Sentenza 24 novembre 2020
Massime • 1
La speciale circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (oggi art. 61-bis cod. pen.), può applicarsi ai reati-fine consumati dai membri di un'associazione per delinquere anche in caso di immedesimazione tra tale associazione e il gruppo criminale organizzato transnazionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2020, n. 10116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10116 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2020 |
Testo completo
мионишебо 1 0116-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE ACR Composta da: Sent. n. sez. 1761/2020 -Presidente - LUCA RAMACCI -UP 24/11/2020 -Relatore GASTONE ANDREAZZA - R.G.N. 15246/2020 EMANUELA AI UB MACRI' AN IA ANDRONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SI BE nato a [...] il [...] IL AT nato a [...] il [...] MI SE nato a [...] il [...] TI AO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CIRO ANGELILLIS che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi come da requisitoria gia' depositata;
udito il difensore Gli Avv.ti Fevola Giuseppe e Dell'Anno Pierpaolo, per GA IO, si riportano ai motivi del ricorso e ne chiedono l'accoglimento; L'Avv. Manesi Francesco, per IO OL, chiede l'accoglimento del ricorso;
L'Avv. Moscatt Flavio, per IL TE, chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso;
Gli Avv.ti Afeltra Roberto, ribadendo di non aver ricevuto la requisitoria scritta del Procuratore Generale, e Nucera Francesco, per IL TO, si riportano ai motivi di ricorso e ne chiedono l'accoglimento; ん 2 RITENUTO IN FATTO 1. GA IO, IL TO, IO OL e IL TE hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna in data 15/10/2019 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini del 12/07/2017 quanto alla affermazione di responsabilità e conseguente condanna dei suddetti primi tre per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., in relazione ad associazione posta in essere al fine di commettere più delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta e di omessa dichiarazione (capo a) dell'imputazione), ed inoltre, di IL TO per i reati di cui agli artt. 2 (capi b), c), e), e g) dell'imputazione), 8 (capi d) e f) dell'imputazione), 476 e 479 cod. pen. (capo n) dell'imputazione) e 12 quinquies I. n. 356 del 1992 (capo o) dell'imputazione) con esclusione dell'immobile ubicato in Sant'Arcangelo di Romagna, di IL TE per i reati di cui agli artt. 2 (capi b), c) e), e g) dell'imputazione), 8 (capi d), f), e h) dell'imputazione), di IO OL per i reati di cui agli artt. 2 (capi e) e f) dell'imputazione) e 8 (capi f), h), i) dell'imputazione) e di GA IO per i reati di cui agli artt. 8 (capo I) dell'imputazione) e 2 (capo m) dell'imputazione), con la circostanza aggravante, per i reati-fine suddetti, di cui all'art.4 della I. n. 146 del 2006. 2. Con un primo ricorso a firma dell'Avv. Afeltra, IL TO lamenta, con un primo motivo, in relazione al capo c), violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 74° del 2000 essendo l'importo evaso situato al di sotto della soglia di punibilità di euro 250.000. 2.1. Con un secondo motivo, in relazione ai reati ex artt. 2 e 8 cit. di cui ai capi b) e d), lamenta la violazione dell'art. 159 cod. pen. giacché, al momento della pronuncia di primo grado (e avendo il Tribunale escluso l'aggravante della transnazionalità, riconosciuta solo in appello), detti reati erano prescritti.
2.2. Con il terzo motivo, in relazione al reato ex art. 12 quinquies di cui al capo o) lamenta difetto di motivazione e violazione di legge, in primo luogo per avere la sentenza riconosciuto la prescrizione per i fatti del 2004 riguardanti il concorso nella fittizia intestazione a Burali Carla dell'immobile sito in Ranzanigo senza disporre il dissequestro dello stesso;
inoltre, per avere ritenuto, contrariamente al capo d'imputazione, versarsi in fattispecie di sequestro per equivalente di beni che risultino nell'effettiva disponibilità dell'autore del reato e non di misura di prevenzione. Inoltre, la parte di denaro dell'IL oggetto del prezzo di acquisto dell'immobile in Sant'Arcangelo di Romagna avrebbe dovuto essere qualificata come avente natura di donazione indiretta e, come tale, esulante dalle capacità economiche della intestataria Burali;
sicché, dovendo il reato essere ritenuto insussistente, l'immobile avrebbe dovuto essere dissequestrato.
2.3. Con il quarto motivo lamenta travisamento della prova e difetto di motivazione per non avere indicato la sentenza a quale dei reati fine debba ricollegarsi la ritenuta 1 aggravante della transnazionalità; deduce inoltre contraddittorietà della motivazione laddove l'aggravante è stata esclusa per il reato associativo e ritenuta invece per i reati fine benché il gruppo criminale organizzato sia esso stesso associazione per delinquere, con inosservanza dei principi stabiliti dalla pronuncia di Cass. n. 23896 del 2016; il coinvolgimento di soggetti stranieri sarebbe inoltre stato escluso dalla stessa sentenza. Né si è operata alcuna verifica della sussistenza dei quattro requisiti che sarebbero richiesti dall'art. 4 I. n. 146 del 2006. 3. Con un secondo ricorso, a firma dell'Avv. Nucera, IL TO lamenta, con un primo motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al reato associativo di cui al capo sub a) della rubrica. Contesta, in particolare, la mancanza, alla radice, della nascita di un pactum sceleris, essendo unicamente emersa una serie di transazioni commerciali sospette, limitate e concentrate nel tempo e senza prova di conoscenza personale tra i sodali, tanto più essendo stata esclusa la presenza di soggetti diversi dai soli IL, IO e GA;
sarebbe inoltre incongruamente stata individuata, nella società "New Punto & Linea", la veste, contestualmente, di beneficiario fiscale e di società cartiera. Né si comprende il preteso vantaggio fiscale alla base di tutta l'operazione, posto che il bilancio di una società sarebbe artefatto e producente illecito guadagno ove le poste passive risultassero falsate per importi maggiori del reale;
ma l'imposizione fiscale per le società è applicata in ragione del margine risultante tra costi e ricavi;
di fatto, nella specie, nessuna prova è emersa quanto alla vendita finale dei prodotti.
3.1. Con un secondo motivo ha dedotto la mancanza e contraddittorietà della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per i reati-satellite di cui ai capi b), c) e d). In particolare contesta la logicità della ricostruzione del meccanismo contestato di carosello e rileva che l'acquirente finale non può ricevere alcun beneficio in termini di risparmio fiscale posto che la rivendita dei beni, al dettaglio o all'ingrosso, implica comunque l'applicazione dell'Iva sulla transazione finale. Aggiunge che l'art. 2 punisce l'esposizione di costi dedotti con fattura per operazioni false concorrenti nell'abbattimento dell'imponibile, ma non certo allorquando la produzione sia realmente acquistata e realmente rivenduta. Quanto al capo c), contesta l'avvenuta qualificazione della nota di credito, che è atta ad abbattere e/o elidere una somma pagata erroneamente, come elemento passivo. Infine, quanto al capo sub d), reitera la argomentazione in ordine alla impossibilità di individuare una evasione dell'Iva laddove la merce sia realmente esistita e transitata.
3.2. Con un terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 61-bis e 133 cod. pen. quanto alla determinazione della pena censurando che la sentenza abbia applicato per due 2 volte l'identica aggravante di cui all'art. 61-bis cit. e poi operato per due volte l'aumento per il reato satellite di cui al capo b).
3.3. Con un quarto ed ultimo motivo lamenta l'inosservanza delle norme processuali quanto alla ordinanza con cui, in data 15/02/2014, è stata rigettata l'istanza volta a eccepire la nullità o inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine successivi alla data di scadenza dell'ultima proroga;
segnatamente, iscritta la notizia di reato il 6/7/2010 per i reati ex artt. 2 e 8 e modificata in data 20/6/2011 la imputazione in art. 416 cod. pen., ribadisce che entro la scadenza del 20/12/2011 non sia stata richiesta e non sia stata ottenuta alcuna proroga delle indagini;
né da ogni informativa di reato recante nuova valutazione dei fatti poteva discendere una nuova e autonoma iscrizione idonea a rinnovare il termine iniziale.
4. Con un primo motivo, dopo avere premesso il contenuto della sentenza impugnata, IO OL lamenta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416 cod. pen. sub a). Segnatamente, dopo avere riepilogato i tratti caratterizzanti il reato associativo e la differenziazione degli stessi da quelli propri del concorso di persone, lamenta che la sentenza abbia omesso ogni riferimento alla stabilità del vincolo tra gli associati che, effettuate le rispettive compravendite, nell'arco di un breve periodo, non hanno avuto ȧlcun rapporto, salvo una telefonata con cui IO informava GA di avere posto in vendita la propria abitazione.
4.1. Con un secondo motivo lamenta la inosservanza e l' errónea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione quanto alla sussistenza dei reati di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, ritenuta solo sulla base delle presunzioni degli uffici finanziari benché non aventi valore di prova ma unicamente valore di dati di fatto;
deduce inoltre come sia risultato che la merce di cui alle fatture contestate era esistente, così come esistenti i rapporti commerciali intrattenuti dalla Pocket IC srl a fronte, peraltro, di rivendite non effettuate nell'arco di pochi giorni sì da essere non rilevante la riscontrata differenza di prezzi attribuibile all'andamento di "mercato".
4.2. Con un terzo motivo lamenta la violazione di legge quanto all'aggravante ex art.4 l.n. 146 del 2006 ritenuta in relazione ai reati fine. Deduce che, secondo parte della giurisprudenza, sussisterebbe la necessità, anche con riguardo ai reati fine, dell'apporto di un gruppo criminale organizzato distinto da quello a cui i singoli reati siano attribuibili, chiedendo, quanto meno, che la questione venga rimessa alle Sezioni Unite.
5. Con il primo motivo del ricorso presentato tramite l'Avv. Fevola, GA IO lamenta la apoditticità della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato associativo in particolare in relazione alla conoscenza dell'esistenza del sodalizio. 3 Deduce come il ruolo di partecipe sia stato illogicamente dedotto dalla veste di direttore commerciale di Spazio Food uno S.p.a., dalla conoscenza con alcuni dei coimputati, dalla negoziazione di bond brasiliani e dalle intercettazioni del 15/01/2013, potendo, al più, tali elementi indicare la veste di semplice concorrente nei reati-fine tanto più a fronte del breve arco temporale di espressione delle condotte addebitate e dell'unica conversazione telefonica intercorsa con IO e sprovvista di ogni spessore indiziante.
5.1. Con il secondo motivo lamenta la apoditticità della motivazione con riferimento al ruolo rivestito all'interno della compagine sociale Spazio food. Rileva che la veste di direttore commerciale, cui logicamente era correlata la conoscenza con IO, IL e la QTR Trading, avrebbe illogicamente comportato l'affermazione circa il fatto che egli non poteva ignorare l'imponente serie di caroselli fiscali cui avrebbe preso parte la società. Deduce, inoltre, la insussistenza di elementi idonei ad identificare nell'imputato colui che, nell'intercettazione del 15/01/2013, avrebbe rivendicato un ruolo padronale e di vertice rispetto all'amministratore VI IN, avendo la sentenza tautologicamente riferito di una individuazione avvenuta sulla base dei riconoscimenti vocali da parte della polizia giudiziaria.
5.2. Con un terzo motivo lamenta la apoditticità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della aggravante della transnazionalità in relazione ai reati-fine benché esclusa in relazione al reato associativo per essere l'associazione immedesimata con lo stesso gruppo transnazionale. Al contrario, tale immedesimazione sarebbe ostȧtiva comunque del riconoscimento, anche in relazione ai reati-fine.
5.3. Con un quarto motivo lamenta il vizio motivazionale relativamente al riconoscimento della recidiva stante la risalenza nel tempo dell'ultimo precedente rappresentato da sentenza di patteggiamento del 2006 e non esplicativa di maggiore pericolosità sociale necessaria, come esplicitato anche dalle Sezioni Unite.
5.4. Con un quinto motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. con riferimento all'elemento soggettivo del reato associativo rappresentato dal dolo specifico.
5.5. Con un sesto motivo deduce la violazione degli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 giacché, essendo i relativi reati di natura propria, non potrebbero essere attribuiti a chi, sprovvisto del relativo ruolo, fosse, come GA, mero direttore commerciale, non essendogli, tra l'altro, mai stata contestata neppure la qualifica di amministratore di fatto.
5.6. Con un settimo motivo deduce la violazione dell'art. 61-bis cod. pen. in relazione all'applicazione della relativa aggravante ai reati fine benché esclusa per il reato associativo.
6. Con un secondo ricorso presentato per il tramite degli avvocati Dell'Anno e Fevola, poi, GA ha dedotto cinque motivi di contenuto del tutto identico ai primi cinque motivi del primo ricorso. 4 7. Infine, con riguardo al ricorso di IL TE, con il primo motivo, premettendo di non avere a suo tempo appellato la sentenza di primo grado di condanna a suo carico per i reati-fine, sottolineando tuttavia che l'appello interposto dai coimputati dovrebbe a lui estendersi, dopo avere richiesto di rimettere alle Sezioni Unite la questione in ordine alla applicabilità dell'aggravante di cui all'art.4 I. n. 146 del 2006 ai reati-fine pur in presenza di associazione che si immedesimi nel gruppo organizzato transnazionale, con un primo motivo lamenta il vizio motivazionale in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione;
in particolare rileva che, alla data della sentenza di primo grado (che aveva assolto IL dal reato associativo, aveva escluso le aggravanti contestate e lo aveva condannato per i reati da b) ad h)), il reato sub b) quanto alla annualità 2007 e il reato sub f) erano già interamente prescritti sì che il Tribunale aveva errato nel non dichiarare la loro improcedibilità. Ne consegue che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare la causa d'estinzione pur avendo riconosciuto l'aggravante contestata, esclusa invece in primo grado, tale da comportare un diverso termine di prescrizione e da rendere detti reati non più prescrittibili.
7.1. Con un secondo motivo, di carattere subordinato, lamenta la violazione di legge penale in relazione alla sussistenza dell'aggravante ex art. 4 cit.. Premette che entrambe le sentenze di merito hanno escluso la partecipazione al sodalizio del ricorrente a fronte della mancata prova della consapevolezza dei meccanismi fraudolenti dell'associazione nonché della sua adesione allo scopo associativo. Ciò posto, e dopo avere ricordato la definizione di gruppo criminale organizzato fornita dall'art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, rileva la inconfigurabilità a suo carico dell'aggravante, essendo egli stato assolto dal reato associativo, non facendo parte di alcun altro gruppo criminale ed essendo imputato in concorso nei reati-fine con una sola persona alla volta. Inoltre, nei reati-fine da b) ad e) nonché g) ed h) dell'imputazione, le fatture sono tutte state emesse da imprese nazionali, e nel reato sub f) le fatture contabilizzate sono state emesse da ditta nazionale nei confronti della società sammarinese TR Line cui, tuttavia, era stata già revocata la patente di esercizio dallo Stato di San Marino, e nei confronti di società nazionale.
8. Infine, in vista dell'udienza, i difensori di GA hanno presentato memoria relativa alla questione della ritenuta configurabilità della circostanza aggravante della transnazionalità con riferimento ai reati-fine deducendo, sulla base dell'analisi delle norme e della giurisprudenza, la impossibilità di applicarla laddove, come nella specie, il gruppo organizzato coincida con l'associazione a delinquere. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo del ricorso di IL presentato dall'Avv. Afeltra, è inammissibile per manifesta infondatatezza, essendo sufficiente osservare che il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 non è assistito, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, da alcuna soglia di punibilità.
1.1. Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato ove anche si volesse, seguendo l'erroneo ragionamento del ricorrente, prescindere dall'esito del giudizio di appello trascurando che la pronuncia di primo grado è stata impugnata dal P.M. proprio con riguardo all'affermata insussistenza della circostanza aggravante della transnazionalità, e così non considerare quest'ultima (che comunque, come si vedrà, a ragione, è stata poi ritenuta dalla sentenza impugnata), la invocata prescrizione non poteva comunque essere dichiarata;
infatti, la contestazione della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., era tale, pur ritenuta equivalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche (ed essendo la equivalenza a tali fini irrilevante da ultimo, tra le altre, Sez. 2, n. 41788/19 del 05/12/2018, Amico, Rv. 274899), da portare il termine di prescrizione dei reati in oggetto a sedici anni e otto mesi, con conseguente maturazione dello stesso, già solo per il più risalente periodo di imposta del 2007 di cui al reato sub b), non prima del 30/5/2025 (considerando il dies a quo del 30/09/2008) anche senza considerare i periodi di sospensione intervenuti in giudizio.
1.2. Anche il terzo motivo va ritenuto inammissibile: come risultante chiaramente dalla sentenza di primo grado (v. pag. 188) e da quella di appello impugnata (v. pag.43), il sequestro degli immobili in oggetto venne operato, a fini di confisca per equivalente, non già per il reato sub O) di cui all'art. 12-quinquies cit., bensì per i reati tributari contestati ad IL, senza che il ricorrente abbia spiegato perché un tale assunto sarebbe erroneo;
ne consegue la manifesta infondatezza della pretesa volta a collegare la illegittimità della conferma della statuizione di confisca alla declaratoria di estinzione per prescrizione od alla denunciata insussistenza del diverso reato di cui all'art. 12-quinquies cit.
1.3. Con riferimento al quarto motivo di ricorso, va premesso che la sentenza impugnata ha riferito l'aggravante dell'art. 4 della I. n. 146 del 2006 (oggi art. 61-bis cod. pen.) a tutti i reati-fine, né è esatto che la stessa sentenza, che a pag. 44 ha anzi indicato gli Stati stranieri cui rapportare le società coinvolte, abbia escluso il coinvolgimento di soggetti stranieri. Quanto al merito della questione posta, caratterizzata da aspetti richiedenti una attenta lettura delle pronunce sino ad oggi intervenute sul punto, il motivo è infondato. Va premesso che in ordine alla questione circa l'applicabilità della circostanza aggravante cosiddetta "transnazionale" ai reati fine pur in assenza dei presupposti per l'applicabilità della stessa al reato associativo, non è rilevabile alcun contrasto che sia, tra 6 l'altro, tale da imporre, come richiesto da alcuni degli odierni ricorrenti, di investire le Sezioni Unite. Mentre, infatti, già alle Sez. U. n. 18374 del 2013, Adami veniva posta la risoluzione del contrasto unicamente creatosi in ordine alla applicabilità o meno dell'aggravante de qua al reato associativo sul presupposto che indiscussa e addirittura scontata dovesse invece essere l'applicabilità ai reati-fine (si veda sul punto il quesito rammentato dalla stessa sentenza a pagg. 6 e 7 riguardante «se la circostanza aggravante ad effetto speciale della c.d. transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, sia compatibile con il reato di associazione per delinquere o sia applicabile ai soli reati fine>>) tanto che, come si dirà anche oltre, la sentenza ebbe poi ad occuparsi unicamente del tema così posto, neppure successivamente ad essa risulta a ben vedere essersi formato un contrasto giurisprudenziale sul tema. Ed anzi, è significativo che proprio la sentenza Sez. U. Adami, già richiamata, abbia, testualmente, affermato non esistere «alcuna ragione perché la particolare aggravante possa applicarsi ai soli reati-fine e non anche al reato associativo, che costituisce il mezzo per la relativa consumazione»>, dando dunque, ancora una volta, per indiscussa, e non discutibile, la compatibilità con i reati-fine (giungendo infatti, coerentemente, a rigettare i motivi posti sulla contestazione della aggravante per i reati-fine di bancarotta fraudolenta e tributari). Può quindi affermarsi, a buon diritto, che la giurisprudenza di questa Corte ha fino ad oggi riconosciuto, espressamente argomentando, in particolare da ultimo, sulle ragioni alla base di ciò, la conciliabilità di detta aggravante con i reati-fine (si vedano, prima della sentenza Sez. U Adami, le pronunce di Sez. 5, n.1937/11 del 15/12/2010 Dalti e altri, Rv. 249099; successivamente ad essa, invece, Sez. 6, n. 53118 del 08/10/2014, Colorisi e altri, 262296; Sez. 6, n. 47217 del 18/11/2015, Corti e altri, Rv. 265354; Sez.5, n. 5641/17 del 17/11/2016, Merisio, Rv. 269371; Sez. 2, n. 10757 del 18/01/2017, Hosu e altri, non mass. sul punto;
Sez. 5, n. 42751 del 16/05/2017, Serban, non mass.; Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi ed altri, Rv. 278166, non mass. sul punto;
Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado Ocaris, Rv. 276701, non mass. sul punto). Nessun altro arresto della Corte, né prima né dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, si è invece espresso in senso contrario: ed in particolare, pur annoverate da taluno come espressive di dissenso, non la sentenza di Sez. 6 n. 31972 del 02/07/2013, Ruberto, Rv. 255887, unicamente limitatasi in motivazione a ribadire il principio espresso dalle Sezioni Unite, e neppure la sentenza di Sez. 6, n. 44435 del 22/10/2015, Aiello, non mass., che, in fattispecie di mero concorso di persone in reati in materia di stupefacente, ha evocato ancora una volta il principio affermato dalle Sezioni Unite con riguardo al reato associativo, senza avere preso posizione sulla specifica questione oggi all'esame del collegio. 7 Ciò posto, detto uniforme orientamento, rispetto al quale, per vero, neppure la sentenza di primo grado appare essersi espressa, avendo la stessa escluso l'aggravante unicamente motivando con riguardo al reato associativo benché essa fosse contestata anche con riguardo ai reati-fine, deve essere confermato. Devono essere anzitutto ricordati i capisaldi della decisione delle Sez. U. Adami laddove la stessa è giunta alla conclusione per cui la aggravante di natura speciale in oggetto è applicabile al reato associativo sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione. Dopo avere spiegato che la circostanza aggravante si applica, per regola generale, a tutti i reati in ambito nazionale puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni la cui commissione sia stata determinata o anche solo agevolata dall'apporto di un gruppo criminale organizzato transnazionale;
che la locuzione "dare contributo" di cui all'art. 4 (oggi art. 61-bis cod. pen.) postula "alterità" o diversità tra i soggetti interessati, ossia tra soggetto agente (il "gruppo organizzato") e realtà plurisoggettiva beneficiaria dell'apporto causale;
che il tasso di maggior disvalore insito nell'aggravante postula una necessaria autonomia tra condotta che integra il reato "comune" e quella che vale a realizzare il contributo prestato dal gruppo transnazionale giacché, in caso contrario, la circostanza aggravante verrebbe a porsi come elemento costitutivo del reato associativo transnazionale, la Corte ha concluso nel senso che l'aggravante non risulti compatibile con la figura dell'associazione' per delinquere nei casi in cui le due condotte associative coincidano sul piano strutturale e funzionale, dando luogo ad un'unica associazione transnazionale;
viceversa, ove l'associazione a delinquere “basti a se stessa", nel senso che i relativi associati o parte di essi ed il programma criminoso posto a fulcro del sodalizio realizzino il fatto-reato a prescindere da qualsiasi tipo di contributo esterno, ben può immaginarsi che a tale condotta altra ed autonoma se ne possa affiancare, al fine di estendere le potenzialità del sodalizio in campo internazionale, sicché il reato base ben assume, in tal caso, dei connotati di intrinseca maggiore pericolosità tale da giustificare l'applicazione dell'aggravante in questione. Dunque, tali essendo le coordinate poste dalla pronuncia delle Sezioni Unite, ove anche volesse prescindersi dalla neppur troppo implicita affermazione in essa insita circa l'insussistenza di una incompatibilità tra aggravante de qua e singoli reati fine, che ben può essere tratta dagli elementi sintomatici sopra ricordati, appare del tutto conforme a tali coordinate la soluzione che la Corte ha sin qui dato alla questione in oggetto, fondata sulla lettera "onnicomprensiva" della norma, non contrastata da dati di "sistema" che possano condurre ad una ragionata esclusione dei reati-fine. Né la ragione che ha condotto a sottrarvi il reato associativo laddove il gruppo criminale organizzato transnazionale coincida con l'associazione stessa potrebbe essere "esportata" sul piano dei reati commessi dagli associati non solo perché, così facendo, 8 risulterebbe alla fine irrazionale la stessa decisione delle Sezioni Unite, non comprensibile nella differenziazione che ne risulterebbe, ma anche, e soprattutto, perché tale ragione (essenzialmente fondata sul fatto che, applicandosi l'aggravante anche al caso della predetta coincidenza, l'associazione finirebbe per fornire incongruamente un contributo a se stessa ovvero, in altri termini, e sul piano giuridico, l'aggravante de qua coinciderebbe inammissibilmente, ed in contrasto con l'art. 61 cod. pen., con lo stesso elemento costitutivo del reato) non potrebbe certo valere per i singoli reati, del tutto autosufficienti ed autonomi rispetto al reato associativo. Non da ultimo, va ancora una volta ricordato il "paradosso" colto dalle pronunce della Corte con riguardo alla posizione del concorrente, non associato, nel reato-fine, o nel reato consumato con l'apporto del gruppo/associazione, o a beneficio di questo, cui condurrebbe una opzione diversa, e cioè l'insostenibilità sistematica delle due alternative possibili: o di fatto mutare la natura di un'aggravante oggettiva in soggettiva (quindi configurabile solo a carico di alcuni dei concorrenti in ragione del loro rapporto personale con il gruppo/associazione); o estendere al concorrente non associato la 'copertura' che la sovrapposizione/immedesimazione, in ipotesi, offrirebbe, anche per tali reati, al solo associato (così Sez. 6, n. 47217 del 2015, Corti, cit.). Va quindi ribadito che la circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, (oggi art.61-bis cod. pen.) può applicarsi ai reati-fine consumati dai sodali di un'associazione per delinquere anche in caso di immedesimazione tra tale associazione e il gruppo criminale organizzato transnazionale.
2. Venendo al ricorso presentato, per conto di IL, dall'Avv. Nucera, il primo motivo, in quanto volto a riproporre le medesime doglianze già motivatamente disattese dalla sentenza impugnata, è inammissibile. Va anche ricordato, quale premessa generale valevole anche per altre analoghe doglianze di cui oltre, che sono inammissibili tutte le censure che pretendano dalla Corte di Cassazione una rivisitazione completa del compendio indiziario al fine di attribuirgli una diversa valenza fattuale e giuridica. Si deve, invece, ribadire che nel nostro sistema processuale la Suprema Corte non è chiamata ad interpretare a sua volta, sulla base delle critiche avanzate in ricorso, il significato delle prove o degli indizi processualmente emersi, al fine di stabilire quale sia la migliore e più affidabile ricostruzione dei fatti penalmente rilevanti (tra le tante, Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Ciò infatti porrebbe la Cassazione in una posizione equivalente a quella di un giudice di merito "superiore" o "di terza istanza", estranea al ruolo che le è proprio, che è invece solo quello di una Corte di legittimità chiamata a valutare la correttezza giuridica e motivazionale dei provvedimenti oggetto di ricorso, secondo le direttive delineate dall'art. 606 cod. proc. pen.. 9 ん Ciò posto, premesso che l'addebito di cui al capo a) riguarda l'associazione finalizzata a commettere più reati di natura fiscale e, segnatamente, i delitti di emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e di omessa dichiarazione attraverso l'uso, nella compravendita di merce, di società "cartiere", la Corte territoriale ha dato conto, in termini logici, chiari e conformi alla lettura che della disposizione dell'art. 416 cod. pen. questa Corte ha costantemente dato, degli elementi di prova sintomatici delle caratteristiche del sodalizio criminoso e, corrispondentemente, della configurabilità del reato ascritto. In particolare i giudici hanno motivato, a pag. 18 e ss. della sentenza impugnata, sulla presenza dei requisiti di stabilità del vincolo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, sull'indeterminatezza del programma criminoso e sul susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati, caratteristiche, tutte, tali da segnare la distinzione rispetto alla diversa ipotesi della commissione, da parte di più persone in concorso tra loro, di una pluralità di reati. Infatti, hanno spiegato anzitutto essere risultato che IL amministrava, sia formalmente che di fatto, alcune delle società coinvolte nelle transazioni fittizie, tra cui la New Punto & Linea S.r.l. (società non cartiera ma società-filtro interposta), la Pocket IC S.r.l. (operante sia come società filtro che come destinatarie finali), la Monos Tech S.r.l., la Due 'Gi S.r.l., la ED Eurodigital Comunication GB (che agiva come soggetto estero), IO amministrava formalmente la Pocket IC S.r.l., la Due Gi S.r.l., la ED Eurodigital Comunication GB e operava mediante delega sui conti della New Punto & Linea S.r.l. e GA gestiva le trattative commerciali della Spazio food Uno S.p.a.; inoltre gli stessi si avvalevano di uno studio per la contabilità in cui operava, come commercialista, tra gli altri, IL, già formale amministratore della Pocket IC S.r.l.. Da qui, dunque, come già era stato correttamente indicato dal Tribunale, la predisposizione di mezzi e la strumentalizzazione di strutture societarie (non solo apparenti ma anche effettive), con uno stabile supporto di natura contabile che, in quanto finalizzati a porre in essere su scala seriale e per un periodo di tempo prolungato (quanto neo dal 2007 al 2010) una serie di reati, hanno comportato, per la stabilità del rapporto, l'utilizzo di strutture comuni, la interscambiabilità di alcuni dei compiti, la ripartizione di utili e vantaggi fiscali dipendenti dalla posizione di volta in volta assunta nelle varie transazioni, quella affectio societatis rilevante al fine di escludere una mera ipotesi di concorso di persone. E la ripetizione del modello fraudolento in tal modo ideato, per un numero indeterminato di operazioni (come ad esempio, significativamente, nei 23 "caroselli" originati dalla Spazio Food in meno di un mese), il coinvolgimento di un numero cospicuo di soggetti, il reciproco affidamento di essi, il raggiungimento di obiettivi di profitto proprio non delle singole società ma della complessiva "macchina" ideata, è stato correttamente e 10 certamente non illogicamente assunto dai giudici di merito (si vedano in particolare le pagg.136 e ss. della sentenza di primo grado) quale indice di estrinsecazione di un vincolo tutt'altro che destinato ad esaurirsi in un arco prestabilito proprio perché ad esso connaturata la vocazione alla ripetizione del meccanismo illecito. Quanto poi al rilievo mosso in ordine alla incongruità di un contestato beneficio fiscale nei confronti di società come la "New Punto & Linea" o la "Pocket IC" che in realtà non sarebbe tale, posto che le società avrebbero ricevuto merce ad un prezzo ribassato, esponendo le relative fatture come costi per poi rivenderla a terzi ad un prezzo maggiore e quindi esponendo le relative fatture come vendita, la Corte territoriale ha spiegato, sulla base degli elementi fattuali emersi, e qui non sindacabili stante la non manifesta illogicità dell'assunto, che la società fruiva appunto del carosello per avere la merce a prezzo ribassato e potere poi vendere facilmente e con margine di guadagno più elevato, a volte facendo apparire costi fittizi con rivendite a prezzi inferiori, a volte operando con le note di credito, essendo, comunque, tutte, queste, altrettante modalità per "andare" a credito Iva, e quindi compensare i pagamenti Iva, o comunque per pagare meno tasse.
2.1. Anche il secondo motivo si caratterizza per una riformulazione dei rilievi già posti con l'atto di appello, compiutamente esaminati e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale, alle pagg. 41 e 42 della sentenza impugnata, essendo dunque inammissibile. I giudici della Corte d'appello hanno spiegato, con riferimento alle condotte di cui al capo b), che la New Punto & Linea, comprando dalla Spazio Food Uno a 100 senza Iva e rivendendo a 80 con Iva, da un lato poteva indicare delle perdite tra i componenti reddituali della società e, dall'altro, poteva pagare l'Iva su importi più bassi, così evadendo l'imposta che sarebbe stata dovuta ove la società avesse correttamente operato sul mercato, ricaricando il prezzo dei beni o, quanto meno, non vendendolo sottocosto. In altri termini, dunque, in una necessaria valutazione della convenienza complessiva delle operazioni poste in essere, proprio l'acquisto effettuato senza Iva grazie al fatto che la società era la prima che formalmente acquistava all'estero, consentiva di vendere sottoscosto e, quindi, di evadere l'Iva che avrebbe invece dovuto corrispondere ove l'acquisto fosse stato effettuato regolarmente. Quanto al capo c), già la sentenza di primo grado aveva spiegato che sulla base dell'emissione di note di credito, evidentemente fittizie, la società poteva stornare componenti negativi, così aumentando dunque il credito Iva, ed in tal modo integrando il reato di cui all'art. 2 cit.. Con riferimento infine al capo d), la doglianza, anche in questo caso, reitera argomentazioni alle quali i giudici di merito hanno già dato risposta rilevando che, se anche fosse stato vero che alcuni beni non fossero venduti sotto costo, con le operazioni fraudolente complessivamente poste in essere mediante il "carosello" di cui le società di 11 ? IL facevano parte veniva annullato il margine di ricavo su cui applicare le imposte o pagare l'Iva.
2.2. Il terzo motivo è anch'esso inammissibile;
quanto alla lamentata "duplicazione" della circostanza aggravante, la stessa non trova alcun risconto nel computo effettuato in sentenza: è evidente infatti che la pena per il reato principale, determinata in anni tre e, dunque, come scritto anche in sentenza, in misura superiore al minimo edittale di anni uno e mesi sei, non è comprensiva di alcuna aggravante, calcolata unicamente solo dopo nella misura di un terzo;
quanto poi al secondo aumento per il reato del capo b), lo stesso è del tutto corretto, essendo stato inflitto, a fronte di reato composto di più anni di imposta, a titolo di continuazione interna per i periodi di imposta diversi ed ulteriori rispetto a quello preso in considerazione per la pena base.
2.3. Infine, anche il quarto ed ultimo motivo di ricorso è inammissibile. Va rammentato che l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine ordinario o prorogato fissato dalla legge per la chiusura delle indagini preliminari non è assimilabile alla inutilizzabilità delle prove vietate, ex art. 191 cod. proc. pen., e non è, pertanto, rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte;
ciò significa che essa è sostanzialmente assimilabile ad una nullità a regime intermedio, soggetta, in quanto tale, alle condizioni di deducibilità previste dall'art. 182 cod. proc. pen., con la conseguenza che, quando la parte assiste all'atto che si assume viziato, la relativa nullità deve essere dedotta prima che il predetto atto sia compiuto ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo (tra le altre, Sez. 5, n. 1586 del 22/12/2009, Belli, Rv. 245818). Ciò posto, pur non apparendo esatto quanto sostenuto dai giudici di merito circa il fatto che la deduzione non poteva essere svolta oltre il momento delle questioni preliminari ex art. 491 cod. proc. pen., trattandosi appunto di nullità a regime intermedio e non relativa, il motivo non ha adempiuto all'onere di specificare se e quale concreta incidenza sia derivata sul compendio probatorio a carico dagli atti di indagine, nessuno di essi specificamente menzionato, tardivamente compiuti. Infatti, secondo quanto già affermato da Sez. U., n.23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 esattamente in fattispecie analoga di atti asseritamente compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato.
3. Il primo motivo del ricorso di IO OL, volto a contestare la configurabilità del reato associativo, è inammissibile, essendo sufficiente sul punto richiamare quanto già 12 spiegato sopra sub § 2 con riferimento al primo motivo del ricorso presentato da IL per il tramite dell'Avv. Nucera.
3.1. Il secondo motivo, anch'esso in parte ricalcante argomenti già evidenziati nei ricorsi di IL, è inammissibile perché esposto in termini del tutto generici ed affidati ad isolate affermazioni inidonee a disarticolare il complessivo quadro probatorio esposto in sentenza;
in sostanza, il ricorrente si limita, da un lato, a lamentare che l'affermazione di colpevolezza sarebbe stata affidata a mere presunzioni, senza tenere conto invece della ricostruzione effettuata dai giudici di merito, affidata, oltre che a documentazione, anche a prove testimoniali desunte dalle dichiarazioni degli operanti, e ad invocare l'effettività delle transazioni pur in presenza anche di operazioni soggettivamente inesistenti;
e infine ha semplicemente confutato, ancora una volta in termini inammissibili, sulla base della mera enunciazione, in alcun modo circostanziata, di vendite che sarebbero avvenute a distanza temporale l'una dall'altra, la motivazione della sentenza impugnata laddove la stessa ha dato conto di un meccanismo che, tra l'altro, si basava sulla vendita irragionevolmente sottocosto di beni acquistati pochi giorni prima.
3.2. Il terzo motivo è infondato, dovendo sul punto rimandarsi a quanto già esposto sopra sub § 1.3. 4. Il primo ed il secondo motivo del ricorso di GA IO, proposto per il tramite dell'Avv. Fevola, congiuntamente trattabili in quanto diretti a' contestare la logicità del ragionamento che avrebbe condotto ad attribuire al ricorrente la consapevolezza dell'esistenza del sodalizio criminoso di cui al capo a), sono inammissibili. È opportuno premettere che, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, una volta individuati gli elementi sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi il coinvolgimento di taluno all'attività di un'associazione criminosa, non occorre la dimostrazione del ruolo specifico svolto dal medesimo (Sez. 5, n. 35479 del 07/06/2010, P. e altri, Rv. 248171). La Corte territoriale ha comunque dapprima riepilogato gli elementi già esposti dal Tribunale a conforto di tale consapevolezza, ovvero il ruolo di direttore commerciale di Spazio Food e le mansioni relative alla qualifica per le quali non avrebbe potuto ignorare l'imponente serie di caroselli fiscali posti in essere, la conoscenza, ammessa, con alcuni dei coimputati, la negoziazione dei bond brasiliani, l'intercettazione del 15/01/2013 nel corso della quale GA ebbe a rivendicare il potere decisionale sull'amministratore della società "VI"; e, successivamente, ha non illogicamente fatto da ciò discendere la conclusione che all'imputato, proprio per il ruolo operativo e decisionale rivestito, già di per sé non compatibile con la pretesa mancanza di consapevolezza, non sarebbero potute sfuggire la assoluta stravaganza e l'assenza di una logica economica apparentemente insita nelle operazioni, aggiungendo che l'affermazione fatta da GA, nel corso della 13 2 conversazione n. 38 del 14/01/2013 con IO, di volere "recuperare qualcosa" vantandosi di avere sempre rispettato IO, non poteva non significare, quanto meno, l'interesse dimostrato in prima persona agli affari con lo stesso conclusi. Quanto poi alla telefonata in atti rispetto alla quale il ricorrente nega la propria partecipazione, la sentenza ha valorizzato a tali fini, in termini qui insindacabili, la individuazione della voce di GA effettuata a dibattimento dal teste Buricchia senza che sul punto siano stati mossi specifici rilievi.
4.1. Il terzo ed il settimo motivo, di identico contenuto, sono infondati, dovendo anche in tal caso, sul punto, rimandarsi a quanto già esposto sopra sub § 1.3. 4.2. Il quarto motivo, relativo al riconoscimento della recidiva contestata, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non risultando essere stato posto con l'atto di appello.
4.3. Anche il quinto motivo, specificamente sollevato in ordine alla sussistenza del dolo proprio del reato associativo, qualificato come specifico dal ricorrente ma in realtà integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente (da ultimo, Sez.6, n. 35141 del 13/06/2019, Bevilacqua, Rv. 276740), non risulta essere stato posto in tali esatti termini con l'atto di appello, essendo dunque inammissibile;
in ogni caso, il ruolo rivestito dall'imputato e le affermazioni di questi in ordine alla volontà di prendere parte al meccanismo, sottolineati dalla sentenza, è su cui già sopra, soño altrettanti sintomi della consapevolezza dell'esistenza del sodalizio e della volontà di farne parte e non già, come preteso dal ricorrente, meri elementi denotanti un semplice atteggiamento caratterizzato da colpa.
4.4. Il sesto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza: l'assunto riposa, evidentemente, sul presupposto che ad un reato proprio non possano concorrere, come nella specie, anche soggetti sprovvisti della qualifica giuridica necessaria per la configurazione del reato stesso (come, ad esempio, per il reato di cui all'art. 2, la veste di legale rappresentante comportante l'obbligo dichiarativo); ma tale presupposto appare erroneo alla luce della costante giurisprudenza che, invece, ammette appunto il concorso dell'extraneus anche con riguardo ai reati tributari senza che l'argomentazione della sentenza per cui l'evasione veniva attuata anche da GA, quale concorrente appunto, per il tramite di una società formalmente riconducibile a terzi che dovevano anche sottoscrivere le dichiarazioni, sia stata specificamente contestata dal ricorrente.
5. Quanto ai motivi del ricorso presentato sempre per GA dagli Avvocati Dell'Anno e Fevola, i cui cinque motivi sono di contenuto del tutto identico ai primi cinque motivi del ricorso del solo Avvocato Fevola, va richiamato quanto appena detto sopra sub § 4 § 4.3. .- 14 て 6. I motivi del ricorso di IL TE, infine, vanno congiuntamente esaminati perché tra loro logicamente connessi. Come già rilevato sopra con riferimento agli analoghi motivi esposti dagli altri ricorrenti, è anzitutto infondato il secondo motivo di ricorso con cui è stata lamentata, in relazione ai reati-fine contestati, la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 4 1. n. 146 del 2006 (attualmente art.61-bis cod. pen.), ciò che consente a questa Corte, essendosi dunque regolarmente radicato il rapporto processuale, di verificare se alla data di oggi detti reati si siano prescritti. Infatti, premesso che, con riguardo alle ragioni per le quali la circostanza della transnazionalità deve ritenersi riferibile anche ai reati-fine, deve rimandarsi alle argomentazioni più sopra sviluppate, deve ritenersi infondato anche l'ulteriore assunto del ricorrente circa il fatto che, comunque, detta aggravante non sarebbe a lui addebitabile, essendo egli stato assolto dal reato associativo: proprio la ritenuta operatività della circostanza aggravante a reati fine posti in essere da associazione transnazionale pur in assenza dei presupposti per riconoscere la stessa con riferimento al reato associativo rende a maggior ragione in tal caso priva di fondamento la censura posta;
in ogni caso, quanto meno con riguardo al reato sub d) sarebbe stato simulato un acquisto estero dalla società Spazio Food Uno spa "attraverso l'interposizione della società inglese Eurofigital communication" che risulta tra le società estere utilizzate e strumentalizzate di cui all'imputazione e, con riguardo al reato sub f), sono contestate come emesse fatture nei confronti della società sanmarinese TR Line, anch'essa compresa in imputazione tra tali società estere. Ciò posto, va ritenuto che il termine di prescrizione, pur considerata la circostanza aggravante contestata, sia ad oggi maturato in relazione al reato di cui all'art.2 cit. contestato al capo b) limitatamente al periodo di imposta 2007 ed al reato di cui all'art.8 cit. contestato al capo f), rispettivamente consumati, il primo, in data 30/09/2008 e, il secondo, in data 30/12/2008 (quale data di emissione dell'ultima fattura per l'anno 2008). Infatti, considerata la mancata contestazione della recidiva, al termine di nove anni (già comprensivo dell'aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 4 cit.), devono essere aggiunti anni due e mesi tre a titolo di interruzione ex art. 161 cod. pen., ed ulteriori 184 giorni a titolo di sospensione come risultanti dalla sentenza impugnata, con conseguente maturazione del termine, per il primo reato in data 03/07/2020 e, per il secondo, in data 03/10/2020 (senza che, nella specie, attesa la prima ed unica fissazione del processo all'udienza odierna, sussistano i presupposti per l'applicabilità della sospensione da regime Covid); non è invece decorso il termine di prescrizione per nessuno degli altri reati contestati a IL. 15 Va solo aggiunto che, anche con riguardo ai ricorrenti GA e IO, che non hanno dedotto alcunché sul punto (con riguardo ad IL si è già detto sopra), nessun termine di prescrizione risulta maturato, avuto riguardo alla ritenuta recidiva per ognuno di essi contestata ed operante ai fini del computo del termine, pur considerata equivalente alle circostanze attenuanti generiche.
7. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto a IL TE limitatamente al reato sub b) dell'imputazione, con riguardo all'anno di imposta 2007, e al reato sub f) dell'imputazione perché estinti per prescrizione, con rinvio per la rideterminazione della pena, non potendo la stessa essere attuata da questa Corte in ogni caso per essere il reato sub b) stato assunto nel merito come il più grave, ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Il ricorso di IL va, nel resto, rigettato, così come i ricorsi dei restanti imputati vanno globalmente rigettati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IL TE limitatamente ai reati di cui al capo b), periodo di imposta 2007 e al capo f), periodo di imposta 2008, perché estinti per prescrizione e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per la rideterminazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso di IL TE. Rigetta i riocrsi di IL TO, GA IO e IO OL che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020 il Consigliere estensore il-Presidente Gastone Andreazzaastone/Andre Luca Ramacci DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 MAR 2021 CANCAN! ESPERTO Quana Mactant