Sentenza 10 settembre 2015
Massime • 1
Il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di riscontrare le sue affermazioni fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato è stato consumato in data anteriore a quella contestata, e non smentiti né smentibili da altri elementi di prova acquisiti al processo.
Commentario • 1
- 1. Onere del ricorrente che eccepisce la prescrizione in CassazioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 luglio 2025
Quale onere è tenuto ad assolvere il ricorrente che invochi nel giudizio di Cassazione la intervenuta prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione è antecedente rispetto a quella contestata? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon. 1. La questione: erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157, 158 e 640 cod. pen. La Corte di Appello di Messina confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che, a sua volta, aveva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/09/2015, n. 47744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47744 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2015 |
Testo completo
47 744/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 10/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.1686/2015 CARLO GIUSEPPE BRUSCO - Rel. Presidente - Dott. - Consigliere - CLAUDIO D'ISA Dott. REGISTRO GENERALE N. 11410/2015 - Consigliere - Dott. LUISA BIANCHI Dott. UMBERTO MASSAFRA - Consigliere - Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI - Consigliere - . . ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da: IA PE UC N. IL 01/06/1962 avverso la sentenza n. 435/2014 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 15/07/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/09/2015 la relazione fatta dal Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico DELEHAVE Consigliere Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Biens GUALTIERI che ha concluss l'accopliments del per del in corse La Corte osserva: I) La terza sezione di questa Corte, con sentenza 27 febbraio 2014, ha parzialmente annullato la sentenza 14 giugno 2002 della Corte d'Appello di Ancona che aveva confermato la sentenza 3 ottobre 2012 del Tribunale di Pesaro che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato IA PE UC per i reati di cui agli artt. 146 comma 2 e 181 commi 1 e 1 bis d. l.vo 42/2004 (capo b) e 6, 30 commi 1 e 8 I. 394/1991 in relazione all'art. 8 comma 5 l.r. 15/1994 (capo c), assolvendolo per altri reati contestati ai capi a) e d). L'annullamento è stato disposto senza rinvio in relazione al capo c) - relativo ad una contravvenzione - per essere il reato estinto per prescrizione mentre la medesima sentenza ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al delitto di cui al capo b), per la violazione delle norme sulla citazione a giudizio dell'imputato nel giudizio di appello. La Corte d'Appello di Perugia, con sentenza 15 luglio 2014, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine all'unico reato ancora in discussione e ha rideterminato la pena a lui inflitta. Il giudice di rinvio ha ritenuto che l'ipotesi delittuosa contestata fosse configurabile perché era stato accertato che l'imputato, nella qualità di presidente dell'ente parco naturale regionale del Monte San Bartolo, avesse, senza autorizzazione e in territorio soggetto a tutela ambientale, realizzato una strada lunga circa mt. 185 e di larghezza variabile da mt. 3 a mt. 12 II) Contro la sentenza pronunziata dal giudice di rinvio ha proposto ricorso IA PE UC che ha dedotto i seguenti motivi di censura: la violazione dell'art. 521 c.p.p. perché il fatto per il quale è stato condannato è diverso da quello contestatogli anche in considerazione della circostanza che alcune delle condotte originariamente contestate sono venute meno a seguito delle sentenze di assoluzione parziale;
la violazione dell'art. 649 c.p.p. (principio del ne bis in idem); la medesima condotta contestata al capo b) e per la quale è intervenuta sentenza di condanna (lavori eseguiti in assenza di autorizzazione e in pendenza di approvazione del piano del parco) era stata contestata al capo c) per il quale è intervenuta dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione;
con più specifico riferimento all'ipotesi di reato la cui esistenza è stata ravvisata dal giudice di rinvio il ricorrente, premessa una ricostruzione del 2 quadro normativo di riferimento, afferma che l'esistenza dei presupposti indicati nella norma incriminatrice è stata, dalla Corte di merito, affermata in modo illogico e contradditorio e anche con il travisamento dei dati probatori acquisiti al processo. In particolare la sentenza impugnata non avrebbe preso in considerazione la documentazione prodotta ed in particolare quella fotografica - da cui emergeva che, in realtà, non si era trattato dell'apertura di una nuova strada ma della ripulitura dalla vegetazione cresciuta su un vecchio sentiero. Sempre all'interno del medesimo motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare le argomentazioni contenute nella consulenza tecnica di parte (dalla quale emergerebbe l'inesistenza di alterazione del luogo e di sbancamenti o movimenti di terra) e di prendere in esame le dichiarazioni dell'esecutore dei lavori che aveva confermato questa ricostruzione riguardante i lavori eseguiti. Si è dunque trattato, secondo il ricorrente, di un intervento di straordinaria manutenzione consentito, anche in assenza di autorizzazione, dalla normativa nazionale e regionale;
- la violazione degli artt. 146, 149 e 181 commi 1 e 1 bis d. I.vo 42/2004, nonché della legge regionale della Marche n. 52 del 1974 perché, escluso già dal primo giudice che vi siano stati movimento di terra o trasformazione urbanistica del territorio, il fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice non può ritenersi realizzato;
- il vizio di motivazione “sul difetto dell'elemento psicologico del reato" per avere, la sentenza impugnata, equivocato sul contenuto e sul risultato di una riunione tenuta presso il comando provinciale di Pesaro del corpo forestale durante la quale era stata, da taluni, espressa una semplice opinione sulla necessità di un'autorizzazione all'esecuzione dei lavori priva di alcuna efficacia. Successivamente alla proposizione del ricorso il ricorrente ha depositato motivi nuovi con i quali, pur ribadendo i motivi già proposti, si chiede, in via gradatamente subordinata, l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 131 bis recentemente entrato in vigore e, in via di ulteriore subordine, la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. : : III) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Manifestamente infondato, e quindi inammissibile, appare in particolare il primo motivo di ricorso. Com'è noto la giurisprudenza di legittimità adotta, nel verificare la 3 mancata corrispondenza tra accusa contestata e fatto ritenuto in sentenza, criteri non formali o meccanicistici ma criteri sostanziali e si ispira al principio secondo cui il parametro che consente di verificare, nel caso in cui sia accertato lo scostamento indicato, l'esistenza della violazione del principio ricordato è costituito dal rispetto del diritto di difesa nel senso che l'imputato deve avere avuto, in concreto, la possibilità di difendersi dall'accusa contestatagli come avviene nei casi in cui dell'addebito si sia trattato nelle varie fasi del processo ovvero in quelli nei quali sia stato lo stesso imputato ad evidenziare il fatto diverso quale elemento a sua discolpa (si vedano esemplificativamente, nella giurisprudenza di legittimità, Cass., sez. II, 10 maggio 2013 n. 34969, Caterino, rv. 257782; sez. III 14 giugno 2011 n. 36817, T.D.M., rv. 251081; sez. III, 27 febbraio 2008 n. 15655, Fontanesi, rv. 239866; sez. IV, 27 febbraio 2002 n. 7725, Burali;
sez. II, 12 ottobre 2000 n. 11082, Fichera;
15 marzo 2000 n. 5329, Imbimbo). Ancora attuali sono le parole usate nella sentenza delle sezioni unite di questa Corte 19 giugno 1996, Di Francesco, rv. 206092, secondo cui "con riferimento al principio di correlazione tra imputazione e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale tra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione". Questi principi sono stati, più di recente ribaditi, dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 15 luglio 2010 n. 36551, Carelli, rv. 248051. Con la precisazione che non deve, naturalmente, trattarsi di fatto completamente diverso ed eterogeno con immutazione dell'imputazione nei suoi elementi essenziali (v. Cass., sez. I, 14 aprile 1999 n. 6302, Iacovone;
sez. VI, 14 gennaio 1999 n. 2642, Catone). Orbene, nel caso in esame, difettano proprio i presupposti per ritenere la violazione del principio di corrispondenza. La Corte di rinvio ha infatti ritenuto accertato il fatto materiale indicato nel capo c) di imputazione con il richiamo alla descrizione contenuta nel capo a) e a nulla rileva che per quest'ultima imputazione sia intervenuta assoluzione atteso che il rinvio era stato operato a meri fini descrittivi e conteneva l'indicazione precisa della condotta 4 K inosservante (realizzazione di una strada carrabile in zona protetta). Non si vede dunque in che cosa consista l'immutazione denunziata. IV) Infondato è poi il secondo motivo con il quale si deduce la violazione del principio del ne bis in idem (art. 649 c.p.p.) sul rilievo che per il medesimo fatto sarebbe già intervenuta la decisione della terza sezione di questa Corte che ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo b). La dedotta violazione non sussiste perché diversi sono i beni giuridici protetti dalle due norme la cui violazione è stata contestata ai capi b) e c). Nel primo caso (art. 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio: d. l.vo 42/2004) ci troviamo in presenza di un delitto e viene sanzionata l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione;
nella seconda ipotesi (art. 6 e 30 l. 394/1991: legge quadro sulle aree protette) il reato ha natura di contravvenzione e il reato si consuma con l'esecuzione di nuove costruzioni o la trasformazione di quelle esistenti nelle aree protette. Del resto, sia pure con riferimento ad una diversa ipotesi di reato concorrente, la Corte di Cassazione si è già pronunciata sulla possibilità di concorso dell'indicata ipotesi delittuosa con altro reato parimenti diretto alla tutela dell'ambiente (v. Cass., sez. III, 17 novembre 2010 n. 7214 che ha esaminato la possibilità che il reato previsto dall'art. 181 d. Igs. 42/2004 possa concorrere con quello di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione). V) Infondati, e per alcuni aspetti inammissibili, sono anche i motivi di cui ai punti III e IV del ricorso che, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente. In sintesi i motivi sono diretti dimostrare che non vi sarebbe stata, in buona sostanza, alcuna immutazione dei luoghi e che i lavori disposti ed eseguiti si sarebbero limitati ad una mera ripulitura, di un sentiero preesistente non più utilizzato, dagli arbusti infestanti che negli anni l'avevano reso impraticabile e senza che venisse effettuato alcun movimento di terra o sbancamento. Si tratta, come può agevolmente dedursi dalla semplice enunciazione, di un motivo che richiede al giudice di legittimità una rinnovata valutazione dei fatti 5 accertati dal giudice di merito al fine di rivalutare l'esistenza del fatto tipico sanzionato dalla norma. Ma questa ricostruzione si pone in netto contrasto con i fatti oggettivamente rilevati dai giudici di merito i quali hanno invece ritenuto accertato, in base alle indagini e alla documentazione fotografica del Corpo forestale dello Stato: non essere vero che il tracciato del vecchio sentiero corrisponda al tracciato della nuova strada;
esso, al contrario, "differisce radicalmente" essendovi solo una parziale coincidenza;
in particolare il tracciato coincide con quello precedente solo in alcuni tratti e comunque è stato necessario realizzare, per raccordare i tracciati, una rampa di accesso (significativamente la sentenza impugnata riferisce che la solo parziale coincidenza è stato riconosciuta anche dal consulente tecnico dell'imputato il quale, nella mappa redatta, evidenzia anche la non coincidenza dei tracciati); -che erano state rimosse tutte le specie vegetali (e quindi non soltanto quelle infestanti) e alberi di olmo;
che anche gli sbancamenti erano stati documentati fotograficamente dal predetto corpo. -· che sono stati aperti quattro varchi di accesso alle falesie. Non si tratta di congetture dei giudicanti perché fondate sulle indagini svolte dal Corpo forestale dello Stato e sulla documentazione in particolare - quella fotografica acquisita al processo. Neppure è vero che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto della consulenza tecnica eseguita nell'interesse del ricorrente perché, al contrario, di questo atto difensivo si dà ampiamente conto nella sentenza anche per dimostrare la natura oggettiva delle immutazioni apportate all'ambiente naturale che neppure l'indagine di parte è riuscita a smentire. E si dà conto, nella sentenza, anche del contenuto delle dichiarazioni rese dall'esecutore dei lavori che ha riferito di essersi limitato ad estirpare arbusti senza sbancamento del terreno - le cui affermazioni, anche se non confutate espressamente, sono state smentite dalla ricostruzione fattuale della Corte di merito. VI) Infondate sono anche le critiche che vengono rivolte dal ricorrente alla sentenza impugnata per quanto riguarda l'esistenza dell'elemento soggettivo 6 - -del reato che, trattandosi di delitto non previsto nella forma colposa non può che consistere nel dolo. Anche sotto questo profilo le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata si sottraggono alle censure proposte. L'imputato, con l'appello proposto, aveva evidenziato di aver agito nel convincimento di poter legittimamente effettuare quei lavori ma a parte il rilievo che il - convincimento soggettivo errato non è sufficiente ad escludere la sussistenza del dolo la sentenza impugnata pone anzitutto in evidenza come i lavori - siano stati personalmente commissionati dall'imputato (si tratta quindi di una i : condotta commissiva diretta al fine vietato dalla legge e non di una condotta omissiva per la quale potrebbe porsi il dubbio se si tratti di mera negligenza nell'attività di controllo). In secondo luogo ricorda come poco tempo prima, in altra occasione e in una riunione (sia pure non formale) tra gli organi responsabili della tutela del territorio fu affrontato il medesimo tema in relazione ad altra modificazione del territorio per il quale IA PE fu successivamente sottoposto a indagini (sia pure con esito per lui favorevole). Dunque appare del tutto logica la conclusione dei giudici di merito che il ricorrente (peraltro anche appartenente alla polizia provinciale) fosse ben conscio, per la sua qualificazione e per l'incarico ricoperto, della problematica relativa alla necessità di acquisire le necessarie autorizzazioni per poter eseguire i lavori la cui esecuzione è stata successivamente accertata. D'altro canto l'elemento soggettivo richiesto per la fattispecie in esame è il dolo generico e dunque è sufficiente, per realizzarlo, la coscienza e volontà della condotta e dell'evento ad essa ricollegabile neppure poste in discussione nel ricorso Esente da alcun vizio è dunque la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene l'esistenza del dolo da intendersi, in base agli accertamenti svolti dai giudici di merito, quale dolo diretto;
elemento soggettivo che, anche nell'ottica difensiva, non potrebbe che assumere, quanto meno, la qualità di dolo eventuale. VII) Infondato è anche il primo dei motivi nuovi proposti dal ricorrente. Ritiene la Corte che il problema dell'astratta applicabilità di questa causa di esclusione della punibilità possa essere dedotto, nel nostro caso, con il ricorso in cassazione essendo stato, l'art. 131 bis del codice penale, introdotto nel nostro ordinamento dopo la pronunzia della sentenza di rinvio in appello oggi impugnata. Naturalmente il giudice di legittimità non può direttamente applicare la noma in esame che richiede una valutazione di merito non consentita in questa sede. La Corte di cassazione potrà, in questi casi, esprimere soltanto una valutazione di plausibilità dell'applicazione della nuova normativa lasciando al giudice di merito la valutazione che ne consegue (a meno che il giudice di merito si sia già espresso, sia pure ad altri fini, sul punto). Nel caso in esame l'impossibilità di ritenere applicabile il nuovo istituto per essere esclusa la particolare tenuità del fatto - emerge già dal tenore della sentenza impugnata che ha posto in rilievo una serie di elementi negativi che possono condurre, già in questa sede, ad una astratta valutazione di non tenuità del fatto che non potrebbe in ogni caso condurre all'applicazione della normativa di favore di recente introdotta. Questi elementi sono costituiti: dalla natura degli interventi che, malgrado il tentativo di ridimensionamento operato dall'imputato, furono tutt'altro che di minima entità come accertato dal giudice di merito (che li definisce una "rilevante opera che ha grandemente mutato l'assetto del territorio"); - dalla qualità rivestita dal ricorrente che gli imponeva un rigoroso controllo della tutela ambientale dei luoghi ad opera di terzi e che invece lui stesso ha violato;
- dalla circostanza relativa al precedente episodio nel quale gli furono prospettate obiezioni ad interventi analoghi. VIII) Si è già accennato che il ricorrente ha chiesto, con i motivi nuovi, la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Secondo il ricorrente, infatti, il reato si sarebbe consumato non alla data indicata nella contestazione (nel capo d'imputazione si indica una data antecedente e prossima al 1° maggio 2008, giorno dell'accertamento) bensì nel mese di gennaio 2008 come risulterebbe, secondo la tesi prospettata, sia dalle dichiarazioni dell'esecutore dei lavori (Gianluca Stroppini) sia dalla fattura emessa il 29 febbraio 2008 dalla stessa persona. In merito a questa richiesta va preliminarmente osservato che i poteri della Corte di cassazione, in tema di accertamento della data del commesso reato, non differiscono dagli ordinari poteri del giudice di legittimità. Nel senso che il giudice di legittimità deve prendere in considerazione la data del 8 commesso reato contenuta nel capo d'imputazione ovvero quella accertata dai giudici di merito;
non compete infatti alla Corte una ricostruzione fattuale estranea ai suoi compiti istituzionali (cfr. Cass., sez. I, 30 gennaio 2001 n. 11037, Ardito, rv. 218617; in senso ancor più rigoroso sez. IV, 27 aprile 2000 n. 9944, Meloni, rv. 217255). Naturalmente il giudice di merito (in particolare quello di appello o di rinvio) può errare in questo accertamento fattuale e dunque, in questi casi, è consentito alla parte che abbia interesse proporre ricorso deducendo o il vizio di motivazione quando l'accertamento della data del commesso reato sia - avvenuto con criteri manifestamente illogici il vizio del c.d. travisamento della prova che può ravvisarsi nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Non si tratta, in queste ipotesi, di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione ma di verificare se questi elementi esistano o se l'informazione probatoria sia stata correttamente introdotta nel processo. Nel caso in esame non può dunque il ricorrente rimettere in discussione un accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito le cui decisioni, sotto questo profilo, non hanno formato oggetto di impugnazione né di richiesta di verifica o conferma di un accertamento che non può che essere riservato al giudice di merito;
non essendovi dubbio che esista l'interesse dell'imputato (anche ai fini di una successiva possibilità di applicazione della causa estintiva del reato in esame) ad ottenere una pronunzia sul punto. Tanto più che solo davanti al giudice di merito può svolgersi un effettivo contradditorio tra le parti del processo su un punto riguardante un accertamento fattuale. La richiesta del ricorrente deve dunque essere ritenuta inammissibile. IX) La soluzione non muterebbe anche nel caso in cui venisse seguito un orientamento giurisprudenziale di legittimità, apparentemente meno rigoroso, sulla possibilità, per il giudice di legittimità, di dichiarare la prescrizione del reato quando possa ritenersi accertata l'anteriorità della data del commesso reato;
questa possibilità, secondo questo orientamento, è subordinata all'indicazione degli elementi di riscontro delle affermazioni del ricorrente sulla data del commesso reato (in questo senso v. Cass., sez. V, 20 giugno 2014 n. 46481, Martinelli, rv. 261525; 29 novembre 2005 n. 796, Rossi, rv. 233322). 9 Deve però aggiungersi che, anche seguendo questa impostazione del problema, il giudice di legittimità dovrà comunque valutare se si tratti di elementi di riscontro incontrovertibili (la sentenza 796/2005 parla di "riferimenti utili per individuare con certezza il momento iniziale..."); diversamente l'accertamento in fatto richiesto al giudice di legittimità si scontrerà inevitabilmente con il duplice ostacolo della formazione della ricordata preclusione e dei limiti del sindacato di legittimità che non può estendersi ad accertamenti fattuali. Non diversamente dai casi nei quali viene dedotto il travisamento della prova gli elementi forniti dal ricorrente che invochi l'estinzione del reato per prescrizione - in contrasto con quanto fino a quel momento accertato dai giudici di merito - deve indicare elementi idonei a disarticolare da soli l'accertamento fattuale (anche implicito) compiuto dal giudice di merito. Il giudice di legittimità, in questi casi, deve accertare, con criteri avalutativi, che gli elementi di riscontro indicati dal ricorrente siano da soli idonei a smentire l'accertamento senza alcuna possibilità di una diversa soluzione interpretativa (per esemplificare: che un incidente sia avvenuto in una certa data può essere dimostrato da un'annotazione di polizia;
che una morte sia avvenuta in una certa data con la produzione del certificato di morte;
che l'unico teste del fatto abbia o meno riconosciuto l'autore del reato con la produzione del verbale). -Ci troviamo infatti in presenza è opportuno ribadirlo di una preclusione che si è formata con la mancata impugnazione del punto della sentenza che riguardava la data del commesso reato. E' ragionevole ritenere che questa preclusione possa ritenersi superata in presenza di una prova incontrovertibile dell'erroneità dell'accertamento - perché in questo caso si versa in un'ipotesi di erronea percezione da parte del giudice di legittimità che potrebbe, se del caso, consentire l'applicazione del procedimento previsto dall'art. 625 bis del codice di rito - ma non certo nei casi in cui la parte introduca, nel giudizio di legittimità, un elemento astrattamente controvertibile. Insomma è opinione della Corte che l'adempimento dell'onere richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (l'indicazione degli elementi di conferma dell'ipotesi prospettata sulla data di consumazione del reato) riguardi esclusivamente gli elementi di conferma incontrovertibili non smentiti né smentibili da altri elementi di prova acquisiti al processo. 10 ! X) Nel caso in esame non ci troviamo in presenza di elementi dotati di queste caratteristiche e idonei, da soli, a confermare che il reato è stato consumato in data anteriore a quella contestata. Una dichiarazione sulla data dei lavori eseguiti e una fattura emessa per questi lavori anche ammessa di entrambi la corrispondenza al vero - potrebbero infatti essere contraddetti da altri elementi contrastanti astrattamente idonei a fondare una diversa ricostruzione dei fatti perché gli elementi indicati non consentono di escludere sia che altri soggetti abbiano partecipato ai lavori sia che comunque i lavori medesimi non fossero ancora terminati all'epoca dell'accertamento. Per quanto superfluo in base alle ragioni già esposte rileva comunque la Corte che, nel caso in esame, questi elementi potenzialmente e astrattamente idonei a contrastare l'ipotesi ricostruttiva del ricorrente esistono e sono costituiti: - dalla comunicazione 16 ottobre 2009 dell'Ente Parco al Corpo forestale dello Stato (foglio 196) dal quale risulta che i lavori non erano ancora terminati non essendo stata completata l'attività di messa in sicurezza del sentiero;
dalla comunicazione di reato 12 maggio 2008 del medesimo Corpo forestale dalla quale emerge (foglio 6) che veniva chiesto il sequestro dell'area per evitare l'aggravarsi delle conseguenze del reato essendovi la necessità di "ulteriore taglio per il mantenimento del passaggio pedonale"; dalla comunicazione 28 dicembre 2006 dell'Ente Parco (foglio 118) dalla - quale risulta che erano previsti altri lavori (aree di sosta attrezzate) all'epoca dell'intervento ancora non realizzate. Come si è già accennato non rientra nelle funzioni del giudice di legittimità valutare se questi elementi siano idonei a contrastare la ricostruzione fattuale compiuta dal ricorrente con il motivo nuovo in esame. Ma certamente contribuiscono a rendere controvertibile l'affermazione del ricorrente secondo cui i lavori erano terminati nel gennaio 2008 trattandosi di elementi astrattamente idonei a fondare una plausibile, e non congetturale, ricostruzione idonea a confermare che, al momento dell'intervento del Corpo forestale dello Stato (1° maggio 2008), i lavori erano ancora in corso. 11 Con la conseguenza che alla data odierna il termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo non può ritenersi ancora decorso e andrà a scadere il 1° novembre 2015. XI) In conseguenza delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, sezione IV penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 10 settembre 2015. Il presidente relatore EMA (Carlo Giuseppe Brusco)Beppe IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott Giobam UELLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 2 DIC. 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott Goba UENO 12