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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 2597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2597 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2116/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2116/2019 R.G.
TRA
, c.f. , nella qualità di titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di appello, dall'avv.to Francesco Saverio Argiulo, c.f. , presso il cui studio C.F._2 elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (NA), alla via A. Palumbo n. 201
APPELLANTE
E
, c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di procura _1 C.F._3
a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, dall'avv.to Dario Cristiano, c.f.
presso il cui studio elettivamente domicilia in Frattamaggiore (NA), alla C.F._4 via Fleming n. 14
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di NA n. 9116/2018 pubblicata il
23.10.2018.
Conclusioni per l'appellante: in riforma della sentenza appellata, rigettare la domanda di pagamento formulata da dichiarando non provate, non determinate e non _1 determinabili le somme richieste.
Conclusioni per l'appellato: rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con atto di citazione del 4.12.2012 citò dinanzi al Tribunale di NA _1
, titolare dell'omonima ditta individuale, premettendo di aver svolto Parte_1 continuativamente, in qualità di dottore commercialista, attività di “consulenza fiscale e societaria”, dal 2004 al 2011, in favore del convenuto, al quale era legato da un rapporto di amicizia risalente all'età scolare, senza vedersi riconosciuto il compenso pattuito, avendo il
1 effettuato pagamenti soltanto parziali, nei limiti dell'importo di euro 944,82 Parte_1
(fattura n. 59/2011) e di euro 755,86, contabilizzato nella fattura n. 2/2012.
L'attore, sul rilievo della mancanza di riscontro delle richieste volte ad ottenere una definizione bonaria della vicenda, dedusse che, a seguito della comunicazione al D'Abbrunzo della volontà di non proseguire l'attività di consulenza, quest'ultimo gli aveva trasmesso una missiva con la quale gli revocava l'incarico, lamentando la non corretta tenuta della contabilità.
concluse chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della somma di _1 euro 6.669,32, quale saldo residuo del compenso ancora dovutogli, al netto degli acconti incassati, per lo svolgimento dell'attività di consulenza fiscale relativa agli anni 2004-2011.
Si costituì ed eccepì, preliminarmente, la prescrizione del diritto di credito Parte_1 azionato.
Nel merito, il convenuto contestò lo svolgimento, da parte dell' di attività di consulenza CP_1 di tipo societario, nonchè il diritto al compenso richiesto, non adeguatamente specificato con riferimento alle prestazioni espletate ed eccessivo rispetto all'attività effettivamente svolta, consistita nella mera registrazione di fatture.
Dedusse, inoltre, la sussistenza di inadempienze nella gestione contabile da parte dell'attore, precisando che, in ogni caso, nessun compenso era maturato a partire dall'anno 2011, poiché da tale anno la tenuta della contabilità era stata affidata ad altro professionista.
Svolta l'attività istruttoria, con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di NA - rigettata la preliminare eccezione di prescrizione perché tardivamente proposta - accolse la domanda e condannò al pagamento, a favore dell'attore, della somma di euro Parte_1
6.669,32, oltre alle spese di lite.
La decisione del primo giudice si fonda, innanzitutto, sul rilievo della non contestazione del conferimento di un incarico professionale da parte del a favore dell'attore e della Parte_1 mancanza di prova sia del pagamento del compenso professionale sia dell'asserita non correttezza dell'attività espletata, il cui carattere professionale non può essere escluso “per il solo fatto che la stessa consisteva per lo più nella registrazione di fatture, in quanto l'attività di consulenza fiscale richiede in ogni caso delle competenze professionali specifiche, tant'è che per svolgerla è necessario il superamento di un apposito esame di abilitazione”.
Il giudice di primo grado ha ritenuto, inoltre, non provata la cessazione dell'attività svolta dall' nel mese di gennaio 2011, valorizzando la testimonianza del dott. , nuovo CP_1 Per_1 professionista incaricato dal convenuto a partire dalla fine del 2011 ed ha recepito Parte_1 la quantificazione del compenso così come effettuata dall'attore - nella misura pari alla somma dei compensi calcolati per le singole annualità nelle schede contabili prodotte a sostegno della domanda, detratti gli acconti risultanti dalle fatture nn. 59/2011 e 2/2012 - stante la genericità delle contestazioni del convenuto al riguardo, senza alcuna specificazione delle voci ritenute errate o eccessive.
2 § 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, a cui ha Parte_1 resistito, costituendosi, . _1
Le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.02.2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando il termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed il successivo termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
§ 2.1. I primi due motivi di appello sono così rubricati: “Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 115, 116 cpc e 2697 cc. Nullità della sentenza di primo grado. Mancanza di alcuna prova in relazione all'entità ed ammontare dell'opera svolta. Indeterminatezza ed indeterminabilità del quantum richiesto”; “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 Cost, 115 e 116 c.p.
Erronea delibazione sulla correttezza dell'opera svolta dal professionista. Parziale svolgimento dell'opera da parte di altro professionista per il 2011”.
Il difensore dell'appellante, a sostegno del gravame, deduce che il giudice di prime cure, nel ritenere la congruità del compenso richiesto dall'attore, ha erroneamente posto a carico del l'onere di contestare in maniera specifica l'entità dell'importo preteso dal Parte_1 professionista, sebbene quest'ultimo non avesse individuato le prestazioni delle quali aveva domandato il pagamento.
A tal riguardo, l'appellante argomenta: a) la documentazione prodotta dall'attore, costituita da fatture e schede contabili mai comunicate o trasmesse al D'Abbrunzo prima del giudizio, non consente di parametrare l'entità dell'importo richiesto all'attività concretamente svolta dal professionista, non recando alcuna indicazione delle prestazioni rese nel periodo di riferimento;
b) a fronte dell'esiguo compendio probatorio offerto dall'attore, il convenuto ha specificamente contestato la documentazione prodotta e, in particolare, le fatture n. 59/2011 e n. 2/2012, evidenziando, con riferimento alla causale indicata in entrambi i documenti (“acconto su consulenza fiscale societaria prestata per vostro conto nonché relative liquidazioni e dichiarazioni ed invii telematici effettuati”), l'eccessivo ammontare del compenso richiesto rispetto all'attività svolta, considerato, altresì, che l'incarico professionale affidato al dott. aveva riguardato la sola ditta individuale di cui il era titolare, restando CP_1 Parte_1 esclusa qualsiasi consulenza di tipo societario;
c) non risulta provato il quantum richiesto in relazione all'attività prestata dal professionista, non avendo l'attore allegato elementi idonei ad attestare l'entità e la correttezza dell'opera svolta, quali il numero delle fatture emesse o registrate per conto della ditta del D'Abbrunzo o l'importo del fatturato di quest'ultima; d) in ogni caso, l'attore non ha offerto alcun parametro utile per pervenire a una corretta determinazione del compenso, secondo i criteri individuati, in ordine decrescente di priorità, dall'art. 2233 c.c.
Inoltre l'appellante sostiene che il Tribunale, nell'accogliere la domanda proposta dall'attore sulla scorta del richiamato principio di non contestazione, ha omesso di valutare le eccezioni
3 sollevate dal convenuto in ordine alla corretta esecuzione dell'incarico professionale, non tenendo conto della circostanza che il per tutti gli anni di tenuta della contabilità, Parte_1 non aveva mai comunicato all' le spese deducibili dal reddito dell'impresa, quali i costi CP_1 sostenuti per l'acquisto di carburante, per la fornitura dei servizi di telefonia e di somministrazione di energia elettrica.
Infine, ad avviso dell'appellante, il giudice di prime cure ha erroneamente riconosciuto il compenso richiesto anche con riferimento all'anno 2011, sebbene gli adempimenti fiscali relativi a tale annualità fossero stati effettuati da altro professionista (“Emergendo, sia dalla documentazione prodotta, che dalla testimonianza del dott. che la dichiarazione Per_1 fiscale relativa al 2011 è stata fatta dallo stesso e non dal dott. ”). _1
§ 2.2. L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Vanno condivise le osservazioni svolte dall'odierno appellante con riferimento alla portata dell'allegazione attorea, inidonea a sostenere la domanda di pagamento azionata dal professionista, per l'insufficiente specificazione del quantum richiesto a titolo di compenso.
Ed infatti, nel valutare le reciproche e contrapposte deduzioni delle parti, la pronuncia di prime cure non ha fatto corretta applicazione del principio di non contestazione e delle regole di riparto dell'onere probatorio, finendo col gravare il convenuto dell'onere di contestare puntualmente l'importo richiesto dall'attore pur a fronte dell'omessa individuazione, da parte di quest'ultimo, delle singole e specifiche voci del compenso domandato.
Al riguardo, in tema di contestazione del quantum richiesto a titolo di prestazioni professionali, va richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 cod. civ. (onere della prova) e 115, comma 1, cod. proc. civ. (criterio di non contestazione), il debitore ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso
e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri, che, vale a dire, l'importo richiesto è quello dovuto, sulla base della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi, a mente dell'art. 2225 cod. civ.” (Cass. n.
37788/2021).
In altri termini, incombe sul professionista l'onere di allegare specificamente la natura e la tipologia dell'attività svolta in favore del cliente, prospettando un conteggio preciso e dettagliato del compenso richiesto, in difetto del quale il cliente può limitarsi ad eccepire l'esorbitanza di quanto domandato, non potendosi in tal caso applicare il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
4 L'assunto è coerente con la massima giurisprudenziale, di portata più generale, secondo cui il principio di non contestazione, e la conseguente relevatio dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere processuale di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, sicché la mancata allegazione specifica dei fatti – costitutivi, modificativi o estintivi, rispetto ai quali opera il principio di non contestazione – esonera il convenuto dall'onere di compiere una contestazione circostanziata, perché ciò equivarrebbe a ribaltare sullo stesso convenuto l'onere di allegare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa (Cass. n. 26908/2020).
Nel caso di specie l'attore si è limitato ad allegare genericamente la debenza della somma di euro 6.669,32 a titolo di corrispettivo per l'attività di consulenza fiscale prestata in favore del convenuto, producendo una serie di schede contabili, corredate dal relativo prospetto riepilogativo, in cui il compenso è quantificato in misura omnicomprensiva sotto la voce
“onorario”, senza l'indicazione di ulteriori elementi dai quali inferire il tipo di attività svolta e i parametri utilizzati per addivenire alla determinazione dell'importo richiesto.
Invero, la prospettazione del professionista sembra sottendere l'esistenza di un accordo tra le parti relativo all'ammontare del compenso, che l'attore deduce di aver quantificato in misura
“notevolmente inferiore” a quanto ordinariamente richiesto in applicazione delle tariffe professionali vigenti (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione di . _1
Tuttavia, la richiamata deduzione risulta eccessivamente generica, e, in ogni caso, non è assistita da adeguata prova in ordine all'effettiva sussistenza di un'intesa sul compenso, non essendo emerso nulla in tal senso, né dalla corrispondenza in atti né dalle dichiarazioni dei testi escussi, che hanno riferito sulla sola circostanza dell'avvenuto conferimento dell'incarico di consulenza da parte del all' Parte_1 CP_1
Tanto premesso, va tuttavia evidenziato che è lo stesso convenuto/appellante ad ammettere la tenuta della contabilità della ditta di cui era titolare, da parte del dott. . E invero, _1 alla pag. 9 dell'atto di appello, si legge: “E precisamente per gli anni di svolgimento della tenuta della contabilità l'attore non ha portato a conoscenza del dott. , di tutte le spese Parte_1 che si possono dedurre dal reddito sostenuto…”. Inoltre nella comparsa Parte_1 di costituzione in primo grado deduce che il dott. aveva provveduto alla registrazione CP_1 delle fatture.
Del resto, l'effettiva esecuzione di un'attività di assistenza fiscale nei confronti della ditta risulta positivamente attestata non solo dalle dichiarazioni testimoniali rese nel Parte_1 giudizio di primo grado, ma anche dalle conclusioni formulate dal convenuto, che, nel costituirsi in giudizio, aveva chiesto la riconsegna della documentazione contabile di cui l'attore era tenutario, poi restituita in corso di causa.
Sussistono, quindi, sufficienti elementi che inducono a ritenere che il dott. abbia tenuto CP_1 la contabilità della ditta individuale del per gli anni 2004-2010. Non vi sono, Parte_1
5 invece, elementi a sostegno dello svolgimento da parte del dott. di un'ulteriore attività CP_1 di natura fiscale nell'interesse del D'Abbrunzo, oltre a quella della tenuta della contabilità.
Quanto all'anno 2011, per il quale l'appellante ha contestato lo svolgimento di qualsiasi attività fiscale a cura del dott. non può ritenersi né ammessa dal D'Abbrunzo né allegata CP_1 specificamente dall' neanche la sola prestazione di tenuta delle scritture contabili. E CP_1 invero il teste , all'udienza dell'11.10.2016 nel giudizio di primo grado, ha Testimone_1 dichiarato: “sono il nuovo consulente fiscale del dott. D' AN dal 2011”, non Pt_1 precisando che l'incarico di nuovo consulente gli era stato conferito alla fine dell'anno 2011; peraltro il D'Abbrunzo non ha allegato quali siano stati i mesi dell'anno 2011 in cui il dott. gli avrebbe tenuto la contabilità. CP_1
Ciò posto, in assenza della prova di un formale accordo sulla misura del compenso, ai sensi dell'art. 2233 c.c. - che individua come criterio prioritario il riferimento alle tariffe professionali
- la determinazione del quantum spettante all' per la tenuta della contabilità del CP_1 Par
, va effettuata in base al DPR n. 645/1994 che disciplina il compenso dei dottori Pt_1 commercialisti, essendosi esaurite le prestazioni prima dell'entrata in vigore del D.M. n.
140/2012. Con riferimento alla tenuta della contabilità la tariffa professionale del 1994 prevede un onorario variabile tra un minimo e un massimo, calcolato secondo scaglioni percentuali rapportati al volume di affari annuo del cliente (cfr. art. 33 del D.P.R. 645/1994). Inoltre è previsto un onorario minimo, pari ad euro 77,47 mensili per la contabilità ordinaria e ad euro
51,65 mensili per la contabilità semplificata (cfr. tabella allegata al DPR n. 645/1994). Nel caso di specie, non avendo l' fornito alcuna allegazione con riguardo all'ammontare annuo CP_1 del volume d'affari della ditta occorre fare riferimento all'importo minimo di euro Parte_1
51,65 previsto per la contabilità semplificata. Ne consegue che al dott. va riconosciuta CP_1 la somma di euro 4.338,60 - euro 51,65 x 12 mesi x 7 annualità (2004/2010) - a titolo di compenso professionale per la tenuta della contabilità di , somma dalla Parte_1 quale vanno detratti gli importi di euro 944,00 e di euro 755,86 che l' ha dichiarato di CP_1 aver ricevuto, così pervenendo alla somma di euro 2.638,74, in luogo del maggior importo di euro 6.669,32 riconosciutogli spettante dal primo giudice.
Il parziale accoglimento dell'appello, che comporta la riforma della sentenza impugnata, impone un nuovo regolamento del regime delle spese del giudizio di primo grado, tenendo conto dell'esito complessivo della lite, e rende superfluo l'esame del terzo motivo di gravame, attinente alla quantificazione delle spese processuali effettuata dal primo giudice.
Il parziale accoglimento della domanda di giustifica la compensazione per la _1 metà delle spese di lite, sia del primo che del secondo grado di giudizio, ponendone la residua metà a carico di . Esse vanno liquidate in base al DM n. 55/2014, così Parte_1 come modificato dal DM 147/2022 (scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00), sia per il primo che per il secondo grado in misura compresa tra i minimi e i medi di tariffa, in
6 considerazione della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione.
PQM
La Corte d'Appello di NA, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da , nei sensi di cui in Parte_1 motivazione, accoglie la domanda proposta in primo grado da e condanna _1
l'appellante al pagamento a favore dell'appellato della somma di euro 2.638,74, in luogo del maggior importo di euro 6.669,32 quantificato dal primo giudice, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
2) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di , Parte_1 _1 spese che, già compensate per la metà, si liquidano, per il primo grado, in euro 49,00 per esborsi ed euro 1.000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e, per il secondo grado, con attribuzione al difensore anticipatario, in euro 900,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
NA, 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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