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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2340/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.02.2025 e successiva integrazione da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: indonesiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola Bertinelli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 8.01.1973 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paola Bertinelli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in Bekasi (Indonesia) il 14 aprile 2010 (atto n. Registro 467/104/IV/2010) poi regolarmente trascritto in Italia nei Registri dello stato civile del Comune di Milano Anno 2010 al n. 0761,
Registro 07, Serie C/1, Parte 2; In separazione dei beni con atto 23.4.2025 annotato a margine dell'atto di matrimonio il 23.5.25.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22/02/25 e successivamente integrato in data 31/05/25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1.- La casa familiare sita in Milano, Via Caduti di Marcinelle, 18 di proprietà del marito resterà nella piena disponibilità dello stesso.
2.- La NO continuerà ad abitare in una stanza separata della casa familiare ed il marito Pt_1
Signor provvederà direttamente al suo mantenimento sino alla pronuncia della sentenza di Pt_2
divorzio, allorquando, e non oltre tale data, la NO si trasferirà altrove portando con sé i Pt_1
propri effetti personali;
3.- A definizione dei rapporti economici dei coniugi attualmente in essere, i coniugi danno atto che il
Signor ha già versato alla NO 1,036 miliardi di Rupie Indonesiane ed il Signor Pt_2 Pt_1
, sempre a definizione dei rapporti economici in essere con la moglie, verserà alla stessa Pt_2
ulteriori 0,464 miliardi di Rupie entro il 31 Ottobre 2025. Dette somme residue saranno versate alla moglie NO o alla NO (nipote della NO ). Pt_1 Persona_1 Pt_1
Voglia altresì il Collegio
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
4.- Il Signor manterrà in essere ed operativa in favore della NO la polizza sanitaria Pt_2 Pt_1
FAS0005479 sino a fine Febbraio 2026; in caso di grave problema di salute che richieda un intervento di grande entità, il Signor aiuterà NO con le spese secondo entità da concordarsi Pt_2 Pt_1
di volta in volta.
Voglia altresì il Collegio
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
5.- Il Signor manterrà in essere ed operativa in favore della NO la polizza sanitaria Pt_2 Pt_1
FAS0005479 sino a fine Febbraio 2026; in caso di grave problema di salute che richieda un intervento di grande entità, il Signor aiuterà NO con le spese secondo entità da concordarsi Pt_2 Pt_1
di volta in volta.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio a Bekasi (Indonesia) il 14 aprile 2010 (atto n. Registro
467/104/IV/2010) poi regolarmente trascritto in Italia nei Registri dello stato civile del
Comune di Milano Anno 2010 al n. 0761, Registro 07, Serie C/1, Parte 2;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato
Così deciso in Milano, lì 11 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG