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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/06/2025, n. 2391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2391 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11799/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11799/2021 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti CASARI PAOLINA e DI FABIO CRISTINA, che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore di Controparte_1 C.F._2
Sostegno Avv. GUASTOLDI ERICA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. BUFFOLI
FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/2/2025 le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni, come da note scritte depositate rispettivamente in data 14/2/2025 e 17/2/2025: “1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 2. Previa conferma delle condizioni stabilite dal Tribunale di
Brescia con l'ordinanza presidenziale resa in data 13/4/2022, ad eccezione di quelle inerenti l'affidamento e Per_ il diritto di visita, in ragione del raggiungimento della maggiore età della figlia , la sig.ra CP_1 Per_
provvederà a corrispondere a titolo di concorso nel mantenimento della figlia , maggiorenne
[...] ma non economicamente indipendente, la somma mensile di € 150,00 rivalutabile annualmente secondo gli
1 indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia da intendersi quale parte integrante del presente atto, ad eccezione delle spese scolastiche che vengono regolamentate come di seguito evidenziato. 3. La sig.ra provvederà al versamento della somma mensile di € Controparte_1 Per_ 50,00 a titolo di contributo per le spese scolastiche della figlia . 4. La sig.ra si Controparte_1 impegna a rinunciare, come in effetti rinuncia, alla domanda di assegno di mantenimento in suo favore formulata nel procedimento di cui in premessa. 5. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti
e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento. 6. Spese di causa interamente compensate. 7. Le parti si impegnano pertanto nell'ambito del procedimento pendente avanti al
Tribunale di Brescia di cui in premessa a concludere congiuntamente in conformità al presente accordo”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21/10/2021, il sig. ha assunto di avere contratto matrimonio Parte_1
civile con la resistente a Milano, in data 16/12/2000, iscritto al n. 2111, parte I, anno 2000, del registro Per_ degli atti di matrimonio del predetto Comune, unione dalla quale è nata la figlia (n. 28/2/2005).
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione personale e l'emissione dei provvedimenti inerenti alla prole.
All'udienza presidenziale del 2/4/2022 la parte resistente non si è costituita e il Presidente, disposto l'ascolto della minore, ha adottato i provvedimenti di cui all'ordinanza del 13/4/2022.
Costituitasi in giudizio con comparsa in data 11/9/2023, la sig.ra ha aderito alla domanda CP_1
di separazione, chiedendo tuttavia un contributo al mantenimento per sé pari ad € 300,00/mese.
All'udienza del 18/2/2025, dopo la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status, le parti hanno assunto di avere raggiunto un accordo a definizione della lite;
hanno dunque precisato le conclusioni in conformità all'accordo e rinunciato alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
A seguito della rimessione al Collegio, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 5/6/2025.
***
La separazione dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza n. 4717/2024, pubblicata in data
18/11/2024: sul punto, pertanto, nulla è più da decidere.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni stabilite dalle parti sono conformi alla legge.
Il Tribunale prende atto dell'intervenuto accordo e provvede in conformità ad esso.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. dispone in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
2 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 5/6/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Gustavo Nanni Andrea Marchesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11799/2021 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti CASARI PAOLINA e DI FABIO CRISTINA, che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore di Controparte_1 C.F._2
Sostegno Avv. GUASTOLDI ERICA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. BUFFOLI
FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/2/2025 le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni, come da note scritte depositate rispettivamente in data 14/2/2025 e 17/2/2025: “1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 2. Previa conferma delle condizioni stabilite dal Tribunale di
Brescia con l'ordinanza presidenziale resa in data 13/4/2022, ad eccezione di quelle inerenti l'affidamento e Per_ il diritto di visita, in ragione del raggiungimento della maggiore età della figlia , la sig.ra CP_1 Per_
provvederà a corrispondere a titolo di concorso nel mantenimento della figlia , maggiorenne
[...] ma non economicamente indipendente, la somma mensile di € 150,00 rivalutabile annualmente secondo gli
1 indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia da intendersi quale parte integrante del presente atto, ad eccezione delle spese scolastiche che vengono regolamentate come di seguito evidenziato. 3. La sig.ra provvederà al versamento della somma mensile di € Controparte_1 Per_ 50,00 a titolo di contributo per le spese scolastiche della figlia . 4. La sig.ra si Controparte_1 impegna a rinunciare, come in effetti rinuncia, alla domanda di assegno di mantenimento in suo favore formulata nel procedimento di cui in premessa. 5. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti
e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento. 6. Spese di causa interamente compensate. 7. Le parti si impegnano pertanto nell'ambito del procedimento pendente avanti al
Tribunale di Brescia di cui in premessa a concludere congiuntamente in conformità al presente accordo”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21/10/2021, il sig. ha assunto di avere contratto matrimonio Parte_1
civile con la resistente a Milano, in data 16/12/2000, iscritto al n. 2111, parte I, anno 2000, del registro Per_ degli atti di matrimonio del predetto Comune, unione dalla quale è nata la figlia (n. 28/2/2005).
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione personale e l'emissione dei provvedimenti inerenti alla prole.
All'udienza presidenziale del 2/4/2022 la parte resistente non si è costituita e il Presidente, disposto l'ascolto della minore, ha adottato i provvedimenti di cui all'ordinanza del 13/4/2022.
Costituitasi in giudizio con comparsa in data 11/9/2023, la sig.ra ha aderito alla domanda CP_1
di separazione, chiedendo tuttavia un contributo al mantenimento per sé pari ad € 300,00/mese.
All'udienza del 18/2/2025, dopo la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status, le parti hanno assunto di avere raggiunto un accordo a definizione della lite;
hanno dunque precisato le conclusioni in conformità all'accordo e rinunciato alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
A seguito della rimessione al Collegio, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 5/6/2025.
***
La separazione dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza n. 4717/2024, pubblicata in data
18/11/2024: sul punto, pertanto, nulla è più da decidere.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni stabilite dalle parti sono conformi alla legge.
Il Tribunale prende atto dell'intervenuto accordo e provvede in conformità ad esso.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. dispone in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
2 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 5/6/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Gustavo Nanni Andrea Marchesi
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