Articolo 21 della Legge 25 ottobre 1989, n. 355
Articolo 20Articolo 22
Versione
8 novembre 1989
Art. 21. (Abbonamenti a trasporti urbani). 1. La lettera e) del primo comma dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619 , e' sostituita dalla seguente:
"e) stipulare convenzioni con imprese esercenti linee di trasporto urbano od autorizzare l'acquisto di tessere di abbonamento alle medesime linee per il trasporto sulle reti urbane di operatori postelegrafonici, da determinare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, limitatamente alle esigenze di servizio connesse all'espletamento delle mansioni affidate agli operatori stessi;".
Nota all'art. 21:

Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 8 novembre 1989