Trib. Genova, sentenza 04/02/2025, n. 313
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Sentenza 4 febbraio 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale di Genova, Sezione IV, dal Giudice Estensore Dott. Danilo Corvacchiola. Le parti coinvolte hanno presentato richieste contrastanti: la parte attrice ha chiesto la separazione personale con addebito di colpa alla moglie, mentre la parte convenuta ha chiesto l'autorizzazione a vivere separati e un assegno di mantenimento. La questione centrale riguardava l'irreversibilità della crisi coniugale e la responsabilità di ciascun coniuge.

Il Giudice ha accolto la domanda di separazione, riconoscendo l'assenza di opposizione da parte della convenuta e l'esistenza di una frattura affettiva irreversibile. Tuttavia, ha rigettato la richiesta di addebito, sottolineando l'impossibilità di dimostrare un nesso causale tra il comportamento della moglie e la crisi coniugale, evidenziando che le pratiche sessuali condivise non costituivano violazione dell'obbligo di fedeltà. Inoltre, ha respinto la domanda di assegno di mantenimento per la moglie, ritenendola tardiva, e ha disposto la remissione della causa per ulteriori trattazioni riguardanti la figlia minore. La decisione si fonda su un'analisi approfondita delle prove e delle dichiarazioni delle parti, confermando l'orientamento giurisprudenziale in materia di separazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Genova, sentenza 04/02/2025, n. 313
    Giurisdizione : Trib. Genova
    Numero : 313
    Data del deposito : 4 febbraio 2025

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