Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2017, n. 14044
CASS
Sentenza 12 dicembre 2017

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Ai fini della applicazione del sequestro funzionale alla confisca per equivalente, previsto dall'art. 11, l. 16 marzo 2006, n. 146, nell'ipotesi di associazione per delinquere, la determinazione del profitto confiscabile corrisponde alla sommatoria dei profitti conseguiti dall'associazione nel suo complesso per effetto della consumazione dei singoli reati fine, che vanno attribuiti, sia pure nelle forme provvisorie tipiche della fase cautelare, ad uno o più associati, anche se ignoti, e di tale profitto, ogni associato è chiamato a rispondere dal momento in cui ha aderito al sodalizio, senza che ciò possa comportare una duplicazione del profitto confiscabile. (Fattispecie in cui la S.C., in relazione al delitto di associazione per delinquere transnazionale finalizzata a realizzare operazioni di importazione illegale di prodotti energetici - nella specie gasolio per autotrazione - in evasione dell'accisa e dell'IVA, ha censurato le ordinanze di annullamento del giudice della cautela che si era limitato ad affermare la mancanza di prova del "quantum" confiscabile senza far ricorso ai suddetti principi determinativi del profitto di reato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2017, n. 14044
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14044
    Data del deposito : 12 dicembre 2017

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