Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/02/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1938/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
13/09/1973, residente in [...], ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Bruna Bruni, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Parte attrice - nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente in [...]9, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Francesca Zadnik, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per parte attrice: “pronunciare sentenza, anche parziale, di separazione personale dei coniugi e con addebito di colpa in capo Parte_1 Controparte_1
a quest'ultima ai sensi dell'art. 151 comma II C.c.; respingere le domande avversarie;
con vittoria di spese legali”
Conclusioni per parte convenuta: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati ex art 191 c.c.
Secondo comma;
2) dichiarare tenuto il SI. al versamento somma a titolo di assegno di mantenimento per la
SI.ra nella misura di € 250,00.= mensili, o in quella meglio vista dal Controparte_1
Tribunale, oltre rivalutazione Istat, dato che la stessa, come in atti non svolge alcuna attività lavorativa, essendo invalida civile come già dichiarato in atti, né potrà in futuro svolgerne;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/02/2024 e ritualmente notificato, il SI. Parte_1
ha chiesto la separazione personale dalla moglie, SI.ra ,
[...] Controparte_1
esponendo che:
- i coniugi contraevano matrimonio concordatario a Genova in data 04/06/2021, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dopo il matrimonio la coppia si trasferiva a vivere in Inghilterra, a Norwich, ove nasceva in data 19/04/2023 la figlia , la cui paternità veniva attribuita in capo al Persona_1
ricorrente;
- nutrendo sospetti sul fatto di essere il padre naturale della minore dal momento che la moglie, dedita all'abuso massiccio di sostanze stupefacenti, era solita intrattenere plurimi rapporti sessuali con altri uomini, il SI. eseguiva un test del DNA con esito Parte_1
negativo, a fronte del quale instaurava ai sensi dell'art. 241 bis c.c. un giudizio di disconoscimento di paternità dinanzi al Tribunale di Genova, città dove nel dicembre 2023 la convenuta si ritrasferiva unitamente alla figlia minore, facendo rientro presso la casa della propria famiglia di origine;
- in questo quadro, essendo ormai venuta definitivamente meno l'unione morale e materiale fra i coniugi, il ricorrente ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale fra le parti con addebito alla moglie e che ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. venisse contestualmente pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, senza alcuna condizione. Con comparsa di costituzione e risposta del 03/06/2024, si è costituita in giudizio la SI.ra la quale, pur aderendo alla domanda in punto stato civile, ha contestato l'avversaria CP_1
ricostruzione dei fatti, opponendosi alla domanda di addebito e chiedendo che le venisse riconosciuto un contributo al mantenimento per sé pari ad € 800,00 mensili e per la figlia minore pari ad € 300,00 mensili, dando atto della pendenza dinanzi al Tribunale per i
Minorenni di Genova della procedura di adottabilità della minore nell'ambito della quale ne era stato disposto l'allontanamento dalla madre, previa sospensione della responsabilità genitoriale di quest'ultima.
All'esito della prima udienza di comparizione personale delle parti del 04/06/2024, il G.D., fallito ogni tentativo di conciliazione dei coniugi, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, rinviando quindi la causa all'udienza del
26/09/2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di brevi note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno precisato come in epigrafe, e la discussione finale, all'esito della quale è stata rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda di separazione, alla quale la convenuta non si è opposta ma anzi ha espressamente aderito, deve certamente essere accolta sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c.
Entrambe le parti, infatti, seppur nella diversa ricostruzione dei fatti, hanno riferito l'insorgere di un'ormai irreversibile frattura affettiva che ha comportato il venir meno ad oggi della comunione morale e spirituale fra coniugi, come confermato dal fatto che gli stessi vivono da tempo ormai separati. Sussiste, quindi, quella situazione d'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Con riferimento invece alla domanda di addebito della separazione formulata dal SI.
nei confronti della moglie, giova brevemente ricordare che, secondo il costante Parte_1
orientamento della giurisprudenza di legittimità da cui questo giudice non intende discostarsi, in tema di separazione personale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione dei doveri coniugali che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma è necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale (vds. ex multis Cass. n. 14840/2006, 23071/2005, 12130/2001, 279/2000,
2444/1999, 7817/1997). In altre parole, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile in via esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi e che sussista quindi un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Da ciò discende che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri sia stato la causa del fallimento della convivenza, non può essere pronunciata la separazione con addebito.
Orbene, nel caso di specie, il SI. attribuisce la causa della crisi coniugale alla Parte_1
moglie per aver violato l'obbligo di fedeltà avendo ella intrattenuto plurime relazioni extra- coniugali in occasione delle quali sarebbe stata concepita la figlia, oltre che per violazione dell'obbligo di assistenza morale e spirituale dal momento che la SI.ra , dedita CP_1 all'abuso massiccio di sostanze stupefacenti, avrebbe in alcune occasioni minacciato e aggredito il marito, costretto a chiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine, per poi infine abbandonare ingiustificatamente il tetto coniugale.
Tuttavia, dalle stesse dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del è emerso pacificamente che la coppia, nell'ambito della loro libertà personale, nel corso del pur breve matrimonio abbia intrattenuto rapporti sessuali di gruppo e con terze persone, sebbene i coniugi abbiano attribuito significati diversi a tali incontri.
Si veda a tal proposito quanto dichiarato dal SI. all'udienza del 04/06/2024 e in Parte_1
particolare: “Abbiamo avuto delle fantasie sessuali insieme ma non l'ho mai spinta ad avere amanti o a farsi una seconda vita con altre persone. Lei mi ha tradito, non abbiamo mai fatto scambi di coppia, erano incontri con persone terze condivisi poi lei ad un certo punto ha strumentalizzato queste fantasie per farsi gli affari suoi”.
Tali circostanze trovano conferma in quanto riferito dalla SI.ra che ha dichiarato: CP_1
“Era lui che mi chiedeva di andare anche con altre persone anche davanti a lui oppure senza di lui e mi chiedeva anche di mandargli i video mentre avevo rapporti con altre persone” ed ancora: “Di solito andavamo in club privèe lui voleva anche se mettessi un annuncio su internet per cercare un ragazzo giovane e ben dotato. Era lui che spingeva per queste cose, anche in gravidanza voleva che lo facevamo. Ame stava bene poi ad un certo punto ho detto di no ma continuava come in questo periodo. Andavamo in questi club io andavo con un altro
e lui guardava. L'abbiamo fatto anche a casa. Lui più che altro si masturbava o lo prendeva con strap-on. Erano pratiche condivise, anche il fatto che io andassi con altri uomini lui era
d'accordo. Quando glielo diceva lui ci scherzava sopra e anzi mi chiedeva di andarci ancora”.
È evidente quindi come non possa rinvenirsi, nel caso di specie, alcuna violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della moglie né alcun nesso di causalità fra tali pratiche comunemente accettate dai coniugi e l'insorgere della crisi coniugale.
Quanto invece alla dipendenza dalla droga della moglie, è pacifico come tale circostanza fosse nota già prima delle nozze, dal momento che lo stesso SI. nel proprio ricorso Parte_1
introduttivo riferisce addirittura di esser stato “indotto a contrarre matrimonio da un sincero sentimento d'amore e dalla convinzione di poter aiutare la sig.ra a riscattarsi dalle CP_1
proprie passate traversie, anche a fronte della promessa di costei di impegnarsi nel superare le proprie dipendenze e in considerazione del fatto che la coppia risiedeva in Inghilterra Per_ distante dall'ambiente pregresso;
programma di vita condiviso anche dal che seguiva la sig.ra ” (vds. pag. 2 del ricorso). CP_1
Ne consegue che non può riconoscersi a tali problematiche della SI.ra alcuna CP_1
efficacia causale rispetto al sopravvenire dell'intollerabilità della convivenza coniugale, tenuto altresì conto della brevissima durata della stessa di appena due anni.
Da ultimo, nessun rilievo può essere attribuito all'avvenuto abbandono da parte della SI.
avvenuto nel dicembre 2023 allorquando la crisi coniugale era pacificamente già CP_1
conclamata.
Invero, è lo stesso SI. a riferire nel proprio ricorso introduttivo che dal giugno Parte_1
2023, dopo aver scoperto l'altrui paternità della figlia e a causa delle persistenti problematiche della moglie connesse all'abuso di sostanze stupefacenti, la vita coniugale era divenuta un
“calvario” e dopo un distacco di una settimana le parti avevano definitivamente cessato la convivenza dall'01/12/2023 quando la moglie si allontanava dalla casa coniugale.
Per tutti questi motivi, a fronte dell'impossibilità di accertare quel nesso di causalità richiesto dalla giurisprudenza di legittimità fra la condotta contraria ai doveri coniugali imputata alla moglie e il fallimento del matrimonio, la domanda di addebito della separazione deve essere rigettata.
Va altresì rigettata la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento formulata dalla SI.ra nei confronti del marito in quanto tardiva dal momento che la convenuta CP_1 si è costituita in giudizio in data 03/06/2024 (appena un giorno prima dell'udienza) e quindi oltre il termine di 30 giorni prima dell'udienza previsto a pena di decadenza dall'art. 473 bis.16 c.p.c.
Nulla invece va disposto in punto contributo al mantenimento della figlia minore, pacificamente allontanata dalla madre nell'ambito del procedimento di adottabilità pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Genova e quindi con essa non più convivente, e la cui paternità in capo al ricorrente è stata altresì pacificamente disconosciuta.
Infine, alla luce della domanda delle che nei propri atti introduttivi hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa e le spesse verranno regolate al definitivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
– Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
– Ordina al competente Ufficiale dello stato civile del Comune di Genova di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio;
– Rigetta per il resto tutte le ulteriori domande;
DISPONE
la remissione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 08/11/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini