Sentenza 21 marzo 2023
Massime • 2
Ai fini dell'applicazione dell'aggravante speciale della transnazionalità di cui all'art. 61-bis cod. pen., è sufficiente che le attività illecite siano realizzate in diversi Stati e che all'estero possa trovarsi anche uno soltanto dei componenti del gruppo, chiamato a svolgere un'attività essenziale per la perpetrazione degli illeciti, in quanto sono le attività criminali consumate in più di uno Stato che qualificano come transnazionale il gruppo criminale.
In tema di associazione per delinquere, la diversità di scopo personale non è ostativa alla realizzazione del fine comune, in quanto l'associazione criminosa non è esclusa dalla diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare o da un contrasto degli interessi economici di essi, essendo sufficiente che colui che opera come acquirente sia stabilmente disponibile a ricevere i beni, assumendo, così, una funzione continuativa, che trascende il significato negoziale delle singole operazioni, per costituire un elemento della complessa struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, con riguardo al commercio illecito di oro, configurabile il vincolo associativo nei confronti di un soggetto acquirente, che aveva dato stabilmente la propria disponibilità a ricevere beni oggetto di ricettazione).
Commentario • 1
- 1. Criminalità transnazionale: la Cassazione ne delinea i presuppostiAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 11957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11957 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
Testo completo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi VA FA, VA RU, VI LD, LL CA, MA LE, GL OL, ON ZI e l'inammissibilità dei restanti ricorsi di NI AN, AS SA e RI NI. Uditi i difensori: avv.to Imposimato Agostino per LL chiede l'annullamento della sentenza impugnata;
avv.to Dell'Orfano Lumeno per VA FA e RU chiede l'accoglimento del 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11957 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 27/01/2023 ricorso;
, avv.to Messeri Mauro che si riporta ai motivi per OM e per RI e VI chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso e la declaratoria di prescrizione. L' avv.to Vallefuoco IG per MA insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
avv.to Del Corto ST per GL e ZA insiste per l'accoglimento del ricorso;
avv.to La Ferla Riccardo per NI chiede l'accoglimento del ricorso;
avv.to Di Vaio Vincenzo che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 9 luglio 2020, la Corte di Appello di Firenze confermava la pronuncia del G.U.P del Tribunale di Arezzo datata 9 novembre 2017 che aveva condannato VA FA ad anni 2 di reclusione ed euro 8,000 di multa, VI LD ad anni 2 di reclusione ed euro 8,000 di multa, AS SA ad anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 8,000 di multa, NI AN ad anni 1 mesi 2 di reclusione ed euro 6,000 di multa, RI NI ad anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 7,000 di multa. Con la stessa sentenza il giudice di appello riduceva la pena inflitta a LL CA ad anni 1 mesi 8 di reclusione ed euro 7,000 di multa, a VA RU ad anni 1 mesi 8 di reclusione ed euro 7,000 di multa, a GL OL anni 1 mesi 8 di reclusione ed euro 7,000 di multa, a ZA ZI ad anni 1 mesi 8 di reclusione ed euro 7,000 di multa;
il giudice d'appello, infine, assolveva MA LE dal reato a lui ascritto al capo a) per non avere commesso il fatto e rideterminava la pena a lui irrogata per la residua imputazione di cui al capo c) in anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 6,000 di multa da anni 1 mesi 8 ed euro 8,000 di multa. Nelle pronunce di merito i giudici di primo e secondo grado ricostruivano l'esistenza di un mercato d'oro, parallelo a quello legale, realizzato mediante la raccolta del metallo da piccoli e medi esercizi, per poi avviarlo verso il mercato estero, attraverso soggetti che fungevano da intermediari e "collettori", che aveva determinato la contestazione delle imputazioni di associazione per delinquere, ricettazione ed esercizio abusivo del commercio di oro. Le fonti di prova valorizzate erano costituite da intercettazioni telefoniche, dai sequestri di valori e documenti presso una società estera relativa ai rapporti commerciali con i "collettori" operanti in IA, dalle dichiarazioni di alcuni dei soggetti coinvolti. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati;
NI AN, con ricorso dell'avv. La Ferla Riccardo, deduceva: violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 8, 12, 16 cod.proc.pen. avendo il giudice d'appello ritenuto radicata per connessione ex art. 16 comma 2 cod.proc.pen. la competenza del Tribunale di Arezzo e valutandola, però, a posteriori ossia a seguito della riqualificazione del reato di cui al capo e) da 648 bis cod.pen. a 648 cod.pen. anziché applicare l'art. 16 comma 1 cod.proc.pen. che prevede la competenza per territorio del luogo dove era stato commesso il reato più grave originariamente contestato di riciclaggio da individuarsi nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (primo motivo); 2 violazione dell'art. 606 lett. c) e b) cod.proc.pen. in relazione alla riqualificazione giuridica del reato di cui al capo e) da 648 bis a 648 cod.pen. che determinava lesione del diritto alla difesa dell'imputato non essendo stata data a quest'ultimo alcuna possibilità di avere una chiara e precisa indicazione del fatto addebitato;
al proposito si sosteneva che il ricorrente aveva chiesto il giudizio abbreviato ex 438 comma 5 cod.proc.pen. e aveva formulato richieste istruttorie limitate e orientate agli atti del fascicolo del P.M (che qualificava la condotta come riciclaggio), seguendo una linea difensiva orientata a dimostrare l'estraneità dal fatto contestato ma inutile rispetto a quello giudicato (secondo motivo). 1.3 AS SA, con ricorso dell'avv. Sassi Giuseppe, deduceva: violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità di cui al capo c) per tutti gli episodi di ricettazione e commercio d'oro avvenuti nel periodo marzo-novembre 2012; il giudice d'appello infatti, dalla sussistenza di elementi indiziari comprovanti il ruolo di partecipe all'associazione in qualità di "corriere", aveva dedotto automaticamente il concorso in tutti gli episodi di ricettazione compiuti dagli altri appartenenti al sodalizio senza alcuna indicazione di elementi di prova atti a dimostrare il contributo specifico ai singoli reati fine da parte del ricorrente (primo motivo); violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen quanto all'affermazione di responsabilità per il capo a) dell'imputazione riguardante la partecipazione all'associazione per delinquere dovendosi invece fare applicazione del criterio distintivo tra stabilità del vincolo associativo e occasionalità che caratterizza quello concorsuale;
la stabilità del vincolo associativo del AS veniva dedotta unicamente dalla qualifica di corriere dello stesso, qualifica che emergeva da uno scarno quadro indiziario (il possesso di schede telefoniche intestate a prestanome, la circostanza che il figlio era impegnato nel traffico transfrontaliero di valuta, un pedinamento dell'auto di sua proprietà) mancando il susseguirsi ininterrotto delle condotte integranti reati-fine ad opera di soggetti stabilmente collegati tra loro (secondo motivo). 1.4 VA RU deduceva con ricorso dell'avv. Carpino Giacinto: violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il capo a) dell'imputazione; il VA veniva ritenuto partecipe del sodalizio criminoso sulla base di un'unica conversazione in cui suo fratello, VA FA, aveva riferito a tale Franco che la consegna dell'oro sarebbe stata effettuata dal VA RU, tuttavia, in ordine a tale consegna non emergeva alcuna prova che poi fosse realmente avvenuta (primo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riguardo all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione mancando l'individuazione del reato presupposto;
l'oro che il VA aveva acquistato dai compro-oro non poteva ritenersi di per sé di provenienza delittuosa solo perché privo di documentazione fiscale ed in ragione delle modalità di custodia utilizzate (uso di autovetture con doppiofondo) e dell'utilizzo di schede telefoniche ad hoc da parte dei soggetti coinvolti nel trasporto;
il ricorrente segnalava, 3 al proposito, alcuni provvedimenti, tra cui due sentenze irrevocabili, in cui i fornitori (CI e NE) dello stesso erano stati assolti dal reato di ricettazione e di commercio abusivo di oro. Tali sentenze irrevocabili, in violazione dell'art. 238 bis cod.proc.pen., non erano state acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato ossia che i suddetti compro-oro non avevano ricevuto oro di provenienza illecita (secondo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riguardo all'affermazione di responsabilità in base all'art. 4 L. 7/2000; il ricorrente era titolare della necessaria autorizzazione richiesta dalla legge per il commercio di oro, non potendosi, dunque, considerare il commercio abusivo. La violazione del solo art. 4 comma 2 della suddetta legge, circa l'obbligo di comunicazione all'Ufficio Cambi delle transazioni superiori ad un certo valore, comportava esclusivamente l'applicazione di una sanzione amministrativa (terzo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riguardo all'applicazione della misura della confisca per equivalente ex art. 11 L. 146/2006; si deduceva al proposito l'assenza del carattere transnazionale del reato per cui può applicarsi la misura, difettando i requisiti che l'art. 3 della stessa legge richiede. Il requisito principale richiesto, costituito dalla "territorialità del reato" (reato commesso in più di uno stato), non risultava integrato essendo l'IA il luogo del commesso reato sia per l'associazione per delinquere (pianificata, diretta e controllata solo in IA) sia per la ricettazione (reato a consumazione istantanea, i vari acquisti erano avvenuti in IA); anche volendo ritenere legittima la confisca per equivalente, occorreva detrarre i quantitativi di valore dell'oro ritenuto di legittima provenienza da diverse sentenze assolutorie (per ricettazione e commercio abusivo) dei titolari dei compro-oro (quarto motivo). 1.5 AR LE, con ricorso del proprio difensore Vallefuoco IG, deduceva: violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione;
si deduceva l'omessa motivazione circa l'individuazione del delitto presupposto attraverso l'utilizzo dell'imputazione alternativa "delitto di commercio abusivo di oro e di delitti contro il patrimonio". La condanna per commercio abusivo di oro non poteva costituire la piattaforma probatoria della sentenza di condanna del delitto di ricettazione, essendo lo stesso soggetto responsabile del reato- presupposto;
così il giudice d'appello aveva individuato a carico del medesimo soggetto il concorso nel delitto di commercio abusivo di oro e poi, in carenza di altri elementi di fatto, il presupposto del delitto di ricettazione. Con riguardo alla provenienza dell'oro da delitti contro il patrimonio (non menzionati nemmeno dalla rubrica), essa veniva desunta dal giudice d'appello dalla sola tipologia della merce trattata, circostanza però rimasta isolata sul piano probatorio (primo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata declaratoria della prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 159 cod.pen., del reato di cui all'art. 4 L.7/2000 decorsa prima della sentenza di appello. Il giudice d'appello, in ragione 4 della significativa conversazione del 21/06/2012, dava atto che il delitto di commercio abusivo. con BI ST era cessato nel mese di giugno 2012, precisamente giorno 21, senza applicare conseguentemente la richiamata causa estintiva. Volendo seguire la ricostruzione della corte di appello il reato, tenendo conto del periodo di sospensione stabilito in sentenza (complessivamente 130 giorni), risultava prescritto il 29/04/2020. In ogni caso il reato risultava prescritto al 21/07/2020 in relazione a tutte le operazioni imputabili al ricorrente;
violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'applicazione dell'aggravante della transnazionalità ex art. 4 L. 146/2006 (oggi art. 61 bis cod.pen.). Si deduceva come l'applicazione della suddetta aggravante da un lato contrastasse con l'art. 59 cod.pen., data l'assenza di consapevolezza in capo al ricorrente dell'espansione del commercio anche in territorio elvetico, dall'altro risultasse incompatibile con il principio del ne bis in idem sostanziale, allorché si recuperavano gli elementi fattuali valorizzati per assolvere il ricorrente dalla partecipazione al gruppo criminale. Inoltre, in caso di immedesimazione tra l'associazione e il gruppo criminale organizzato transnazionale, avrebbe dovuto conseguirne l'esclusione dell'applicabilità della circostanza (terzo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. con riguardo all'applicazione della pena accessoria della confisca per equivalente disposta ex art. 11 L. 146/2006; si deduceva il difetto del carattere transnazionale - necessario ai fini dell'applicabilità della confisca di cui al citato art. 11- in ragione della coincidenza tra l'associazione criminale e il gruppo impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Risultava assente la necessaria autonomia tra la condotta integrante il reato comune ed il contributo prestato al gruppo transnazionale. Inoltre, la confisca non si limitava al margine di guadagno fissato nell'imputazione bensì si estendeva all'intero valore dell'operazione (quarto motivo). Con motivi nuovi MA LE deduceva: violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen in ordine all'oggetto della confisca non avendo il giudice d'appello distinto il valore del bene ricettato dal profitto effettivamente conseguito;
si addebitava al ricorrente la sommatoria di tutti i valori ricavabili dai frammenti delle azioni pregresse e successive a prescindere dalla condotta concretamente tenuta, attribuendogli per intero il valore dell'oro commercializzato, anche di quello compravenduto prima che lo stesso entrasse in contatto con i collettori. 1.6 Con ricorso dell'avv. Messeri Mauro nell'interesse di VI LD si deduceva relativamente al capo a): violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. per manifesta illogicità della motivazione;
la sussistenza di condotte analoghe (utilizzo di utenze telefoniche dedicate e di autovetture con doppio fondo) nella commissione di reati della stessa specie non poteva considerarsi indice rivelatore dell'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione degli stessi reati essendo condotte comuni sia a coloro che ricettavano sia a coloro che commercializzavano metalli preziosi "a nero" in assenza di un vincolo associativo che li accomunava (primo motivo); 5 violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. per motiv.azione contraddittoria nella parte in cui il giudice d'appello riteneva indice della partecipazione al sodalizio l'utilizzo di schede telefoniche "dedicate" da parte del VI mentre per altro imputato (RI NI) la stessa condotta non veniva considerata avente il medesimo significato (secondo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. per manifesta illogicità; la sentenza di appello descriveva una struttura associativa in cui non solo il vertice organizzativo (MA PE) era allo stesso tempo acquirente e venditore di se stesso ma, in più, i singoli gruppi si trovavano in aperta concorrenza tra di loro, anziché in collaborazione, poiché del guadagno della compravendita beneficiavano solo quelli che avevano provveduto al reperimento del metallo (terzo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. non essendo gli elementi indiziari da cui si desumeva l'associazione per delinquere né gravi né concordanti ma compatibili anche con l'istituto del concorso di persone (quarto motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei caratteri di stabilità ed indeterminatezza dell'accordo criminoso (quinto motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza di motivazione in relazione agli elementi probatori da cui veniva desunto l'utilizzo delle utenze telefoniche "dedicate" (sesto motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen quanto alla deduzione da comunicazioni telefoniche criptiche della partecipazione del VI con ruolo organizzativo all'interno dell'associazione (settimo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. per motivazione contraddittoria e travisamento della trascrizione della conversazione telefonica progr. 8552 e 141 del 7/8/2012 che, se inserita nel percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di appello, avrebbe condotto a considerazioni opposte rispetto al ruolo organizzativo del VI (ottavo e nono motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. per travisamento dell'interrogatorio reso da ON CH al P.M. da cui si desumeva esclusivamente la partecipazione del VI a due-tre incontri finalizzati a chiarire tensioni verificatesi con il MA e connessi ad un finanziamento per affari del NT estranei all'associazione e non anche il ruolo organizzativo del VI (decimo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. per manifesta illogicità della motivazione;
il giudice d'appello attribuiva importante valore probatorio al contatto che il VI avrebbe avuto con l'ON (riferendo a quest'ultimo di una "cimice" rinvenuta nell'auto del GL e della ZA) salvo poi rilevare nelle dichiarazioni dell'ON che tale informazione non era stata ricevuta dal VI bensì dal GL (undicesimo motivo); 6 violazione dell'art. 606.comma 1 lett. b) c.p.p. nella parte in cui veniva applicata la disciplina dell'art. 416 cod. pen. a condotte proprie del concorso di reato di cui all'art. 110 cod.pen.; il giudice d'appello ricorreva all'individuazione di singoli gruppi operanti nel più ampio sodalizio criminoso desumendo che la partecipazione al singolo gruppo costituisse prova dell'appartenenza all'associazione finale (dodicesimo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. relativamente alla distinzione tra ricettazione per acquisto e ricettazione per intromissione;
il giudice affermava l'esistenza di entrambe le forme di ricettazione come derivanti da un medesimo fatto storico, potendo le stesse derivare esclusivamente da condotte diverse e alternative cioè incompatibili tra loro (tredicesimo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. per assenza di motivazione in ordine alla ricostruzione del volume complessivo del metallo trattato e delle sue caratteristiche (quattordicesimo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si desumeva la provenienza delittuosa dell'oro sia dal prezzo inferiore al fixing ufficiale sia dall'attività di acquisto a nero dei compro- oro dai privati circostanza da cui non poteva desumersi il carattere delittuoso della provenienza dell'oro; inoltre il reato-presupposto era stato anche individuato nel commercio abusivo di oro richiamando risultati di prove mai assunte (quindicesimo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. per contraddittorietà della motivazione in relazione agli interrogatori di ON, BI, RI, AN, ER e alle sommarie informazioni rilasciate da AS dalle quali non risultava alcuna menzione di condotte attive e/o omissive del VI (sedicesimo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. per assenza di motivazione in ordine al dolo di ricettazione non essendoci alcun elemento probatorio da cui desumere che il VI fosse a conoscenza dell'eventuale provenienza delittuosa del metallo oggetto di ricettazione (diciassettesimo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in ordine alla configurazione del delitto di ricettazione quando il soggetto agente abbia concorso, in qualsiasi forma, alla realizzazione del delitto presupposto, in questo caso il reato associativo (diciottesimo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. relativamente alla configurazione del delitto di ricettazione in quanto il ricorrente veniva condannato per il reato presupposto di cui all'art. 4 L. 7/2000 così che operava la clausola di riserva dell'art. 648 cod.pen.(diciannovesimo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza e/o erronea applicazione degli art. 1 e 4 L. 7/2000; la normativa di cui all'art. 1 comma 3 L. 7/2000 non richiede che tutti coloro che agiscono a vario titolo per conto di una società avente personalità giuridica ( come la Karato spa) munita dell'abilitazione di cui al suddetto articolo 7 a loro volta siano operatori professionali abilitati. In.ogni caso, eventuali acquisti "a nero" non comportavano il venir meno dell'abilitazione professionale posseduta dalla società ma semplicemente costituivano violazioni della normativa fiscale (ventesimo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per assenza di motivazione in ordine all'esistenza del concorso dei reati di cui agli artt. 648 cod.pen. e 4 L. 7/2000; risultava mancante l'argomentazione circa le eccezioni aventi ad oggetto l'assenza dell'accordo criminoso e del contributo causale del VI ai reati di cui al capo c) nonché il dolo di concorso (ventunesimo motivo); Con ulteriori doglianze relative alla circostanza aggravante della transnazionalità di cui all'art. 4 L. 146/2000 si lamentava: violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod.proc.pen. quanto all'assenza della descrizione chiara e precisa del fatto integrante l'aggravante (ventiduesimo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 4 L. 146/2000 avendo il giudice d'appello ritenuto il mero rapporto tra il VI e il MA (vertice svizzero dell'organizzazione) come circostanza riconducibile alla previsione normativa dell'art. 4 L. 146/2000 anziché individuare gli elementi probatori del contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato (ventitreesimo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in ordine all'applicazione della confisca per equivalente normativamente applicabile ai reati transnazionali di cui all'art. 3 L. 146/2006 e non anche ai reati aggravati dalla transnazionalità di cui all'art. 4 della medesima legge (ventiquattresimo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in ordine al profitto confiscabile avendo il giudice d'appello disposto la confisca dell'intero vantaggio patrimoniale anziché del prodotto, del profitto o del prezzo dei reati di cui al capo c) (venticinquesimo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen in ordine al quantum confiscabile a carico dei singoli raccoglitori non limitato ai quantitativi concretamente trattati (ventiseiesimo motivo); Si deduceva, infine, in ordine all'estinzione dei reati di cui agli artt. 416 cod.pen. e 4 L. 7/200 violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen.; il giudice d'appello non aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione individuando erroneamente il dies a quo nell'1/11/2012 anziché nel 20/7/2012 data in cui avveniva una conversazione telefonica tra NE e RI da cui emergeva la cessazione di ogni attività del "gruppo NT" di cui faceva parte il VI stesso (ventisettesimo motivo). 1.7 GL OL e ZA ZI, con ricorso dell'avv. Del Corto ST, deducevano: violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157 e 158 cod.pen.; le condotte imputate 8 .ai ricorrenti risultavano circoscritte al periodo ricompreso tra maggio 2012 e luglio 2012, circostanza acquisita pacificamente nella sentenza d'appello la quale, pur individuando e descrivendo le condotte ascritte ai ricorrenti come commesse prima del 20 luglio 2012, affermava che la più remota condotta tra le date di consumazione dei reati ascrivibili agli imputati stessi fosse da individuarsi come commessa il 1 novembre 2012 dovendosi, invece, alla data della sentenza d'appello, necessariamente ritenere prescritti i reati di cui agli artt. 416 e 4 L. 7/2000 (primo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 110, 416 cod.pen. e 192 cod.proc.pen. per aver ritenuto provata l'appartenenza all'associazione dei ricorrenti sulla base del solo ruolo di "corriere", ritenuto quale unico apporto al sodalizio, dal quale si faceva derivare la conoscenza della struttura associativa in virtù del vincolo di coniugio con i fratelli NT MA e NT AN (secondo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 1 e 4 L. 7/2000 non potendosi ritenere che la condotta addebitata ai ricorrenti, consistita esclusivamente nell'aver trasportato in alcune occasioni il metallo prezioso da Arezzo alla provincia di Alessandria, fosse connotata del carattere della professionalità richiesto dalla norma di cui all'art. 1 comma 3 L. 7/2000 trattandosi al più di mero trasferimento di oro nel territorio nazionale in assenza della prescritta dichiarazione all'Ufficio italiano dei Cambi, fattispecie prevista dall'art. 1 comma 2 della suddetta legge e punita con la sola sanzione amministrativa (terzo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per insussistenza del reato presupposto della ricettazione, individuato dal giudice d'appello nell'art. 4 L. 7/2000, avendo la società in questione (n Karato spa) i titoli legittimi per il commercio dell'oro in ogni sua forma (quarto motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla affermata sussistenza della circostanza aggravante della transnazionalità di cui all'art. 4 L. 146/2006 sul presupposto della piena prova del fatto che il GL e la ZA da partecipanti all'associazione erano consapevoli che questa agisse anche all'estero e che il metallo fosse tendenzialmente destinato al mercato estero;
tuttavia sebbene l'aggravante era contestata in relazione ai soli reati fine (le cui condotte si erano consumate per i ricorrenti esclusivamente in suolo italiano), nella motivazione della sentenza d'appello la suddetta aggravante veniva collegata al reato associativo che risultava l'unico connotato da carattere della transnazionalità (quinto motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in ordine alla determinazione del quantum confiscabile corrispondente al totale del metallo raccolto e non al quantitativo concretamente trattato dal gruppo di appartenenza, prescindendo anche dalla considerazione della dimensione temporale dell'apporto di ciascun imputato (sesto motivo); 9 violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in ordine all'adozione della misura della confisca nei confronti dei ricorrenti in misura eccedente l'ammontare dell'intero profitto correlabile alle attività del cosiddetto gruppo "NT", al quale poteva essere ricondotta esclusivamente la partecipazione dei ricorrenti nella forma del concorso di persone nel reato ex art. 110 cod.pen. (settimo motivo). 1.8 Con ricorso dell' avv. Imposimato Agostino nell'interesse di LL CA si deduceva: violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il capo a) dell'imputazione riguardante la partecipazione all'associazione per delinquere non sussistendo la evidenza, diretta o indiretta, della volontà di partecipare al comune disegno criminoso e di dare un contributo causale all'associazione, dovendosi, invece, ricondurre le condotte del LL nell'alveo del concorso ex art. 110 cod.pen. Costui aveva intrattenuto rapporti occasionali unicamente con ON e non aveva mai avuto contezza degli altri sodali e del presunto vincolo associativo. La conoscenza del ricorrente circa le modalità organizzative del commercio di oro (esistenza del server su cui veniva tenuta la contabilità, utilizzo di SIM telefoniche dedicate, uso di autovetture con doppifondi) non era idonea a dimostrare la sua appartenenza all'organizzazione, quand'anche essa fosse esistita, ed al massimo avrebbe potuto integrare una condotta valutabile ex art. 110 cod.pen.; la ritenuta esistenza del vincolo associativo tra gli imputati contrastava con la successiva valutazione dei sequestri ove, invece, la posizione dell' imputato si legava al gruppo di appartenenza, riconoscendo l'autonomia strutturale ed organizzativa dei singoli gruppi (primo motivo). violazione dell'ad 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il capo b) avente ad oggetto il delitto di ricettazione risultando assente l'identificazione del reato presupposto rispetto alle condotte di compravendita di oro realizzate, posto che, per la configurabilità astratta di tale ipotesi, il reato presupposto deve essere effettivamente avvenuto e la sua sussistenza risultare al giudice, mentre, nel caso in esame, il giudice di appello aveva ricavato la provenienza illecita dalla mancata indicazione dei nominativi dei soggetti che avevano ceduto l'oro, desumendone la prova certa che l'approvvigionamento dell'oro fosse avvenuto da fornitori illegali senza alcun accertamento specifico;
peraltro l'impugnata sentenza si era contraddetta in un passaggio successivo in cui il profilo del reato presupposto della ricettazione veniva ricollegato al tema del commercio abusivo senza che peraltro risultasse la contestazione della violazione della L. 7/2000 quale reato presupposto;
di contro, il LL aveva reso dettagliate dichiarazioni circa la provenienza dell'oro ceduto all'ON, allegando documenti (consulenza, registri contabili, fatture) che davano la prova della veridicità del suo racconto (secondo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta esistenza dell'aggravante della transnazionalità di cui all'art. 61 bis cod.pen. rispetto ai reati fine consumati dall'associazione per delinquere che non poteva essere considerata 10 assimilabile al "gruppo criminale organizzato" di cui al 61 bis cod.peh.; non risultavano, infatti, coinvolti gruppi criminali autonomi di diversa nazionalità ma semplicemente la successione degli eventi caratterizzanti il fatto di reato sfociava nella consumazione dello stesso in territorio extranazionale;
inoltre, nessuna attività criminale risultava consumata in territorio svizzero (in cui operava non un gruppo criminale ma il singolo MA PE) e, dunque, considerando unitariamente i singoli reati di ricettazione contestati al LL in concorso con le condotte dell'ON e del MA, essi si erano verificati in Marcianise, trattandosi di fattispecie a consumazione istantanea (terzo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per omessa motivazione nonché violazione di legge con riguardo alla disciplina di cui agli artt. 4 e 1 comma 3 L. 7/2000 non configurandosi alcun commercio professionale "abusivo" di oro, esercitando il LL l'attività in maniera legittima, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, salvo violare l'obbligo di dichiarazione dell'operazione effettuata all'Ufficio IAno Cambi di cui all'art. 1 comma 2 L. 7/2000, punito con la sola sanzione amministrativa (quarto motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen con riguardo all'omessa motivazione circa il motivo di gravame attinente all'illegittimità della confisca né calcolata in maniera individuale né commisurata in relazione al vantaggio patrimoniale effettivo costituito dall'importo corrispondente alle imposte evase (quinto motivo). Con motivi aggiunti ex art. 585 comma 4 cod.proc.pen. LL CA, ad integrazione del quinto motivo di ricorso, deduceva violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen in ordine alla determinazione del quantum confiscabile individuato nel corrispettivo della vendita dell'oro non essendosi tenuto conto dell'effettivo vantaggio economico derivante dalla condotta illecita;
posto che nel reato di ricettazione occorre distinguere il reato presupposto commesso da chi si avvantaggia dell'acquisizione illecita del bene dalla condotta materiale di ricettazione ove il vantaggio è costituito dal cedere un bene al di fuori del canale ufficiale, nel caso di specie LL non aveva partecipato all'azione di apprensione del bene né tratto alcun vantaggio dal valore intrinseco del bene stesso;
inoltre la vendita dell'oro costituiva un illecito solo nella parte in cui avveniva al di fuori del canale ufficiale e integrava il reato di ricettazione per il solo fatto di essere effettuata su un mercato nero in cui l'unico vantaggio concreto risultava essere il mancato versamento delle imposte sulla plusvalenza guadagnata. Ne conseguiva che l'individuazione del quantum confiscabile doveva essere fissato nel profitto del reato come risultante dal ricavo della vendita detratto però il costo di acquisto del metallo prezioso. 1.9 VA FA con ricorso dell'avv. Dell'Orfano Lumeno deduceva: violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. relativamente alla sussistenza del delitto di ricettazione non essendo il materiale prezioso acquistato dai compro- oro di provenienza delittuosa;
i compro-oro da cui avrebbe acquistato VA FA venivano assolti dai reati di ricettazione e commercio abusivo di oro con sentenze irrevocabili (Tribunale di Lecce 4/7/2018 nei confronti di CI AR;
Tribunale di Foggia 3/6/2019 nei confronti 11 di NE SC) a cui il giudice d'appello non aveva attribuito il corretto valore probatorio a confutazione di elementi indiziari ricadenti sulla sussistenza del reato presupposto (primo motivo); - violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. relativamente all'affermazione di responsabilità ex art. 4 L. 7/2000 essendo la MetalVA srl, di cui il ricorrente era titolare, dotata della prescritta autorizzazione della CA d'IA (secondo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. relativamente all'applicazione dell'aggravante della transnazionalità di cui all'art. 4 L. 146/200 per assenza della prova dell'esistenza di un gruppo criminale organizzato operante in più stati (terzo motivo); illegittimità costituzionale dell'art. 4 cit. per violazione del principio di legalità ove il gruppo criminale organizzato viene identificato con i suoi componenti;
_ violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in ordine all'applicazione della confisca per equivalente di cui all'art. 11 L. 146/2006 non essendo attribuibile la qualifica di transnazionalità ai reati contestati;
tale qualifica richiedeva la commissione del reato in più di uno stato dovendosi considerare il luogo di commissione del reato e non già la "multi territorialità" dell'accordo criminoso e dell'eventuale organizzazione multinazionale, con necessaria reciprocità delle norme incriminatrici nei vari Stati in cui si svolge l'attività criminosa;
nel caso di specie il delitto di ricettazione veniva commesso in IA dove erano avvenuti gli acquisti e risultava assente il requisito della reciprocità delle norme incriminatrici tra Svizzera ed IA posto che all'epoca dei fatti il commercio abusivo dei metalli preziosi costituiva un mero illecito doganale, punito con la sola sanzione amministrativa (quarto motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. relativamente agli artt. 3 e 11 della L. 146/2006; il ricorrente acquistava dai compro-oro ad un prezzo inferiore del 1,60% al prezzo fluttuante fissato dalla borsa di Londra, di conseguenza con il pagamento del prezzo il ricorrente restituiva parte del valore dell'oro al venditore integrando un illecito penale solo rispetto alla differenza tra il valore di mercato dell'oro e il prezzo inferiore pagato;
pertanto solo rispetto a tale differenza risultava applicabile la confisca che invece era stata estesa a tutti i quantitativi di oro acquistati e regolarmente pagati (quinto motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. relativamente all'affermazione di responsabilità al delitto di cui all'art. 416 cod.pen. per aver ritenuto il giudice d'appello l'unicità dell'acquirente del metallo (MA) sufficiente a delineare il rapporto associativo;
nel caso di specie ciascuno degli imputati svolgeva la propria attività in piena autonomia e indipendenza e, addirittura, in posizione di antagonismo rispetto agli altri al fine di lucrare per sé e non per altri il prezzo della vendita dell'oro con la conseguenza che non poteva essere configurata l'identità del programma delittuoso (sesto motivo); Con motivi nuovi dell'avv. Di Vaio Vincenzo, VA FA si deduceva ancora: 12 violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen.. relativamente all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 4 L. 146/2006 il cui presupposto indefettibile è la mancanza di immedesimazione tra associazione per delinquere e gruppo criminale organizzato mancando, però, nella sentenza impugnata l'individuazione del gruppo criminale organizzato operante in più stati e l'eventuale apporto all'associazione criminosa contestata al capo a) e ai reati-fine; inoltre, l'erronea applicazione dell'aggravante risultava anche in considerazione della circostanza che i reati-fine (ricettazione e commercio abusivo) erano stati tutti commessi nel territorio dello Stato e non potevano essere qualificati come transnazionali ex art. 3 L. 146/2006 con conseguente erronea applicazione della misura della confisca di cui all'art. 11 della medesima legge (primo motivo aggiunto); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per aver il giudice d'appello ritenuto che la configurabilità dell'aggravante della transnazionalità (art. 4 L. 146/2006) comportasse automaticamente la sussistenza di un reato transnazionale (art. 3 L. 146/2006) con conseguenze sul piano dell'applicabilità della confisca (applicabile solo ai reati transnazionali di cui all'art. 3 e non anche ai reati aggravati di cui all'art. 4) (secondo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in ordine all'estensione della misura ablatoria della confisca anche a profitti leciti non assoggettabili a confisca ex art. 11 L. 146/2006 indistintamente ricondotti al complessivo valore del metallo oggetto dei plurimi episodi di ricettazione oggetto di contestazione (terzo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. relativamente all'applicazione della confisca in assenza di una differenziazione delle singole posizioni degli imputati e del vantaggio da essi tratto e senza alcun distinguo tra prodotto di provenienza illecita e prodotto acquistato "a nero" (quarto motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 cod.pen. risultando completamente assente il vincolo associativo stabile (l'attività di indagine non aveva rivelato una conoscenza effettiva da parte di alcuni imputati dei presunti illeciti posti in essere dagli altri), un comune obiettivo illecito, una struttura gerarchicamente organizzata essendo autonome le condotte dei presunti associati;
il generico riferimento al linguaggio criptico utilizzato ed alla predisposizione di cautele da parte dei correi non permetteva di ritenere adempiuto l'onere motivazionale;
circa la specifica posizione del VA non veniva indicato il contributo da lui fornito all'associazione né se la condotta dello stesso fosse finalizzata alla realizzazione di un obiettivo comune piuttosto che di un obiettivo personale né se fosse a conoscenza delle presunte condotte illecite poste in essere dai presunti sodali (quinto motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in ordine alla contestazione del delitto di ricettazione in quanto il reato presupposto era stato individuato nel commercio abusivo di oro rispetto al quale i compro-oro venivano assolti con sentenze irrevocabili;
inoltre sussisteva la violazione della clausola di riserva dell'art. 648 cod.pen. 13 posto che il ricorrente veniva condannato come autore anche del commercio abusivo (sesto motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. stante il concorso apparente di norme tra la ricettazione ed il commercio abusivo di oro trattandosi di fattispecie che disciplinano la medesima condotta ed invero la condotta di commercio abusivo conteneva in sé l'elemento della ricezione dell'oggetto (settimo motivo). VA FA, con ricorso dell'avv. Di Vaio Vincenzo, deduceva motivi nuovi dal contenuto sostanzialmente analogo. 1.10 Con ricorso dell'avv. Messeri Mauro, il ricorrente RI NI deduceva: violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. quanto all'attribuzione di valore indiziario all'impiego di un'utenza telefonica intestata alla società (Orocinque spa) presso cui il ricorrente era dipendente;
il giudice riteneva apoditticamente l'utilizzo dell'utenza da parte del RI per il solo fatto di essere dipendente della società, ben potendo l'utenza essere utilizzata da altri dipendenti della stessa società (primo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in ordine all'attribuzione dell'impiego di un'utenza mobile al ricorrente essendo travisato il contenuto dei brogliacci d'ascolto dai quali non emergeva in modo inequivoco l'identità dell'interlocutore (secondo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. non essendo superato il ragionevole dubbio in ordine all'identità dell'interlocutore del RI nelle conversazioni intercettate (terzo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in ordine alla preclusione, nell'ambito del giudizio abbreviato, della contestazione circa l'identificazione dell'interlocutore con limitazione del diritto di difesa (quarto motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in ordine all'affermazione di responsabilità pur in presenza di elementi tali a dovere fare ritenere il ragionevole dubbio esposti con l'atto di appello (quinto motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. per contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudice d'appello aveva ritenuto sufficiente il riferimento - nelle conversazioni intercettate - al nome "NI" per attribuire l'impiego dell'utenza telefonica al ricorrente, mentre aveva assolto OR ND pur in presenza di analoghi elementi probatori (sesto motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in ordine alla ricostruzione in 123 kg di oro oggetto delle cessioni tra il RI e il RI risultante dal confronto dei brogliacci delle nove telefonate richiamate in sentenza con il report riepilogativo e l'annotazione finale della Guardia di Finanza (settimo motivo); Con ulteriori doglianze in ordine al contenuto delle conversazioni intercettate si deduceva: violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. per contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudice affermava l'assenza di contestazione in ordine 14 all'interpretazione delle conversazioni rilevanti, mentre l'atto di appello aveva contestato l'assenza della parola "oro" nelle telefonate utilizzate dal giudice ai fini della dichiarazione di colpevolezza del RI (ottavo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in ordine alla mancanza di motivazione circa la ricostruzione in 123 kg dell'oro oggetto delle cessioni rispetto alle eccezioni sollevate dagli appellanti (nono motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in quanto dalle conversazioni intercettate non si poteva ritenere in modo indiscutibile il riferimento a transazioni di "oro" potendosi, invece, riferire ad altri metalli cui non risultava applicabile la L. 7/2000; in aggiunta, la quantificazione dell'oro compravenduto era contenuta nel report riepilogativo della Guardia di Finanza il quale costituiva una semplice ipotesi investigativa non idonea ad assurgere a valore di prova né tantomeno di prova indiziaria (decimo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. per travisamento della prova ed in particolare delle dichiarazioni dell'ON, riferibili anche alla partecipazione ad una associazione per delinquere, che non potevano essere utilizzate indistintamente per provare la responsabilità di cui al capo K); inoltre, il giudice d'appello desumeva l'esistenza del reato presupposto della ricettazione dalle caratteristiche del bene ricettato senza che esso fosse stato rinvenuto realmente (undicesimo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. per travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni del RI, riferibili anche alla partecipazione ad una associazione per delinquere e alla provenienza dell'oro dal reato di commercio abusivo, che non potevano essere utilizzate indistintamente per provare la responsabilità di cui al capo K) e, dalle quali in ogni caso, si era escluso qualsiasi elemento a carico del RI rispetto al quale il dichiarante si avvaleva della facoltà di non rispondere (dodicesimo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. relativamente alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo per il reato di cui all'art. 648 cod.pen. (tredicesimo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. relativamente all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione non essendo stato acquisito alcun elemento probatorio da cui poter desumere l'esistenza del reato presupposto (quattordicesimo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. circa l'accertamento del carattere di professionalità dell'attività di commercializzazione imputata al RI desunta da transazioni avvenute nell'arco di un solo giorno;
in aggiunta, il reato di cui all'art. 4 L. 7/2000 doveva ritenersi assorbito nel delitto di cui all'art. 648 cod.pen. non essendo possibile esercitare il commercio d'oro senza acquistare e/o ricevere e/o occultare lo stesso oro oggetto del presunto commercio (quindicesimo motivo); violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in quanto l'imputazione si riferiva alla "ricettazione per adesione" mentre il giudice d'appello, 15 confermando la se.ntenza del GUP, condannava per "ricettazione per acquisto"; il giudice di secondo grado, inoltre, nella motivazione della decisione si riferiva talvolta alla ricettazione per acquisto, talvolta alla ricettazione per intermediazione (sedicesimo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Devono innanzi tutto essere esaminate alcune questioni comuni a più impugnazioni. I ricorsi degli imputati RI (motivo. n.14), VA RU (motivo n.2), VA FA (motivo n.1), MA (primo motivo), VI (motivi 15 e segg.), LL (motivo n. 2), GL e ZA hanno tutti contestato la possibilità di ritenere integrato il reato di ricettazione sotto diversi profili costituiti: dalla mancata esatta individuazione del reato presupposto, dall'essere lo stesso rimasto escluso all'esito di separati giudizi definiti con pronunce di assoluzione, e dalla violazione della clausola di riserva che impedisce di punire per ricettazione il concorrente nel reato presupposto. I motivi sono tutti manifestamente infondati oltre che reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e dalla stessa adeguatamente risolti;
con le ampie osservazioni svolte alle pagine 32 e seguenti la corte di merito ha già spiegato come, la ritenuta responsabilità per il delitto di ricettazione, si fondi sulla origine illecita dell'oro commerciato dai soggetti che lo cedevano a tutti gli imputati nei loro distinti ruoli oltre che nella presumibile provenienza del metallo prezioso da precedenti reati contro il patrimonio. Tali conclusioni devono ritenersi corrette posto che i giudici di merito, accertato che gli imputati si trovavano a trasportare, acquistare o trasferire a terzi oro di origine ignota perché non tracciato, hanno ritenuto che la condotta di ricezione precedente il successivo trasporto e commercio integrasse a sua volta una fattispecie delittuosa. Al proposito va ricordato come a norma della L. 17 gennaio 2000, n. 7, art. 1, comma 2, "Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 12.500 Euro. All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni effettuate dalla CA d'IA". Il successivo comma 3 così recita: "L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;
b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro;
c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 108 e 109 e art. 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38. Infine l'art. 4 della stessa legge prevede poi la 16 disciplina sanzionatoria stabilendo che:" Chiunque svolge l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 3, senza averne dato comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Alla stessa pena soggiace chiunque svolga l'attivita' prevista dall'articolo 2, comma 1, senza esservi legittimato". Tale essendo la disciplina di riferimento dettata in tema di commercio abusivo di oro, secondo cui l'attività professionale di commercio del metallo prezioso configura un fatto illecito penalmente rilevante, le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito appaiono non censurabili nella parte in cui hanno ritenuto la sussistenza, quale reato presupposto della ricettazione, dell'attività di commercio abusivo di oro, comprovata dalla modalità di trasferimento del metallo prezioso, dalla sua destinazione finale, dal prezzo inferiore a quello di mercato, dagli accorgimenti presi nella fase delle trattative, dall'assenza della obbligatoria documentazione di accompagnamento di ogni partita, dall'assenza della identificazione dei venditori. Trattasi di molteplici circostanze di fatto, valutate in sede di giudizio abbreviato, che appaiono interpetrate in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta quanto al commercio abusivo che precedeva proprio la ricezione delle partite di oro e, quindi, l'integrazione della fattispecie contestata e ritenuta di cui all'art. 648 cod.pen.. Peraltro, la sentenza di appello, accenna anche alla ben concreta possibilità che i quantitativi di oro negoziati fuori da qualsiasi canale ufficiale provenissero anche da reati contro il patrimonio dal quale l'oro medesimo era stato ricavato. E tale ricostruzione esclude anche la clausola di riserva della fattispecie di ricettazione richiamata perché il commercio abusivo è la condotta illecita posta in essere dopo la ricezione dell'oro da parte dei soggetti incaricati di trasportarlo all'estero così che non sussiste il concorso nel reato presupposto avendo i soggetti coinvolti prima ricevuto l'oro di origine illecita consumando il delitto di ricettazione e poi posto in essere il commercio abusivo mediante il trasporto all'estero. Né sussiste il lamentato assorbimento di una condotta illecita nell'altra e cioè del commercio nella ricettazione o viceversa, posto che al commercio abusivo posto in essere da altri soggetti (i venditori in nero) seguiva poi la ricezione e quindi la ricettazione dell'oro da parte degli imputati che a loro volta operavano per il trasferimento all'estero del metallo prezioso in concorso con altri soggetti. In sostanza può quindi ritenersi che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio ripetutamente stabilito dalla corte di legittimità secondo cui l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Rv. 251028 - 01). Correttamente quindi in applicazione del sopra esposto principio i giudici di merito ritenevano che le particolari circostanze di trasferimento e cessione dell'oro facessero emergere la prova di delitti contro il patrimonio e del delitto di commercio 17 abusivo di cui agli artt. 1 e 4. della legge n. 7/2000 quali reati presupposto.della ricettazione, successivamente integrata al momento della ricezione del metallo prezioso da parte degli imputati. 2.2 Con altri motivi alcuni imputati tramite i rispettivi difensori hanno lamentato (AS secondo motivo-VA RU primo motivo- VI motivi nn.1, 3, 4, 5 -GL e ZA secondo motivo- LL primo motivo- VA FA sesto motivo del ricorso principale e quinto dei motivi aggiunti) la ritenuta sussistenza dei presupposti per potere identificare un'associazione a delinquere;
anche tale doglianza appare manifestamente infondata posto che, come noto, il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che nell'indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati. (Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, Rv. 258009 - 01) Nel caso di specie, i giudici di merito e la corte di appello in particolare, hanno ricostruito i caratteri distintivi dell'associazione punibile sulla base di una serie di precise circostanze di fatto che hanno esposto alle pagine 29 e seguenti ove vengono proprio segnalati dati particolarmente significativi costituiti dall'esistenza di uno stabile accordo, dalla reiterazione di plurime condotte illecite, dalle modalità reiterate di trasporto dell'oro in Svizzera, dalla utilizzazione di appositi mezzi, dal ruolo di vertice assunto dal MA che fissava i prezzi e stabiliva le modalità delle consegne. Può pertanto ritenersi che la valutazione della sussistenza dell'associazione punibile sia stata correttamente valutata dalla corte di appello in forza dell'accertata predisposizione di un gruppo criminale con distinzione di ruoli ed assegnazione di precisi compiti dotato anche di strutture operative e luoghi di incontro. Così che va fatta applicazione del principio secondo cui in tema di associazione per delinquere, la ripetuta commissione, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, di reati-fine integra, per ciò stesso, gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla partecipazione al reato associativo, superabili solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi e fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato "de quo", non può consistere nell'allegazione della limitata durata dei rapporti intercorsi (Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010, Rv. 246441 - 01). Anche tale doglianza è pertanto del tutto priva di fondamento alcuno. 2.3 Quanto ai motivi con i quali i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in punto riconoscimento dell'aggravante della transnazionalità per i reati di ricettazione ( MA 3 0 motivo, VI motivi 22-23, GL-ZA 5 0 motivo, LL 18 .3 0 motivo, VA FA 3° motivo ricorso principale e 2° dei motivi aggiunti) molteplici doglianze presuppongono un'errata valutazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite Adami desumendone una incompatibilità tra aggravante e fattispecie associativa di cui all'art. 416 cod.pen. mai in realtà affermata e, comunque, del tutto irrilevante per il caso in esame. Invero, la suddetta pronuncia, afferma proprio il distinto principio secondo cui la speciale aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della I. n. 146 del 2006, è applicabile al reato associativo, semprechè il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione a delinquere (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Rv. 255035 - 01). Con tale affermazione si è pertanto voluto stabilire che l'aggravante dell'art. 61 bis cod.pen. può anche essere applicata in relazione al reato associativo quando non vi sia coincidenza tra i due gruppi e ciò per impedire la violazione del principio del divieto di doppia incriminazione per gli stessi fatti;
tuttavia, l'affermazione suddetta, riferita quindi ai rapporti tra aggravante dell'art. 61 bis cod.pen. e reato associativo non impedisce né pone alcun ostacolo alla contestazione dell'aggravante in relazione ai reati fine dell'associazione. Ed invero il principio della sussistenza della transnazionalità in relazione ai reati fine di un'associazione a delinquere risulta ribadito da altre successive pronunce secondo cui la speciale circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, può applicarsi ai reati-fine consumati dai membri di un'associazione per delinquere anche in caso di immedesimazione tra tale associazione e il gruppo criminale organizzato transnazionale (Sez. 3 - , n. 38009 del 10/05/2019, Rv. 278166 - 07; Sez. 3, n. 10116 del 24/11/2020, Rv. 281481 - 01 ) e ciò evidentemente perché rispetto ai delitti fine alcuna violazione del divieto di doppia incriminazione può porsi. L'applicazione dei sopra esposti principi al caso di specie comporta la declaratoria di manifesta infondatezza delle doglianze con le quali è stata prospettata una supposta incompatibilità tra aggravante e reato di cui al capo a) poiché l'aggravante della transnazionalità, nel procedimento in esame, viene contestata in relazione ai reati fine e non anche per la fattispecie associativa di cui al capo a) così che alcuna violazione di legge appare essere stata compiuta dai giudici di merito. In tal senso questa Corte di cassazione risulta avere già affermato la compatibilità tra i delitti fine contestati agli imputati di questo procedimento e l'aggravante specifica della transnazionalità nel separato procedimento definito a carico dei coimputati con principio che costituisce certamente un precedente di riferimento (Sez. 2, n. 16100 del 27/02/2019 Rv. 276051 - 01, in motivazione) ed al quale occorre rifarsi in senso pienamente adesivo. 2.4 Le osservazioni svolte dalla corte di appello alle pagine 40-42 fondano poi il riconoscimento anche in fatto della aggravante, che pure tutti i ricorsi precedentemente indicati contestano sotto diversi profili, e ciò con preciso riferimento alle modalità operative delle attività delittuose emerse nel caso di specie;
va premesso come il gruppo criminale organizzato, cui fanno riferimento gli artt. 3 e 4 della I. n. 146 del 2006, è configurabile, secondo le indicazioni contenute nell'art. 2, punti a) e c) della Convenzione delle Nazioni unite 19 contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 (cosiddetta convenzione di Palermo), in presenza dei seguenti elementi: a) stabilità di rapporti fra gli adepti;
b) minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli;
c) non occasionalità o estemporaneità della stessa;
d) costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013 cit.). Secondo le Sezioni Unite Adami, quindi, il gruppo criminale organizzato è una struttura costituita da più soggetti che, pur non integrando gli estremi dell'associazione punibile ex art. 416 cod.pen., opera per la realizzazione di vantaggi agendo in diversi stati nazionali;
e proprio la maggiore pericolosità determinata dall'aggressione di diversi ordinamenti giuridici nazionali giustifica l'aggravamento del reato e la maggiore pena. Ciò posto per aversi gruppo criminale organizzato punito dalla aggravante di cui all'art. 61 bis cod.pen. non è necessario ed indispensabile che più soggetti risultino operare in territorio estero ed altri in quello italiano essendo sufficiente che le attività illecite siano realizzate in diversi stati e che all'estero possa trovarsi anche uno solo dei componenti il gruppo il quale viene chiamato a svolgere un'attività essenziale per la perpetrazione degli illeciti. Tale conclusione si fonda sull'esame letterale della citata norma di cui all'art. 61 bis secondo cui sono le attività criminali consumate in più di uno Stato a qualificare le attività del gruppo criminale organizzato come transnazionale. Nel caso in esame correttamente la corte di appello sottolinea come le attività illecite venivano poste in essere sia in IA che in Svizzera dove avveniva la commercializzazione finale dell'oro di provenienza illecita ricevuto e che in tale stato estero risiedeva proprio il vertice del gruppo criminale, quel MA che effettuava gli ordini, stabiliva i prezzi di acquisto, sollecitava i trasporti. Ne deriva che correttamente la corte di appello ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante che si comunica anche ai concorrenti posto che la circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, ha natura oggettiva ed è estensibile ai concorrenti nel reato sulla base degli ordinari criteri di valutazione previsti dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., ovvero se conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa (Sez. 2, n. 5241 del 15/10/2020, Rv. 280645 - 02). Sicchè la notoria destinazione dell'oro all'estero è stata correttamente ritenuta giustificare il riconoscimento dell'aggravante per tutti i concorrenti nei reati fine. Difatti si è anche affermato che ai fini della qualificazione del reato come transazionale, è necessario il coinvolgimento di un gruppo organizzato ma non anche l'appartenenza a detto gruppo dell'autore del reato, perché a quest'ultimo il predicato della transnazionalità si estende per il solo fatto che alla commissione del reato abbia contribuito qualcuno degli appartenenti al sodalizio (Sez. 4, n. 45571 del 15/10/2021, Rv. 282344 - 01). Peraltro è anche il caso di notare che le doglianze con le quali si contesta l'operatività del gruppo criminale in diversi stati nazionali appare pure sconfessata in fatto dalla ricostruzione delle condotte poste in essere dagli imputati e dai concorrenti separatamente giudicati, alcuni dei quali operavano personalmente il trasferimento dell'oro in Svizzera per la consegna al 20 MA così sussistendo proprio una pluralità di soggetti operanti in territorio nazionale ed estero. Ed anche in relazione a tali doglianze occorre richiamare il precedente specifico (Sez. 2, Sentenza n. 16100 del 27/02/2019 cit. in motivazione) che ha ritenuto correttamente configurata l'aggravante della transnazionalità evidenziando come:" Il giudice, infatti, ha motivato sul punto (pag. 40), collegando l'art. 3 lett. c) della legge n. 146 del 2006 (reato transnazionale è anche quello ove si coinvolto «un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato») all'art. 4 della stessa legge (l'aggravante fa riferimento ai reati nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo «un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato»). Le due locuzioni sono identiche e sovrapponibili;
pertanto, la natura di reato transazionale dei delitti di ricettazione e commercio abusivo di oro è ben desumibile dal fatto che per gli stessi è stata riconosciuta l'aggravante della transnazionalità. Le doglianze sono, pertanto, manifestamente infondate. 2.5 Alcuni ricorsi hanno poi avanzato varie doglianze in relazione alla condanna per il delitto di commercio abusivo di oro (VA RU 3° motivo, VI 20° motivo, GL- ZA 3° motivo, LL 4° motivo, VA FA 2° motivo). Al proposito si ricorda che soggetto attivo del reato di commercio abusivo di oro previsto dall'art. 4 della legge n. 7 del 2000 è chi opera professionalmente in assenza della comunicazione all'U.I.C. e senza avere i requisiti previsti dall'art. 1, comma 3, della medesima legge (Sez. 3, n. 6733 del 09/01/2019, Rv. 275838 - 01). Con altra pronuncia si è affermato che in tema di attività commerciali inerenti al trasferimento di oro da o verso l'estero, integra il reato di cui all'art. 4, comma primo, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, anche una sola operazione di compravendita, quando la stessa sia riconducibile ad un'attività svolta in forma professionale, senza averne dato comunicazione all'Ufficio IAno dei Cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 1, comma terzo, della legge cit., oppure ancora se l'attività sia esercitata in violazione delle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza in materia (Sez. 3, n. 39455 del 14/05/2014, Rv. 261361 - 01). Orbene, l'applicazione dei sopra esposti principi, comporta la manifesta infondatezza delle doglianze avanzate nei sopra indicati ricorsi posto che, l'avvenuta commercializzazione di ingenti partite di oro di provenienza ignota ed il trasporto e cessione all'estero mai comunicati all'U.I.C., hanno comportato proprio un'ipotesi di commercio abusivo di oro e l'integrazione della fattispecie delittuosa anche ad opera di chi, pur essendo titolare di licenza, si prestava al commercio illecito ed irregolare attraverso l'esportazione in nero all'estero. Difatti chiara è sul punto la previsione normativa dettata dal citato art. 4 secondo cui:" Chiunque svolge l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 3, senza averne dato comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni"; appare pertanto evidente che soggetto alla sanzione penale è anche il titolare 21 delrautorizzazione che .svolga attività specifica di commercio senza averne dato comunicazione all'Ufficio italiano cambi. Quanto al concorso della sanzione amministrativa la tesi difensiva deve essere ritenuta anch'essa manifestamente infondata essendosi stabilito che in tema di attività commerciali inerenti al trasferimento di oro da o verso l'estero, integra il reato di cui all'art. 4, comma primo, L. 17 gennaio 2000, n. 7, anche una sola operazione di compravendita, quando la stessa sia riconducibile ad un'attività svolta in forma professionale, senza averne dato comunicazione all'Ufficio IAno dei Cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 1, comma terzo, della legge cit. (Sez. 3, n. 32187 del 08/06/2007, Rv. 237483 - 01). Non sussiste quindi il lamentato concorso apparente di norme tra il delitto di cui al comma primo dell'art. 4 e l'illecito punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma secondo posto che detta fattispecie punisce in via meno grave soltanto l'obbligo di omessa dichiarazione di singole operazioni;
difatti ai sensi della succitata norma:" Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato". Ma nel caso in esame non si verte in tema di violazione dell'obbligo di dichiarazione bensì in ipotesi di organizzato e professionale commercio di oro in nero con esportazione all'estero e, quindi, corretta appare la decisione dei giudici di merito che hanno ritenuto integrata anche la fattispecie prevista e punita dalla legge speciale. 2.6 In relazione alle doglianze con le quali sono stati lamentati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alle disposizioni sulle confische (avanzate da tutti i ricorrenti ad eccezione dei soli RI e NI sia con motivi principali che aggiunti), corrette appaiono al proposito le osservazioni svolte dalla corte di merito alle pagine 41-42; difatti, va ricordato che, ai sensi dell'art.11 L. 146/2006 "Per i reati di cui all'articolo 3 della presente legge, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. .....In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato". Orbene, nel caso in esame, il giudice di primo grado ha proprio proceduto all'individuazione per ciascuno dei gruppi di imputati coinvolti nelle operazioni di commercio illecito di oro ad individuare il prodotto o il profitto dei reati in concorso commessi senza che sussista la lamentata violazione. Sul tema va ricordato come sia stato affermato che ai fini della applicazione del sequestro funzionale alla confisca per equivalente, previsto dall'art. 11, I. 16 marzo 2006, n. 146, nell'ipotesi di associazione per delinquere, la determinazione del profitto confiscabile corrisponde alla sommatoria dei profitti conseguiti dall'associazione nel suo complesso per effetto della consumazione dei singoli reati fine, che vanno attribuiti, ad uno o più associati, anche se ignoti, e di tale profitto, ogni associato è chiamato a rispondere 22 dal momento in cui ha aderito al sodalizio, senza che ciò possa comportare una duplicazione del profitto confiscabile (Sez. 3, Sentenza n. 14044 del 12/12/2017 Cc. (dep. 27/03/2018 ) Rv. 272548 - 01). Inoltre, anche in relazione all'aspetto della quantificazione complessiva della confisca per equivalente, va fatto riferimento al precedente specifico della Corte (Sez. 2, n. 16100 del 27/02/2019 cit. 01, in motivazione) che ha preso posizione affermando la legittimità del calcolo operato dai giudici di merito;
in particolare si è precisato che:" la ricettazione integra pacificamente una ipotesi di reato contratto, dato che la sanzione colpisce direttamente la statuizione contrattuale in sé e per sé considerata e non la condotta di una delle parti della contrattazione;
conseguentemente, il G.u.p. ha ritenuto che il profitto assoggettabile a confisca sia rappresentato dall'intero valore del negozio, vale a dire dal "complessivo valore del metallo oggetto dei plurimi episodi di ricettazione oggetto di contestazione", conclusione alla quale si perviene anche se si considera che l'oro è "prodotto...acquisito mediante il reato". Il giudice ha adottato come "riferimento un valore dell'oro stimato al prezzo medio di € 40,00 al grammo, da ritenersi congruo valore medio di riferimento in relazione all'arco di tempo considerato nei fatti di cui all'imputazione, sulla scorta delle risultanze istruttorie disponibili ed in particolare delle indicazioni provenienti dalle informative in atti" redatte dalla Guardia di Finanza. Applicando poi il principio solidaristico, il G.u.p. ha considerato "il valore complessivo indicato in ciascuno dei capi d'imputazione specificamente contestati" e determinato il quantum della somma da confiscare agli imputati, seguendo il "criterio della con fiscabilità dell'importo dell'intero profitto (inteso nel senso in precedenza descritto) riferito a tutte le attività illecite ascritte al complessivo gruppo dei concorrenti in volta per volta preso in considerazione nei capi di imputazione medesimi...a prescindere dal profitto materialmente percepito da ciascuno dei concorrenti". Ne consegue, pertanto, la legittimità dell'operazione di confisca dell'intero valore dell'operazione svolta quando la stessa assuma, come nel caso in esame, il carattere della ricettazione dovendosi fare riferimento proprio al valore complessivo dei beni ricettati. Inoltre, proprio con riferimento alle doglianze in tema di applicabilità anche alla confisca per equivalente del principio solidaristico, va ricordato come il principio dell'applicazione al singolo concorrente nel reato della confisca per l'intero profitto sia stato ripetutamente ribadito;
si ricorda al proposito come sia stato affermato che in caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all'art. 648-quater cod. pen., disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Sez. 2, n. 9102 del 24/11/2020, Rv. 280886 - 01). Principio ribadito anche da coeve pronunce secondo cui in tema di confisca per equivalente, l'esecuzione della misura per l'intera entità del profitto 23 accertato nei confronti del concorrente che materialmente ha ricavato una minore utilità dal reato o non ne abbia ricavato alcuna non si pone in contrasto con il principio di proporzionalità di cui all'art. 1, prot.1, CEDU, posto a presidio del diritto di proprietà, dovendo questo essere parametrato alla produzione del profitto illecito e non alla sua effettiva disponibilità, sicché, nel caso di impossibilità di un suo recupero, tutti coloro che abbiano concorso a realizzarlo risponderanno con i propri beni (Sez. 5, n. 36069 del 20/10/2020, Rv. 280322 - 01). Il principio suddetto risulta ribadito anche nella pronuncia avente ad oggetto analoghe questioni proposte dai coimputati ricorrenti avverso la sentenza di patteggiamento (Sez. 2, n. 16100 del 27/02/2019 cit. in motivazione) ove espressamente si affermava che:" La sentenza impugnata ha anche fatto corretta applicazione de/principio solidaristico, che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l'ammontare complessivo dello stesso, verifica questa demandata alla fase esecutiva;
è dunque irrilevante quale sia la quota di profitto eventualmente incamerata dall'imputato o anche solo se egli abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso a seguito della consumazione in concorso con altri (Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018, Ahmed, Rv. 273256; Sez. 3, n. 56451 del 05/12/2017, dep. 2018, Maiorana, Rv. 273604). Ne consegue che i ricorsi appaiono manifestamente infondati anche nelle parti in cui lamentano l'avvenuta applicazione della confisca per il valore complessivo del profitto o prodotto illecito nei riguardi di tutti gli imputati, trattandosi di applicazione del principio solidaristico in tema di misure di sicurezza patrimoniali. 2.7 Ciò posto può ora procedersi all'analisi delle singole posizioni dei ricorrenti. Manifestamente infondati appaiono i motivi del ricorso di NI AN. Ed invero, quanto al primo motivo, con il quale si lamenta violazione di legge in merito alla ritenuta competenza del tribunale di Arezzo, la corte di merito appare avere già espresso più che adeguata motivazione alla pagina 28 della sentenza impugnata così che la doglianza appare meramente reiterativa;
il giudice di appello ha già segnalato come a fronte del sequestro di 15 Kg. di oro avvenuto il 7 agosto del 2012 ad Arezzo proprio a carico del ricorrente, del tutto priva di qualsiasi dimostrazione concreta e specifica è la deduzione secondo cui i fatti di riciclaggio originariamente contestati sarebbero avvenuti in altre parti del territorio nazionale. Del resto va ricordato come la questione della competenza per territorio va risolta dal giudice che procede sulla base delle prospettazioni contenute nell'imputazione e, nel caso in esame, correttamente si individuava quindi proprio Arezzo come uno dei sicuri luoghi di consumazione dei reati;
invero l'avvenuta ricezione dell'oro in Marcianise, prospettata come decisiva dal ricorso, non determina la consumazione del delitto di cui all'art. 648 bis cod.pen. 24 originariamente contestato che invece si perfeziona soltanto nel momento del compimento delle attività di trasformazione o sostituzione del bene di origine illecita. Alcuna violazione di legge o difetto di motivazione appare poi ravvisabile in relazione alla riqualificazione della condotta di riciclaggio in ricettazione in relazione al capo e) contestato con il secondo motivo;
al proposito basta evidenziare che trattasi di qualificazione favorevole all'imputato perché condannato per fatto meno grave e che la condotta di ricettazione costituisce un prius logico e temporale del riciclaggio punendo la semplice ricezione prima della successiva attività di trasformazione o sostituzione in cui è pure ricompresa. Del resto la garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto deve ritenersi assicurata anche quando venga operata dal giudice di primo grado nella sentenza pronunziata all'esito del giudizio abbreviato, in quanto con i motivi d'appello l'imputato è posto nelle condizioni di interloquire sulla stessa, richiedendo una sua rivalutazione e l'acquisizione di integrazioni probatorie utili a smentirne il fondamento. (Sez. 6, n. 10093 del 14/02/2012, Rv. 251961 - 01). Come già segnalato acutamente dalla impugnata sentenza proprio in tema di rapporto tra ricettazione e riciclaggio questa corte di legittimità ha affermato che non si verifica violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza nella ipotesi in cui il reato in relazione al quale è stata emessa condanna sia in rapporto di genere a specie con quello di cui al capo d'imputazione, atteso che l'imputato ha avuto possibilità di svolgere adeguata difesa anche in relazione al fatto diversamente qualificato (Sez. 5, n. 17048 del 21/02/2001, Rv. 219667 - 01). Pertanto l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3.000,00. 2.8 Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi anche in relazione al ricorso di AS SA, pure nel complesso inammissibile. Il primo motivo, con il quale si deducono vizi in relazione all'affermazione di responsabilità ex art. 110 cod.pen. per tutti gli episodi di cui al capo c), deduce questioni in fatto non specificamente avanzate nell'atto di appello con il quale era stata soltanto contestata la ricostruzione della condotta delittuosa in relazione allo scambio di oro con la coimputata NT. In ogni caso, quanto alla ricostruzione della condotta, il giudice di appello, con le ampie argomentazioni svolte alle pagine 81 e seguenti, ha esposto gli elementi probatori sulla base dei quali ritenere che il ricorrente avesse svolto, in distinte occasioni, l'attività di corriere dell'oro come dimostrato dall'incontro con la NT e dal sequestro di una grossa somma contante a carico del figlio di rientro dalla Svizzera, avvenuto proprio dopo un incontro con il padre in Como. 25 Sulla base di tali precise circostanze .l'impugnata pronuncia, con motivazione logica e conducente, riteneva anche il coinvolgimento di AS nell'associazione a delinquere, che il secondo motivo contesta, avendo i giudici di merito stigmatizzato, con valutazione priva di illogicità, l'essenzialità del ruolo di corriere da parte di un soggetto residente in area frontaliera. Del resto, va ricordato come, l'appartenenza di un soggetto a un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione a un solo reato-fine, laddove il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo, condizione che può verificarsi solo quando tale ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei, oppure quando l'autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente, come membro e non già come persona alla quale il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione (Sez. 1, n. 29093 del 24/05/2022, Rv. 283311 - 01). E nel caso in esame i giudici di merito con valutazione conforme hanno proprio fatto applicazione del suddetto principio ricavando l'inserimento del ricorrente nella associazione a delinquere sulla base del ruolo dallo stesso svolto. Pertanto l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. 2.9 II primo motivo del ricorso avanzato nell'interesse di VA RU propone una lettura alternativa del significato di conversazioni intercettate non deducibile nella presente sede di legittimità. Al proposito, va ricordato come, secondo l'insegnamento di questa Corte in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715). Ancora si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784). L'applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta della insussistenza di adeguati elementi di prova per affermare il coinvolgimento del VA nell'organizzazione criminale;
ed invero, le conversazioni rilevanti cui fa riferimento il giudice di appello, sono in numero certamente superiore alla singola che il primo motivo contesta e 26 vengono riassunte alle pagine 75 e seguenti della pronuncia., sottolineandosi anche.come dalle stesse si ricavi la stabilità del ruolo di corriere svolto da RU VA per conto del fratello FA, soggetto di vertice dell'associazione. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Quanto al motivo con il quale si contesta la sussistenza del reato presupposto della ricettazione, valgono le argomentazioni esposte al punto 2.1 della presente motivazione nella quale vengono richiamati i principi giurisprudenziali circa la possibilità per il giudice di merito di ritenere la sussistenza di un precedente fatto illecito con argomenti logici;
e nel caso in esame i giudici di merito con valutazione conforme hanno esattamente ritenuto che l'oro trasportato con modalità assolutamente indicative della volontà di occultamento del traffico avesse provenienza delittuosa e che tale attività dopo la consumazione della ricettazione costituisse proprio un ulteriore episodio di commercio abusivo. Né rilievo decisivo possono poi avere le assoluzioni di altri soggetti rimasti coinvolti nelle indagini all'esito di separati procedimenti con differente piattaforma probatoria, che pure il secondo motivo sottolinea, poiché il proscioglimento di alcuni dei compro-oro coinvolti non dimostra certamente l'origine lecita dell'oro trasportato dal ricorrente RU VA né la liceità delle attività di trasporto in nero in Svizzera chiaramente emerse nel presente giudizio e ciò tanto più che non è stato certamente acclarato che le intervenute assoluzioni all'esito dei separati giudizi abbiano avuto ad oggetto proprio il commercio abusivo posto in essere dai compro-oro prima della consumazione della ricettazione da parte del ricorrente. Al proposito, poi, va anche ricordato come sia stato affermato che l'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del "ne bis in idem", può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare (Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019, Rv. 278389 - 01); conseguentemente del tutto priva di vizi appare la decisione dei giudici di merito pur a fronte di altri giudizi definiti con pronunce di assoluzione. Quanto al terzo motivo si richiamano le argomentazioni esposte al punto 2.5 della presente motivazione, ove si è osservato che la violazione amministrativa riguarda soltanto l'omessa comunicazione delle attività da parte di soggetto autorizzato e non anche l'irregolare ed illecito commercio di centinaia di chili di metallo prezioso trasportati all'estero. Infine il quarto motivo trova risposta al paragrafo 2.6 cui si rinvia. 27 Pertanto l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. 2.10 Il primo motivo del ricorso avanzato da MA LE avente ad oggetto la contestazione dell'individuazione del reato presupposto del 648 cod.pen. nel delitto di commercio abusivo di oro, trova adeguata risposta al punto 2.1 della presente motivazione cui si rinvia. In ogni caso va osservato come non possa ritenersi operare la clausola di riserva della fattispecie di ricettazione richiamata perché il commercio abusivo è la condotta illecita posta in essere dopo la ricezione dell'oro da parte dei soggetti incaricati di trasportarlo all'estero così che non sussiste il concorso nel reato presupposto avendo MA e gli altri soggetti coinvolti prima ricevuto l'oro di origine illecita consumando il delitto di ricettazione e poi posto in essere il commercio abusivo mediante il trasporto all'estero. Il terzo e quarto motivo del ricorso principale ed il motivo aggiunto trovano risposta ai punti 2.3, 2.4 e 2.6 della presente motivazione ove sono state analizzate le doglianze avanzate in relazione alla aggravante transnazionale ed alla confisca anche in relazione all'importo della stessa a fronte di delitti associativi e reati fine commessi da più soggetti in concorso tra loro sicchè alcuno dei lamentati vizi appare sussistere. Anche il secondo motivo con il quale si lamenta l'omessa declaratoria di prescrizione per il reato di commercio abusivo appare manifestamente infondato;
con emendabile tecnica espositiva il pubblico ministero ha contestato nell'unico capo di imputazione di cui alla lettera c) i reati di ricettazione e commercio abusivo di oro di cui all'art. 4 L. 7/2000 come commessi tra marzo e novembre del 2012. A fronte di tale contestazione, ed in presenza di una doppia conforme di responsabilità affermata in entrambi i gradi di merito in relazione a tale preciso capo di imputazione, il ricorso deduce che i fatti si sarebbero consumati in data antecedente e precisamente nel mese di giugno del 2012 quando però, la stessa sentenza di appello, smentisce tale dato richiamando, a pagina 68 della motivazione, il riferimento ad attività illecite poste in essere proprio da MA a partire da luglio 2012 in poi. Al proposito deve essere rammentato come il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di riscontrare le sue affermazioni fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato è stato consumato in data anteriore a quella contestata, e non smentiti né smentibili da altri elementi di prova acquisiti al processo (Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, Rv. 265330 - 01). L'applicazione del suddetto principio comporta proprio affermare la manifesta infondatezza del motivo stante l'assenza di elementi incontrovertibili dai quali ricavare l'avvenuta cessazione della consumazione dei fatti in data antecedente rispetto a quella contestata. 28 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. 2.11 I primi sei motivi del ricorso avanzato nell'interesse di VI LD avanzano tutti doglianze in tema di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie associativa proponendo una lettura frazionata dei molteplici elementi di prova valorizzati dai giudici di merito. In risposta a tali doglianze vanno richiamate le argomentazioni svolte al punto 2.2 della presente motivazione circa la conformità alle previsioni normative delle valutazioni operate in tema di associazione punibile dai giudici di merito con la precisazione che, la reiterazione delle condotte e l'esistenza di più gruppi dediti al commercio in nero di oro con esportazione illegale, è stata correttamente valutata quale indice probatorio della sussistenza di un'unica associazione a delinquere nella quale il VI ed altri soggetti avevano assunto un ben preciso ruolo. Non sussiste poi la lamentata contrapposizione inconciliabile posto che, per costante interpretazione di questa corte di legittimità, il vincolo associativo è configurabile anche in relazione ad attività stabili e reiterate poste da soggetti acquirenti e venditori di sostanze illecite o commerciate illecitamente;
al proposito va infatti ricordato come sia stato affermato che un'associazione punibile sussiste non solo nel caso di condotte parallele di persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto societario mediante il commercio di sostanze illecite, ma anche nell'ipotesi del vincolo che accomuna, in maniera durevole, un fornitore, ad esempio di droga agli acquirenti, che in via continuativa, la ricevono. La diversità di scopo personale non è ostativa, infatti, alla realizzazione del fine comune, che è quello di sviluppare il commercio illecito per conseguire sempre maggiori profitti. Nè l'associazione criminosa è esclusa dalla diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare, o da un contrasto degli interessi economici di essi, posto che ne' l'una, ne' l'altro sono di ostacolo alla costituzione ed alla persistenza del vincolo associativo, sol che colui che opera come acquirente sia stabilmente disponibile a ricevere i beni, assumendo, così, una funzione continuativa, che trascende il significato negoziale delle singole operazioni, per costituire un elemento della complessa struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale (Sez. 5, Sentenza n. 10077 del 23/09/1997 Ud. (dep. 10/11/1997 ) Rv. 208822 - 01). Il principio dettato con riferimento all'ipotesi dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti va ribadito anche con riguardo al commercio illecito di oro ove un soggetto acquirente, come MA, abbia intrapreso relazioni e rapporti stabili con altri soggetti operanti in IA in virtù dei quali lo stesso acquistava plurime partite di oro illecitamente commerciato e già oggetto di precedenti operazioni di ricettazione. I motivi da n. 7 al n. 12 reiterano integralmente doglianze già avanzate in sede di appello e rispetto alle quali il giudice di secondo grado appare avere fornito adeguata risposta con le ampie osservazioni svolte alle pagine 43 e seguenti;
i giudici di merito, con valutazione 29 conforme fondata sull'analisi del materiale probatorio utilizzabile nel giudizio abbreviato, hanno individuato il concorso del ricorrente nell'associazione con ruolo organizzativo in forza delle dichiarazioni rese dal coimputato ON oltre che con riferimento all'accertata partecipazione del VI a conversazioni intercettate ed incontri nei quali venivano pattuite consegne di oro in nero. Le censure riproposte con il presente ricorso, pertanto, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. E non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. Quanto al tredicesimo motivo, come già esposto al punto 2.1 della motivazione, i giudici di merito hanno accertato che la condotta di ricettazione avveniva al momento della ricezione dell'oro di provenienza illecita perché commerciato in nero ed a tale attività seguiva, poi, l'ulteriore fase del commercio illecito con il trasporto e la vendita all'estero. Se si considera che gli imputati si attivavano sia nella prima che nella seconda fase risulta pertanto che in distinte occasioni ricevevano materiale di provenienza illecita. Tali considerazioni assorbono anche il motivo n.15. Il motivo n. 14 e lo stesso motivo n. 15 propongono doglianze di fatto con le quali si espongono questioni relative alla assenza di prova della illecita origine dell'oro adeguatamente confutate dai giudici di merito sulla base di una serie di considerazioni riguardanti le modalità di ricezione, trasporto e commercio del metallo prezioso tutte indicative della sua palese illecita origine. Circostanze queste che del tutto logicamente portavano il giudice di appello a ritenere la piena consapevolezza dell'origine delittuosa dell'oro contestata con il motivo n. 17. Il motivo n. 16 procede ad una rilettura alternativa di elementi di prova ed in particolare del contenuto degli interrogatori di alcuni coimputati che non assume alcuna decisiva rilevanza in relazione all'ampio e composito materiale valutato a carico del VI ed esposto senza alcuna illogicità manifesta alle pagine 43 e seguenti della motivazione. I motivi nn. 18 e 19 propongono una errata esposizione di elementi di fatto posto che il reato presupposto della ricettazione non è individuabile nella fattispecie associativa di cui al cao a) bensì nei delitti contro il patrimonio da cui scaturiva l'oro al nero e dal reato di commercio abusivo effettuato da altri prima della ricezione da parte degli imputati;
le doglianze, pertanto, propongono una diversa lettura delle condotte degli imputati non ammissibile ed anche smentita dalla ricostruzione dei giudici di merito. Il motivo n. 20 trova risposta nel punto 2.5 in tema di commercio abusivo della presente motivazione cui si rinvia. Le doglianze esposte con il motivo n.21 e con le quali si contesta il concorso punibile nelle condotte illecite di ricettazione e commercio abusivo trovano poi risposta nelle argomentazioni 30 già esposte dalla corte di appe1lo in particolare alle pagine 43-46 circa il coinvolgimento del VI negli illeciti traffici con ruolo primario. Tutti i motivi dal n. 22 al n. 24 in tema di aggravante ex art. 61 bis cod.pen. hanno trovato risposta nelle argomentazioni esposte ai punti 2.3 e 2.4 della presente motivazione cui si rinvia;
in ogni caso deve essere escluso che la circostanza aggravante sia stata irritualmente contestata, come pure lamenta il motivo n. 22, come inequivocabilmente risultante dalla lettura del capo c) dell'imputazione nella parte finale ove viene chiaramente indicata l'operatività di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più stati. Per la trattazione dei motivi da 24 a 26 si rinvia al punto 2.6 della motivazione in tema di confisca anche in relazione ai reati associativi ed aggravati dalla transnazionalità. Quanto all'ultimo motivo in tema di prescrizione, vanno richiamate le osservazioni svolte con riguardo alla posizione Tannmaro;
anche in questo caso il ricorrente invoca un'anticipazione della data del commesso reato che non risulta da elementi incontrovertibili non emergendo la definitiva cessazione di ogni attività da parte del ricorrente al luglio del 2012 e non potendo una tale questione di fatto essere proposta in sede di legittimità. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di C 3000 alla cassa delle ammende. 2.12 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto ai ricorsi GL e ZA;
il primo motivo propone una arbitraria anticipazione della data del commesso reato a luglio del 2012 pur in assenza di elementi non controvertibili. Al proposito vanno richiamate le osservazioni ed i principi giurisprudenziali esposti nella posizione Tannmaro cui si rinvia sottolineandosi come alcun elemento di fatto sia stato fornito per dimostrare che la condotta si arrestò in data anteriore a quella oggetto di contestazione. In ogni caso, trattasi di accertamento in fatto precluso a questa corte di legittimità nella parte in cui non viene demandato ai giudici di merito nelle fasi precedenti. Il secondo motivo contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto associativo con aspetti in parte già esaminati al punto 2.2 della presente motivazione ed in ogni caso involgenti una lettura alternativa di elementi di prova. Il giudice di appello ha ricavato la piena adesione dei ricorrenti al contesto associativo non soltanto in forza del legame parentale degli stessi con i NT bensì in relazione alla verificata partecipazione a plurimi episodi di trasporto del metallo prezioso, la cui particolare rilevanza assumeva significatività anche in relazione al delitto associativo sulla base di una precisa motivazione esposta alle pagine 58-60 priva di illogicità. Quanto al terzo motivo, che contesta l'attività professionale di commercio abusivo, si richiamano le osservazioni svolte al punto 2.5 della motivazione circa la sussistenza nelle condotte contestate anche della fattispecie prevista e punita dall'art. 4 L. 7 del 2000 avuto riguardo alle modalità delle attività di commercio abusivo, al rilevante quantitativo esportato illecitamente, alla pluralità dei trasporti ed all'accertata sussistenza di un'accurata compagine 31 n.el contesto della quale operava anche un .soggetto stabilmente . residente all'estero e. destinatario della merce. Il quarto motivo reitera doglianze in punto individuazione del reato presupposto della ricettazione per l'analisi delle quali si rinvia ai punti 2.1 e 2.5 della presente motivazione;
l'oro trasportato, come esposto alle pagine 60-61 della motivazione di appello, proveniva da commercio illecito o da reati contro il patrimonio precedentemente commessi e nessun rilievo assume pertanto l'autorizzazione amministrativa concessa. Il quinto, sesto e settimo motivo in tema di aggravante ex art. 61 bis cod. pen. e confisca trovano risposta ai punti 2.3. 2.4 e 2.6 cui si rinvia. 2.13 Il primo motivo del ricorso avanzato nell'interesse dell'imputato LL, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto associativo di cui al capo a), reitera puramente doglianze già avanzate alla corte di merito e sulle quali la stessa ha fornito più che adeguata motivazione alle pagine 77-79 della sentenza impugnata;
la Corte di Appello di Firenze ha confermato l'affermazione di responsabilità evidenziando i plurimi elementi per affermare che proprio LL avesse assunto un ben preciso ruolo nel gruppo ON, indicandone con precisione il ruolo e sottolineando gli strumenti operativi messi a disposizione del gruppo criminale del quale il ricorrente faceva utilizzo. A fronte di tali molteplici considerazioni prive di illogicità, il ricorso insiste nello svalutarne la valenza dimostrativa senza però evidenziarne alcuna illogicità. In tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Quanto al secondo motivo in tema di ricettazione e reato presupposto, vanno richiamate le osservazioni svolte al punto 2.1 della presente motivazione. I giudici di merito, facendo corretta applicazione dei principi stabiliti in materia, hanno ritenuto incidentalmente la sussistenza del reato presupposto di commercio abusivo quale fattispecie che ha preceduto la ricezione illecita dell'oro da parte del LL e degli altri imputati che, a loro volta, lo trasferivano poi attraverso complesse operazioni all'estero e precisamente in Svizzera. Le considerazioni svolte dalla corte di appello a pagina 80 della pronuncia appaiono quindi non censurabili posto che, per costante interpretazione di questa corte di legittimità, il reato presupposto della ricettazione può essere anche ritenuto sussistente sulla base di considerazioni logiche, nel caso di specie fondate sull'accertata assenza di qualsiasi 32 documentazione regolare di accompagnamento dell'oro negoziato che doveva fare ritenere il metallo prezioso illegalmente commerciato anche proveniente da reati contro il patrimonio precedentemente commessi. Anche il secondo motivo è pertanto manifestamente infondato in quanto reiterativo. Quanto al terzo motivo in tema di circostanza aggravante di cui all'art. 61 bis cod.pen. si rinvia ai punti 2.3 e 2.4 della presente motivazione;
è appena il caso di sottolineare come a seguito della ricezione dell'oro di provenienza illecita si attuavano nuove fattispecie di commercio abusivo con il trasporto che si concludevano proprio in territorio estero ove avvenivano le transazioni finali. Il quarto motivo, che contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 4 legge n.7 del 2000, trova risposta al punto 2.5 della presente motivazione cui si rinvia mentre, in relazione al quinto motivo del ricorso principale ed ai motivi aggiunti proposti in relazione alla confisca, si rinvia ai punti 2.4 e 2.6 della presente motivazione. Va comunque sottolineato che i giudici di merito hanno applicato la confisca in relazione all'importo complessivo dell'oro illecitamente negoziato e tale valutazione appare corretta posto che il commercio abusivo di oro risulta aggravato dalla circostanza della transnazionalità e l'art. 11 della legge 146/2006 dispone proprio che:" qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo". E proprio l'intero ammontare determinato dal giudice di merito costituisce il prodotto del commercio abusivo così come già ritenuto dalla corte di legittimità nel procedimento a carico dei coimputati (Sez. 2, n. 16100 del 27/02/2019 cit.). Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese ed al versamento di una somma di C 3.000,00 alla cassa delle ammende in ragione dei profili di colpa nella predisposizione del ricorso. 2.14 Con riguardo al primo motivo del ricorso avanzato nell'interesse di VA FA in relazione al delitto di ricettazione, vanno richiamate le osservazioni in punto delitto presupposto già svolte al paragrafo 2.1 della presente motivazione;
i giudici di merito tenuto conto della quantità del materiale commerciato, dell'assoluta mancanza di documenti giustificativi le transazioni, delle particolari modalità di traporto dell'oro attraverso auto con doppi fondi assicurate proprio dal ricorrente, sono pervenuti ad un giudizio di illiceità dell'origine del metallo prezioso (vedi sentenza di appello pagg. 71-74) che il ricorso contesta proponendo l'efficacia decisiva di alcune assoluzioni per fatti separatamente giudicati e comunque non assorbenti l'intero commercio organizzato dal ricorrente. Inoltre al proposito si richiamano le argomentazioni espresse nella trattazione della posizione VA RU circa la possibilità per il giudice che procede di valutare anche le sentenze assolutorie emesse all'esito di separato giudizio. In relazione al secondo motivo si richiamano le osservazioni svolte al punto 2.5 ove si è 33 sottolineato che l'organizzazione professionale di un vasto commercio d'oro in nero rende superflua la presenza della licenza amministrativa. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale ed il primo motivo aggiunto in tema di aggravante e confisca, trovano risposta ai punti 2.3, 2.4 e 2.6 della presente motivazione cui si rinvia. I giudici di merito hanno ritenuto provata la transnazionalità in forza di argomenti incensurabili fondati sull'avvenuta consumazione dei delitti in territorio nazionale ed estero e sulla specifica programmazione dell'esportazione all'estero dell'oro quale motivo a delinquere così che la consumazione anche nel territorio straniero appare ragione stessa delle azioni delittuose. Il reato di commercio abusivo, poi, come già ripetutamente affermato risulta consumato anche all'estero ove avveniva anche la ricezione di beni di origine illecita. Inoltre, per quanto l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 4 L.146/2006 oggi art. 61 bis cod.pen. la stessa appare manifestamente infondata poiché non sussiste alcuna violazione del principio di legalità nella previsione normativa posto che con la stessa, come già osservato al punto 2.3 cui si rinvia, il legislatore nell'ambito della propria discrezionalità ed in applicazione di convenzioni internazionali ha introdotto una circostanza aggravante a carico dei concorrenti nel reato che agiscano in diversi stati nazionali in quanto attività indicativa di maggiore professionalità a delinquere oltre che aggredente diversi ordinamenti giuridici. Il quinto motivo, che avanza doglianze sempre sulla confisca, propone una arbitraria frammentazione della condotta delittuosa che non trova fondamento alcuno posto che essendo avvenuto il commercio dell'oro totalmente in nero alcun rilievo assume la circostanza che una frazione veniva venduta al prezzo di mercato e la confisca di valore appare quindi correttamente determinata. Il sesto motivo reitera doglianze in punto riconoscimento della fattispecie associativa già adeguatamente analizzate e respinte dalla corte di appello con approfondite valutazioni e per le quali valgono anche i riferimenti contenuti al punto 2.2 della presente motivazione. Si è già esposto ( vedi posizione VI p. 29) come la giurisprudenza della corte di legittimità ha ampiamente riconosciuto il vincolo associativo nelle ipotesi di relazioni stabili tra acquirenti e venditori di sostanze illecite o beni di provenienza delittuosa. Il secondo, terzo e quarto motivo aggiunto reiterano doglianze in punto confisca già ampiamente analizzate al punto 2.6 della motivazione e nella trattazione delle rimanenti posizioni processuali cui si rinvia. Il quinto motivo aggiunto in tema di sussistenza dell'associazione punibile trova risposta nel punto 2.2 della presente motivazione cui si rinvia;
i giudici di merito, con motivazione conforme, hanno ricavato la sussistenza ed operatività in un arco temporale ampio, di un'associazione finalizzata al traffico illecito di oro proveniente da attività illecita valutando quali elementi significativi diversi elementi di prova che hanno dimostrato proprio la stabilità del vincolo e la differenziazione dei ruoli oltre che la sussistenza di un preciso programma delittuoso per l'attuazione del quale erano utilizzati anche appositi mezzi. 34 . Il sesto motivo aggiunto propone doglianze analoghe a quelle già confutate in relazione alla posizione del LL ed in relazione alle quali occorre ribadire che le pronunce assolutorie di alcuni soggetti agenti quali compro oro non hanno certamente escluso la sussistenza dei reati presupposto in relazione alla molteplicità delle attività illecite emerse nel corso del procedimento. Peraltro trattasi di giudizi definiti con piattaforme probatorie diverse. Per quanto già in precedenza esposto non sussiste concorso apparente di norme tra l'art. 648 cod.pen. ed art. 4 L. 7/2000 poiché al momento della ricezione dell'oro di provenienza illecita veniva consumata la condotta di ricettazione cui seguiva poi la consumazione di altra fattispecie di commercio abusivo con l'organizzazione e l'esecuzione del trasporto all'estero. Le norme, quindi, puniscono frazioni temporali di condotte differenti così che correttamente le stesse sono state ritenute configurabili anche a carico del medesimo soggetto. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese ed al versamento di una somma di C 3.000,00 alla cassa delle ammende in ragione dei profili di colpa nella predisposizione del ricorso. 2.15 Manifestamente infondati in fatto ed anche reiterativi appaiono i motivi del ricorso RI NI;
i primi sei motivi con i quali si propongono una serie di doglianze in ordine alla valutazione delle prove si scontrano con una doppia conforme di responsabilità; al proposito va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del RI è 35 costituito dal contenuto di alcune conversazioni, dalle dichiarazioni del CIarelli,. dal rinvenimento di una delle utenze telefoniche utilizzata per i traffici illeciti che denotano la responsabilità dell'imputato per un commercio abusivo di 123 kg. di oro. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Il settimo motivo propone una ricostruzione alternativa circa il quantitativo di oro illecitamente commerciato già smentito con precisi argomenti dalla corte di appello che ha richiamato una nota della Guardia di Finanza in atti ed utilizzabile nel giudizio abbreviato sicchè la tesi alternativa appare una mera possibilità non riscontrata. I motivi nn. 8, 9 e 10 deducono letture alternative di conversazioni intercettate;
al proposito va ricordato come secondo l'insegnamento di questa Corte in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715). Ancora si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784). L'applicazione dei suddetti principi deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta. L'undicesimo motivo è manifestamente infondato poiché nella parte motiva della sentenza di appello esposta alle pagine 52-57 non si rinvengono le dichiarazioni dell'ON che sarebbero state decisive ai fini dell'affermazione di responsabilità; il dodicesimo motivo contesta il contenuto di altra prova, le dichiarazioni del CIarelli, che il giudice di appello non risulta avere posto a fondamento dell'identificazione di RI fondata invece sull'uso di quelle utenze telefoniche risultate in contatto proprio con il CIarelli. Inconferente è poi il richiamo contenuto in entrambi detti motivi all'associazione a delinquere che non è reato ritenuto a carico del RI. Quanto alle doglianze in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, contenute nei motivi nn. 13 e 14, la corte di appello, con le ampie osservazioni svolte alle pagine 54-56, ha spiegato come il ricorrente, soggetto addetto al settore, fosse () 36 certamente consapevole della natura illecita dell'oro commerciato in nero e tale valutazione in fatto appare incensurabile. Il tema del reato presupposto del delitto di cui all'art. 648 cod.pen. (motivo n. 14) è stato trattato al punto 2.1 cui si rinvia sottolineando come, anche per tale posizione, vale la preesistenza del commercio abusivo rispetto alla ricezione del bene illecito che configura la ricettazione. Ciò esclude altresì il lamentato concorso apparente di norme con assorbimento posto che le condotte riguardano frazioni temporali differenti ed appaiono pertanto pienamente autonome oltre che aggressive di beni giuridici diversi. Infine l'ultimo motivo appare manifestamente infondato nella parte in cui non tiene conto della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo e secondo grado che hanno dato atto della consumazione della ricettazione al momento del ricevimento da parte degli addetti al commercio abusivo quale RI, di oro precedentemente negoziato in nero. Sul punto valgono le precise osservazioni svolte a pagina 56 della sentenza impugnata che il ricorso contesta senza alcuna specificità. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese ed al versamento di una somma di C 3.000,00 alla cassa delle ammende in ragione dei profili di colpa nella predisposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 27 gennaio 2023 ' IL CONSIGLIERE EST. , J\ i IO di o IL PRESIDENTE S rgio Beani