Sentenza breve 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 04/03/2026, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00293/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00140/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 140 del 2026, proposto da
Società Agricola-Forestale di Gestione dei Beni Agro-Silvo-Pastorali Monti Azzurri, , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Casaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato Eleonora Cesetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società Agricola Forestale di Gestione dei Beni Agro-Sillvo-Pastorali Tronto, Aterno Boschi Società Cooperativa Agricola a Responsabilità Limitata, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a)della graduatoria definitiva approvata con Decreto n. 684/IFO del 27.11.2025 e comunicata via PEC in data 28.11.2025, relativa al “ Bando DDD n. 59/ASR del 03/02/2024 e s.m.. Reg. (UE) 2021/2115 – Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027. Intervento SR-D11 – Investimenti non produttivi forestali. Azione I: Tutela dell’ambiente, adattamento al cambiamento climatico e conservazione del paesaggio. Aiuto di Stato in esenzione ai sensi dell’articolo 44 del Reg. (UE) n. 2022/2472 SA. 109376 - SIAN CAR 1026387, emanato dalla Regione Marche - Dipartimento Sviluppo economico – Direzione Agricoltura e Svi-luppo Rurale - Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM;
b) del Decreto n. 684/IFO del 27.11.202 di approvazione della graduatoria defini-tiva al “
Bando DDD n. 59/ASR del 03/02/2024 e s.m.. Reg. (UE) 2021/2115 – Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027. Intervento SRD11 – Investimenti non produttivi forestali. Azione I: Tutela dell’ambiente, adattamento al cambiamento climatico e conservazione del paesaggio. Aiuto di Stato in esenzione ai sensi dell’articolo 44 del Reg. (UE) n. 2022/2472 SA. 109376 - SIAN CAR 1026387
c)della comunicazione di finanziabilità della domanda del 28.11.2025 (
d) della comunicazione prot. n. 38640428|03/10/2025|ASR del 3.10.2025 a firma del re-sponsabile del procedimento contenente esito istruttorio della domanda di aiuto della ricor-rente n. 85200 e) delle note prot. ID 38431928|11/09/2025|IFO dell’11.9.2025 e ID. 37202359|08/05/2025| IFO dell’8.5.2025, entrambe di contenuto ignoto, ma richiamate nell’” esito istruttorio di cui al punto precedente, mai ostese, né rese conoscibili alla ricorrente, né giammai pubblica-e;
f) della nota circolare, prot. n. 0613296|17/05/2025|R_MARCHE|GRM|IFO|P| 300.30.30/2023/IFO/3004650 a firma del responsabile del procedimento avente ad oggetto: “
Comunicazioni riguardanti le domande di sostegno presentate da soggetti di diritto priva-to, aventi o meno personalità giuridica, e Società partecipate pubblico-private circa le do-mande di sostegno pervenute, relative agli interventi SRD11 e 12.1. del CSR Marche 2023-2027
g) nonché - per quanto occorrer possa - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dalle ricorrenti, ove lesivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. NN RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che all’odierna udienza in camera di consiglio, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, come anticipato con nota del 25 febbraio 2026.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione dal Collegio, con riserva di emissione di sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 del c.p.a.;
Preso atto di quanto sopra, al Collegio non rimane che prendere atto della rinuncia di parte ricorrente e dichiarare l’estinzione del ricorso;
Considerato che parte ricorrente ha chiesto la compensazione delle spese di lite e l’Amministrazione costituita non si è opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, prende atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del ricorso.
Compensa le spese di lite fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MM IG, Presidente
NN RU, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN RU | Renata MM IG |
IL SEGRETARIO