Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/05/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3706/2024
Promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avvocato ORAZIO Parte_1 C.F._1
STEFANO ESPOSITO, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, piazza Michelangelo
Buonarroti, 22
-ricorrente-
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10/4/2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249008309303000 notificata il 15/3/2024 e avverso tre sottostanti avvisi di addebito, aventi ad oggetto contributi IVS e somme aggiuntive relativi agli anni 2015 e 2016,
rilevava dunque di essere ancora legittimata all'impugnazione dei suddetti atti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 46/1999. Eccepiva
conseguentemente l'intervenuta prescrizione e l'estinzione del credito, essendo decorso il termine quinquennale di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, considerate le annualità dei contributi richiesti e la mancata notifica di atti interruttivi. Rilevava che, anche tenendo conto delle date di notifica degli avvisi di addebito indicate nell'atto impugnato, la prescrizione fosse comunque maturata fra dette date e la notifica dell'intimazione di pagamento avuta luogo il 15/3/2024, essendo decorso il termine di cinque anni da applicarsi anche in caso di prescrizione successiva. Insisteva
pertanto nell'estinzione del credito fatto valere per intervenuta prescrizione. Chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, attesa la fondatezza dei motivi di ricorso e il pregiudizio che sarebbe potuto derivare da un'eventuale esecuzione;
nel merito,
chiedeva che fosse dichiarata la nullità del credito in oggetto, stante l'intervenuta prescrizione, anche successiva, e che fosse, conseguentemente, annullata l'iscrizione a ruolo degli atti opposti,
ordinandone la cancellazione.
Con decreto del 26/4/2024, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 24, comma 6, del
D.Lgs. 46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 24/9/2024 si costituiva in giudizio l' . L'ente CP_1
esponeva che la ricorrente fosse iscritta alla gestione artigiani dal 12/2014 e che non avesse versato la contribuzione inerente agli atti sottesi all'intimazione di pagamento opposta, relativa gli anni 2015
e 2016. Eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999, tenuto conto della regolare notifica degli avvisi di addebito come da documentazione che allegava. Eccepiva altresì l'inammissibilità
dell'opposizione agli atti esecutivi, inerente a vizi di forma e di notifica, che avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. Rilevava la regolare notifica degli avvisi di addebito, eseguita con raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto dell'art. 26 del
D.P.R. n. 602/1973 e della disciplina relativa all'invio della corrispondenza ordinaria (D.M. 9 aprile
2001), riportando anche la disciplina in tema di notifica per compiuta EN riguardante i casi di irreperibilità del destinatario all'indirizzo di residenza. Nel merito e con riferimento all'eccezione di prescrizione, assumeva che la stessa non potesse essere eccepita per periodi pregressi alla notifica degli avvisi di addebito a causa della mancata impugnazione entro i prescritti termini perentori.
Chiedeva in definitiva il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato e la conferma dei ruoli opposti;
in via istruttoria, chiedeva che fosse ordinata al concessionario la produzione in giudizio degli atti esecutivi successivi all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., ovvero che l' CP_1
fosse ammesso a produrre la documentazione trasmessa dal concessionario stesso.
L'opponente depositava note di trattazione con le quali eccepiva la nullità della notifica degli avvisi di addebito opposti, insistendo nella prescrizione. In particolare deduceva che, nei referti di notifica prodotti dall' , non fossero riportati né il motivo della mancata consegna dell'atto al destinatario CP_1
né la firma di detto ultimo e del notificatore. Insisteva in ogni caso nella prescrizione successiva alla notifica degli atti impugnati, stante l'assenza di prove circa l'intervento di atti interruttivi, ed evidenziava il maturarsi della prescrizione pur tenendo conto della sospensione prevista dai decreti emergenziali da . Pt_2
Con provvedimento del 24/10/2024, veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata al sottoscritto giudice onorario la trattazione e decisione della stessa. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 15 maggio 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito
telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
La ricorrente ha regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle proprie conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
******************** Con riguardo agli avvisi di addebito opposti, occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di omessa notifica degli stessi e, unitamente ad essa, il rilievo sollevato dall' di inammissibilità CP_1
dell'opposizione, il quale peraltro va esaminato d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24,
comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza (Cass. 4506/2007; Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007 e Cass.
3404/2004).
Occorre pertanto verificare se è intervenuta nella specie la notifica dei riferiti atti e, in detta ipotesi,
accertarne la regolarità.
Or, con riferimento ad essi, l' ha prodotto i referti di notifica dai quale si evince che la notifica CP_1
è stata ritualmente e validamente eseguita.
In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge che tutti gli avvisi di addebito opposti sono stati notificati mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento.
Detta notificazione a mezzo del servizio postale ordinario, c.d. notificazione semplificata, è prevista dall'art. 26 comma 1 DPR 29/9/1973 n. 602, il quale dispone che: “La cartella è notificata dagli
ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla
legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli
agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la
notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle
persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda”.
Secondo costante giurisprudenza della OR di Cassazione: “La notificazione può essere eseguita
“anche mediante invio” diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. n. 14327/2009). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto
(l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art 2700 c.c.,
avendo natura di atto pubblico (Cass. n. 11708/2011).
In tale ipotesi, pertanto, è l'avviso di ricevimento a garantire l'esatta individuazione del destinatario dell'atto, tenendo luogo della notifica di cui alla prima parte del citato art. 26, e a fare fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato… “ (Cass. 14327/2009; Cass. 4275/2018).
Tale modalità di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26,
comma 1, cit. (di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati) ed è eseguita con ordinaria raccomandata postale disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: “Tutti gli invii
di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di
seguito specificato, dietro firma per ricevuta…”, mentre al successivo art. 39 prevede che: “Sono
abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del
nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è il servizio di portierato, il portiere”.
Detta notificazione semplificata esclude l'applicabilità sia degli articoli 137 e ss. c.c. sia della legge n. 890/1982, dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato D.M. 9 aprile 2001. In
mancanza di apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; n. 4895/2014; n. 9111/2012; n.
270/2012).
Occorre a questo punto rilevare che la OR di Cassazione ha ritenuto valida la notifica dell'atto di accertamento eseguita per mezzo del servizio postale, anche nell'ipotesi in cui al momento della consegna del plico il destinatario non venga temporaneamente rinvenuto, dichiarando che in tali casi la notifica si ha per avvenuta decorsi dieci giorni dal deposito dell'avviso nella cassetta postale (Cass.,
Ordinanza n. 10131 depositata il 28 maggio 2020).
La RE OR ha chiarito che, in caso di notificazione dell'atto impositivo eseguita direttamente per posta dall'Ufficio finanziario ed, in particolare, in caso di mancato recapito dell'atto per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverlo, al fine di garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del notificatario,
debba farsi applicazione in via analogica della regola dettata dall'art. 8, comma 4, della legge n. 890
del 1982, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di EN e di deposito presso l'Ufficio Postale, ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore, decorrendo da tale momento il termine per l'impugnazione dell'atto notificato (Cass. Sez.
6-5, Ordinanza n. 2047 del 2/2/2016).
Non occorre pertanto la spedizione di una raccomandata contenente il suddetto avviso di EN
(prevista invece per le notifiche eseguite dall'Ufficiale Giudiziario ex art. 140 c.p.c. alle quali si applica la disciplina di cui alla legge n. 890/1982), non essendo questa prevista dal regolamento del servizio di recapito postale al quale bisogna far riferimento per il procedimento notificatorio in esame.
Alla luce del suddetto orientamento ormai costante della RE OR (prima dell'Ordinanza n.
10131/2020 dianzi citata: Sentenza n. 14501 del 15/7/2016 e Ordinanza n. 9240 del 3/4/2019), ai fini della ritualità della notificazione in esame, non è necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982. Ed infatti, in detto procedimento di notificazione semplificato trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica.
Da ultimo, con Ordinanza n. 2339/2021 la RE OR, confermando i principi suindicati, ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta EN, senza necessità della comunicazione di avvenuto deposito eseguita con raccomandata, c.d. CAD. Alla luce di quanto osservato, le censure sollevate dalla ricorrente in ordine alle modalità di notificazione degli avvisi di addebito devono ritenersi prive di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, con riferimento ai tre avvisi di addebito impugnati, n.
59320160001592420000 (1), n. 59320160005709181000 (2) e n. 59320170003519119000 (3),
l' ha prodotto gli avvisi di ricevimento relativi alle raccomandate con le quali è stata eseguita CP_1
notifica; in ciascuno di essi è riportato il numero della relativa raccomandata e la data in cui è stata rilasciato l'avviso di EN, stante l'assenza del destinatario presso il luogo di residenza
(rispettivamente, 12/6/2016, 18/11/2016 e 27/9/2017). La notifica degli avvisi di addebito deve pertanto ritenersi perfezionata per “compiuta EN” decorsi dieci giorni dalle date di rilascio dei suddetti avvisi nella cassetta postale, e dunque nelle date del 22/6/2016, 28/11/2016 e del 7/10/2017.
Orbene, tenuto conto delle suindicate date di notificazione degli avvisi di addebito, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica dei suddetti atti – non è più contestabile.
Si osserva al riguardo che ogni questione inerente al merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione dell'omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della
Cassazione, “deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/08; Cass. n. 4506/07; Cass.
n. 6674/08). In breve, il riferito termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è
diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito
(che sarebbe inammissibile per carenza di interesse), giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo.
Pertanto, nella specie, essendo stata comprovata la notifica degli avvisi di addebito e tenuto conto dell'inutile decorso dei termini di legge, risulta tardiva la proposizione dell'opposizione al ruolo
(rappresentata dal rilievo di intervenuta prescrizione maturata prima della notifica dei suddetti atti)
nonché la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (integrata dall'eccezione di omessa notifica degli atti medesimi).
Venendo ora all'esame della doglianza con la quale l'opponente ha eccepito l'estinzione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica degli atti impugnati, la stessa integra un'opposizione all'esecuzione, vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa può essere esaminata nel merito.
Al debitore dei contributi è, infatti, sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Procedendo dunque alla verifica della dedotta prescrizione successiva si rileva che, con riferimento agli avvisi di addebito n. 59320160001592420000 (1) e n. 59320160005709181000 (2), l'opposizione deve essere accolta.
Si osserva infatti che, dalla data di notifica dei suddetti atti (22/6/2016 e 28/11/2016) fino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (15/3/2024, quale data indicata dalla ricorrente e rimasta incontestata), è decorso il termine di prescrizione, pur tenendo conto del periodo di sospensione previsto dall'intervenuta normativa emergenziale (essendo il termine quinquennale spirato, rispettivamente, nel dicembre 2022 e nel maggio 2023).
Da quanto detto discende che i crediti di cui agli avvisi di addebito suindicati debbano ritenersi prescritti con la conseguenza che, con riferimento ad essi, deve essere escluso il diritto di procedere a riscossione coattiva.
Ne discende, altresì, l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa agli avvisi di addebito indicati.
In ordine all'applicabilità del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995 si rinvia per relationem a quanto evidenziato dalla RE OR a Sezioni Unite, secondo cui “la
scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento
di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla
possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del
credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di
prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art.3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del
1995) a quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti,
si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la
suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia
di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito CP_1 la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art.30 del d.l. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)” (Cass. S.U. 17 novembre 2016, n.
23397).
Ciò posto, venendo ora all'esame dell'avviso di addebito n. 59320170003519119000 (3), si osserva che, invece, con riferimento ad esso l'opposizione non può trovare accoglimento.
Ed infatti, dalla data di notifica del suddetto atto (7/10/2017) fino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (15/3/2024), il termine di prescrizione non è spirato a causa della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale frattanto intervenuta.
Al riguardo, occorre precisare che ai fini del computo della prescrizione trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da e ciò Pt_2
come evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio (cfr., in particolare, sentenza n.
292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68
co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione,
controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione…”.
Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n.
292/2023 del Tribunale di Catania cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, per l'operare della predetta sospensione, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (15/3/2024) il termine di prescrizione non era ancora decorso (la prescrizione sarebbe infatti maturata il 30 marzo 2024), con la conseguenza che i crediti portati dall'avviso di addebito in esame e dunque dall'intimazione di pagamento impugnata non possono ritenersi prescritti e, in quanto tali, devono ritenersi dovuti.
In definitiva, per quanto attiene all'avviso di addebito suindicato, premessa l'inammissibilità
dell'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi di cui si è detto, l'opposizione all'esecuzione non può
trovare accoglimento e va pertanto rigettata.
Avuto riguardo all'esito della controversia, tenuto conto dell'importo dei crediti prescritti e di quelli non prescritti, si ritiene sussistano validi motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
PQM
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Con riguardo ai crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59320160001592420000 (1) e n. accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, dichiara la prescrizione dei suddetti crediti e, per l'effetto, l'insussistenza del diritto di procedere a riscossione coattiva;
Conseguentemente, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa agli avvisi di addebito suindicati;
Rigetta nel resto;
Compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Catania il 15 maggio 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
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59320160005709181000 (2), dichiara inammissibili l'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi;
in