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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5308/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5308/2024
avente ad oggetto: Regolamentazione della responsabilità genitoriale
promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CHIARA BERGAMASCO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il proprio difensore
ATTRICE contro
nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 5;
CONVENUTO CONTUMACE
Avv. Stefania Cacciabue in qualità di Curatore Speciale del minore Persona_1
nato a [...] l'[...], giusta nomina del Tribunale per i Minorenni di Torino con decreto del
[...]
17/2/2024, poi confermata con il successivo decreto del 6/5/2024 – ammessa al patrocinio a spese dello
Stato con delibera del COA in data 8/10/2024
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 14.03.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
pagina 1 di 8 Come da verbale del 11.03.2025 - Come da ricorso introduttivo.
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Per il curatore speciale del minore
Si associa alle conclusioni di parte ricorrente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I NOi e instauravano una relazione sentimentale Parte_1 Controparte_1 nel mese di luglio 2021 e poco dopo la coppia iniziava a convivere.
Dalla convivenza more uxorio è nato un figlio il 08/07/2022. Persona_1
Con ricorso depositato il 19.03.2024 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di disporre la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e di NPI competenti;
- prescrivere al IG. Cont di rivolgersi al;
- dichiarare il IG. decaduto dalla responsabilità genitoriale CP_1 CP_1
o in subordine disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio alla madre;
- prevedere _1 incontri in luogo neutro tra e il padre solo se ritenuti nell'interesse del bambino e comunque _1 solo in seguito alle valutazioni dei Servizi Sociali incaricati;
- porre a carico del padre un assegno di mantenimento per il figlio di € 500,00 mensili omnicomprensivi delle spese straordinarie;
- prevedere che l'assegno unico per il figlio sia interamente percepito dalla madre.
Nonostante la ritualità della notifica, la parte convenuta non si costituiva e, pertanto, all'udienza del
9/10/2024 veniva dichiarata contumace.
Giova precisare che con decreto del 17/2/2024 il Tribunale per i Minorenni di Torino ha fissato udienza di comparizione dei genitori innanzi al Giudice Delegato e assegnato i termini al PMM per la notifica del ricorso alle parti nonché ai genitori per la costituzione in giudizio, ed ha nominato Curatore
Speciale del minore la scrivente avv. Stefania Cacciabue alla luce delle condotte violente del padre e delle fragilità della madre nella funzione protettiva, richiedendo al Servizio Sociale territorialmente Cont competente, in rete con il e la , di approfondire la conoscenza del nucleo familiare, CP_3 attivando interventi di sostegno su base consensuale e riferendo al Tribunale rispetto alla progettualità concordata entro 15 giorni dall'udienza di comparizione delle parti.
Con comparsa di costituzione e contestuale istanza ex art. 38 disp. att. Cod. Civ. del 3/5/2024 la madre del minore si è costituita nel procedimento pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni di Torino segnalando la pendenza fra le stesse parti di un procedimento avanti al Tribunale Ordinario incardinato dalla IG.ra con ricorso del 2/4/2024. Parte_1
Così, con decreto del 6/5/2024 il Tribunale per i Minorenni, dato atto della sopravvenuta pendenza di un giudizio dinanzi al Giudice Ordinario, visto il novellato art. 38 disp. att. Cod. Civ., definitivamente provvedendo, ha revocato le udienze fissate avanti alla d.ssa Tedone, ha confermato la nomina della scrivente quale Curatore Speciale, ha richiesto ai Servizi già incaricati di relazionare al TO in tempo utile per l'udienza, ferma restando l'immediata segnalazione di criticità che rendano necessaria l'adozione di provvedimenti urgenti ed ha trasmesso gli atti al TO per la continuazione del procedimento, nulla disponendo in ordine alle spese di lite “in quanto il giudizio continua davanti al
TO previa riunione”. All'udienza del 11.03.2025, nell'ambito del presente procedimento, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. pagina 2 di 8 *** §§§§§ ***
La domanda di decadenza della responsabilità genitoriale ed affidamento esclusivo del minore
Preliminarmente rileva il Collegio come sussista la competenza per materia del Tribunale
Ordinario a conoscere di tutte le domande formulate con il presente ricorso, ivi compresa quella di decadenza della potestà genitoriale.
Invero, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., come riformulato dalla legge n. 219/2012, “Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332,
333, 334, 335 e 371 ultimo comma del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del Tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 del codice civile;
in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario”. Inoltre, il secondo comma della disposizione in questione prevede che siano emessi dal Tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.
L'art. 38 disp att. c.c. riformato sancisce, dunque, la regola generale per cui sono di competenza del Tribunale ordinario i provvedimenti relative ai minori per cui non è stabilita la competenza di diversa autorità giudiziaria e, pertanto, anche i provvedimenti ex art. 317 bis c.c. inerenti all'affidamento ed il mantenimento dei minori.
Il primo comma della norma in questione, nella parte in cui amplia la competenza del Tribunale ordinario anche ai “provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo” (ossia i provvedimenti previsti dagli artt. 84, 90, 330, 333, 334, 335 e 371 ultimo comma c.c.), quando sia in corso fra le stesse parti giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c., va inoltre ragionevolmente interpretato nel senso che resta esclusa la competenza del Tribunale per i minorenni anche nelle ipotesi in cui sia pendente giudizio ex art. 317 bis c.c. avente ad oggetto questioni inerenti l'affidamento ed il mantenimento di figli minori di genitori non coniugati e non più conviventi.
Ciò, da un lato per una eIGenza di razionalità di sistema e, dall'altro, al fine di garantire piena parità di trattamento, unificando anche competenza e riti, come era nelle intenzioni del legislatore, ai figli nati fuori dal matrimonio rispetto a quelli nati all'interno dello stesso.
Inoltre, oramai per pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità in punto riparto di competenza tra il Tribunale ordinario ed il Tribunale per i Minorenni, deve ritenersi che, in caso di pendenza di giudizio di separazione, divorzio o ai sensi dell'art. 316 c.c. o (in via interpretativa) ex art. 317 bis c.c. la competenza del Tribunale ordinario sia estesa anche all'adozione dei provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.c., fra i quali, per quanto qui interessa, vi sono anche i provvedimenti ex art. 330 c.c., inerenti la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Invero, sebbene sia stato dibattuto dai primi commentatori se il primo comma dell'art. 38 cit. fosse interpretabile nel senso che solo i provvedimenti di cui all'art. 333 c.c. fossero di competenza del
Tribunale ordinario in pendenza di giudizio di separazione, divorzio o ex art. 316 o 317 bis c.c. (posto che il secondo periodo della norma citata inizia testualmente disponendo “per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni…”), tuttavia la formulazione letterale della norma appare difficilmente superabile ove sembra chiaro, nel terzo periodo del primo pagina 3 di 8 comma, il riferimento ai “provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo”, tra i quali vi sono anche i provvedimenti ex art. 330 c.c., ossia quelli inerenti la decadenza dalla potestà genitoriale.
Pertanto, anche i provvedimenti suddetti sono di competenza del Tribunale ordinario qualora proposti nell'ambito di un giudizio ex art. 317 bis c.c., in piena attuazione del principio di concentrazione delle tutele nei confronti dei minori perseguito dal legislatore con la legge n. 219/2012.
Ciò premesso in linea generale, deve ora esaminarsi la domanda di parte ricorrente (ed alla quale ha aderito anche il curatore speciale) di pronunciare la decadenza della responsabilità genitoriale del NO nei confronti del figlio minore e conseguente affido in via Controparte_1 _1 esclusiva del figlio alla madre.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Nel caso di specie, infatti, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del IG.
il quale, fin dagli inizi della convivenza more uxorio instaurata con la IG. , CP_1 Parte_1 all'epoca incinta di suo figlio, ha manifestato aggressività e tenuto atteggiamenti prevaricatori, minacciosi e violenti che, peraltro, hanno portato in più di un'occasione anche all'intervento delle
Forze dell'Ordine.
Le condotte maltrattanti si sono perpetuate nel corso degli anni, costringendo la donna a penose condizioni di vita, culminate in un episodio di violenza fisica anche nei confronti del figlio minore in data 08/12/2023, che ha indotto poi la madre alla denuncia e allontanamento del IG. _1 da casa. CP_1
La IG.ra si è successivamente rivolta ad un centro antiviolenza che ha offerto a quest'ultima Parte_1 un percorso di psicoterapia che la medesima sta tutt'ora seguendo.
A seguito della denuncia sporta, stante il pericolo concreto ed attuale che il padre reiterasse condotte maltrattanti, in data 23/12/2023 il IG. veniva attinto dalla misura cautelare CP_1 dell'allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento alla convivente, madre di
_1
Con ricorso del 26.01.2024 il PMM – come scritto in epigrafe – ha domandato al Tribunale per i
Minorenni di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre (processo non celebratesi preso atto della segnalazione del difensore della madre circa la sopravvenuta pendenza di un giudizio separativo avanti questo Tribunale con conseguente trasmissione degli atti al per la CP_4 continuazione del procedimento).
In seguito, per i medesimi fatti, l'odierno convenuto ha subito un procedimento penale all'esito del quale è stato condannato, a seguito della celebrazione del rito ex art. 444 c.p.p., per il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. alla pena condizionalmente sospesa su accordo delle parti di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione con riconoscimento di una provvisionale di euro 1.900,00 da corrispondere alla IG.ra a titolo di risarcimento del danno (mai pagata), come si legge nella Parte_1 sentenza n. 1225/2024.
Dopo la fine della relazione con la madre e l'allontanamento dalla casa familiare, il IG. ha CP_1 trascurato la relazione con il figlio e si è gravemente disinteressato di provvedere tanto all'educazione, quanto al suo mantenimento, essendosi orami definitivamente assentato dalla vita del minore, fino a rendersi di fatto irreperibile.
pagina 4 di 8 In particolare, i servizi sociali hanno evidenziato che, all'esito degli incontri effettuati con i genitori e a seguito della visita domiciliare in cui i Servizi hanno avuto modo di conoscere il piccolo (che _1
è apparso “sereno e socievole pur non dicendo molte parole”) e rispetto al quale è stata osservata una buona relazione con la mamma, gli operatori sociali hanno evidenziato che “la IG.ra si è Parte_1 dimostrata collaborativa con la scrivente e una madre attenta ai bisogni del figlio, attivandosi tempestivamente per effettuare tutti gli accertamenti medici richiesti dai diversi specialisti”. Di contro, il IG. “per diversi mesi è stato irreperibile, di conseguenza vi è stata un'impossibilità da CP_1 parte della scrivente di conoscerlo in modo più approfondito, inoltre date le circostanze, non è stato possibile altresì osservare il rapporto padre-figlio, il quale peraltro appare al momento interrotto: il bambino non vede il padre da circa un anno. In considerazione della sentenza emessa dal Tribunale di
Tornino appare importante l'attivazione di un percorso finalizzato a supportare l'interessato nella gestione dei propri vissuti emotivi e della rabbia. Durante i colloqui si sono rivelate alcune contraddizioni nelle dichiarazioni del IG. Egli ha infatti espresso preoccupazione riguardo CP_1 all'affidamento del minore alla madre, motivando tale timore con frequenti sbalzi di umore che la stessa a detta sua avrebbe. Tuttavia, si evidenzia che, da circa un anno, il NOe non ha mai tentato di sentire il minore anche solo tramite i rispettivi legali. Tale mancanza di iniziativa solleva dubbi sulla reale preoccupazione espressa, poiché se effettivamente motivata, lo avrebbe presumibilmente indotto a compiere azioni concrete per verificare le condizioni di salute e benessere del bambino”.
Il medesimo atteggiamento contradditorio del convenuto e di sostanziale indifferenza nei confronti delle sorti del figlio è ribadito e confermato anche nella relazione aggiornata dei Servizi sociali datata
06.03.2025 in cui l'assistente sociale riferisce che il padre, da un lato, “ha espresso il desiderio di poter recuperare il proprio legame con il figlio […]. Egli riferisce di avere notizie del figlio tramite i propri genitori, che gli mostrerebbero anche qualche foto ricevuta dalla madre del bambino.”; dall'altro, che
“il Servizio ha registrato un'inconsistente collaborazione del IG. che, pur verbalizzando CP_1
l'intenzione di rivedere non ha tuttavia mosso azioni concrete per dimostrare l'interesse _1 esposto. Nonostante infatti la richiesta di presentare al Servizio documentazione attestante l'avvio dei due percorsi personali, con il C.S.M. di Nizza Monferrato e con il Centro Studi e Trattamento dell'Agire, nulla è pervenuto, né sono intercorsi ulteriori contatti tra la scrivente e il IG. CP_1 circa la volontà di assumere informazioni sul figlio.
Il Servizio rimane perplesso sul reale interesse del IG. a rivestire il ruolo paterno, stante il CP_1 grave inadempimento dei doveri genitoriali”.
Inoltre, il IG. per sua esplicita ammissione, soffre di una forma di bipolarismo CP_1 diagnosticatagli più di quindici anni fa e per la quale gli sarebbe stata prescritta una terapia farmacologica, che attualmente non assume.
Al contrario, la NO , unico genitore che continua ad occuparsi del figlio, è un Parte_1 genitore adeguato: è risultata sempre partecipativa ai colloqui con gli operatori sociali, accogliente in occasione delle visite domiciliari e collaborativa con il Servizio nella comunicazione tempestiva di informazioni circa lo stato di salute di accompagnandolo puntualmente alle visite con la _1
Neuropsichiatria infantile. Inoltre, la NO si è anche spontaneamente interrogata circa il Parte_1 ruolo nella vita di dei nonni paterni, la cui relazione col nipote si basa su scambi sporadici di _1 fotografie e rare videochiamate.
pagina 5 di 8 I Servizi sociali, che stanno seguendo il nucleo, attestano una valida capacità genitoriale in capo alla
IG.ra nella cura del figlio in tutti gli aspetti che lo riguardano e l'attitudine della medesima di Parte_1 creare intorno a sé e a suo figlio una solida rete sociale e amicale, pronta al supporto reciproco.
Dal canto suo, che, attualmente, ha due anni e mezzo e frequenta l'asilo, nel corso della visita _1 domiciliare da parte dell'assistente sociale è apparso socievole, sereno e coinvolgente, mostrando una buona capacità di interazione, coinvolgendo gli adulti presenti in alcune attività ludiche.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto delle condotte assunte dal IG. il quale CP_1 continua a trascurare i suoi doveri genitoriali sia sotto il profilo morale in ordine alla cura, educazione ed istruzione del figlio, sia sotto il profilo materiale, non versando alcun contributo al mantenimento del minore con grave pregiudizio di quest'ultimo; tenuto altresì conto del disinteresse di parte convenuta al presente procedimento, si ritiene che sussistano i presupposti per la pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale del IG. ai sensi dell'art. 330 c.c. CP_1
Conseguentemente, si ritiene che il figlio minore debba essere affidato alla madre, mantenendo la residenza anagrafica e la dimora abituale presso quest'ultima.
Quanto ai rapporti padre/figlio, si dispone che, qualora il NO si attivi fattivamente CP_1 con i Servizi Sociali per la ripresa degli incontri con la minore, i Servizi suddetti provvederanno a verificare la rispondenza agli interessi del minore stesso della ripresa degli incontri con il padre, organizzando, in caso positivo, incontri in Luogo Neutro con modalità e frequenza da stabilirsi a cura dei Servizi stessi nell'esclusivo interesse del minore ed in modo da evitare ulteriori delusioni.
Il contributo al mantenimento del figlio
In merito, va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 155 c.c. entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito di ciascuno;
al fine di realizzare il principio di proporzionalità, il giudice dispone, inoltre, la corresponsione di un assegno periodico a carico di un genitore, onde così compensare le differenze di reddito fra le parti.
Le eIGenze dei figli cui i genitori devono far fronte non si esauriscono nel solo obbligo alimentare, ma si estendono inevitabilmente all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica (in tal senso si veda, Cass.
22.3.2005, n. 6197).
I genitori hanno l'obbligo di mantenere i figli nei limiti individuati, non solo entro l'ambito delle rispettive sostanze, ma anche in quello della rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, con espressa valorizzazione delle risorse personali, tenuto conto delle accertate potenzialità reddituali.
Pertanto, il provvedimento di decadenza non va ad influire sugli aspetti obbligatori, ovvero il mantenimento della prole, che resta salvo. In particolare, continuano ad applicarsi gli artt. 147 e 148
c.c., più precisamente: l'obbligo di mantenimento dei figli incombe a carico di entrambi i genitori legittimi o naturali, in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro, con decorrenza dalla nascita dei figli stessi.
Inoltre, è pacifico che, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, i provvedimenti adottati ex art. 330 c.c. hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa della condotta dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria rispetto all'obbligo di provvedere al mantenimento della prole (Cass. Pen., sez. VI, 24 aprile 2007 n 16559).
Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, tenuto conto degli oneri dei quali ciascuna delle parti è gravata e dei periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore, preso atto che non è pagina 6 di 8 emerso che la situazione reddituale e patrimoniale delle parti sia mutata, si ritiene che il padre debba contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di 300,00 euro da versarsi entro il 10 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016;
Le spese processuali per il curatore speciale Avv. Cacciabue Chiara sono definitivamente poste a carico della parte convenuta contumace che con la sua condotta ha reso necessaria Controparte_1 la sua nomina, da rifondersi a favore dell'Erario, essendo la parte ammessa Persona_1 al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e per, l'effetto, vengono definitivamente poste a carico della parte convenuta contumace , liquidate come in Controparte_1 dispositivo, da rifondersi a favore dell'Erario, essendo la parte ammessa al patrocinio a Parte_1 spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza,
Dispone la decadenza dalla responsabilità genitoriale del IG. nei confronti del figlio Controparte_1
e, per l'effetto, affida il minore nato il [...] in [...] esclusiva Persona_1 Persona_1 alla madre , disponendo che lo stesso mantenga la residenza anagrafica e la dimora Parte_1 abituale presso la NO . Parte_1
Dispone che qualora il NO si attivi fattivamente con i Servizi Sociali per la Controparte_1 ripresa degli incontri con il minore, i Servizi suddetti provvedano a verificare la rispondenza agli interessi del minore stesso della ripresa degli incontri con il padre, organizzando, in caso positivo, incontri in Luogo Neutro con modalità e frequenza da stabilirsi a cura dei Servizi stessi nell'esclusivo interesse del minore.
Dispone che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio, un assegno di 300,00 euro annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e in ogni caso successivamente documentate;
Dispone che le spese processuali vengano definitivamente poste a carico della parte Controparte_1
e quantificate in euro 2.538,5 , oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed IVA se dovuta, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario, essendo la parte ammessa al patrocinio a Parte_1 spese dello Stato.
Dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese per l'onorario del curatore Controparte_1 speciale, quantificandole in euro 2.538,5 , oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed IVA se dovuta, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario. Conferma la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi incaricati finché necessario nell'interesse della prole.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Torino in data 14 marzo 2025.
pagina 7 di 8 Il Giudice Rel.-Est.
Dott. ssa Serafina Aceto
Minuta di provvedimento redatta dal MOT Dott. essa
Il Presidente
Dott. Tetamo Alberto
. Persona_2
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5308/2024
avente ad oggetto: Regolamentazione della responsabilità genitoriale
promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CHIARA BERGAMASCO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il proprio difensore
ATTRICE contro
nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 5;
CONVENUTO CONTUMACE
Avv. Stefania Cacciabue in qualità di Curatore Speciale del minore Persona_1
nato a [...] l'[...], giusta nomina del Tribunale per i Minorenni di Torino con decreto del
[...]
17/2/2024, poi confermata con il successivo decreto del 6/5/2024 – ammessa al patrocinio a spese dello
Stato con delibera del COA in data 8/10/2024
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 14.03.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
pagina 1 di 8 Come da verbale del 11.03.2025 - Come da ricorso introduttivo.
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Per il curatore speciale del minore
Si associa alle conclusioni di parte ricorrente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I NOi e instauravano una relazione sentimentale Parte_1 Controparte_1 nel mese di luglio 2021 e poco dopo la coppia iniziava a convivere.
Dalla convivenza more uxorio è nato un figlio il 08/07/2022. Persona_1
Con ricorso depositato il 19.03.2024 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di disporre la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e di NPI competenti;
- prescrivere al IG. Cont di rivolgersi al;
- dichiarare il IG. decaduto dalla responsabilità genitoriale CP_1 CP_1
o in subordine disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio alla madre;
- prevedere _1 incontri in luogo neutro tra e il padre solo se ritenuti nell'interesse del bambino e comunque _1 solo in seguito alle valutazioni dei Servizi Sociali incaricati;
- porre a carico del padre un assegno di mantenimento per il figlio di € 500,00 mensili omnicomprensivi delle spese straordinarie;
- prevedere che l'assegno unico per il figlio sia interamente percepito dalla madre.
Nonostante la ritualità della notifica, la parte convenuta non si costituiva e, pertanto, all'udienza del
9/10/2024 veniva dichiarata contumace.
Giova precisare che con decreto del 17/2/2024 il Tribunale per i Minorenni di Torino ha fissato udienza di comparizione dei genitori innanzi al Giudice Delegato e assegnato i termini al PMM per la notifica del ricorso alle parti nonché ai genitori per la costituzione in giudizio, ed ha nominato Curatore
Speciale del minore la scrivente avv. Stefania Cacciabue alla luce delle condotte violente del padre e delle fragilità della madre nella funzione protettiva, richiedendo al Servizio Sociale territorialmente Cont competente, in rete con il e la , di approfondire la conoscenza del nucleo familiare, CP_3 attivando interventi di sostegno su base consensuale e riferendo al Tribunale rispetto alla progettualità concordata entro 15 giorni dall'udienza di comparizione delle parti.
Con comparsa di costituzione e contestuale istanza ex art. 38 disp. att. Cod. Civ. del 3/5/2024 la madre del minore si è costituita nel procedimento pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni di Torino segnalando la pendenza fra le stesse parti di un procedimento avanti al Tribunale Ordinario incardinato dalla IG.ra con ricorso del 2/4/2024. Parte_1
Così, con decreto del 6/5/2024 il Tribunale per i Minorenni, dato atto della sopravvenuta pendenza di un giudizio dinanzi al Giudice Ordinario, visto il novellato art. 38 disp. att. Cod. Civ., definitivamente provvedendo, ha revocato le udienze fissate avanti alla d.ssa Tedone, ha confermato la nomina della scrivente quale Curatore Speciale, ha richiesto ai Servizi già incaricati di relazionare al TO in tempo utile per l'udienza, ferma restando l'immediata segnalazione di criticità che rendano necessaria l'adozione di provvedimenti urgenti ed ha trasmesso gli atti al TO per la continuazione del procedimento, nulla disponendo in ordine alle spese di lite “in quanto il giudizio continua davanti al
TO previa riunione”. All'udienza del 11.03.2025, nell'ambito del presente procedimento, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. pagina 2 di 8 *** §§§§§ ***
La domanda di decadenza della responsabilità genitoriale ed affidamento esclusivo del minore
Preliminarmente rileva il Collegio come sussista la competenza per materia del Tribunale
Ordinario a conoscere di tutte le domande formulate con il presente ricorso, ivi compresa quella di decadenza della potestà genitoriale.
Invero, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., come riformulato dalla legge n. 219/2012, “Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332,
333, 334, 335 e 371 ultimo comma del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del Tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 del codice civile;
in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario”. Inoltre, il secondo comma della disposizione in questione prevede che siano emessi dal Tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.
L'art. 38 disp att. c.c. riformato sancisce, dunque, la regola generale per cui sono di competenza del Tribunale ordinario i provvedimenti relative ai minori per cui non è stabilita la competenza di diversa autorità giudiziaria e, pertanto, anche i provvedimenti ex art. 317 bis c.c. inerenti all'affidamento ed il mantenimento dei minori.
Il primo comma della norma in questione, nella parte in cui amplia la competenza del Tribunale ordinario anche ai “provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo” (ossia i provvedimenti previsti dagli artt. 84, 90, 330, 333, 334, 335 e 371 ultimo comma c.c.), quando sia in corso fra le stesse parti giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c., va inoltre ragionevolmente interpretato nel senso che resta esclusa la competenza del Tribunale per i minorenni anche nelle ipotesi in cui sia pendente giudizio ex art. 317 bis c.c. avente ad oggetto questioni inerenti l'affidamento ed il mantenimento di figli minori di genitori non coniugati e non più conviventi.
Ciò, da un lato per una eIGenza di razionalità di sistema e, dall'altro, al fine di garantire piena parità di trattamento, unificando anche competenza e riti, come era nelle intenzioni del legislatore, ai figli nati fuori dal matrimonio rispetto a quelli nati all'interno dello stesso.
Inoltre, oramai per pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità in punto riparto di competenza tra il Tribunale ordinario ed il Tribunale per i Minorenni, deve ritenersi che, in caso di pendenza di giudizio di separazione, divorzio o ai sensi dell'art. 316 c.c. o (in via interpretativa) ex art. 317 bis c.c. la competenza del Tribunale ordinario sia estesa anche all'adozione dei provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.c., fra i quali, per quanto qui interessa, vi sono anche i provvedimenti ex art. 330 c.c., inerenti la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Invero, sebbene sia stato dibattuto dai primi commentatori se il primo comma dell'art. 38 cit. fosse interpretabile nel senso che solo i provvedimenti di cui all'art. 333 c.c. fossero di competenza del
Tribunale ordinario in pendenza di giudizio di separazione, divorzio o ex art. 316 o 317 bis c.c. (posto che il secondo periodo della norma citata inizia testualmente disponendo “per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni…”), tuttavia la formulazione letterale della norma appare difficilmente superabile ove sembra chiaro, nel terzo periodo del primo pagina 3 di 8 comma, il riferimento ai “provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo”, tra i quali vi sono anche i provvedimenti ex art. 330 c.c., ossia quelli inerenti la decadenza dalla potestà genitoriale.
Pertanto, anche i provvedimenti suddetti sono di competenza del Tribunale ordinario qualora proposti nell'ambito di un giudizio ex art. 317 bis c.c., in piena attuazione del principio di concentrazione delle tutele nei confronti dei minori perseguito dal legislatore con la legge n. 219/2012.
Ciò premesso in linea generale, deve ora esaminarsi la domanda di parte ricorrente (ed alla quale ha aderito anche il curatore speciale) di pronunciare la decadenza della responsabilità genitoriale del NO nei confronti del figlio minore e conseguente affido in via Controparte_1 _1 esclusiva del figlio alla madre.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Nel caso di specie, infatti, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del IG.
il quale, fin dagli inizi della convivenza more uxorio instaurata con la IG. , CP_1 Parte_1 all'epoca incinta di suo figlio, ha manifestato aggressività e tenuto atteggiamenti prevaricatori, minacciosi e violenti che, peraltro, hanno portato in più di un'occasione anche all'intervento delle
Forze dell'Ordine.
Le condotte maltrattanti si sono perpetuate nel corso degli anni, costringendo la donna a penose condizioni di vita, culminate in un episodio di violenza fisica anche nei confronti del figlio minore in data 08/12/2023, che ha indotto poi la madre alla denuncia e allontanamento del IG. _1 da casa. CP_1
La IG.ra si è successivamente rivolta ad un centro antiviolenza che ha offerto a quest'ultima Parte_1 un percorso di psicoterapia che la medesima sta tutt'ora seguendo.
A seguito della denuncia sporta, stante il pericolo concreto ed attuale che il padre reiterasse condotte maltrattanti, in data 23/12/2023 il IG. veniva attinto dalla misura cautelare CP_1 dell'allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento alla convivente, madre di
_1
Con ricorso del 26.01.2024 il PMM – come scritto in epigrafe – ha domandato al Tribunale per i
Minorenni di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre (processo non celebratesi preso atto della segnalazione del difensore della madre circa la sopravvenuta pendenza di un giudizio separativo avanti questo Tribunale con conseguente trasmissione degli atti al per la CP_4 continuazione del procedimento).
In seguito, per i medesimi fatti, l'odierno convenuto ha subito un procedimento penale all'esito del quale è stato condannato, a seguito della celebrazione del rito ex art. 444 c.p.p., per il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. alla pena condizionalmente sospesa su accordo delle parti di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione con riconoscimento di una provvisionale di euro 1.900,00 da corrispondere alla IG.ra a titolo di risarcimento del danno (mai pagata), come si legge nella Parte_1 sentenza n. 1225/2024.
Dopo la fine della relazione con la madre e l'allontanamento dalla casa familiare, il IG. ha CP_1 trascurato la relazione con il figlio e si è gravemente disinteressato di provvedere tanto all'educazione, quanto al suo mantenimento, essendosi orami definitivamente assentato dalla vita del minore, fino a rendersi di fatto irreperibile.
pagina 4 di 8 In particolare, i servizi sociali hanno evidenziato che, all'esito degli incontri effettuati con i genitori e a seguito della visita domiciliare in cui i Servizi hanno avuto modo di conoscere il piccolo (che _1
è apparso “sereno e socievole pur non dicendo molte parole”) e rispetto al quale è stata osservata una buona relazione con la mamma, gli operatori sociali hanno evidenziato che “la IG.ra si è Parte_1 dimostrata collaborativa con la scrivente e una madre attenta ai bisogni del figlio, attivandosi tempestivamente per effettuare tutti gli accertamenti medici richiesti dai diversi specialisti”. Di contro, il IG. “per diversi mesi è stato irreperibile, di conseguenza vi è stata un'impossibilità da CP_1 parte della scrivente di conoscerlo in modo più approfondito, inoltre date le circostanze, non è stato possibile altresì osservare il rapporto padre-figlio, il quale peraltro appare al momento interrotto: il bambino non vede il padre da circa un anno. In considerazione della sentenza emessa dal Tribunale di
Tornino appare importante l'attivazione di un percorso finalizzato a supportare l'interessato nella gestione dei propri vissuti emotivi e della rabbia. Durante i colloqui si sono rivelate alcune contraddizioni nelle dichiarazioni del IG. Egli ha infatti espresso preoccupazione riguardo CP_1 all'affidamento del minore alla madre, motivando tale timore con frequenti sbalzi di umore che la stessa a detta sua avrebbe. Tuttavia, si evidenzia che, da circa un anno, il NOe non ha mai tentato di sentire il minore anche solo tramite i rispettivi legali. Tale mancanza di iniziativa solleva dubbi sulla reale preoccupazione espressa, poiché se effettivamente motivata, lo avrebbe presumibilmente indotto a compiere azioni concrete per verificare le condizioni di salute e benessere del bambino”.
Il medesimo atteggiamento contradditorio del convenuto e di sostanziale indifferenza nei confronti delle sorti del figlio è ribadito e confermato anche nella relazione aggiornata dei Servizi sociali datata
06.03.2025 in cui l'assistente sociale riferisce che il padre, da un lato, “ha espresso il desiderio di poter recuperare il proprio legame con il figlio […]. Egli riferisce di avere notizie del figlio tramite i propri genitori, che gli mostrerebbero anche qualche foto ricevuta dalla madre del bambino.”; dall'altro, che
“il Servizio ha registrato un'inconsistente collaborazione del IG. che, pur verbalizzando CP_1
l'intenzione di rivedere non ha tuttavia mosso azioni concrete per dimostrare l'interesse _1 esposto. Nonostante infatti la richiesta di presentare al Servizio documentazione attestante l'avvio dei due percorsi personali, con il C.S.M. di Nizza Monferrato e con il Centro Studi e Trattamento dell'Agire, nulla è pervenuto, né sono intercorsi ulteriori contatti tra la scrivente e il IG. CP_1 circa la volontà di assumere informazioni sul figlio.
Il Servizio rimane perplesso sul reale interesse del IG. a rivestire il ruolo paterno, stante il CP_1 grave inadempimento dei doveri genitoriali”.
Inoltre, il IG. per sua esplicita ammissione, soffre di una forma di bipolarismo CP_1 diagnosticatagli più di quindici anni fa e per la quale gli sarebbe stata prescritta una terapia farmacologica, che attualmente non assume.
Al contrario, la NO , unico genitore che continua ad occuparsi del figlio, è un Parte_1 genitore adeguato: è risultata sempre partecipativa ai colloqui con gli operatori sociali, accogliente in occasione delle visite domiciliari e collaborativa con il Servizio nella comunicazione tempestiva di informazioni circa lo stato di salute di accompagnandolo puntualmente alle visite con la _1
Neuropsichiatria infantile. Inoltre, la NO si è anche spontaneamente interrogata circa il Parte_1 ruolo nella vita di dei nonni paterni, la cui relazione col nipote si basa su scambi sporadici di _1 fotografie e rare videochiamate.
pagina 5 di 8 I Servizi sociali, che stanno seguendo il nucleo, attestano una valida capacità genitoriale in capo alla
IG.ra nella cura del figlio in tutti gli aspetti che lo riguardano e l'attitudine della medesima di Parte_1 creare intorno a sé e a suo figlio una solida rete sociale e amicale, pronta al supporto reciproco.
Dal canto suo, che, attualmente, ha due anni e mezzo e frequenta l'asilo, nel corso della visita _1 domiciliare da parte dell'assistente sociale è apparso socievole, sereno e coinvolgente, mostrando una buona capacità di interazione, coinvolgendo gli adulti presenti in alcune attività ludiche.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto delle condotte assunte dal IG. il quale CP_1 continua a trascurare i suoi doveri genitoriali sia sotto il profilo morale in ordine alla cura, educazione ed istruzione del figlio, sia sotto il profilo materiale, non versando alcun contributo al mantenimento del minore con grave pregiudizio di quest'ultimo; tenuto altresì conto del disinteresse di parte convenuta al presente procedimento, si ritiene che sussistano i presupposti per la pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale del IG. ai sensi dell'art. 330 c.c. CP_1
Conseguentemente, si ritiene che il figlio minore debba essere affidato alla madre, mantenendo la residenza anagrafica e la dimora abituale presso quest'ultima.
Quanto ai rapporti padre/figlio, si dispone che, qualora il NO si attivi fattivamente CP_1 con i Servizi Sociali per la ripresa degli incontri con la minore, i Servizi suddetti provvederanno a verificare la rispondenza agli interessi del minore stesso della ripresa degli incontri con il padre, organizzando, in caso positivo, incontri in Luogo Neutro con modalità e frequenza da stabilirsi a cura dei Servizi stessi nell'esclusivo interesse del minore ed in modo da evitare ulteriori delusioni.
Il contributo al mantenimento del figlio
In merito, va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 155 c.c. entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito di ciascuno;
al fine di realizzare il principio di proporzionalità, il giudice dispone, inoltre, la corresponsione di un assegno periodico a carico di un genitore, onde così compensare le differenze di reddito fra le parti.
Le eIGenze dei figli cui i genitori devono far fronte non si esauriscono nel solo obbligo alimentare, ma si estendono inevitabilmente all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica (in tal senso si veda, Cass.
22.3.2005, n. 6197).
I genitori hanno l'obbligo di mantenere i figli nei limiti individuati, non solo entro l'ambito delle rispettive sostanze, ma anche in quello della rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, con espressa valorizzazione delle risorse personali, tenuto conto delle accertate potenzialità reddituali.
Pertanto, il provvedimento di decadenza non va ad influire sugli aspetti obbligatori, ovvero il mantenimento della prole, che resta salvo. In particolare, continuano ad applicarsi gli artt. 147 e 148
c.c., più precisamente: l'obbligo di mantenimento dei figli incombe a carico di entrambi i genitori legittimi o naturali, in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro, con decorrenza dalla nascita dei figli stessi.
Inoltre, è pacifico che, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, i provvedimenti adottati ex art. 330 c.c. hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa della condotta dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria rispetto all'obbligo di provvedere al mantenimento della prole (Cass. Pen., sez. VI, 24 aprile 2007 n 16559).
Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, tenuto conto degli oneri dei quali ciascuna delle parti è gravata e dei periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore, preso atto che non è pagina 6 di 8 emerso che la situazione reddituale e patrimoniale delle parti sia mutata, si ritiene che il padre debba contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di 300,00 euro da versarsi entro il 10 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016;
Le spese processuali per il curatore speciale Avv. Cacciabue Chiara sono definitivamente poste a carico della parte convenuta contumace che con la sua condotta ha reso necessaria Controparte_1 la sua nomina, da rifondersi a favore dell'Erario, essendo la parte ammessa Persona_1 al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e per, l'effetto, vengono definitivamente poste a carico della parte convenuta contumace , liquidate come in Controparte_1 dispositivo, da rifondersi a favore dell'Erario, essendo la parte ammessa al patrocinio a Parte_1 spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza,
Dispone la decadenza dalla responsabilità genitoriale del IG. nei confronti del figlio Controparte_1
e, per l'effetto, affida il minore nato il [...] in [...] esclusiva Persona_1 Persona_1 alla madre , disponendo che lo stesso mantenga la residenza anagrafica e la dimora Parte_1 abituale presso la NO . Parte_1
Dispone che qualora il NO si attivi fattivamente con i Servizi Sociali per la Controparte_1 ripresa degli incontri con il minore, i Servizi suddetti provvedano a verificare la rispondenza agli interessi del minore stesso della ripresa degli incontri con il padre, organizzando, in caso positivo, incontri in Luogo Neutro con modalità e frequenza da stabilirsi a cura dei Servizi stessi nell'esclusivo interesse del minore.
Dispone che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio, un assegno di 300,00 euro annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e in ogni caso successivamente documentate;
Dispone che le spese processuali vengano definitivamente poste a carico della parte Controparte_1
e quantificate in euro 2.538,5 , oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed IVA se dovuta, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario, essendo la parte ammessa al patrocinio a Parte_1 spese dello Stato.
Dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese per l'onorario del curatore Controparte_1 speciale, quantificandole in euro 2.538,5 , oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed IVA se dovuta, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario. Conferma la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi incaricati finché necessario nell'interesse della prole.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Torino in data 14 marzo 2025.
pagina 7 di 8 Il Giudice Rel.-Est.
Dott. ssa Serafina Aceto
Minuta di provvedimento redatta dal MOT Dott. essa
Il Presidente
Dott. Tetamo Alberto
. Persona_2
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