Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 11/06/2025, n. 4396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4396 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 04396/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02386/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2386 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Nunziante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS-, recante divieto detenzione armi e materie esplodenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 giugno 2025 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il decreto n. -OMISSIS-, con cui la Prefettura di Caserta ha respinto il riesame del precedente divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
Resiste il Ministero dell’interno.
Il provvedimento impugnato si fonda sui fatti già valutati nel 2007 ai fini dell’adozione del divieto, cioè a dire: una querela per minaccia grave e lesione personale in concorso; i rapporti con esponenti di un noto clan camorristico; l’omessa giustificazione del mancato possesso di due cartucce per pistola precedentemente denunciate.
Oppone il ricorrente che non si è tenuto conto degli “elementi sopravvenuti nel corso degli anni idonei a palesare una qualche reiterazione di comportamenti espressivi di inaffidabilità”.
Il gravame è infondato, essendo principio pacifico che il divieto di detenzione di armi è pienamente legittimo, anche in presenza di circostanziati dubbi ed in carenza di un accertamento penale o di una prova rigorosa (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03/05/2021, n. 2910).
In particolare, sono sintomatici di una prognosi di inaffidabilità il primo ed il secondo fatto addebitati.
In particolare, il primo episodio - conclusosi con sentenza della Corte d’appello di Napoli di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, ma rispetto al quale il ricorrente era stato condannato in primo grado ad anni due di reclusione - denota l’incapacità di assicurare il pieno controllo della propria emotività personale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18/04/2017, n. 1814; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 14/07/2011, n. 2091).
L’apprezzamento effettuato, inoltre, rientra nell’ampia discrezionalità di cui l’autorità di pubblica sicurezza gode in materia di licenze e che consiste nel valutare la complessiva personalità del richiedente, verificando se lo stesso possieda la specifica attitudine e dia sicura affidabilità nell’attività autorizzata, in relazione ai riflessi che tale attività viene ad avere ai fini di un’efficace protezione dei due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l’ordine e la sicurezza pubblica (cfr., Cons. Stato, Sez. III, 27/07/2012, n. 4278).
La regolazione delle spese, in dispositivo, segue le regole della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.200,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
Nicola Ciconte, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.