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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 26/05/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.P.U. 21/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Alessandro Di Giacomo Presidente
- dott.ssa Federica Lunari Giudice rel.
- dott.ssa Antonia Palombella Giudice
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della CP_1
(C.F. ), con sede in VIALE ALDO MORO 234 OLBIA.
[...] P.IVA_1
Letto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 16 maggio 2024 dal Pubblico Ministero in
Sede, ed esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del giudice relatore;
dato atto della ritualità e tempestività della notificazione alla debitrice del predetto ricorso e del decreto di convocazione ex art. 41, co. 1, CCII sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;
rilevato che la debitrice si è costituita con memoria difensiva depositata in data 18.07.2024, chiedendo il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
considerato che
la resistente si è difesa sostenendo che l'esposizione debitoria verso l'erario fosse stata oggetto di rottamazione o di rateizzazione e che fosse in corso il regolare pagamento delle stesse;
ha allegato, al riguardo, una serie di ricevute di pagamento delle suddette rateizzazioni (cfr. memoria del 17.07.2024 e memoria del
11.2.2025).
rilevato che con memoria depositata in data 11.2.2025 la resistente ha prodotto una serie di ricevute di pagamento della dedotta rateizzazione, senza, tuttavia, specificare quali cartelle sono state oggetto di rateizzazione e se i pagamenti risultano regolari;
rilevato che dall'annotazione di p.g. prot. N. 83500/2024 del 9.5.2024 allegata al ricorso, viene evidenziato che la resistente ha depositato una serie di istanze di rateizzazione dei carichi erariali (prot. N. 203159; n. 203160; 203165; 203187; 283190; 283195; 283198) evidenziando, tuttavia, che non risultano corrisposte le rate (p. 2 dell'annotazione);
rilevato che con la memoria di costituzione del 17.7.2024 ha allegato i bilanci relativi agli esercizi del 2020 e del 2021 e ha dedotto che il bilancio relativo al 2022 fosse in corso di approvazione;
considerato che
non risultano depositati i bilanci relativi agli esercizi 2022 e 2023;
rilevato che con decreto del 27.3.2025 il Tribunale ha disposto un supplemento istruttorio volto a verificare i) se sono stati oggetto di rateizzazione tutti i debiti erariali;
ii) se sussistono debiti erariali scaduti non oggetto di rateizzazione o rottamazione e qual è l'importo degli stessi;
iii) se i pagamenti delle rateizzazioni sono regolari;
iv) se sussistono debiti scaduti verso altri enti;
rilevato che con memoria depositata il 5.5.2025 la resistente ha dedotto che sussistono debiti verso l'amministrazione finanziaria che non sono oggetto di rateizzazione, sostenendo testualmente quanto segue: “Gli unici debiti attualmente insoddisfatti sono quelli verso l'Agenzia delle Entrate non ricompresi in rateizzazioni e/o rottamazioni in corso.
Per tali debiti, ammontanti ad oggi a €. 316.422,40, la resistente sta valutando l'adesione ad una rateizzazione o altra forma di dilazione di possibile imminente emanazione, al fine di poterli pagare integralmente senza doversi esporre ad uno stato di tensione finanziaria.
L'entità di questi debiti, difatti, soprattutto se dilazionati, è del tutto sostenibile per le capacità finanziare e di generare utili della Controparte_1 ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma
3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Olbia (SS), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso, presentato dal difensore con il patrocinio del difensore che lo ha regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;
considerato che
sussistono i presupposti dettati dagli artt. 1 e 121 CCII per l'applicazione nei confronti del debitore delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato infatti che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice (v. la visura camerale in atti, dalla quale risulta che l'impresa ha principalmente ad oggetto l'attività di commercio di pneumatici;
sul tema, si vedano Cass.
6989/2019, Cass. 25730/2016, Cass. 28015/2013, Cass. 21991/2012, Cass. 8849/05, Cass.
8694/01 e Cass. 9084/94, nonché, con specifico riguardo all'onere della prova, Cass.
12382/2017 e Cass. 6835/2014); considerato inoltre che la debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII non ottemperando alla disposizione del decreto di convocazione che la invitava a produrre gli ultimi tre bilanci unitamente ad una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, inibendo al riguardo ogni potere istruttorio officioso ex art. 41, co. 6, CCII (sul tema dell'onere in capo al debitore dell'allegazione e della prova dei suddetti requisiti, con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2, l.f., v. Corte Cost. 198/09, Cass.
6991/2019, Cass. 9573/2018, Cass. 7372/2018, Cass. 29629/2017, Cass. 625/2016, Cass.
25588/2015, Cass. 24721/2015, Cass. 17521/2015, Cass. 13643/2013, Cass. 13542/2012, Cass.
2290/2012 e Cass. 17281/2010); non risultano depositati, infatti, i bilanci relativi agli esercizi 2022 e 2023 (si veda la visura camerale in atti); considerato, peraltro, che dal bilancio relativo all'anno 2021 emerge un attivo pari a euro
1.029,663 ed un passivo pari a euro 1.029,663 e da quello relativo all'anno 2020 emerge un attivo pari a euro 891.068,00 ed un passivo pari a euro 1891,068,00;
ritenuto che
dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice (da intendersi – in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: v. Cass.,
SS.UU., 115/01, Cass. 23993/2022, Cass. 1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass. 15572/2019,
Cass. 12561/2019, Cass. 6978/2019, Cass. 29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017,
Cass. 441/2016, Cass. 19790/2015, Cass. 10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012,
Cass. 24330/2011, Cass. 5215/08, Cass. 15769/04 e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrilevanza delle relative cause), reso manifesto, oltre che dalla mancanza di specifiche contestazioni sul punto da parte della debitrice (v. Cass. 5067/2017, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Monza, 10 luglio 2012, in www.ilcaso.it) reso altresì manifesto dai debiti erariali non oggetto di rottamazione o rateizzazione, superiori complessivamente a euro 30.000,00; si veda, al riguardo, la documentazione rilasciata da
Agenzia delle Entrate – Riscossione, in atti, dove emergono debiti complessivi per euro
670.436,61, di cui circa euro 316.422,40 non oggetto di rottamazione o di rateizzazione;
ritenuto, peraltro, che in tema di requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale,
l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito tributario da parte dell'
[...]
non esclude che, ai fini del computo dell'esposizione debitoria Controparte_2 minima prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., occorre tener conto dell'intero importo del debito tributario iscritto a ruolo, quale debito scaduto e non pagato, in quanto - in forza del principio sancito dall'art. 1231 c.c. - tale adesione non comporta alcuna novazione né del titolo, né dell'oggetto dell'obbligazione, ma riguarda la mera possibilità di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico, conservando peraltro l'Agenzia il diritto di agire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento al piano di rateazione concesso, per l'immediato recupero dell'intero importo residuo (Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 4201 del 18/02/2025). precisato che non rileva, in senso contrario alla predetta configurazione dello stato di insolvenza, l'assenza di protesti e pignoramenti nei confronti della debitrice (v. Cass.
9856/06); né la circostanza che l'attivo della debitrice risulti superiore al passivo: v. Cass.
12561/2019, Cass. 29520/2017, Cass. 98/2016 e Cass. 7252/2014); considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII (si vedano, con riferimento al momento e alle fonti della verifica sull'identica soglia già fissata dall'art. 15, co., 9, l.f.,
Cass. 17216/2021, Cass. 16683/2018, Cass. 26926/2017, Cass. 18997/2017, Cass. 14727/2016,
Cass. 5377/2016, Cass. 10952/2015, Cass. 5257/2012, Cass. 25961/2011 e Cass. 17116/2011); ritenuto che, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della CP_1
[...] tenuto conto, ai fini della nomina del curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII;
ritenuto che
non appare utile nominare, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b), CCII, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (C.F. Controparte_1
), con sede in VIALE ALDO MORO, n. 234; P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura il dott.ssa Federica Lunari;
NOMINA curatore la dott.ssa , invitandola: Persona_1
a) a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;
b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori (se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;
d) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;
e) ad informare senza indugio il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), CCII, e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII
(nel qual caso alla redazione del bilancio dell'ultimo esercizio dovrà provvedere il curatore, allegandolo – unitamente al rendiconto di gestione ex art. 2847-bis c.c., e con l'evidenziazione delle rettifiche apportate – alla relazione particolareggiata di cui all'art. 130, co. 4 e 5, CCII);
f) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma 7 del summenzionato articolo;
g) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del comitato dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte, e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
INFORMA il debitore che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;
FISSA in data 17.12.025, ore 11:30, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità indicate dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo
PEC relativo alla procedura;
DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 maggio 2025, tenutasi telematicamente.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Federica Lunari dott. Alessandro Di Giacomo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Alessandro Di Giacomo Presidente
- dott.ssa Federica Lunari Giudice rel.
- dott.ssa Antonia Palombella Giudice
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della CP_1
(C.F. ), con sede in VIALE ALDO MORO 234 OLBIA.
[...] P.IVA_1
Letto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 16 maggio 2024 dal Pubblico Ministero in
Sede, ed esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del giudice relatore;
dato atto della ritualità e tempestività della notificazione alla debitrice del predetto ricorso e del decreto di convocazione ex art. 41, co. 1, CCII sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;
rilevato che la debitrice si è costituita con memoria difensiva depositata in data 18.07.2024, chiedendo il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
considerato che
la resistente si è difesa sostenendo che l'esposizione debitoria verso l'erario fosse stata oggetto di rottamazione o di rateizzazione e che fosse in corso il regolare pagamento delle stesse;
ha allegato, al riguardo, una serie di ricevute di pagamento delle suddette rateizzazioni (cfr. memoria del 17.07.2024 e memoria del
11.2.2025).
rilevato che con memoria depositata in data 11.2.2025 la resistente ha prodotto una serie di ricevute di pagamento della dedotta rateizzazione, senza, tuttavia, specificare quali cartelle sono state oggetto di rateizzazione e se i pagamenti risultano regolari;
rilevato che dall'annotazione di p.g. prot. N. 83500/2024 del 9.5.2024 allegata al ricorso, viene evidenziato che la resistente ha depositato una serie di istanze di rateizzazione dei carichi erariali (prot. N. 203159; n. 203160; 203165; 203187; 283190; 283195; 283198) evidenziando, tuttavia, che non risultano corrisposte le rate (p. 2 dell'annotazione);
rilevato che con la memoria di costituzione del 17.7.2024 ha allegato i bilanci relativi agli esercizi del 2020 e del 2021 e ha dedotto che il bilancio relativo al 2022 fosse in corso di approvazione;
considerato che
non risultano depositati i bilanci relativi agli esercizi 2022 e 2023;
rilevato che con decreto del 27.3.2025 il Tribunale ha disposto un supplemento istruttorio volto a verificare i) se sono stati oggetto di rateizzazione tutti i debiti erariali;
ii) se sussistono debiti erariali scaduti non oggetto di rateizzazione o rottamazione e qual è l'importo degli stessi;
iii) se i pagamenti delle rateizzazioni sono regolari;
iv) se sussistono debiti scaduti verso altri enti;
rilevato che con memoria depositata il 5.5.2025 la resistente ha dedotto che sussistono debiti verso l'amministrazione finanziaria che non sono oggetto di rateizzazione, sostenendo testualmente quanto segue: “Gli unici debiti attualmente insoddisfatti sono quelli verso l'Agenzia delle Entrate non ricompresi in rateizzazioni e/o rottamazioni in corso.
Per tali debiti, ammontanti ad oggi a €. 316.422,40, la resistente sta valutando l'adesione ad una rateizzazione o altra forma di dilazione di possibile imminente emanazione, al fine di poterli pagare integralmente senza doversi esporre ad uno stato di tensione finanziaria.
L'entità di questi debiti, difatti, soprattutto se dilazionati, è del tutto sostenibile per le capacità finanziare e di generare utili della Controparte_1 ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma
3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Olbia (SS), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso, presentato dal difensore con il patrocinio del difensore che lo ha regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;
considerato che
sussistono i presupposti dettati dagli artt. 1 e 121 CCII per l'applicazione nei confronti del debitore delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato infatti che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice (v. la visura camerale in atti, dalla quale risulta che l'impresa ha principalmente ad oggetto l'attività di commercio di pneumatici;
sul tema, si vedano Cass.
6989/2019, Cass. 25730/2016, Cass. 28015/2013, Cass. 21991/2012, Cass. 8849/05, Cass.
8694/01 e Cass. 9084/94, nonché, con specifico riguardo all'onere della prova, Cass.
12382/2017 e Cass. 6835/2014); considerato inoltre che la debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII non ottemperando alla disposizione del decreto di convocazione che la invitava a produrre gli ultimi tre bilanci unitamente ad una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, inibendo al riguardo ogni potere istruttorio officioso ex art. 41, co. 6, CCII (sul tema dell'onere in capo al debitore dell'allegazione e della prova dei suddetti requisiti, con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2, l.f., v. Corte Cost. 198/09, Cass.
6991/2019, Cass. 9573/2018, Cass. 7372/2018, Cass. 29629/2017, Cass. 625/2016, Cass.
25588/2015, Cass. 24721/2015, Cass. 17521/2015, Cass. 13643/2013, Cass. 13542/2012, Cass.
2290/2012 e Cass. 17281/2010); non risultano depositati, infatti, i bilanci relativi agli esercizi 2022 e 2023 (si veda la visura camerale in atti); considerato, peraltro, che dal bilancio relativo all'anno 2021 emerge un attivo pari a euro
1.029,663 ed un passivo pari a euro 1.029,663 e da quello relativo all'anno 2020 emerge un attivo pari a euro 891.068,00 ed un passivo pari a euro 1891,068,00;
ritenuto che
dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice (da intendersi – in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: v. Cass.,
SS.UU., 115/01, Cass. 23993/2022, Cass. 1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass. 15572/2019,
Cass. 12561/2019, Cass. 6978/2019, Cass. 29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017,
Cass. 441/2016, Cass. 19790/2015, Cass. 10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012,
Cass. 24330/2011, Cass. 5215/08, Cass. 15769/04 e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrilevanza delle relative cause), reso manifesto, oltre che dalla mancanza di specifiche contestazioni sul punto da parte della debitrice (v. Cass. 5067/2017, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Monza, 10 luglio 2012, in www.ilcaso.it) reso altresì manifesto dai debiti erariali non oggetto di rottamazione o rateizzazione, superiori complessivamente a euro 30.000,00; si veda, al riguardo, la documentazione rilasciata da
Agenzia delle Entrate – Riscossione, in atti, dove emergono debiti complessivi per euro
670.436,61, di cui circa euro 316.422,40 non oggetto di rottamazione o di rateizzazione;
ritenuto, peraltro, che in tema di requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale,
l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito tributario da parte dell'
[...]
non esclude che, ai fini del computo dell'esposizione debitoria Controparte_2 minima prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., occorre tener conto dell'intero importo del debito tributario iscritto a ruolo, quale debito scaduto e non pagato, in quanto - in forza del principio sancito dall'art. 1231 c.c. - tale adesione non comporta alcuna novazione né del titolo, né dell'oggetto dell'obbligazione, ma riguarda la mera possibilità di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico, conservando peraltro l'Agenzia il diritto di agire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento al piano di rateazione concesso, per l'immediato recupero dell'intero importo residuo (Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 4201 del 18/02/2025). precisato che non rileva, in senso contrario alla predetta configurazione dello stato di insolvenza, l'assenza di protesti e pignoramenti nei confronti della debitrice (v. Cass.
9856/06); né la circostanza che l'attivo della debitrice risulti superiore al passivo: v. Cass.
12561/2019, Cass. 29520/2017, Cass. 98/2016 e Cass. 7252/2014); considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII (si vedano, con riferimento al momento e alle fonti della verifica sull'identica soglia già fissata dall'art. 15, co., 9, l.f.,
Cass. 17216/2021, Cass. 16683/2018, Cass. 26926/2017, Cass. 18997/2017, Cass. 14727/2016,
Cass. 5377/2016, Cass. 10952/2015, Cass. 5257/2012, Cass. 25961/2011 e Cass. 17116/2011); ritenuto che, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della CP_1
[...] tenuto conto, ai fini della nomina del curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII;
ritenuto che
non appare utile nominare, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b), CCII, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (C.F. Controparte_1
), con sede in VIALE ALDO MORO, n. 234; P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura il dott.ssa Federica Lunari;
NOMINA curatore la dott.ssa , invitandola: Persona_1
a) a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;
b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori (se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;
d) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;
e) ad informare senza indugio il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), CCII, e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII
(nel qual caso alla redazione del bilancio dell'ultimo esercizio dovrà provvedere il curatore, allegandolo – unitamente al rendiconto di gestione ex art. 2847-bis c.c., e con l'evidenziazione delle rettifiche apportate – alla relazione particolareggiata di cui all'art. 130, co. 4 e 5, CCII);
f) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma 7 del summenzionato articolo;
g) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del comitato dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte, e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
INFORMA il debitore che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;
FISSA in data 17.12.025, ore 11:30, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità indicate dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo
PEC relativo alla procedura;
DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 maggio 2025, tenutasi telematicamente.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Federica Lunari dott. Alessandro Di Giacomo