Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2019, n. 15
CASS
Sentenza 21 novembre 2019

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Il giudice di appello che intenda confermare la sentenza di assoluzione impugnata dalla parte civile, non valutando diversamente da quanto fatto dal primo giudice le prove dichiarative assunte, non ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., di rinnovare l'istruzione dibattimentale.

La diffusione attraverso un comunicato stampa del deliberato del consiglio di amministrazione di una società quotata in Borsa in ordine ai dati di bilancio che si proporranno all'approvazione della successiva assemblea dei soci integra, sussistendo i requisiti della falsità del dato e della idoneità dello stesso ad alterare sensibilmente i corsi dei titoli, il delitto di aggiotaggio informativo, a prescindere dal fatto che gli stessi non siano già stati adottati dalla successiva assemblea. (In motivazione, la Corte ha altresì evidenziato che la eventuale successiva approvazione del bilancio può integrare la fattispecie di false comunicazioni sociali, in concorso con quella di aggiotaggio).

Le sentenze pronunciate in procedimenti civili e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio fra le parti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., possono essere utilizzate come prova limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti.

L'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del "ne bis in idem", può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che la sentenza di assoluzione passata in giudicato avesse effetto preclusivo del ricorso per cassazione della parte civile nei confronti di un coimputato giudicato separatamente).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2019, n. 15
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15
Data del deposito : 21 novembre 2019

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