente, va aggiunto che non vi è stata alcuna espressa e specifica contestazione della cit. documentazione di trasporto da parte dell'opponente (né alcun disconoscimento delle relative sottoscrizioni, tanto meno con l'atto introduttivo del presente giudizio).-
Inoltre risultano agli atti anche i relativi ordini effettuati dall'opponente per il tramite degli agenti di zona ed utilizzando l'apposita piattaforma telematica (v. docc.
4-6 fasc opposta); e risulta altresì il pacifico riconoscimento proveniente dall'opponente di quanto dovuto (v messaggistica allegata sub doc. 10 fasc opposta, ove il legale il legale rappresentante della Agri Point Vincenzo di IO - senza nulla eccepire si rendeva disponibile a pagare il dovuto;
v. cit. doc.10: “buon pomeriggio risulta anche a noi da pagare se gentilmente ci potete inviare le coordinate bancarie da poter procedere con il bonifico”).-
Né l'opponente risulta avere mai contestato, sia nell'immediatezza sia all'esito dei solleciti inviati
(v. doc. 12 fasc. mon. e doc.10), tanto la consegna della merce quanto gli importi dovuti e di cui alle fatture azionate, né avere mai respinto e/o contestato le stesse fatture emesse (e regolarmente trasmesse in via telematica).-
Si aggiunge inoltre che a fronte di quanto sopra, risultante dalla documentazione in atti fin dalla fase monitoria e successivamente integrata dall'opposta con la comparsa costitutiva, l'opponente anche nel presente giudizio nulla ha specificamente contestato e/o dedotto né formulato alcuna istanza istruttoria .-
La palese e manifesta infondatezza delle ragioni dell'opposizione contraddette dalla documentazione in atti fin dalla fase monitoria, la genericità delle censure svolte, la mancata allegazione di alcuna ragione di fatto e/o di diritto idonea a supportarle, la mancata deduzione e formulazione di alcuna istanza istruttoria e di alcuna specifica contestazione della copiosa documentazione allegata dall'opposta, rendono ravvisabile la responsabilità aggravata ex art 96 c. 3 cpc in capo all'opponente e giustificano quindi la condanna a carico di quest'ultima al pagamento di una somma ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cpc che viene equitativamente determinata nella misura pari alla metà di quanto liquidato a titolo di compenso professionale per il giudizio in questione.- L'opposizione va pertanto respinta e confermato il decreto ingiuntivo opposto, risultando provata e sussistente la pretesa creditoria avanzata in via monitoria.-
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova -1 Sezione- in persona del Gop, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, respinge l'opposizione e conferma per l'effetto integralmente il decreto ingiuntivo opposto.-
Condanna l'opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese del presente giudizio che liquida in € 3.500 per compenso professionale, oltre spese gen. 15% iva e cpa come per legge.-
Accertata la responsabilità aggravata dell'attrice opponente per le ragioni di cui in parte motiva ai sensi dell'art. 96/c.3 cpc condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'attore della somma che viene equitativamente determinata nella misura pari alla metà della somma liquidata a titolo di compenso professionale per il giudizio in questione e quindi pari ad € 1.750,00=.-
Genova, 13.10.2025 Il Gop
Dott. Stefania Cozzani