Sentenza breve 2 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 02/07/2021, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2021
N. 00875/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00391/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 391 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele De Götzen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
Ministero dell'Interno - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-OMISSIS-- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
per l'annullamento
- del provvedimento disciplinare – decreto del-OMISSIS-– -OMISSIS-, infliggente all'odierno ricorrente la sanzione disciplinare della “sospensione dal servizio per la durata di mesi uno”;
- della Delibera del -OMISSIS- presso la -OMISSIS-del -OMISSIS-;
- per quanto occorrer possa, del decreto del-OMISSIS-– -OMISSIS-/-OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, di annullamento in autotutela degli atti del procedimento disciplinare a partire dal verbale di trattazione orale del-OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 – tenutasi in videoconferenza - il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- il ricorrente, -OMISSIS-, impugna, unitamente agli atti presupposti, il provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio per mesi uno, di cui al decreto del-OMISSIS-in epigrafe descritto;
- la sanzione disciplinare veniva irrogata a seguito dell’accertamento, durante alcuni controlli sanitari preliminari alla selezione per la frequenza di un corso di addestramento, dell’assunzione, benché episodica, di cocaina, circostanza comprovata dall’avvenuta individuazione in un campione d’urina, spontaneamente consegnato dal ricorrente, di benzoilecgonina, metabolita nella fattispecie presente in misura pari a 165,1 ng/ml, superiore al limite tollerato di 10 ng/ml;
- nel corso del procedimento disciplinare, parzialmente annullato in autotutela, con decreto del-OMISSIS-n.-OMISSIS-/-OMISSIS-, e quindi rivisitato a partire dalla deliberazione del consiglio di disciplina del-OMISSIS- (che aveva inizialmente proposto di comminare la sanzione della deplorazione), il ricorrente - oltre ad avere contestato il fatto addebitatogli osservando che gli accertamenti sanitari eseguiti, in epoca precedente e successiva al fatto contestato, non avevano mai evidenziato il consumo abituale o quanto meno l’assunzione sporadica di sostanze stupefacenti - segnalava le circostanze che, a suo avviso, avrebbero viziato la procedura di acquisizione del campione analizzato, insistendo per l’audizione di un collega il quale avrebbe assistito alle irregolarità (p. 8 della memoria giustificativa del -OMISSIS-– doc. 12);
- il ricorrente chiedeva inoltre formalmente l’effettuazione di analisi di revisione dei controcampioni custoditi presso il -OMISSIS-(istanza del-OMISSIS-– doc. 15);
- l’Amministrazione respingeva tale richiesta, affermando di essere “ nella disponibilità di fornire il controcampione nell’ambito di un eventuale procedimento giurisdizionale con le modalità che saranno disposte dalla competente -OMISSIS- ” (nota -OMISSIS-– doc. 16);
Considerato altresì che la difesa erariale, costituitasi in giudizio per conto dell’Amministrazione intimata, ha depositato un’ampia relazione, insistendo per la reiezione del gravame;
Ritenuto che il ricorso è manifestamente fondato in relazione al primo motivo di impugnazione, con particolare riferimento ai punti a ), b ) e c ), sicché sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito dell’esame della domanda cautelare, ai sensi dell’art. 60, cod. proc. amm., eventualità di cui è stato dato formale avviso al difensore della parte ricorrente, presente alla camera di consiglio del 26 maggio 2021 mediante collegamento telematico;
Ritenuto in particolare che, con la prima censura, la parte ricorrente contesta sotto distinti profili (lett. a , b , c , d ) le carenze istruttorie e le violazioni procedimentali che avrebbero afflitto il procedimento disciplinare e, in via derivata, il susseguente provvedimento di irrogazione della sanzione;
Ritenuto che, nell’ambito del primo motivo, va preliminarmente disatteso il rilievo formulato sub d ), in quanto la mancata audizione, qui contestata, del testimone indicato nella memoria difensiva presentata successivamente alla contestazione degli addebiti, non può costituire vizio di legittimità della procedura, non sussistendo un esplicito obbligo dell'Amministrazione di accogliere la richiesta, specie allorquando, come è avvenuto nel caso di specie, il funzionario istruttore abbia espressamente motivato in merito alle ragioni che consentono di prescindere dalla deposizione, perché irrilevante o comunque superflua (T.A.R. Toscana, Sez. I, 16 novembre 2006, n. 5600 e T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 2 febbraio 2021, n. 306);
Ritenuto che appaiono invece fondati e assorbenti gli ulteriori rilievi con i quali il ricorrente lamenta l’inattendibilità dell’accertamento della propria positività in considerazione della mancata effettuazione delle analisi di revisione (1° motivo, lett. a, b, c ):
Ritenuto che il consiglio di disciplina ha fondato la propria decisione e, preliminarmente, acclarato il fatto oggetto dell’addebito, sulla sola base delle risultanze delle prime analisi effettuate sul controverso campione prelevato dall’interessato nonché dei pareri medici (tra i quali il verbale della-OMISSIS-) che di queste hanno tenuto conto, così da affidare il proprio severo giudizio ad una serie di concatenate argomentazioni il cui punto di partenza è però offerto dal primo e mai verificato test eseguito sui numerosi i partecipanti alla selezione per l’accesso al corso di formazione;
Ritenuto che tale lacuna istruttoria, inevitabilmente capace di riflettersi sulla congruità del percorso motivazionale posto a sostengo del provvedimento disciplinare e ancor prima sul corretto espletamento delle prerogative difensive garantite all’incolpato, traspare ulteriormente dalle parole spese sul punto dal funzionario istruttore, il quale, evidentemente inconsapevole della formale istanza dell’interessato e del diniego oppostogli dall’Amministrazione, ha osservato, nella propria relazione finale, che il ricorrente “ avrebbe potuto chiedere le controanalisi sul campione prelevato in data -OMISSIS-, che in quella occasione è stato diviso in tre parti e custodito presso i laboratori per l’eventuale riesame. Il dipendente non ha ritenuto di doverlo fare, sebbene nella memoria giustificativa si sia riservato questa facoltà. Ebbene, una eventuale controanalisi con esito negativo sul medesimo campione avrebbe certamente fornito un elemento importantissimo ai fini giustificativi ” (doc. 17);
Ritenuto che la mancata effettuazione delle analisi di revisione - richieste dal ricorrente e non assentite dall’Amministrazione - ha dunque precluso l’acquisizione di un elemento probatorio che lo stesso funzionario istruttore ha considerato potenzialmente decisivo ai fini del proscioglimento dell’incolpato;
Ritenuto, pertanto, che l’assenza di tale decisivo elemento, che il ricorrente avrebbe potuto produrre ove la sua domanda, ritualmente proposta, fosse stata accolta, pone in evidenza la lacunosità dell’istruttoria, perché inficiata dall’essere state trascurate fonti di prova, potenzialmente a discarico, che la Amministrazione ha qualificato come suscettibili di imprescindibile apprezzamento;
Ritenuto che il provvedimento sanzionatorio, adottato all’esito degli accertamenti e delle valutazioni del consiglio di disciplina, appare quindi viziato sotto il profilo motivazionale, in ragione delle lacune e delle contraddizioni incidenti su un punto decisivo (l’effettuazione delle necessarie controanalisi ritualmente richieste dalla parte), oggetto di erronea valutazione da parte dell’organo procedente (che ha soprasseduto alle stesse, ipotizzando che la parte non ne avesse fatto domanda);
Ritenuto, per quanto precede, che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’avversato provvedimento disciplinare, potendosi prescindere dall’esame delle restanti censure, in quanto assorbite;
Ritenuto che le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.