Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 11957
CASS
Sentenza 21 marzo 2023

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Ai fini dell'applicazione dell'aggravante speciale della transnazionalità di cui all'art. 61-bis cod. pen., è sufficiente che le attività illecite siano realizzate in diversi Stati e che all'estero possa trovarsi anche uno soltanto dei componenti del gruppo, chiamato a svolgere un'attività essenziale per la perpetrazione degli illeciti, in quanto sono le attività criminali consumate in più di uno Stato che qualificano come transnazionale il gruppo criminale.

In tema di associazione per delinquere, la diversità di scopo personale non è ostativa alla realizzazione del fine comune, in quanto l'associazione criminosa non è esclusa dalla diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare o da un contrasto degli interessi economici di essi, essendo sufficiente che colui che opera come acquirente sia stabilmente disponibile a ricevere i beni, assumendo, così, una funzione continuativa, che trascende il significato negoziale delle singole operazioni, per costituire un elemento della complessa struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, con riguardo al commercio illecito di oro, configurabile il vincolo associativo nei confronti di un soggetto acquirente, che aveva dato stabilmente la propria disponibilità a ricevere beni oggetto di ricettazione).

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  • 1Criminalità transnazionale: la Cassazione ne delinea i presuppostiAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2025

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 11957
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11957
Data del deposito : 21 marzo 2023

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